Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4796 del 2025, proposto da
S.L.E.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7811C5DC2, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Meta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenicantonio Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Global Service S.r.l., G.L.M. Ristorazione S.r.l.;
New Food Soc. Coop. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione del Comune di Meta n. 499 del 16.09.2025, recante aggiudicazione del Comune di Meta in favore della Società New Food S.C. a R.L. della procedura aperta a ridotto impatto ambientale svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno dell’istituto Buonocore-Fienga per a.a.s.s. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 (CIG: B7811C5DC2), e del relativo avviso di aggiudicazione pubblicato il 18.09.2025;
- di tutti i verbali di gara;
- del Bando, del Disciplinare, del Capitolato e di tutti gli altri atti e documenti facenti parte della
lex specialis,
nonché dei chiarimenti di gara;
- all’occorrenza, della Determinazione a contrarre n. 379 del 01.07.2025;
- del verbale di congruità della Commissione giudicatrice del 21.08.2025;
nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di concessione eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Meta e di New Food Soc. Coop. A.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA IA D'AL e uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato Slem s.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione del Comune di Meta di aggiudicazione in favore della Società New Food S.C. a R.L. della procedura aperta a ridotto impatto ambientale, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno dell’istituto Buonocore-Fienga per a.a.s.s. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.108 comma 2 lett. a) del D.lgs n.36/2023 (CIG: B7811C5DC2).
Entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte pervenivano n. 5 offerte, tra cui quella della ricorrente.
1.1 All’esito della valutazione della Commissione, la ricorrente è risultata quarta classificata in graduatoria, mentre è risultata aggiudicataria la Ditta New Food Scarl, con il ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara del 14,53% (quattordici/53 per cento), per l’importo complessivo di Euro 423.845,73 oltre oneri di sicurezza ed IVA.
1.2 Secondo la prospettazione di parte ricorrente la gara sarebbe viziata sotto molteplici profili e, segnatamente:
I) per violazione della normativa sui CAM ed in particolare del D.M. 10.03.2020 afferente ai servizi di ristorazione, in ragione della omessa previsione nelle clausole contrattuali delle specifiche tecniche e dei criteri premianti, in tesi obbligatori ai sensi dell’art. 57, co. 2, D.Lgs. 36/2023, non potendosi risolvere il tutto in un mero richiamo generico e formale, come avvenuto nel caso di specie;
II) per mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere in violazione dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023., in base al quale "...al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere..."; per violazione dell’art. 102 D.Lgs. 36/2023, “atteso che nulla viene previsto in ordine alle garanzie inerenti le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.
2. Si è costituita per resistere al ricorso l’amministrazione intimata instando in rito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per la sua reiezione in ragione della infondatezza delle censure.
Si è inoltre costituita con memoria di stile la società controinteressata.
3. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Prima di affrontare l’esame del primo motivo, con cui è dedotta la contrarietà della legge di gara con la disciplina dei Criteri ambientali minimi contenuta nel codice dei contratti pubblici, gioverà premettere una breve ricostruzione del vigente quadro normativo, che, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è complessivamente volto ad assicurare un’effettiva incisività della politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi, non solo in funzione della riduzione degli impatti ambientali, ma anche quale strumento di promozione di modelli di produzione e di consumo orientati alla sostenibilità e diffondere l’occupazione “verde” (Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773), posto che l’ordinamento non può «ignorare i principi di sviluppo sostenibile al fine di coniugare le attività economiche con la tutela degli ambienti e degli ecosistemi» (C. Cost. n. 81/2007).
Rileva al riguardo l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, ove si stabilisce che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”.
In coerenza con le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost., che orientano l’attività amministrativa e le scelte economiche verso obiettivi di tutela ambientale e sostenibilità, il richiamato art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina i CAM quali requisiti ambientali applicabili alle diverse fasi del procedimento di acquisto pubblico, finalizzati a individuare la soluzione progettuale, il bene o il servizio con le migliori prestazioni ambientali lungo l’intero ciclo di vita, i quali devono essere puntualmente indicati nella lex specialis, assumendo rilievo quali elementi essenziali dell’offerta o criteri di valutazione premiale. Essi trovano applicazione in tutte le fasi delle procedure di affidamento, incidendo sulla definizione dell’oggetto del contratto, sulle specifiche tecniche, sui criteri di valutazione delle offerte e sulle clausole esecutive, per cui la loro inclusione nella documentazione di gara non ha natura meramente formale, ma incide direttamente sulla successiva esecuzione del contratto.
È evidente, dunque, che la verifica della conformità delle offerte ai CAM costituisce un uso strategico dei contratti pubblici, funzionale a finalità ulteriori rispetto alla sola tutela della concorrenza.
Tale impostazione è conforme alla direttiva 2014/24/UE, che agevola l’attuazione degli appalti pubblici verdi, valorizzando gli operatori economici che dimostrano un impegno concreto in materia di sostenibilità.
I CAM, pertanto, rappresentano le indicazioni tecniche del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, mirando a garantire la tutela ambientale e, ove possibile, etico-sociale, considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti e servizi acquistati.
5. Tanto premesso in termini generali, occorre procedere preliminarmente a scrutinare l’eccezione in rito spiegata dalla difesa comunale di inammissibilità del primo motivo per mancata tempestiva impugnazione del bando, in quanto si porrebbe solo a valle della contestazione dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata, nonostante la ritenuta immediata lesività della violazione lamentata e il conseguente onere di impugnazione immediata.
Sulla questione il Collegio intende richiamare l’orientamento pacifico della giurisprudenza, secondo il quale sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando solo allorquando l’operatore economico contesti una clausola di natura escludente ovvero tale da impedirgli di formulare l'offerta (cfr. sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018) mentre l’illegittimità della legge di gara può essere dedotta anche in seguito, con l'impugnazione dell'aggiudicazione, ove le clausole censurate non impediscano la presentazione dell'offerta.
In particolare, in forza di uno stabile indirizzo giurisprudenziale, la non conformità della legge di gara all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.), non costituisce vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l'immediata impugnazione della lex specialis di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972).
In tal caso il ricorrente fa infatti valere un interesse (strumentale) alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso un'aggiudicazione viziata dal mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, con la conseguenza, in caso di accoglimento di tale censura, della caducazione dell'intera gara, con integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione.
Secondo un più recente orientamento, da tali casi occorre distinguere la diversa ipotesi in cui la violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi implichi una lesività attuale, consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta consapevole, di modo che l’impresa - adducendo che le regole della gara siano caratterizzate da una genericità tale da rendere impossibile la formulazione di un’offerta consapevole e da impedire la possibilità di formulare un’offerta meditata - è onerata dell’immediata impugnazione del bando, ricadendosi in un’ipotesi di “bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta” ( cfr. Cons. Stato, V, n. 3542 del 2025 e 6651 del 25 luglio 2025).
Nel caso di specie, non si afferma la sussistenza delle condizioni che, secondo la Plenaria, avrebbero imposto/consentito l'impugnazione immediata del bando, né è dedotto che l'omesso rispetto dei CAM ha reso impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla procedura, laddove le censure sono prospetticamente intese a sovvertire gli esiti del confronto concorrenziale risultante dall’aggiudicazione, al fine di inficiare in radice la gara espletata in vista della sua ripetizione (cfr. Cons. Stato, III, n. 2799 del 2023).
Nella specie, infatti, la ricorrente non lamenta l’impossibilità di predisporre un’offerta seria e meditata, concentrando piuttosto le sue pretese sull’interesse strumentale all’integrale riedizione della procedura, da svolgersi sulla base di nuovi e diversi criteri conformi alla normativa vigente, in vista di una nuova chance partecipativa e di un diverso esito della selezione, a sé favorevole.
Alla luce delle superiori considerazioni va dunque respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dalla difesa comunale, sul presupposto della tardiva impugnazione della lex specialis di gara.
6. Venendo al merito delle censure, con il primo motivo parte ricorrente si duole del solo formale rinvio da parte della disciplina di gara al D.M. 10 marzo 2020, recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, come emergerebbe dalla mancanza di concreti riferimenti alle specifiche previste dal D.M. nella definizione dell’oggetto del servizio. Inoltre, analogamente contesta la scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi premiali ambientali, asserendo che sarebbe stato obliterato ogni riferimento alle caratteristiche dei prodotti a Km 0 e filiera corta, invece prescritte dai CAM, limitandosi la legge di gara, in tesi in maniera del tutto manchevole, alla sola valorizzazione della percentuale di utilizzo di prodotti biologici nelle pietanze ai fini della valutazione delle offerte tecniche.
Il primo motivo è infondato.
Il Collegio rileva che la documentazione di gara, letta nel suo complesso, riporta gli elementi necessari ai fini della salvaguardia ambientale mediante applicazione del decreto CAM, bilanciando adeguatamente le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle di contenimento dei costi e di qualità del servizio.
Essa, infatti, contiene prescrizioni volte a garantire la tutela dell’ambiente mediante l’espresso rinvio all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), i quali non si risolvono in mere norme programmatiche, ma costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti che si articolano attraverso disposizioni immediatamente prescrittive, complete finanche della indicazione delle modalità di esecuzione delle verifiche [cfr. in particolare lettera C dell’Allegato 1 al citato D.M, recante “Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado)”], da attuare nella fase di esecuzione in relazione alle caratteristiche del servizio (cfr. Consiglio di Stato - sez. III, del 2/11/2023 n. 9398).
A ben vedere, dunque, “le prescrizioni ministeriali invocate entrano a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione, la cui applicazione è stata valorizzata in materia dalla giurisprudenza, finanche in ipotesi di completa omissione, sul punto, della lex specialis” ( cfr. TAR Lazio- Roma, 25 giugno 2025, n. 12645).
D’altra parte, “Il principio della fiducia, insieme a quello del risultato (…) impongono l'interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all'assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18/04/2025, n. 3411).
Nella specie, il Capitolato Speciale d’Appalto prevede espressamente che il servizio debba essere svolto nel rispetto dei C.A.M. di cui al D.M. 10 marzo 2020, adottati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), imponendo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, l’adozione di misure di gestione ambientale volte, tra l’altro, alla riduzione dei consumi energetici e idrici, della produzione dei rifiuti e all’utilizzo di prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità (cfr. art. 1 del CSA).
Quanto ai criteri premiali, rileva il criterio prescelto della valorizzazione della qualità dei prodotti offerti, tra cui, in particolare, l’aver offerto prodotti biologici, prevedendosi all’art. 10, lett. b), del Disciplinare di gara, l’attribuzione fino a 45 punti su 80 complessivi dell’offerta tecnica in funzione della percentuale di impiego degli stessi, dunque, con un peso determinante nella valutazione dell'offerta tecnica (pari al 56,25% del punteggio tecnico).
La lex specialis, a ben vedere, non si limita a un mero richiamo formale del D.M. 10 marzo 2020, ma contiene anche una disciplina puntuale e coerente dei C.A.M., adeguata e proporzionata alla specifica tipologia del servizio di ristorazione collettiva oggetto di affidamento, anche tenuto conto dell’importo complessivo triennale a base di gara molto contenuto, pari a Euro 495.900,00, in relazione a un servizio di refezione scolastica rivolto a un numero limitato di utenti (circa 315 tra alunni e personale scolastico).
Come rimarcato dalla difesa resistente, inoltre, ulteriori prescrizioni ambientali emergono dalle Tabelle Merceologiche allegate al Disciplinare di gara, che specificano i requisiti relativi ai generi alimentari, ai materiali a contatto con gli alimenti, nonché alle modalità di confezionamento e trasporto, includendo indicazioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso l'utilizzo di "articoli/prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità" (cfr. Tabella Merceologica materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti: All. B )
Le suddette previsioni costituiscono vincoli contrattuali idonei a integrare la disciplina di gara mediante il meccanismo dell’eterointegrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale non richiede la riproduzione integrale dei decreti ministeriali sui C.A.M., ma consente alla stazione appaltante di recepirne i contenuti attraverso specifiche tecniche e clausole contrattuali coerenti con l’oggetto dell’appalto.
In tal senso si è sottolineato che “...allorquando il bando contenga un puntuale riferimento ai decreti ministeriali (corredando la disposizione sulla sostenibilità ambientale con specifiche prescrizioni, per particolari prestazioni), l’onere di diligenza impone al concorrente di adeguare la propria offerta ai criteri ambientali minimi che la stazione appaltante non ha trascurato, e che l’operatore economico è così messo in grado di conoscere e valutare, per formulare un’offerta consapevole." (vedi TAR Campania, Napoli, 15 gennaio 2024, n. 4685).
7. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della mancata attribuzione di criteri premiali per assicurare la parità di genere.
Il motivo, come eccepito a più riprese dalla difesa resistente, è inammissibile, mancando un interesse concreto al suo esame.
Al riguardo il Collegio rileva che è contestata la mera mancata previsione nella disciplina di gara della attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il possesso della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come previsto dall’articolo 108, comma 7, del D.lgs n. 36 del 2023, tuttavia, senza procedere alla individuazione di un effettivo pregiudizio derivato dall’illegittimità dedotta.
Invero, la ricorrente non prova che la mera riedizione della gara sarebbe accompagnata dall’effettivo aumento delle possibilità di aggiudicazione, non avendo nemmeno allegato di possedere tale certificazione, e, comunque, tenuto conto del rilevante scarto di punteggi con l’aggiudicataria.
Non rileva a tal fine neppure l’asserita assenza della certificazione da parte della controinteressata, sulla base di una verifica che la ricorrente avrebbe svolto presso la Banca Dati Accredia, essendo comunque possibile il ricorso all’avvalimento per comprovarne il possesso ( cfr . Consiglio di Stato sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345).
Dunque, poiché l’accoglimento della censura si tradurrebbe un vantaggio di carattere puramente ipotetico, ragion per cui l’interesse ad agire difetta del requisito della concretezza, il motivo va dichiarato inammissibile ( cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 16.5.2025, n. 4196).
Analoghe considerazioni vanno estese anche all’ulteriore censura, formulata sempre nell’ambito del secondo motivo, con cui, come detto in narrativa, è affatto stringatamente dedotta la violazione dell’art. 102, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023, senza che si sia chiarito, pur a tacer della genericità della censura, quale sia l’interesse concreto alla stessa sotteso.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e per il resto lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA NA, Presidente
IA IA D'AL, Consigliere, Estensore
AN BB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA D'AL | IA RA NA |
IL SEGRETARIO