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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa LL AP, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7217/2023 del ruolo generale Previdenza,
T R A
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Brunella Bruno;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1983 per conto ed alle dipendenze della , dapprima come operaio cd. giuntista CP_2
di fibra ottica e dal 2010 ad oggi come manutentore dei viadotti autostrade, che nello svolgimento di tale attività aveva contratto le patologie indicate in ricorso, di aver presentato in data 14/07/2021
1 domanda all' per il riconoscimento quale malattia CP_1
professionale della tendinite al sovraspinoso ed in data 4 marzo
2022 delle ernie discali, che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale aveva avuto esito negativo, conveniva in giudizio l' onde ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto alla rendita nella misura pari e/o superiore al 25%, con decorrenza ed interessi come per legge o in subordine all'indennizzo per il danno biologico riportato, oltre interessi legali.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata.
Dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che l'istante è affetto dalle patologie denunciate e che tali patologie sono da considerarsi compatibili con l'attività lavorativa e portano all'attribuzione di una inabilità lavorativa (inteso quale danno biologico permanente ai sensi del D.L.vo 38/2000) nella misura complessiva del 21% con decorrenza 4.3.2022 e del 22% con decorrenza 30.11.2022.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni la domanda va accolta come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Parimenti vanno poste a carico dell' le spese di ctu, liquidate CP_1
come da separato decreto.
P. Q. M.
2 La dott.ssa LL AP, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura complessiva del 21% con decorrenza
4.3.2022 e del 22% con decorrenza 30.11.2022 e, per l'effetto, condanna l' a pagare i conseguenti ratei CP_1
maturati oltre accessori;
2) Condanna l' al pagamento della spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3) liquida le spese di ctu con separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025
Il Giudice
LL AP
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa LL AP, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7217/2023 del ruolo generale Previdenza,
T R A
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Brunella Bruno;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1983 per conto ed alle dipendenze della , dapprima come operaio cd. giuntista CP_2
di fibra ottica e dal 2010 ad oggi come manutentore dei viadotti autostrade, che nello svolgimento di tale attività aveva contratto le patologie indicate in ricorso, di aver presentato in data 14/07/2021
1 domanda all' per il riconoscimento quale malattia CP_1
professionale della tendinite al sovraspinoso ed in data 4 marzo
2022 delle ernie discali, che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale aveva avuto esito negativo, conveniva in giudizio l' onde ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto alla rendita nella misura pari e/o superiore al 25%, con decorrenza ed interessi come per legge o in subordine all'indennizzo per il danno biologico riportato, oltre interessi legali.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata.
Dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che l'istante è affetto dalle patologie denunciate e che tali patologie sono da considerarsi compatibili con l'attività lavorativa e portano all'attribuzione di una inabilità lavorativa (inteso quale danno biologico permanente ai sensi del D.L.vo 38/2000) nella misura complessiva del 21% con decorrenza 4.3.2022 e del 22% con decorrenza 30.11.2022.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni la domanda va accolta come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Parimenti vanno poste a carico dell' le spese di ctu, liquidate CP_1
come da separato decreto.
P. Q. M.
2 La dott.ssa LL AP, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura complessiva del 21% con decorrenza
4.3.2022 e del 22% con decorrenza 30.11.2022 e, per l'effetto, condanna l' a pagare i conseguenti ratei CP_1
maturati oltre accessori;
2) Condanna l' al pagamento della spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3) liquida le spese di ctu con separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025
Il Giudice
LL AP
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