Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.2788/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
G.SIMILI, 63 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. SPADA GIACOMO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv.
Tito Monterosso che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 28/05/2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 11-14/02/2019 dichiaratasi erede Parte_1
universale in forza di testamento olografo pubblicato dal notaio il 05/11/2018 di Persona_1
deceduto il 11/10/2018, ha convenuto in giudizio Persona_2 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni pari a 30.000.000,00 di euro o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta derivanti dalla denuncia querela sporta dal funzionario della Banca convenuta nel lontano 2010 che avrebbe impedito di attuare l'intenzione del de cuius
[...]
[...
[...]
numeri 324423 e 111562 del valore di 1.200.000.000 cruizeiros ciascuna, risalenti al 1972 ed emessi in moneta Brasiliana fuori corso. Ha dedotto l'infondatezza della denuncia come comprovato dalla sentenza di assoluzione.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 10.5.2019, si è costituita in giudizio la CP_2
convenuta eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione in capo all'attrice, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta atteso che la stessa va intesa, alla luce di principi consolidati in materia, secondo cui
“La legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice
(legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia. Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto non è necessario che sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale”. Si rileva poi che il convenuto non può “disconoscere la firma del defunto” con conseguente insussistenza di un correlativo onere in capo alla parte attrice di chiedere la verificazione.
E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta avuto riguardo al fatto generatore del danno avuto riguardo alla astratta prospettazione attorea del fatto ritenuto generatore di esso, ossia la denuncia infondata e la successiva sentenza di assoluzione intervenuta nel 2017.
La domanda attorea, nel merito, non risulta fondata e va rigettata, per le ragioni e sulla scorta dei principi di diritto che si vanno ad esporre.
In generale, per il caso di danno derivante da una denuncia per un fatto di reato per il quale sia sopraggiunta sentenza di assoluzione, la Suprema Corte ha chiarito che: “La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”
(Cass. civ. sez. III, 13/05/2024, n.13093).
Come espresso dalla Suprema Corte, “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o
2 assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio” (Cass. nn. 3536/2000, 750/2002, 15646/2003, 1542/2010 e 11898/2016).
Tali pronunce si fondano tutte sulla considerazione, ivi condivisa, che “le ragioni della restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate, in primo luogo, sull'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate”
(Cass. nn. 11898/2016 cit. e 11271/2020).
Pertanto, il reato di calunnia si configura soltanto quando un soggetto, mediante querela diretta all'autorità giudiziaria, accusi in mala fede) di un reato una persona della quale conosce l'innocenza o simuli a suo carico le tracce di un reato. L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di incolpare un innocente. Ciò comporta che, se il querelante ha agito in buona fede, nella convinzione di trovarsi dinanzi ad un reato, tale condotta non può dar luogo al reato di calunnia per assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, né può essere fonte di responsabilità per danni.
La vicenda oggetto di causa risale al 2010, allorquando, a seguito della segnalazione dell'amministratore delegato della banca venne presentata una denuncia –querela alla polizia postale di
Catania per eventuali fatti di reato (non invece, come si dirà oltre, per lo specifico reato di truffa aggravata, procedibile d'ufficio, descritto nel capo di imputazione agli atti).
Si legge invero nella querela denuncia agli atti, sporta al tempo dal funzionario della una mera CP_2
narrazione di fatti e di accertamenti all'epoca compiuti a seguito di informazioni fornite dal coimputato
(al tempo direttore della filiale del Banco di Sicilia di Adrano) circa l'ingresso “anomalo” Per_4
(ossia al di fuori delle procedure ordinarie e senza un formale deposito) nella sede della Parte_2
di due titoli brasiliani di rilevante importo in moneta brasiliana, di vecchio conio, per il tramite
[...]
dell'allora direttore poi anch'egli imputato unitamente al Per_4 Per_2
Alcuna ipotesi di reato veniva dunque specificamente prospettata in seno alla detta querela, né alcuna falsità accertata o invalidità dei titoli in questione bensì esclusivamente evidenziate delle modalità sospette di “ingresso anomalo”, all'interno della filiale, per il tramite del direttore dell'epoca di tali
“lettere” per scopi non meglio individuati e comunque in corso di accertamento all'epoca dei fatti.
A seguito di indagini della Polizia Postale, in data 18/03/2010 le due lettere del Tesoro Nazionale
3 Brasiliano vennero sequestrate e poi dissequestrate in data 26/04/2010. Successivamente, venne disposto un ulteriore sequestro conservativo in data 27/04/2010 per la ritenuta sussistenza di elementi di reato (vedi doc.ti 5-6 fasc. conv.) con apertura del procedimento penale R.G.N.R. 3486/2010 a carico di e poi sfociato nel procedimento penale Persona_2 Controparte_3
N.R.G. 2751/2012 per il reato di truffa aggravata, procedibile d'ufficio, che si è concluso con l'assoluzione degli imputati con sentenza del Tribunale di Catania del 22/11/2017.
L'attrice con la presente azione risarcitoria sostiene che il procedimento penale sarebbe scaturito dalla querela infondata della e che, in assenza di essa e di sequestro, sarebbe stata possibile la CP_2
cessione delle lettere oggetto di causa e che, sempre per responsabilità della banca, “i detti titoli sarebbero stati danneggiati nel deposito dei corpi di reato del Tribunale di Catania ed è stata smarrita la perizia allegata”, pretendendo un danno da “mancato reddito per la durata del sequestro”, fino alla data di emissione della sentenza del 22/11/2017, quantificando il risarcimento del danno in
€30.000.000,00 di euro o quella maggiore o minore somma che risulterà determinata.
La rappresentazione dei fatti, come descritta dalla parte attrice, all'esito del giudizio, non risulta comprovata sotto il profilo del nesso causale tra la condotta tenuta dalla banca e l'evento di danno e i danni conseguenza lamentati, nonché sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
L'attrice fondando la propria tesi sull'emissione della sentenza di assoluzione e sulla ritenuta validità dei titoli non ha tuttavia assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, soprattutto a dispetto delle specifiche e puntuali contestazioni mosse dalla banca, sin dalla costituzione in giudizio (alle quali la parte attrice ha genericamente replicato nella prima memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.). Ha dedotto che il danno deriverebbe dall'avere presentato una denuncia infondata;
i motivi configuranti il dolo del denunciante risultano fondati sulla base di ipotesi di congetture indicate per la prima volta nella seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. e tuttavia rimaste mere ipotesi prive di riscontro probatorio anche nel giudizio penale (quali la circostanza che la querela avrebbe avuto lo scopo di compiacere per non meglio specificate ragioni un altro funzionario operante nella banca).
Osta all'accoglimento della domanda risarcitoria ivi avanzata, per l'inconfigurabilità di una responsabilità della banca promanante dalla denuncia querela sporta nel lontano 2010, al tempo effettuata dai suoi funzionari, la circostanza che, nella specie, non risulta comprovata una condotta dolosa , una mala fede alla base della denuncia sporta, dalla quale peraltro autonomamente scaturì un indagine e un'imputazione per un reato procedibile d'ufficio (artt. 640, 61 n.7 e 11 c.p.). Non risulta sufficiente, al fine di fondare una responsabilità della banca, la mera circostanza dell'intervenuta sentenza di assoluzione per il reato di truffa aggravata, come sostenuto dall'attore in citazione, senza
4 particolarmente soffermarsi sull'elemento soggettivo necessario perché da una denuncia, anche ove infondata, derivi un diritto al risarcimento del danno.
La mera presentazione di una denuncia-querela o di un esposto non integra, di per sé, alcuna automatica responsabilità e risarcimento del danno, occorrendo necessariamente il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante, il quale non è responsabile civilmente se non quando - agendo con dolo – commette la c.d. calunnia.
Anche, recentemente, il Supremo Collegio, nel caso di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o di proposizione di una querela per un reato così perseguibile, ha confermato che in caso di assoluzione non si determina automaticamente una ipotesi di responsabilità civile a carico del denunciante, che potrebbe sussistere solo ove siano configurabili sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia.
Sotto tale profilo non risulta in particolare assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato atteso che “in ogni caso, è onere della parte deducente provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia, giacché, rispetto all'azione risarcitoria proposta spetta all'asserito calunniato provare tutti gli elementi del fatto illecito, e quindi anche la sussistenza in capo al convenuto del reato di calunnia” (cfr. Cass. 30988/2018 e 11271/2020 cit.), tenendo conto - come già sopra osservato - che
“ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (Cass. Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n. 29495).
La CTU richiesta risulta pertanto inammissibile poiché, da un lato, volta a supplire all'ordinario onere probatorio gravante sulla parte attrice, ma soprattutto poichè risulta inconducente e irrilevante l'accertamento richiesto circa la validità e il valore dei titoli, atteso che, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tale accertamento diviene nella fattispecie irrilevante, atteso che non si configura nella fattispecie una responsabilità della banca per la denuncia sporta per assenza di elemento soggettivo del reato di calunnia, né alcuna responsabilità soprattutto per quanto concerne il
5 presunto danneggiamento dei titoli e il c.d. danno da mancato reddito per la durata del sequestro disposto in pendenza del giudizio penale.
L'assenza di dolo, non comprovato nella fattispecie, risulta peraltro corroborata, da un lato, sia dalla peculiarità della fattispecie, sia, sebbene solo ai fini indiziari, da quanto dichiarato dal medesimo
(l'altro imputato assolto) circa l'avere ricevuto “in modo anomalo” le predette lettere che non Per_4
risultavano essere state formalmente e regolarmente depositate presso l'istituto di credito, con una annotazione formale nella contabilità della Banca, senza alcuna informativa ufficiale, in assenza di un contratto di deposito o altro con la banca, e ciò soprattutto alla luce della rilevante entità dell'importo presuntivamente dovuto, nonché infine per la circostanza che, anche in sede di indagini, era emerso un sospetto che i titoli fossero non validi e scaduti (vedi perizia in fase di indagine). Ciò, osta alla configurabilità dell'elemento soggettivo fondante la responsabilità della convenuta.
Non può poi non rivelarsi, in ordine al danno cd. conseguenza, sebbene ciò rappresenti un accertamento successivo e subordinato alla ricorrenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo (da escludere nella specie per le ragioni suddette), la mancata dimostrazione, gravante anch'essa sul danneggiato, dell'effettiva esistenza di trattative in corso fallite a causa di una condotta dolosa della banca, tenuto conto che le trattative vengono invero raprpesentate dalla parte attrice sulla scorta del mero invio di un switch, che è incontestato essere stato meramente informativo da parte del funzionario dell'epoca a richiesta del medesimo titolare dei titoli, senza che sia stata in alcun modo documentata la Per_4
perdita di un'occasione favorevole concreta, nei sette anni della pendenza del procedimento penale o il mancato reddito.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., per le fasi svolte, avuto riguardo al valore della controversia (vedi pag.6 citazione e i principi espressi da Cass. n.10984/21 secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore
6 abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta, che si liquidano in €14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 05/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
7