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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell'8.5.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2182/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
nata ad [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Cappellone, 1 , rapp.ta e difesa, giusta procura in CodiceFiscale_1 calce all'atto di appello , dall'Avv. Paolo Galluccio (CF ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Aversa alla Via Giotto, 87.Il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al fax n. 081.
e all'indirizzo di P.E.C. P.IVA_1 Email_1
- appellante
CONTRO
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con CP_1 sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Gemma Maresca (C.F. ) giusta procura alle liti in C.F._3 atti, elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità CP_1
Italiana n. 28 ( Email_2
appellata OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 901/2024 resa inter partes nel giudizio di cui al n. rg. 2083/2021 dal Tribunale Civile di Napoli Nord – Sezione Lavoro - depositata in data 23/02/2024 e non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 26/02/2021 presso il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro esponeva: Parte_1 Cont
- di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente, presso il DH. Controparte_2
“ di Aversa, dal 0.01.1971 al 31.10.2019, con la qualifica di collaboratore
[...] Pt_2 professionale ctg D-infermiere coordinatore;
-che ,con delibera n. 352 del 24.04.2004, le veniva conferito l'incarico di coordinatore dell' ; Parte_3
-di essersi occupata nel corso del tempo dell'organizzazione e distribuzione delle attività ambulatoriale, così come ampiamente descritte in ricorso;
-di non aver mai ricevuto l'indennità di coordinamento nonostante avesse svolto ininterrottamente le predette mansioni di organizzazione e coordinamento con assunzione della relativa responsabilità;
-che con delibera n. 2213 del 26.09.2003, avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale, l'azienda resistente definiva il numero dei posti di coordinamento nonché la misura fissa e variabile della relativa indennità;
-che con sentenza n.920/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pronunciava sulla medesima questione per il periodo dal 2010 al 31.12.2014. Tanto premesso, l'istante agiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL Sanità 2000-2001 per il periodo dal 22.5.2015 al 30.9.2018 e, per l'effetto, di Cont condannare l' convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 10.328,8 oltre interessi e rivalutazione od, in via subordinata, di condannare la resistente al risarcimento del danno da parametrarsi sull'indennità non percepita. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione. Contr Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare assumeva che , essendo stata conferita alla ricorrente l'incarico di posizione organizzativa, le funzioni di coordinamento espletate erano state assorbite dalla stessa posizione organizzativa. Istruita la causa documentalmente e con prova testimoniale, il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. A fondamento del decisum il Tribunale riteneva sostanzialmente che la mancata corresponsione dell' indennità di coordinamento era giustificata sulla base dell'assorbimento della funzione di coordinamento all'interno della posizione organizzativa conferita alla lavoratrice.
.Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 30.7.2024, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice, il quale non aveva verificato in concreto che, all' atto del conferimento dell'incarico nella posizione organizzativa non vi era alcun riferimento all' assorbimento delle due funzioni;
che l' indennità di coordinamento e l'indennità di posizione erano del tutto diverse tra loro sia dal punto di vista formale che sostanziale;
che nella delibera menzionata dal primo giudice si parlava di un possibile assorbimento delle funzioni all'atto dell'individuazione delle posizioni organizzative , ma non di assorbimento dell'indennità , così come invece previsto solo nell'ultimo CCNL Sanità.
Ribadito che l'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento risultavano comprovate dalla documentazione in atti nonché dalla prova testimoniale espletata ,chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure dalla lavoratrice
,con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base Pt_4 di plurime argomentazioni , rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma con vittoria di spese e competenze del grado.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note ,la causa è stata riservata per la decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifiche oltre che documentalmente comprovate sono le seguenti circostanze :
-con delibera n. 352/2004, l'Azienda appellata individuava l'odierna appellante fra coloro cui attribuire l'incarico ex art. 10 cit. II Biennio CCNL Sanità.2000- 2001 presso "D(ay) H(ospital) Oncologico" del P.O. "S. G. Moscati" di Aversa;
il conferimento dell'incarico di coordinamento veniva poi formalizzato dal successivo contratto sottoscritto dalla ricorrente con decorrenza dal 16.05.2005.
-Con nota prot. n. 7781 del 22.04.2006 veniva conferita all'appellante l'Incarico di posizione organizzativa “ Controparte_3 afferente al dipartimento delle Patologie
[...]
Neoplastiche” a decorrere dal 01/05/2006.
Il punctum dolens della dedotta vicenda processuale attiene al rapporto esistente tra la predetta indennità di coordinamento e l'attribuzione della posizione organizzativa rivestiva dalla , che il giudice di primo grado ha risolto Pt_1 ritenendo , alla stregua quanto stabilito dalla contrattazione collettiva ed integrativa, che la mancata corresponsione della indennità di coordinamento fosse giustificata dall'assorbimento della funzione di coordinamento all'interno della posizione organizzativa.
La Corte dissente da tale conclusioni. Vero è che con determinazione del Direttore Generale n. 2202 del 26.09.2003, prodotta agli atti, si recepiva l'accordo integrativo aziendale e si assumeva il regolamento riguardante il conferimento delle funzioni di coordinamento e l'applicazione dell'art. 10 del CCNL Comparto Sanità – II biennio economico 2000- 2001 in cui si legge nella prima pagina: “Eventuali funzioni di coordinamento potranno essere assorbite da posizioni organizzative (art. 20 CCNL 98-01) all'atto della loro individuazione.” Ancora nella determinazione n. 2213 del 26.09.2003, pure prodotta agli atti, si legge:” “Al momento dell'individuazione delle posizioni organizzative (art. 20 CCNL 98-01 del 07.04.99 area comparto) alcune funzioni di coordinamento potranno essere riassorbite all'interno di una determinata posizione organizzativa.” Tuttavia il giudice di prime cure ha omesso di considerare alcuni aspetti fondamentali:
Il primo è che non è stato verificato né provato se , nel 2005/2006 ,con l' individuazione delle posizioni organizzative, realmente ed effettivamente , alcune funzioni di coordinamento furono assorbite dalle stesse, né tantomeno l' azienda ne ha dato prova, limitandosi ad allegare solo le determinazioni relative agli incarichi di coordinamento. Come è noto , in base ai principi sulla distribuzione dell'onere probatorio fissati dall'art. 2687cc , spetta all'attore l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda mentre grava sul convenuto che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è estinto o modificato, l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi su cui l'eccezione medesima si fonda. Contr Tale prova non è stata offerta dall' mentre si evidenzia che non risultano a carico della dipendente né revoche delle funzioni di coordinamento, né valutazioni negative delle stesse, né altre disposizioni di eventuali assorbimento della funzione. Va piuttosto osservato che , all' atto del conferimento dell'incarico nella posizione organizzativa n. 7781 del 22.04.2006 avente ad oggetto Incarico CP_4 di posizione organizzativa “Raccordo tra attività Chirurgiche e
[...] afferente al dipartimento delle Patologie Controparte_3
Neoplastiche” a decorrere dal 01/05/2006 ,---non vi è alcun riferimento all' assorbimento delle due funzioni. (cfr. doc lettera f, in prod. ric.) .
Il secondo aspetto è che nella determina richiamata dal Tribunale si parla , in via del tutto astratta , di un possibile assorbimento delle FUNZIONI all' atto dell'individuazione delle posizioni organizzative, ma non di assorbimento dell'indennità.
Mette conto osservare che le funzioni di posizione organizzativa conferite alla ricorrente ( “Raccordo tra attività Chirurgiche e
[...] afferente al dipartimento delle Patologie Controparte_3
Neoplastiche”), sono completamente diverse da quelle descritte e documentate nel ricorso introduttivo e che afferiscono all' attività di coordinamento “
[...] svolte dall'appellante quale caposala ed individuate Controparte_5 nella “ organizzazione e distribuzione delle attività, assistenza all'attività ambulatoriale, controllo carico e scarico farmaci e presidi, prenotazione esami interni ed esterni, rapporto quotidiano delle attività assistenziali svolte, verifica e approvvigionamento modulistica, rapporti e comunicazione con le interfacce, organizzazione dei turni infermieristici e dei turni degli operatori socio sanitari, verifica apparecchiature in dotazione, controllo ambienti e pulizia, comunicazione delle assenze del personale alla direzione sanitaria, fruizione dei congedi ordinari e straordinari del personale, programmazione ferie estive, inventari farmaci e parasanitari, inventari suppellettili e biancheria, revisione e sostituzione materassi, approvvigionamento materiale vario (modelli cartacei e materiali sanitari), tenuta registri vari ( consegne, ricoveri in D-H, biancheria, farmaci, prenotazioni, registro lista di attesa, comunicazioni varie), provvedere alla disinfezione delle stanze periodicamente, controllo contenuti per rifiuti speciali solidi e liquidi, evadere richieste per intervento tecnico, controllo farmaci per scadenze e provvedere per il loro smaltimento, controllo del personale: legge 626, controllo divieto fumare, controllo per prevenzione incendi, gestione cartelle cliniche, riunione con il personale del reparto, colloquio con i pazienti e i parenti, divulgazioni delle informazioni e comunicazioni varie. “ Che le funzioni di posizioni organizzative siano diverse da quelle di coordinamento si evince anche chiaramente dalla scheda individuale di monitoraggio delle posizioni organizzative 2019 ,citata dal Giudice a pag.
5.della sent. impugnata. Inoltre , per le funzioni di coordinamento è prevista la specifica indennità dall'art. 10 del CCNL 2000-2001 mentre per le posizioni organizzative, l'art. 36 del CCNL 1998-2001 del 7 aprile 1999 riconosce l'indennità di funzione che assorbe solo i compensi per lavoro straordinario.
La S. C. ha più volte esaminato il rapporto tra indennità di coordinamento e posizione organizzativa, rilevando che "nella declaratoria della categoria D [...] si fa riferimento a 'posizioni di lavoro ... che richiedono ... capacità organizzative, di coordinamento e gestionali' e nel livello economico D super della stessa categoria si fa riferimento a posizioni di lavoro che 'richiedono ... funzioni di direzione e coordinamento'. L'art. 10, comma 1 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 istituisce tuttavia un'indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale etc. e non contiene alcun riferimento né ai criteri stabiliti dall'art. 20 del C.C.N.L. aprile 1999 in materia di posizioni organizzative né in realtà ad alcun criterio specifico, limitandosi a identificare i destinatari dell'indennità in coloro ai quali tale funzione sia 'affidata'. Quindi, né la clausola in materia di classificazione, contenuta nel C.C.N.L. 7 aprile 1999 né quella dell'art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001” contengono elementi che valgano a distinguere con chiarezza l'attività di coordinamento dalla funzione di coordinamento. Inoltre, il cit. art. 10 non autorizza in alcun modo, mancando ogni elemento normativo in proposito, a configurare la funzione di coordinamento alla stregua di una posizione organizzativa a norma dell'art. 20 del c.c.n.l. 7 aprile 1999".(v. Cass. n. . 14509 / 2019; Cass. 27 aprile 2010, n.10008.)
Peraltro la circostanza che ,nella specie, si è previsto solo un possibile assorbimento delle FUNZIONI all' atto dell'individuazione delle posizioni organizzative, ma non un assorbimento dell'indennità, trova ulteriore conferma nel fatto che soltanto nell' ultimo 019 / 2021, è stato previsto Controparte_6 che l'indennità di posizione assorbe l'indennità di coordinamento: “Il valore dell'indennità di posizione parte fissa assorbe e ricomprende: - l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, nella misura - annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità;”
Per tutto quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio l'applicabilità al caso in esame dell'art. 10 cit. e di conseguenza , va riconosciuto il diritto dell'odierna appellante ad ottenere l'indennità di coordinamento ivi prevista , risultando dalla documentazione allegata nonché dall'espletata prova testimoniale che la
, dipendente di ctg. D ,ha svolto funzioni effettive di coordinamento con Pt_1 diretta assunzione di responsabilità e che lo svolgimento di tali mansioni è stato formalmente riconosciuto dalla stessa azienda, mentre non osta a tale riconoscimento la posizione organizzativa conferita alla stessa , in assenza di prova di un effettivo e concreto assorbimento delle due funzioni .
In merito al quantum, vanno condivisi i conteggi elaborati da parte ricorrente, Cont fondati su corrette poste contabili e non contestati. Di conseguenza l' va condannata al pagamento in favore dell'odierna appellante , dell'indennità parte fissa e variabile (giusta delibera 352/2004) per il periodo dal 22/05/2015 al 30/09/2018 per un totale complessivo di euro 10.328/8 (diecimilatrecentoventotto/8). Sulla sorta maturano i soli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 (come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000). Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di coordinamento per il periodo dal 22/05/2015 al 30/09/2018, ex art. 10 CCNL Sanità II biennio economico 2000- 2001, ; Contr
-per l'effetto, condanna l' appellata al pagamento, in favore dell'odierna appellante , dell'indennità in questione (parte fissa e variabile) per un totale complessivo di euro 10.328/8 (diecimilatrecentoventotto/8) oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
-condanna , infine , l'azienda appellata alla refusione ,in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado ,in euro 1.980,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione al procuratore antistatario .
Così deciso in Napoli lì 8.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell'8.5.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2182/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
nata ad [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Cappellone, 1 , rapp.ta e difesa, giusta procura in CodiceFiscale_1 calce all'atto di appello , dall'Avv. Paolo Galluccio (CF ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Aversa alla Via Giotto, 87.Il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al fax n. 081.
e all'indirizzo di P.E.C. P.IVA_1 Email_1
- appellante
CONTRO
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con CP_1 sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Gemma Maresca (C.F. ) giusta procura alle liti in C.F._3 atti, elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità CP_1
Italiana n. 28 ( Email_2
appellata OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 901/2024 resa inter partes nel giudizio di cui al n. rg. 2083/2021 dal Tribunale Civile di Napoli Nord – Sezione Lavoro - depositata in data 23/02/2024 e non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 26/02/2021 presso il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro esponeva: Parte_1 Cont
- di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente, presso il DH. Controparte_2
“ di Aversa, dal 0.01.1971 al 31.10.2019, con la qualifica di collaboratore
[...] Pt_2 professionale ctg D-infermiere coordinatore;
-che ,con delibera n. 352 del 24.04.2004, le veniva conferito l'incarico di coordinatore dell' ; Parte_3
-di essersi occupata nel corso del tempo dell'organizzazione e distribuzione delle attività ambulatoriale, così come ampiamente descritte in ricorso;
-di non aver mai ricevuto l'indennità di coordinamento nonostante avesse svolto ininterrottamente le predette mansioni di organizzazione e coordinamento con assunzione della relativa responsabilità;
-che con delibera n. 2213 del 26.09.2003, avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale, l'azienda resistente definiva il numero dei posti di coordinamento nonché la misura fissa e variabile della relativa indennità;
-che con sentenza n.920/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pronunciava sulla medesima questione per il periodo dal 2010 al 31.12.2014. Tanto premesso, l'istante agiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL Sanità 2000-2001 per il periodo dal 22.5.2015 al 30.9.2018 e, per l'effetto, di Cont condannare l' convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 10.328,8 oltre interessi e rivalutazione od, in via subordinata, di condannare la resistente al risarcimento del danno da parametrarsi sull'indennità non percepita. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione. Contr Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare assumeva che , essendo stata conferita alla ricorrente l'incarico di posizione organizzativa, le funzioni di coordinamento espletate erano state assorbite dalla stessa posizione organizzativa. Istruita la causa documentalmente e con prova testimoniale, il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. A fondamento del decisum il Tribunale riteneva sostanzialmente che la mancata corresponsione dell' indennità di coordinamento era giustificata sulla base dell'assorbimento della funzione di coordinamento all'interno della posizione organizzativa conferita alla lavoratrice.
.Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 30.7.2024, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice, il quale non aveva verificato in concreto che, all' atto del conferimento dell'incarico nella posizione organizzativa non vi era alcun riferimento all' assorbimento delle due funzioni;
che l' indennità di coordinamento e l'indennità di posizione erano del tutto diverse tra loro sia dal punto di vista formale che sostanziale;
che nella delibera menzionata dal primo giudice si parlava di un possibile assorbimento delle funzioni all'atto dell'individuazione delle posizioni organizzative , ma non di assorbimento dell'indennità , così come invece previsto solo nell'ultimo CCNL Sanità.
Ribadito che l'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento risultavano comprovate dalla documentazione in atti nonché dalla prova testimoniale espletata ,chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure dalla lavoratrice
,con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base Pt_4 di plurime argomentazioni , rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma con vittoria di spese e competenze del grado.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note ,la causa è stata riservata per la decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifiche oltre che documentalmente comprovate sono le seguenti circostanze :
-con delibera n. 352/2004, l'Azienda appellata individuava l'odierna appellante fra coloro cui attribuire l'incarico ex art. 10 cit. II Biennio CCNL Sanità.2000- 2001 presso "D(ay) H(ospital) Oncologico" del P.O. "S. G. Moscati" di Aversa;
il conferimento dell'incarico di coordinamento veniva poi formalizzato dal successivo contratto sottoscritto dalla ricorrente con decorrenza dal 16.05.2005.
-Con nota prot. n. 7781 del 22.04.2006 veniva conferita all'appellante l'Incarico di posizione organizzativa “ Controparte_3 afferente al dipartimento delle Patologie
[...]
Neoplastiche” a decorrere dal 01/05/2006.
Il punctum dolens della dedotta vicenda processuale attiene al rapporto esistente tra la predetta indennità di coordinamento e l'attribuzione della posizione organizzativa rivestiva dalla , che il giudice di primo grado ha risolto Pt_1 ritenendo , alla stregua quanto stabilito dalla contrattazione collettiva ed integrativa, che la mancata corresponsione della indennità di coordinamento fosse giustificata dall'assorbimento della funzione di coordinamento all'interno della posizione organizzativa.
La Corte dissente da tale conclusioni. Vero è che con determinazione del Direttore Generale n. 2202 del 26.09.2003, prodotta agli atti, si recepiva l'accordo integrativo aziendale e si assumeva il regolamento riguardante il conferimento delle funzioni di coordinamento e l'applicazione dell'art. 10 del CCNL Comparto Sanità – II biennio economico 2000- 2001 in cui si legge nella prima pagina: “Eventuali funzioni di coordinamento potranno essere assorbite da posizioni organizzative (art. 20 CCNL 98-01) all'atto della loro individuazione.” Ancora nella determinazione n. 2213 del 26.09.2003, pure prodotta agli atti, si legge:” “Al momento dell'individuazione delle posizioni organizzative (art. 20 CCNL 98-01 del 07.04.99 area comparto) alcune funzioni di coordinamento potranno essere riassorbite all'interno di una determinata posizione organizzativa.” Tuttavia il giudice di prime cure ha omesso di considerare alcuni aspetti fondamentali:
Il primo è che non è stato verificato né provato se , nel 2005/2006 ,con l' individuazione delle posizioni organizzative, realmente ed effettivamente , alcune funzioni di coordinamento furono assorbite dalle stesse, né tantomeno l' azienda ne ha dato prova, limitandosi ad allegare solo le determinazioni relative agli incarichi di coordinamento. Come è noto , in base ai principi sulla distribuzione dell'onere probatorio fissati dall'art. 2687cc , spetta all'attore l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda mentre grava sul convenuto che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è estinto o modificato, l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi su cui l'eccezione medesima si fonda. Contr Tale prova non è stata offerta dall' mentre si evidenzia che non risultano a carico della dipendente né revoche delle funzioni di coordinamento, né valutazioni negative delle stesse, né altre disposizioni di eventuali assorbimento della funzione. Va piuttosto osservato che , all' atto del conferimento dell'incarico nella posizione organizzativa n. 7781 del 22.04.2006 avente ad oggetto Incarico CP_4 di posizione organizzativa “Raccordo tra attività Chirurgiche e
[...] afferente al dipartimento delle Patologie Controparte_3
Neoplastiche” a decorrere dal 01/05/2006 ,---non vi è alcun riferimento all' assorbimento delle due funzioni. (cfr. doc lettera f, in prod. ric.) .
Il secondo aspetto è che nella determina richiamata dal Tribunale si parla , in via del tutto astratta , di un possibile assorbimento delle FUNZIONI all' atto dell'individuazione delle posizioni organizzative, ma non di assorbimento dell'indennità.
Mette conto osservare che le funzioni di posizione organizzativa conferite alla ricorrente ( “Raccordo tra attività Chirurgiche e
[...] afferente al dipartimento delle Patologie Controparte_3
Neoplastiche”), sono completamente diverse da quelle descritte e documentate nel ricorso introduttivo e che afferiscono all' attività di coordinamento “
[...] svolte dall'appellante quale caposala ed individuate Controparte_5 nella “ organizzazione e distribuzione delle attività, assistenza all'attività ambulatoriale, controllo carico e scarico farmaci e presidi, prenotazione esami interni ed esterni, rapporto quotidiano delle attività assistenziali svolte, verifica e approvvigionamento modulistica, rapporti e comunicazione con le interfacce, organizzazione dei turni infermieristici e dei turni degli operatori socio sanitari, verifica apparecchiature in dotazione, controllo ambienti e pulizia, comunicazione delle assenze del personale alla direzione sanitaria, fruizione dei congedi ordinari e straordinari del personale, programmazione ferie estive, inventari farmaci e parasanitari, inventari suppellettili e biancheria, revisione e sostituzione materassi, approvvigionamento materiale vario (modelli cartacei e materiali sanitari), tenuta registri vari ( consegne, ricoveri in D-H, biancheria, farmaci, prenotazioni, registro lista di attesa, comunicazioni varie), provvedere alla disinfezione delle stanze periodicamente, controllo contenuti per rifiuti speciali solidi e liquidi, evadere richieste per intervento tecnico, controllo farmaci per scadenze e provvedere per il loro smaltimento, controllo del personale: legge 626, controllo divieto fumare, controllo per prevenzione incendi, gestione cartelle cliniche, riunione con il personale del reparto, colloquio con i pazienti e i parenti, divulgazioni delle informazioni e comunicazioni varie. “ Che le funzioni di posizioni organizzative siano diverse da quelle di coordinamento si evince anche chiaramente dalla scheda individuale di monitoraggio delle posizioni organizzative 2019 ,citata dal Giudice a pag.
5.della sent. impugnata. Inoltre , per le funzioni di coordinamento è prevista la specifica indennità dall'art. 10 del CCNL 2000-2001 mentre per le posizioni organizzative, l'art. 36 del CCNL 1998-2001 del 7 aprile 1999 riconosce l'indennità di funzione che assorbe solo i compensi per lavoro straordinario.
La S. C. ha più volte esaminato il rapporto tra indennità di coordinamento e posizione organizzativa, rilevando che "nella declaratoria della categoria D [...] si fa riferimento a 'posizioni di lavoro ... che richiedono ... capacità organizzative, di coordinamento e gestionali' e nel livello economico D super della stessa categoria si fa riferimento a posizioni di lavoro che 'richiedono ... funzioni di direzione e coordinamento'. L'art. 10, comma 1 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 istituisce tuttavia un'indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale etc. e non contiene alcun riferimento né ai criteri stabiliti dall'art. 20 del C.C.N.L. aprile 1999 in materia di posizioni organizzative né in realtà ad alcun criterio specifico, limitandosi a identificare i destinatari dell'indennità in coloro ai quali tale funzione sia 'affidata'. Quindi, né la clausola in materia di classificazione, contenuta nel C.C.N.L. 7 aprile 1999 né quella dell'art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001” contengono elementi che valgano a distinguere con chiarezza l'attività di coordinamento dalla funzione di coordinamento. Inoltre, il cit. art. 10 non autorizza in alcun modo, mancando ogni elemento normativo in proposito, a configurare la funzione di coordinamento alla stregua di una posizione organizzativa a norma dell'art. 20 del c.c.n.l. 7 aprile 1999".(v. Cass. n. . 14509 / 2019; Cass. 27 aprile 2010, n.10008.)
Peraltro la circostanza che ,nella specie, si è previsto solo un possibile assorbimento delle FUNZIONI all' atto dell'individuazione delle posizioni organizzative, ma non un assorbimento dell'indennità, trova ulteriore conferma nel fatto che soltanto nell' ultimo 019 / 2021, è stato previsto Controparte_6 che l'indennità di posizione assorbe l'indennità di coordinamento: “Il valore dell'indennità di posizione parte fissa assorbe e ricomprende: - l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, nella misura - annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità;”
Per tutto quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio l'applicabilità al caso in esame dell'art. 10 cit. e di conseguenza , va riconosciuto il diritto dell'odierna appellante ad ottenere l'indennità di coordinamento ivi prevista , risultando dalla documentazione allegata nonché dall'espletata prova testimoniale che la
, dipendente di ctg. D ,ha svolto funzioni effettive di coordinamento con Pt_1 diretta assunzione di responsabilità e che lo svolgimento di tali mansioni è stato formalmente riconosciuto dalla stessa azienda, mentre non osta a tale riconoscimento la posizione organizzativa conferita alla stessa , in assenza di prova di un effettivo e concreto assorbimento delle due funzioni .
In merito al quantum, vanno condivisi i conteggi elaborati da parte ricorrente, Cont fondati su corrette poste contabili e non contestati. Di conseguenza l' va condannata al pagamento in favore dell'odierna appellante , dell'indennità parte fissa e variabile (giusta delibera 352/2004) per il periodo dal 22/05/2015 al 30/09/2018 per un totale complessivo di euro 10.328/8 (diecimilatrecentoventotto/8). Sulla sorta maturano i soli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 (come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000). Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di coordinamento per il periodo dal 22/05/2015 al 30/09/2018, ex art. 10 CCNL Sanità II biennio economico 2000- 2001, ; Contr
-per l'effetto, condanna l' appellata al pagamento, in favore dell'odierna appellante , dell'indennità in questione (parte fissa e variabile) per un totale complessivo di euro 10.328/8 (diecimilatrecentoventotto/8) oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
-condanna , infine , l'azienda appellata alla refusione ,in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado ,in euro 1.980,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione al procuratore antistatario .
Così deciso in Napoli lì 8.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.