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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6579 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al RGN. 235/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11218/2023, pubblicata in data 7.12.2023, in materia di rapporti condominiali, vertente
TRA
con sede in Napoli-Viale degli Asteroidi n.4, C.F. Parte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv. Guido Elviri, elett.te P.IVA_1
dom.to in Arzano (NA) alla Via V. Tavernola n.8, presso l'Avv. Margherita Caiazza (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di appello e presso il quale dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni previsti ex lege ai seguenti recapiti - Telefax 0815732361 - pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente al Corso Secondigliano, n. 228, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f. – p.i. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 P.IVA_2
studio in Napoli alla Via Cervantes n. 55/14, il quale indica ex art.125 c.p.c. e D.L. n.98/11
s.m.i. il proprio fax 081.19370141 e la mail certificata / domicilio digitale per ogni adempimento di legge Email_2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 5.11.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato nel decreto del 17.10.2025, regolarmente comunicato, con ordinanza del 13.11.2025 rinviava la causa, ex art. 127 ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 3.12.2025, differita d'uffici al
10.12.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 17.10.2025 e del
13.11.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, li 10.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al RGN. 235/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11218/2023, pubblicata in data 7.12.2023, in materia di rapporti condominiali, vertente
TRA
con sede in Napoli-Viale degli Asteroidi n.4, C.F. Parte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv. Guido Elviri, elett.te P.IVA_1
dom.to in Arzano (NA) alla Via V. Tavernola n.8, presso l'Avv. Margherita Caiazza (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di appello e presso il quale dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni previsti ex lege ai seguenti recapiti - Telefax 0815732361 - pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente al Corso Secondigliano, n. 228, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f. – p.i. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 P.IVA_2
studio in Napoli alla Via Cervantes n. 55/14, il quale indica ex art.125 c.p.c. e D.L. n.98/11
s.m.i. il proprio fax 081.19370141 e la mail certificata / domicilio digitale per ogni adempimento di legge Email_2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 5.11.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato nel decreto del 17.10.2025, regolarmente comunicato, con ordinanza del 13.11.2025 rinviava la causa, ex art. 127 ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 3.12.2025, differita d'uffici al
10.12.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 17.10.2025 e del
13.11.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, li 10.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello