Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/04/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 18.12.2024, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5304/2018 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pt_1
Oliva
E
anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla CP_1 minore , entrambe nella qualità di eredi di , nato a Persona_1 Persona_2
Napoli il 26.09.1979 ed ivi deceduto il 12.10.2019, rapp.te e difese dall'avv. Teresa Ercolanese
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 09.01.2014 (RG n. 107/2014) il sig. Per_2
, premesso di essere stato titolare di assegno di invalidità civile e che, a seguito di vista di
[...] revisione del 12.7.2013, veniva riconosciuto invalido solo nella misura del 50%, chiedeva l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario per la concessione dell'assegno di invalidità civile, per le patologie specificamente indicate.
1
Con il presente giudizio di opposizione depositato il 08.08.2018, a seguito dell'atto di dissenso pervenuto il 07.08.2018, l' ha contestato le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato Pt_1 nel giudizio di atp, concludendo per l'accoglimento del ricorso in opposizione, dichiarandosi l'insussistenza del requisito sanitario.
Nonostante la regolarità della notifica (v.si ricorso in atti del fasc. telem notificato in data
24.07.2019), il sig. non si costituiva. Veniva poi conferito incarico al Ctu dott.ssa Persona_2
(v.si udienza di trattazione scritta del 13.7.22) la quale, tuttavia, in data 06.03.2023, Per_4 restituiva gli atti in ragione della mancata presentazione a visita dell'opposto ad entrambe le convocazioni fissate.(v.si nota telematica de CTU).
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 20.02.2024, si costituivano gli eredi indicati in epigrafe, atteso l'intervenuto decesso del in data 12.10.2019, insistendo Persona_2 per il riconoscimento in favore del de cuius del diritto all'assegno di invalidità civile.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva della udienza del 10.07.2024,questo Giudicante, stante l'intervenuta costituzione degli eredi del e ritenuti sussistenti i presupposti, Persona_2 conferiva nuovamente incarico al già nominato CTU, dott.ssa , con espletamento Persona_5 della perizia “sugli atti”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo Pt_1 telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, va osservato che le contestazioni proposte dall relative alla CP_2 inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, alla improponibilità, nonché alla prescrizione sono infondate.
Invero, la “comunicazione esito della verifica” da parte dell' reca quale data della Pt_1 comunicazione quella del 18.07.2013 (v.si doc. fasc di parte ricorrente -fase di atp), dunque il ricorso giudiziario per ATP, depositato in data 09.01.2014, risulta certamente tempestivo, essendo stato proposto nel termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
Nel contempo, non sussiste prescrizione del diritto, né alcuna improponibilità della domanda giudiziaria per asserita proposizione della stessa prima del decorso del termine dei 9 mesi dalla domanda amministrativa, considerandosi, in via assorbente, che nel caso di specie non si verte in
2 ipotesi di mancata convocazione a visita, avendo la parte impugnato il verbale sanitario emesso a seguito di visita di revisione.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati da parte dell i motivi della contestazione, Pt_1 anche a mezzo del richiamo ad un parere medico a firma del dott. , pertanto, il Persona_6 ricorso appare ammissibile.
In particolare, l' si duole della erronea valutazione operata dal consulente tecnico CP_2
d'ufficio nominato in sede di ATP, dott.ssa del quadro patologico dell'istante e, Persona_3 segnatamente, del “pregresso sarcoma gamba destra, asportato chirurgicamente il 20.07.2009 e sottoposto a radioterapia adiuvante dal settembre 2009 al novembre 2009”, evidenziando che il follow up oncologico risultava negativo da quell'epoca e che la patologia risultava in remissione protratta, attesa la mancanza di elementi clinici probativi di ripresa e/o compromissioni funzionali di rilievo.
Ebbene, alla luce dei rilievi contenuti nell'atto di opposizione, si è reputo necessario un approfondimento, con nomina di un nuovo consulente, con incarico alla dott.ssa Persona_5
Orbene, gli stati patologici del de cuius , sono quelli accertati dal CTU Persona_2 dott.ssa ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi Persona_5 integralmente trascritti;
essi hanno determinato in capo al de cuius una invalidità Persona_2 nella misura percentuale del 100% dal mese di giugno 2018 fino al decesso (cfr. conclusioni medico-legali CTU in atti).
In particolare, il CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, ha posto la seguente diagnosi: “Esiti di intervento di asportazione di adenoma surrenalico a dx (all'età di 10 mesi); esiti di intervento di emicolectomia dx allargata per ca del colon trasverso (PT3 V1pN1) → ottobre 2007 + cicli di chemioterapia;
esiti di intervento chirurgico di asportazione di un sarcoma alla gamba dx + radioterapia (nel
2010); adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato non operabile trattato con cicli di chemioterapia (giugno
2018)” (cfr. relazione peritale in atti)
Precisa il ctu che: “il dalla data del mese di giugno 2018 allorquando gli veniva fatta diagnosi di Ca Per_2 del pancreas trattato solo con cicli di chemioterapia non essendo operabile per la sede in cui si trovava la lesione era
3 indubbiamente da ritenere un soggetto invalido al 100%, prendendo come riferimento tabellare la voce “Neoplasie
a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica” di cui al codice 9325. Per quanto riguarda, invece, le altre infermità accertate nel Visone, sono da ritenere assolutamente ininfluenti ai fini del predetto giudizio medico-legale: in particolare, gli esiti dell'intervento di surrenectomia dx (all'età di 10 mesi) e gli esiti dell'intervento di asportazione del sarcoma alla gamba dx (nel 2010) sia per il tempo trascorso sia per le minime se non assenti ripercussioni funzionali. In entrambi i casi, infatti, le predette patologie meriterebbero un tasso percentuale di invalidità inferiore al 10%, prendendo come riferimento tabellare per analogia la voce:
“Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” di cui al codice 9322. Indubbiamente più rilevante è la patologia neoplastica al colon diagnosticata nel 2007 che, per il tempo trascorso, può ritenersi a prognosi favorevole e, pertanto, meriterebbe di essere valutata esclusivamente per gli esiti anatomo-funzionali dell'intervento di emicolectomia dx. Pertanto, prendendo come riferimento tabellare per analogia la voce “sindrome da malassorbimento enterogeno con compromissione dello stato generale” di cui al codice 9334 od ancora la voce
“Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” di cui al codice 9322, si può prospettare un tasso percentuale di invalidità permanente non superiore al 40%.”(cfr. relazione peritale in atti)
Precisa ancora il CTU, a seguito di osservazioni alla bozza di relazione peritale formulate dalla parte resistente, che “In atti non vi era alcuna documentazione relativa ad ulteriori problematiche oncologiche.”
Conclude pertanto il ctu che: “sulla base di tutti gli elementi esaminati risulta che il sig. Persona_2 dalla data della domanda era invalido al 40%; successivamente dal mese di giugno 2018 fino al decesso (ottobre
2019), allorquando è stato accertato un Ca del pancreas non operabile, era da ritenere un soggetto invalido al
100%.” (cfr. relazione peritale in atti)
La valutazione del consulente, come emergente dall'elaborato peritale in atti, appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame analitico ed esaustivo della documentazione medica. Le conclusioni del Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata dal ctu e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente motivate.
Né le parti hanno formulato specifiche contestazioni a seguito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussisteva in capo al de cuius il requisito Persona_2 sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile - tale essendo l'oggetto del giudizio di atp e, dunque, necessariamente anche del presente giudizio di opposizione- con decorrenza esclusivamente dal giugno 2018, atteso il riconoscimento da tale epoca di un grado di invalidità pari al 100%, con “continenza” del requisito sanitario utile per la concessione dell'assegno di invalidità civile (Cass. 11961/15; Cass n. 17452 del 2014) .
Le spese di lite, stante il complessivo esito della vicenda processuale, con riconoscimento del
4 requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa ed al deposito del ricorso per atp, nonché di poco antecedente al deposito del ricorso in opposizione, sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, rese in fase di ATP nonché nel corso del presente giudizio di opposizione, sono liquidate come da separati decreti e poste a carico dell Pt_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile esclusivamente con decorrenza dal giugno 2018 e sino al decesso del avvenuto in data 12.10.2019; Persona_2
b) compensa integralmente le spese tra le parti;
c) pone a carico dell' le spese di Ctu resa in fase di ATP e nel giudizio di opposizione, Pt_1 come liquidate in separati decreti.
Si comunichi.
Nola, 19.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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