CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5718 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Cesidio Cavaioli Parte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Seneca 34 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Gianfranco Liuzzi, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. ) rappresentati e Pt_2 C.F._5 CP_3 C.F._6 difesi dall'Avv. Mariafrancesca Tedesco (c.f. ), ed elettivamente domiciliati C.F._7
presso il suo studio in Guidonia-Montecelio (RM), alla Via Carlo Pisacane, giusta procura in atti,
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 154/2019 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data
13/02/2019
Conclusioni
Per l'appellante “accertare e dichiarare per le motivazioni tutte sopra descritte legittima fondata e provata l'originaria domanda formulata in citazione che di seguito integralmente si trascrive:” accertare e dichiarare la legittima assegnazione in favore dell' attrice della porzione di terreno, da parte della quale socia assegnataria, per la complessiva estensione di 3006 Controparte_4
mq, in località Albuccione, Via Terracini n.34 in Guidonia Montecelio (Rm), individuata in mappa alla località Le Fosse, Fg. 16, part. 431 e per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice della suddetta porzione di terreno, illegittimamente occupata per complessivi mq
1.835,00 siccome detentori illegittimi della stessa;
all'esito condannare gli stessi convenuti al pagamento delle spese di lite e dei compensi di giudizio, secondo la tabella professionale vigente, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per danni come quantificati prudenzialmente in Euro 5.000,00 annui
o da quantificarsi secondo la più prudente valutazione del Giudice adito, ma tenendo conto della consapevolezza da parte dei convenuti dell'illegittima detenzione del terreno oggetto di causa”.
Per gli appellati “nel merito, respingere in toto l'appello proposto dall'appellante, sig.ra Parte_3
, perché infondato e non provato e per l'effetto, confermare integralmente la gravata
[...]
sentenza n.154/2019 del Tribunale Ordinario di Tivoli – salvo che, per la parte in cui, la gravata sentenza compensa le spese di lite – per cui, parte appellata chiede, all' On.le Giustizia adita, la condanna di parte appellante, alle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2015, conveniva in giudizio Parte_1 _1
, , affinché venisse accertata e dichiarata la legittima
[...] CP_2 Parte_2 CP_3
assegnazione in suo favore della porzione di terreno, da parte della quale socia Controparte_4
assegnataria, per la complessiva estensione di 3006 mq, sita in località Albuccione, Via Terracini n.
34, Guidonia Montecelio individuata in mappa alla località Le Fosse, Fg. 16, part. 431, e per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione della suddetta porzione di terreno, illegittimamente occupata per complessivi mq 1.835,00 in quanto detentori illegittimi della stessa, oltre spese legali e risarcimento danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.01.2016 si costituivano in giudizio _1
, e eccependo, in via preliminare, la nullità della
[...] CP_2 Parte_2 CP_3 citazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 cpc, atteso che nella citazione risultava omesso o incerto alcuni dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art 163 c.p.c. Nel merito, deducevano che la porzione di terreno su cui la assumerebbe di vantare una legittima detenzione, Parte_1
fa parte di una vasta area composta di molti ettari di terra, non frazionata, di proprietà della Pt_4 ovvero di un'area precedentemente di proprietà degli Enti Ospedalieri, nella fattispecie dell'ex
[...]
, che, a seguito della legge n. 833/78, la quale ha provveduto allo Controparte_5
scioglimento dei suddetti enti ospedalieri e alla creazione del servizio sanitario nazionale, è stata trasferita ai Comuni, e successivamente trasferita in proprietà alle In merito Controparte_6
i convenuti deducevano che non vi sarebbe certezza sul titolo in virtù del quale la Controparte_4 risulterebbe assegnataria dei terreni dell'ex , così come non risulterebbe il titolo Parte_5 della detenzione vantata dalla , e né se la stessa possa dirsi socia della Parte_1 CP_4 stessa. Pertanto, i convenuti deducevano la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, risultando, per quanto sopra, la l'unica legittimata ad esercitare il diritto alla restituzione della Pt_4
porzione di terreno di mq 1.835,00.
Per completezza specifica la Corte sul punto che i terreni oggetto della controversia, in quanto già appartenenti a enti ecclesiastici ospedalieri e successivamente trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (ai sensi della legge 833/1978, del d.lgs. 502/1992 e della legge regionale 18/1994), hanno mantenuto natura indisponibile fino all'emanazione della legge regionale
14 luglio 2014, n. 7, risultando pertanto inusucapibili in quanto il possesso utile ai fini dell'usucapione avrebbe potuto decorrere solo dal 2014.
Con sentenza n. 154/2019 pubblicata il 13/02/2019 il Giudice rigettava le domande di parte attrice ritenendo che la stessa non avesse dimostrato il possesso del bene al momento del lamentato spoglio o turbativa e compensava le spese per giusti motivi dovuti alla difficoltà riscontrata nell'interpretazione del quadro complessivo fattuale.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione formulando tre motivi di appello. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 dicembre 2019 si sono costituiti _1
, e
[...] CP_2 Parte_2 CP_3
L'appellante indica tre motivi di gravame:
1. “Omessa valutazione della prova documentale di provenienza del Comune di Guidonia
Montecelio e per titoli giudiziali formati. Erronea interpretazione della produzione documentale, delle risultanze istruttorie. Esclusione dell'attività istruttoria. Impugnazione della motivazione ultime tre righe pag.
2- prime 13 righe della terza pagina contraddittorietà- illogicità”.
2. Censura della parte motiva pagina 3 righe 5-10.
3. Illogicità contraddittorietà e genericità della motivazione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure
• non abbia considerato probanti due sentenze della Corte di Appello di Roma e della Corte di cassazione, relative al procedimento possessorio promosso dalla nei Parte_1
confronti dello zio , in cui gli attuali convenuti non erano parti;
Controparte_7
• non abbia ammesso ulteriori istanze istruttorie richieste, compresa una CTU;
• non abbia valutato, ex art. 115 c.p.c., le mancate contestazioni dei convenuti;
• abbia considerato non provato il possesso del bene al momento dello spoglio, mentre l'attrice avrebbe sempre esercitato il proprio diritto possessorio, ancorché solo nell'animus, con la volontà di recuperare anche il possesso materiale del bene;
• avrebbe mal valutato i fatti di causa in quanto l'attrice non avrebbe lamentato alcuno spoglio da parte di , bensì un possesso illegittimo e, pertanto, il primo Giudice avrebbe CP_8
commesso un errore di diritto qualificando la domanda come azione di spoglio;
• avrebbe errato richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite del 28 Marzo
2014 n. 7305 al fine di negare si potesse considerare la domanda quale azione personale di restituzione, e sul punto, l'appellante, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.
2908/2001, sostiene che il Giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte avendo il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante nonché, di tener conto del provvedimento richiesto in concreto.
In definitiva l'appellante espone che la motivazione adottata dal Tribunale di Tivoli preclude alla
“ogni azione giudiziaria, nessuna rivendica, nessuna possessoria, nessuna Parte_1 restituzione !!.” Sul punto, precisa che nessuna azione di rivendica la stessa ha mai voluto esercitare atteso che non è proprietaria del terreno de quo, ma legittima assegnataria.
Con il secondo motivo rubricato “Censura della parte motiva pagina 3 righe 5-10” l'appellante ribadisce quanto già lamentato in primo motivo circa la mancata ammissione di alcune istanze probatorie, in particolare quelle relative alla posizione della Controparte_4
Con il terzo motivo rubricato: “Illogicità contraddittorietà genericità della motivazione”
l'appellante, sempre lamentando una presunta insufficienza della fase istruttoria, sulla motivazione specifica:
“Il Tribunale di Tivoli avrebbe dovuto motivare l'esclusione della fase istruttoria proprio in ragione della difficoltà interpretativa che, espressamente, dichiara aver incontrato nella ricostruzione del quadro fattuale, anche in punto di diritto.
Le pronunce giurisprudenziali richiamate, in merito alla continuatività del possesso, forzatamente solo animo, in capo alla IG.ra , non sono state tenute in alcun conto dal Tribunale Parte_1
di Tivoli, in merito alla qualificazione giuridica della domanda di restituzione, così come formulata dall'appellante.”
Con comparsa di costituzione gli appellati contestano i motivi di appello ritenendoli incomprensibili e confusionari ed adducendo le medesime argomentazioni svolte nei precedenti atti.
Per il loro intreccio i motivi di appello devono essere trattati congiuntamente. Le motivazioni d'appello riguardano soprattutto la mancata attività istruttoria al fine di comprovare
“la titolarità di legittima assegnataria della quota di terreno sita nel Comune di Guidonia Montecelio in Via Terracini n° 34 per mq 3006” nonché l'esclusione, da parte del giudice di primo grado, che possa configurarsi, in capo all'odierna appellante, un diritto personale di restituzione.
L'appellante, pur ribadendo di non aver mai avuto intenzione di esercitare una azione possessoria (e ancor meno di rivendicazione), più volte lamenta come il primo giudice non abbia tenuto conto che
“la signora ha sempre esercitato il proprio diritto possessorio, ancorché solo Parte_1
animo, con la consapevolezza assoluta e la volontà espressa di recuperare anche il possesso materiale del bene” e che tale diritto possessorio derivi dalla assegnazione da parte della CP_4
i cui era socia (quale assegnatario, dunque possessore legittimo, ancorché solo animo).
[...]
Occorre in primo luogo sgombrare il campo dall'idea che l'animus possidendi, almeno come rappresentato della appellante, possa avere una forma di tutela. La tutela del possesso include quella di colui che, pur non avendo momentaneamente la disponibilità materiale del bene, mantenga
l'animus possidendi, potendo, fino al momento dello spoglio, esercitare nuovamente e liberamente il pieno possesso. Il principio è affermato nelle stesse sentenze menzionate a sua difesa dall'appellante, come, per esempio Cass. 9226/2005 che dispone: “Infatti, il possesso o la detenzione possono essere conservati solo animo, purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno
l'effettiva disponibilità della cosa.”
Nel caso in esame l'appellante al momento della occupazione del fondo da parte dei convenuti, anche fosse illegittima, non era in possesso del bene, proprio a seguito dello spoglio da parte dello zio
, e, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che le sentenze hanno Controparte_7
esclusivo effetto tra le parti del relativo processo.
Appare perfettamente condivisibile l'operato del primo giudice, laddove ritiene inutile la verifica della qualità di legittima assegnataria del , dato che questo le conferirebbe al più una detenzione Pt_6 qualificata, tutelabile solo con l'azione di reintegrazione, esercitabile nei tempi e modi disposti dall'art. 1168 Codice civile.
Quanto alla possibilità che possa configurarsi, a suo favore, un diritto personale di restituzione l'appellante cita a sostegno della domanda la sentenza Cass. sez. II n. 4416/2007 laddove recita: L'azione di restituzione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene. Pertanto, in quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza "ab origine".
In realtà tale interpretazione è minoritaria, soprattutto dopo l'intervento della Cassazione a Sezioni
Unite con sent. n. 7305/2014, correttamente richiamata del giudice di primo grado, che ha ritenuto che l'azione personale di restituzione ha una natura obbligatoria, così presupponendo una dazione volontaria del bene di cui poi si chieda la restituzione.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 154 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 13.02.2019 così provvede:
rigetta l'appello;
condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado in€ 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge e per l'appello in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 30.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5718 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Cesidio Cavaioli Parte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Seneca 34 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Gianfranco Liuzzi, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. ) rappresentati e Pt_2 C.F._5 CP_3 C.F._6 difesi dall'Avv. Mariafrancesca Tedesco (c.f. ), ed elettivamente domiciliati C.F._7
presso il suo studio in Guidonia-Montecelio (RM), alla Via Carlo Pisacane, giusta procura in atti,
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 154/2019 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data
13/02/2019
Conclusioni
Per l'appellante “accertare e dichiarare per le motivazioni tutte sopra descritte legittima fondata e provata l'originaria domanda formulata in citazione che di seguito integralmente si trascrive:” accertare e dichiarare la legittima assegnazione in favore dell' attrice della porzione di terreno, da parte della quale socia assegnataria, per la complessiva estensione di 3006 Controparte_4
mq, in località Albuccione, Via Terracini n.34 in Guidonia Montecelio (Rm), individuata in mappa alla località Le Fosse, Fg. 16, part. 431 e per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice della suddetta porzione di terreno, illegittimamente occupata per complessivi mq
1.835,00 siccome detentori illegittimi della stessa;
all'esito condannare gli stessi convenuti al pagamento delle spese di lite e dei compensi di giudizio, secondo la tabella professionale vigente, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per danni come quantificati prudenzialmente in Euro 5.000,00 annui
o da quantificarsi secondo la più prudente valutazione del Giudice adito, ma tenendo conto della consapevolezza da parte dei convenuti dell'illegittima detenzione del terreno oggetto di causa”.
Per gli appellati “nel merito, respingere in toto l'appello proposto dall'appellante, sig.ra Parte_3
, perché infondato e non provato e per l'effetto, confermare integralmente la gravata
[...]
sentenza n.154/2019 del Tribunale Ordinario di Tivoli – salvo che, per la parte in cui, la gravata sentenza compensa le spese di lite – per cui, parte appellata chiede, all' On.le Giustizia adita, la condanna di parte appellante, alle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2015, conveniva in giudizio Parte_1 _1
, , affinché venisse accertata e dichiarata la legittima
[...] CP_2 Parte_2 CP_3
assegnazione in suo favore della porzione di terreno, da parte della quale socia Controparte_4
assegnataria, per la complessiva estensione di 3006 mq, sita in località Albuccione, Via Terracini n.
34, Guidonia Montecelio individuata in mappa alla località Le Fosse, Fg. 16, part. 431, e per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione della suddetta porzione di terreno, illegittimamente occupata per complessivi mq 1.835,00 in quanto detentori illegittimi della stessa, oltre spese legali e risarcimento danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.01.2016 si costituivano in giudizio _1
, e eccependo, in via preliminare, la nullità della
[...] CP_2 Parte_2 CP_3 citazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 cpc, atteso che nella citazione risultava omesso o incerto alcuni dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art 163 c.p.c. Nel merito, deducevano che la porzione di terreno su cui la assumerebbe di vantare una legittima detenzione, Parte_1
fa parte di una vasta area composta di molti ettari di terra, non frazionata, di proprietà della Pt_4 ovvero di un'area precedentemente di proprietà degli Enti Ospedalieri, nella fattispecie dell'ex
[...]
, che, a seguito della legge n. 833/78, la quale ha provveduto allo Controparte_5
scioglimento dei suddetti enti ospedalieri e alla creazione del servizio sanitario nazionale, è stata trasferita ai Comuni, e successivamente trasferita in proprietà alle In merito Controparte_6
i convenuti deducevano che non vi sarebbe certezza sul titolo in virtù del quale la Controparte_4 risulterebbe assegnataria dei terreni dell'ex , così come non risulterebbe il titolo Parte_5 della detenzione vantata dalla , e né se la stessa possa dirsi socia della Parte_1 CP_4 stessa. Pertanto, i convenuti deducevano la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, risultando, per quanto sopra, la l'unica legittimata ad esercitare il diritto alla restituzione della Pt_4
porzione di terreno di mq 1.835,00.
Per completezza specifica la Corte sul punto che i terreni oggetto della controversia, in quanto già appartenenti a enti ecclesiastici ospedalieri e successivamente trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (ai sensi della legge 833/1978, del d.lgs. 502/1992 e della legge regionale 18/1994), hanno mantenuto natura indisponibile fino all'emanazione della legge regionale
14 luglio 2014, n. 7, risultando pertanto inusucapibili in quanto il possesso utile ai fini dell'usucapione avrebbe potuto decorrere solo dal 2014.
Con sentenza n. 154/2019 pubblicata il 13/02/2019 il Giudice rigettava le domande di parte attrice ritenendo che la stessa non avesse dimostrato il possesso del bene al momento del lamentato spoglio o turbativa e compensava le spese per giusti motivi dovuti alla difficoltà riscontrata nell'interpretazione del quadro complessivo fattuale.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione formulando tre motivi di appello. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 dicembre 2019 si sono costituiti _1
, e
[...] CP_2 Parte_2 CP_3
L'appellante indica tre motivi di gravame:
1. “Omessa valutazione della prova documentale di provenienza del Comune di Guidonia
Montecelio e per titoli giudiziali formati. Erronea interpretazione della produzione documentale, delle risultanze istruttorie. Esclusione dell'attività istruttoria. Impugnazione della motivazione ultime tre righe pag.
2- prime 13 righe della terza pagina contraddittorietà- illogicità”.
2. Censura della parte motiva pagina 3 righe 5-10.
3. Illogicità contraddittorietà e genericità della motivazione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure
• non abbia considerato probanti due sentenze della Corte di Appello di Roma e della Corte di cassazione, relative al procedimento possessorio promosso dalla nei Parte_1
confronti dello zio , in cui gli attuali convenuti non erano parti;
Controparte_7
• non abbia ammesso ulteriori istanze istruttorie richieste, compresa una CTU;
• non abbia valutato, ex art. 115 c.p.c., le mancate contestazioni dei convenuti;
• abbia considerato non provato il possesso del bene al momento dello spoglio, mentre l'attrice avrebbe sempre esercitato il proprio diritto possessorio, ancorché solo nell'animus, con la volontà di recuperare anche il possesso materiale del bene;
• avrebbe mal valutato i fatti di causa in quanto l'attrice non avrebbe lamentato alcuno spoglio da parte di , bensì un possesso illegittimo e, pertanto, il primo Giudice avrebbe CP_8
commesso un errore di diritto qualificando la domanda come azione di spoglio;
• avrebbe errato richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite del 28 Marzo
2014 n. 7305 al fine di negare si potesse considerare la domanda quale azione personale di restituzione, e sul punto, l'appellante, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.
2908/2001, sostiene che il Giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte avendo il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante nonché, di tener conto del provvedimento richiesto in concreto.
In definitiva l'appellante espone che la motivazione adottata dal Tribunale di Tivoli preclude alla
“ogni azione giudiziaria, nessuna rivendica, nessuna possessoria, nessuna Parte_1 restituzione !!.” Sul punto, precisa che nessuna azione di rivendica la stessa ha mai voluto esercitare atteso che non è proprietaria del terreno de quo, ma legittima assegnataria.
Con il secondo motivo rubricato “Censura della parte motiva pagina 3 righe 5-10” l'appellante ribadisce quanto già lamentato in primo motivo circa la mancata ammissione di alcune istanze probatorie, in particolare quelle relative alla posizione della Controparte_4
Con il terzo motivo rubricato: “Illogicità contraddittorietà genericità della motivazione”
l'appellante, sempre lamentando una presunta insufficienza della fase istruttoria, sulla motivazione specifica:
“Il Tribunale di Tivoli avrebbe dovuto motivare l'esclusione della fase istruttoria proprio in ragione della difficoltà interpretativa che, espressamente, dichiara aver incontrato nella ricostruzione del quadro fattuale, anche in punto di diritto.
Le pronunce giurisprudenziali richiamate, in merito alla continuatività del possesso, forzatamente solo animo, in capo alla IG.ra , non sono state tenute in alcun conto dal Tribunale Parte_1
di Tivoli, in merito alla qualificazione giuridica della domanda di restituzione, così come formulata dall'appellante.”
Con comparsa di costituzione gli appellati contestano i motivi di appello ritenendoli incomprensibili e confusionari ed adducendo le medesime argomentazioni svolte nei precedenti atti.
Per il loro intreccio i motivi di appello devono essere trattati congiuntamente. Le motivazioni d'appello riguardano soprattutto la mancata attività istruttoria al fine di comprovare
“la titolarità di legittima assegnataria della quota di terreno sita nel Comune di Guidonia Montecelio in Via Terracini n° 34 per mq 3006” nonché l'esclusione, da parte del giudice di primo grado, che possa configurarsi, in capo all'odierna appellante, un diritto personale di restituzione.
L'appellante, pur ribadendo di non aver mai avuto intenzione di esercitare una azione possessoria (e ancor meno di rivendicazione), più volte lamenta come il primo giudice non abbia tenuto conto che
“la signora ha sempre esercitato il proprio diritto possessorio, ancorché solo Parte_1
animo, con la consapevolezza assoluta e la volontà espressa di recuperare anche il possesso materiale del bene” e che tale diritto possessorio derivi dalla assegnazione da parte della CP_4
i cui era socia (quale assegnatario, dunque possessore legittimo, ancorché solo animo).
[...]
Occorre in primo luogo sgombrare il campo dall'idea che l'animus possidendi, almeno come rappresentato della appellante, possa avere una forma di tutela. La tutela del possesso include quella di colui che, pur non avendo momentaneamente la disponibilità materiale del bene, mantenga
l'animus possidendi, potendo, fino al momento dello spoglio, esercitare nuovamente e liberamente il pieno possesso. Il principio è affermato nelle stesse sentenze menzionate a sua difesa dall'appellante, come, per esempio Cass. 9226/2005 che dispone: “Infatti, il possesso o la detenzione possono essere conservati solo animo, purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno
l'effettiva disponibilità della cosa.”
Nel caso in esame l'appellante al momento della occupazione del fondo da parte dei convenuti, anche fosse illegittima, non era in possesso del bene, proprio a seguito dello spoglio da parte dello zio
, e, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che le sentenze hanno Controparte_7
esclusivo effetto tra le parti del relativo processo.
Appare perfettamente condivisibile l'operato del primo giudice, laddove ritiene inutile la verifica della qualità di legittima assegnataria del , dato che questo le conferirebbe al più una detenzione Pt_6 qualificata, tutelabile solo con l'azione di reintegrazione, esercitabile nei tempi e modi disposti dall'art. 1168 Codice civile.
Quanto alla possibilità che possa configurarsi, a suo favore, un diritto personale di restituzione l'appellante cita a sostegno della domanda la sentenza Cass. sez. II n. 4416/2007 laddove recita: L'azione di restituzione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene. Pertanto, in quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza "ab origine".
In realtà tale interpretazione è minoritaria, soprattutto dopo l'intervento della Cassazione a Sezioni
Unite con sent. n. 7305/2014, correttamente richiamata del giudice di primo grado, che ha ritenuto che l'azione personale di restituzione ha una natura obbligatoria, così presupponendo una dazione volontaria del bene di cui poi si chieda la restituzione.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 154 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 13.02.2019 così provvede:
rigetta l'appello;
condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado in€ 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge e per l'appello in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 30.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati