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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 19/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 19/07/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Regione Calabria Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 BOLLO 2012
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140048816335000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140048816335000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140048816335000 REGISTRO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Regione Calabria
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016534503000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150021546791000 REGISTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Regione Calabria
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017882776000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017882776000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.04.2022, la sig.ra Ricorrente_1 ,depositava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0342019009620877000 ,notificata a mezzo posta in data 24.01.2022 ,con cui è richiesto il pagamento di complessivi € 2.790,03 ,a titolo di IVA, imposte di registro, tassa automobilistica e contributi I.V.S., oltre relativi interessi e sanzioni di legge. La ricorrente, eccepiva: omessa notificazione degli atti prodromici obbligatori ex lege;
eccezione di prescrizione per la tassa automobilista ed imposta di registro, indicate nell'intimazione di pagamento opposto, in quanto medio tempore sono maturati i relativi termini di prescrizione, il cui decorso non è mai stato interrotto dalla notificazione degli atti prodromici all'atto oggi impugnato;
Eccezione di decadenza:
considerato che
le pretese tributarie e fiscali si riferiscono tutte ad annualità tra il 2008 ed il 2011 e le relative cartelle di pagamento parrebbero essere state notificate, solo a partire dall'anno 2015 in poi, va da sé come debba ritenersi inesorabilmente decorso il termine di decadenza ex lege previsto, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973; omessa indicazione dei tassi di interesse e modalità di calcolo. La ricorrente chiede, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione.
In data 01.08.2022, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, la quale riteneva dirimente la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, per come l'Agenzia delle Entrate
Riscossione avrebbe potuto provare nella sua costituzione. Chiedeva ,quindi, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
In data 28.06.2023 ,si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria per ciò che concerne le somme relative ai contributi INPS, in quanto materia riservata al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro. Nella fattispecie, poi, le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate ai sensi dell'art. 26, dpr n. 602/73, nel periodo che va dal 2015 al 2017, nel luogo in cui la contribuente ha eletto domicilio fiscale, per come si può evincere dalla documentazione depositata in atti, consistente negli estratti di ruolo, nelle relazioni di notifica, da cui risulta, per alcune l'avvenuta consegna del plico personalmente a mani della destinataria e per altre, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in tal caso, con l'ulteriore documentazione attestante la circostanza e cioè, l'avviso di deposito atti presso la casa comunale e l'invio alla contribuente delle raccomandate a.r. ex artt. 139/140 c.p.c., mentre la domanda, da parte ricorrente è stata proposta solo il
2022. Si opponeva a tutti i motivi di impugnazione e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso perché tardivo, inammissibile e/o comunque, infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
E' ormai pacifico, che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. sent. n. 34416/2013). Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente ed unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa. Nella presente controversia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente, ha fornito adeguata prova della corretta notifica delle cartelle di pagamento il cui mancato pagamento ha originato l'atto oggi impugnato, con la conseguenza che il ricorso non può essere accolto. Rimangono assorbiti gli altri motivi di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna, inoltre parte ricorrente, alla refusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 285,00 oltre Iva,Cpa ed accessori come per legge,se dovute con distrazione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 19/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 19/07/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Regione Calabria Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342019009620877000 BOLLO 2012
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140048816335000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140048816335000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140048816335000 REGISTRO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Regione Calabria
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016534503000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150021546791000 REGISTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Regione Calabria
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017882776000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017882776000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.04.2022, la sig.ra Ricorrente_1 ,depositava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0342019009620877000 ,notificata a mezzo posta in data 24.01.2022 ,con cui è richiesto il pagamento di complessivi € 2.790,03 ,a titolo di IVA, imposte di registro, tassa automobilistica e contributi I.V.S., oltre relativi interessi e sanzioni di legge. La ricorrente, eccepiva: omessa notificazione degli atti prodromici obbligatori ex lege;
eccezione di prescrizione per la tassa automobilista ed imposta di registro, indicate nell'intimazione di pagamento opposto, in quanto medio tempore sono maturati i relativi termini di prescrizione, il cui decorso non è mai stato interrotto dalla notificazione degli atti prodromici all'atto oggi impugnato;
Eccezione di decadenza:
considerato che
le pretese tributarie e fiscali si riferiscono tutte ad annualità tra il 2008 ed il 2011 e le relative cartelle di pagamento parrebbero essere state notificate, solo a partire dall'anno 2015 in poi, va da sé come debba ritenersi inesorabilmente decorso il termine di decadenza ex lege previsto, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973; omessa indicazione dei tassi di interesse e modalità di calcolo. La ricorrente chiede, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione.
In data 01.08.2022, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, la quale riteneva dirimente la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, per come l'Agenzia delle Entrate
Riscossione avrebbe potuto provare nella sua costituzione. Chiedeva ,quindi, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
In data 28.06.2023 ,si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria per ciò che concerne le somme relative ai contributi INPS, in quanto materia riservata al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro. Nella fattispecie, poi, le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate ai sensi dell'art. 26, dpr n. 602/73, nel periodo che va dal 2015 al 2017, nel luogo in cui la contribuente ha eletto domicilio fiscale, per come si può evincere dalla documentazione depositata in atti, consistente negli estratti di ruolo, nelle relazioni di notifica, da cui risulta, per alcune l'avvenuta consegna del plico personalmente a mani della destinataria e per altre, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in tal caso, con l'ulteriore documentazione attestante la circostanza e cioè, l'avviso di deposito atti presso la casa comunale e l'invio alla contribuente delle raccomandate a.r. ex artt. 139/140 c.p.c., mentre la domanda, da parte ricorrente è stata proposta solo il
2022. Si opponeva a tutti i motivi di impugnazione e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso perché tardivo, inammissibile e/o comunque, infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
E' ormai pacifico, che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. sent. n. 34416/2013). Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente ed unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa. Nella presente controversia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente, ha fornito adeguata prova della corretta notifica delle cartelle di pagamento il cui mancato pagamento ha originato l'atto oggi impugnato, con la conseguenza che il ricorso non può essere accolto. Rimangono assorbiti gli altri motivi di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna, inoltre parte ricorrente, alla refusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 285,00 oltre Iva,Cpa ed accessori come per legge,se dovute con distrazione.