Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1987, n. 8013
CASS
Sentenza 29 ottobre 1987

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Ai fini della configurabilità della mora dell'ente previdenziale in ordine alla corresponsione delle prestazioni da esso dovute in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo cui la richiesta di prestazione S'intende respinta quando siano trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto assicuratore si sia pronunciato, nel senso che tale norma, incidendo direttamente proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere del periodo anzidetto, con la conseguenza di far decorrere da tale data - anziché da quella del collocamento in quiescenza o della notifica del ricorso introduttivo - gli interessi moratori e il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. sul credito del lavoratore, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. ( V 5027/86, mass n 447688; ( V 3184/86, mass n 446179; ( V 4923/85, mass n 442301).*

Nei confronti dell'i.N.A.D.e.L., cui si riferisce espressamente la tabella, parte prima, della legge 20 marzo 1975 n. 70, va applicato il d.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 (approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici previsti da detta legge), il quale, all'art. 17, stabilisce che la gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento: consegue che la liquidità e l'esigibilità dei crediti previdenziali verso tale ente, ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi, si realizzano con l'emissione del mandato contenente l'ordine di pagamento della spesa. ( Conf 3184/86, mass n 446177; ( Conf 6309/83, mass n 431048).*

L'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'o.N.M.i. Trasferiti agli enti locali o allo stato comporta che il trattamento di fine servizio per il periodo trascorso presso detta opera, oltre a non essere esigibile prima della cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione ricevente, debba essere determinato sulla base della retribuzione ricevuta negli ultimi dodici mesi del rapporto con l'ente succeduto a quello disciolto, anziché sulla base della retribuzione ricevuta nello stesso periodo del servizio prestato alle dipendenze dell'o.N.M.i.. ( V 413/87, mass n 450156; ( V 7226/86, mass n 449297; ( V 4436/84, mass n 436338; ( V 2725/84, mass n 434774; ( V 2395/84, mass n 434433).*

Le Disposizioni del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'o.N.M.i. Approvato con d.m. 5 agosto 1969 hanno natura di norme interne, in quanto destinate ad operare soltanto nell'ordinamento particolare dell'ente e nei confronti dei soggetti di tale ordinamento; pertanto, la violazione di esse - salva l'eventuale esperibilità di rimedi in Sede di giustizia amministrativa - non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e la interpretazione delle medesime (come quella degli Atti amministrativi in genere) costituisce un'indagine di fatto che, in Sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. ( Conf 6309/83, mass n 431047).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1987, n. 8013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8013
    Data del deposito : 29 ottobre 1987

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