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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1264/2023
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Il 07.05.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1264/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento, promossa da:
, c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(ME) il 21.12.1982, n.q. di titolare della ditta “Pata Snack di Ferraro Filippo”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto,
-ATTORE – OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1
c.f.: , in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore,
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_1
-CONVENUTI – OPPOSTI-
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: l'avv. Ignazzitto per la parte opponente;
l'avv. Panuccio per l'Avvocatura dello Stato costituita nell'interesse degli enti opposti.
Entrambi i difensori precisano le conclusioni e si riportano a tutti gli atti e verbali di causa.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avverso la cartella n. 295 2023 Parte_1
0026984744 emessa dall notificata in data Controparte_2
14.07.2023, con la quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 21.614,63 a titolo di sanzioni amministrative relative all'anno 2018, in virtù di ordinanza – ingiunzione n. 29295 del 9.4.2019; con questa era stata contestata la presunta violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge n. 388/2000 e 110 comma
7 del T.U.L.P.S. in quanto sarebbero stati installati all'interno dell'esercizio Pata Snack
n. 2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. C) che sarebbero stati privi Parte_2
di codici identificativi e di titoli autorizzatori, denominati rispettivamente CP_3
e BLUE SEA nonché per la presunta violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge n. 388/2000 e 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S. in seguito a contestazione dell'installazione di n. 2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) con Parte_2
funzionamento a rulli virtuali e denominati rispettivamente e BLUE SEA CP_3
ed infine per la presunta violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge n. 388/2000
e 110 comma 7 del T.U.L.P.S. in seguito a contestazione dell'installazione e del funzionamento di n. 1 apparecchio elettronico a led luminosi rotanti ad alea programmata che sarebbe stato sprovvisto di titoli autorizzatori e non sarebbe stato conforme agli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett.
T.U.L.P.S..
L'opponente eccepiva: il difetto di notifica dell'atto presupposto;
la nullità dell'ordinanza – ingiunzione n. 29295 del 9.4.2019 posta a base della cartella di pagamento oggetto di impugnazione;
il difetto di motivazione dell'ordinanza– ingiunzione, in violazione dell'art. 3, comma III, della L. 241/1990 e dell'art. 7 della
L. 212/2000; la nullità dello stesso provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 septies della L. 241/1990; l'illegittimità della contestazione e la conseguente non applicabilità della norma sanzionatoria;
l'omessa o insufficiente motivazione della cartella di pagamento impugnata nonché l'omessa indicazione del termine e dell'Autorità a cui ricorrere. Chiedeva, quindi, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e nel merito, per tutti i motivi esposti, l'annullamento della stessa;
in subordine chiedeva il pagamento in misura ridotta e/o la rateizzazione del debito;
la vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio l nonché l' Controparte_1 [...]
, le quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità Controparte_2 del ricorso per violazione della L. 689/1981 ed erronea applicazione dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011; nel merito eccepivano l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione.
Chiedevano, quindi, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della cartella impugnata, il rigetto del ricorso e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
In corso di causa, con ordinanza del 19.6.2024, non ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna viene discussa e decisa con la presente sentenza.
***
La presente impugnazione è in parte inammissibile ed in parte infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Occorre precisare che l'opposizione avverso la cartella di pagamento, come nel caso in esame, può avere ad oggetto solo contestazioni in merito a vizi propri e non contestazioni relative al merito delle pretese, cristallizzate negli atti presupposti, (nel caso di specie, l'ordinanza -ingiunzione, posta a base della cartella di pagamento), tranne nel caso in cui il ricorrente rappresenti e provi che la cartella sia il primo atto con cui ha avuto la conoscenza dell'esistenza della pretesa nei suoi confronti. Con l'atto introduttivo l'attore ha rappresentato che, in data 18.10.2018, era stato elevato nei suoi confronti un verbale di contestazione da parte degli Ufficiali di Polizia
Tributaria in servizio presso l per presunta Controparte_4 violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge 388/2000 e 110 comma 7 del
T.U.L.P.S. a seguito del quale era stata notificata l'ordinanza – ingiunzione sopra indicata e disposta la confisca.
Il , nell'atto introduttivo, ha rappresentato, inoltre, che, avverso tale ordinanza Pt_3
– ingiunzione, aveva provveduto a proporre ricorso in opposizione davanti al Tribunale di Messina, iscritto al n. 2935/2019 RG, al quale è stato riunito il giudizio n. 2937/2019
RG avente ad oggetto la stessa ordinanza – ingiunzione elevata nei confronti della ditta
“La Commerciale srl”, quale proprietaria degli apparecchi sequestrati.
Egli ha, pertanto, così confermato di essere perfettamente a conoscenza degli atti presupposti e del loro contenuto, avendoli già impugnati.
Alla luce di quanto sopra, i motivi di opposizione di cui ai numeri da 1 a 7 dell'atto introduttivo vanno dichiarati inammissibili, atteso che gli stessi non riguardano vizi propri della cartella di pagamento, ma sono relativi alla pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione presupposta e/o al procedimento e agli atti sottostanti ad essa, ordinanza già oggetto di apposita impugnazione.
Né è possibile procedere alla sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quelli pendenti davanti al Tribunale di Messina, con cui non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità e/o dipendenza, rivestendo carattere autonomo che esclude a priori l'applicazione della normativa in materia di litispendenza.
Peraltro, in seno al giudizio di opposizione, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione presupposta, per cui non può ritenersi preclusa l'esecuzione, preannunciata con l'atto oggi impugnato, in quanto correlato ad un titolo esecutivo non sospeso.
Né può di conseguenza applicarsi la sospensione ex art. 295 cpc.
Vanno invece esaminati i motivi di opposizione di cui ai numeri 8, 9 e 10 dell'atto introduttivo, rappresentando gli stessi vizi propri dell'atto impugnato in questa sede.
Gli stessi sono tuttavia infondati e vanno rigettati.
Dall'esame della cartella di pagamento allegata al ricorso introduttivo, emerge come la stessa risulta ampiamente motivata, anche per relationem all'atto presupposto e allo stesso tempo contiene gli estremi dell'autorità a cui ricorrere. Nel caso in esame, infatti, trattandosi di cartella susseguente ad un'ordinanza ingiunzione regolarmente notificata e oggetto di autonoma impugnazione, l'attore conosceva i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della richiesta contenuta nella cartella opposta.
La stessa giurisprudenza, sul punto, è chiara nel ritenere che: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati”; (Cfr. Cass. n. 15580 del 2017).
Ed ancora: “La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente…”; (Cfr. Cass. n. 21177 del
2014).
Tenuto conto di quanto sopra, è evidente che la cartella non contenga alcun difetto di motivazione;
la presente opposizione va, quindi, rigettata.
Nessun rilievo ha la rateizzazione, cui fa riferimento l'opponente, con le note a trattazione scritta del 1.10.2024, in quanto relativa ad importi e a cartelle diverse dalla presente.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, va disposta la condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata e dell'unitarietà delle difese relative alle parti opposte costituite, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1264/2023 R.G., di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 295 2023 002698474400, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali all'Avvocatura, che Parte_1 vengono liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso il 07.05.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Il 07.05.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1264/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento, promossa da:
, c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(ME) il 21.12.1982, n.q. di titolare della ditta “Pata Snack di Ferraro Filippo”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto,
-ATTORE – OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1
c.f.: , in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore,
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_1
-CONVENUTI – OPPOSTI-
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: l'avv. Ignazzitto per la parte opponente;
l'avv. Panuccio per l'Avvocatura dello Stato costituita nell'interesse degli enti opposti.
Entrambi i difensori precisano le conclusioni e si riportano a tutti gli atti e verbali di causa.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avverso la cartella n. 295 2023 Parte_1
0026984744 emessa dall notificata in data Controparte_2
14.07.2023, con la quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 21.614,63 a titolo di sanzioni amministrative relative all'anno 2018, in virtù di ordinanza – ingiunzione n. 29295 del 9.4.2019; con questa era stata contestata la presunta violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge n. 388/2000 e 110 comma
7 del T.U.L.P.S. in quanto sarebbero stati installati all'interno dell'esercizio Pata Snack
n. 2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. C) che sarebbero stati privi Parte_2
di codici identificativi e di titoli autorizzatori, denominati rispettivamente CP_3
e BLUE SEA nonché per la presunta violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge n. 388/2000 e 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S. in seguito a contestazione dell'installazione di n. 2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) con Parte_2
funzionamento a rulli virtuali e denominati rispettivamente e BLUE SEA CP_3
ed infine per la presunta violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge n. 388/2000
e 110 comma 7 del T.U.L.P.S. in seguito a contestazione dell'installazione e del funzionamento di n. 1 apparecchio elettronico a led luminosi rotanti ad alea programmata che sarebbe stato sprovvisto di titoli autorizzatori e non sarebbe stato conforme agli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett.
T.U.L.P.S..
L'opponente eccepiva: il difetto di notifica dell'atto presupposto;
la nullità dell'ordinanza – ingiunzione n. 29295 del 9.4.2019 posta a base della cartella di pagamento oggetto di impugnazione;
il difetto di motivazione dell'ordinanza– ingiunzione, in violazione dell'art. 3, comma III, della L. 241/1990 e dell'art. 7 della
L. 212/2000; la nullità dello stesso provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 septies della L. 241/1990; l'illegittimità della contestazione e la conseguente non applicabilità della norma sanzionatoria;
l'omessa o insufficiente motivazione della cartella di pagamento impugnata nonché l'omessa indicazione del termine e dell'Autorità a cui ricorrere. Chiedeva, quindi, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e nel merito, per tutti i motivi esposti, l'annullamento della stessa;
in subordine chiedeva il pagamento in misura ridotta e/o la rateizzazione del debito;
la vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio l nonché l' Controparte_1 [...]
, le quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità Controparte_2 del ricorso per violazione della L. 689/1981 ed erronea applicazione dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011; nel merito eccepivano l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione.
Chiedevano, quindi, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della cartella impugnata, il rigetto del ricorso e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
In corso di causa, con ordinanza del 19.6.2024, non ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna viene discussa e decisa con la presente sentenza.
***
La presente impugnazione è in parte inammissibile ed in parte infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Occorre precisare che l'opposizione avverso la cartella di pagamento, come nel caso in esame, può avere ad oggetto solo contestazioni in merito a vizi propri e non contestazioni relative al merito delle pretese, cristallizzate negli atti presupposti, (nel caso di specie, l'ordinanza -ingiunzione, posta a base della cartella di pagamento), tranne nel caso in cui il ricorrente rappresenti e provi che la cartella sia il primo atto con cui ha avuto la conoscenza dell'esistenza della pretesa nei suoi confronti. Con l'atto introduttivo l'attore ha rappresentato che, in data 18.10.2018, era stato elevato nei suoi confronti un verbale di contestazione da parte degli Ufficiali di Polizia
Tributaria in servizio presso l per presunta Controparte_4 violazione degli artt. 38 commi 3, 4 e 5 della legge 388/2000 e 110 comma 7 del
T.U.L.P.S. a seguito del quale era stata notificata l'ordinanza – ingiunzione sopra indicata e disposta la confisca.
Il , nell'atto introduttivo, ha rappresentato, inoltre, che, avverso tale ordinanza Pt_3
– ingiunzione, aveva provveduto a proporre ricorso in opposizione davanti al Tribunale di Messina, iscritto al n. 2935/2019 RG, al quale è stato riunito il giudizio n. 2937/2019
RG avente ad oggetto la stessa ordinanza – ingiunzione elevata nei confronti della ditta
“La Commerciale srl”, quale proprietaria degli apparecchi sequestrati.
Egli ha, pertanto, così confermato di essere perfettamente a conoscenza degli atti presupposti e del loro contenuto, avendoli già impugnati.
Alla luce di quanto sopra, i motivi di opposizione di cui ai numeri da 1 a 7 dell'atto introduttivo vanno dichiarati inammissibili, atteso che gli stessi non riguardano vizi propri della cartella di pagamento, ma sono relativi alla pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione presupposta e/o al procedimento e agli atti sottostanti ad essa, ordinanza già oggetto di apposita impugnazione.
Né è possibile procedere alla sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quelli pendenti davanti al Tribunale di Messina, con cui non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità e/o dipendenza, rivestendo carattere autonomo che esclude a priori l'applicazione della normativa in materia di litispendenza.
Peraltro, in seno al giudizio di opposizione, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione presupposta, per cui non può ritenersi preclusa l'esecuzione, preannunciata con l'atto oggi impugnato, in quanto correlato ad un titolo esecutivo non sospeso.
Né può di conseguenza applicarsi la sospensione ex art. 295 cpc.
Vanno invece esaminati i motivi di opposizione di cui ai numeri 8, 9 e 10 dell'atto introduttivo, rappresentando gli stessi vizi propri dell'atto impugnato in questa sede.
Gli stessi sono tuttavia infondati e vanno rigettati.
Dall'esame della cartella di pagamento allegata al ricorso introduttivo, emerge come la stessa risulta ampiamente motivata, anche per relationem all'atto presupposto e allo stesso tempo contiene gli estremi dell'autorità a cui ricorrere. Nel caso in esame, infatti, trattandosi di cartella susseguente ad un'ordinanza ingiunzione regolarmente notificata e oggetto di autonoma impugnazione, l'attore conosceva i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della richiesta contenuta nella cartella opposta.
La stessa giurisprudenza, sul punto, è chiara nel ritenere che: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati”; (Cfr. Cass. n. 15580 del 2017).
Ed ancora: “La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente…”; (Cfr. Cass. n. 21177 del
2014).
Tenuto conto di quanto sopra, è evidente che la cartella non contenga alcun difetto di motivazione;
la presente opposizione va, quindi, rigettata.
Nessun rilievo ha la rateizzazione, cui fa riferimento l'opponente, con le note a trattazione scritta del 1.10.2024, in quanto relativa ad importi e a cartelle diverse dalla presente.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, va disposta la condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata e dell'unitarietà delle difese relative alle parti opposte costituite, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1264/2023 R.G., di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 295 2023 002698474400, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali all'Avvocatura, che Parte_1 vengono liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso il 07.05.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)