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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 10.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 590/2025
TRA
C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. R. Consoli
(C.F.: C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F.: .IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del procuratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.
E. SE (C.F.: ) e L. D'LO (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Appellato nonché
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_4
curatore fallimentare e legale rappresentante p.t.
e Controparte_3
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_5
Appellati/contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – in riassunzione a seguito della ordinanza n. 569/2025, n.R.G. 12501/2023, pubblicata in data 02.05.2025, con cui la Corte di
Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 310/2022, n.R.G. 1233/2018, pubblicata in data 23.11.2022 dal Tribunale di Vasto - la parte appellante in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la il Controparte_1 [...]
e la rassegnando le seguenti conclusioni: “1)- Voglia, Controparte_4 CP_3
per tutti i motivi di fatto e diritto esposti, ribadire, accertare e dichiarare la legittimazione passiva della , C.F. n. e p. IVA Controparte_1 P.IVA_6
n. , (in qualità di incorporante della CF: n. P.IVA_3 Controparte_5
e p. IVA n. ) quale coobbligata in solido con la P.IVA_7 P.IVA_3 CP_2
in qualità di compagnia di Assicurazione designata dalla per l'intervento
[...] CP_3
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ex D. lgs n.209 del 07/09/2005, come stabilito nella sentenza n.310/2022 del Tribunale di Vasto sul punto che non è stato oggetto di impugnazione del giudizio in Cassazione e sul quale, dunque si è formato il giudicato formale e sostanziale;
2)- Voglia, riformando la sentenza
n.310/2022 del Tribunale di Vasto, in virtù dei motivi di fatto e diritto rilevati, con
l'accoglimento del secondo motivo, dall'Ordinanza con rinvio della Cassazione
n.11565/2025, accertare e dichiarare la responsabilità della quale CP_2
proprietaria del veicolo tg. EK349TC, nella causazione del sinistro che ha causato il documentato danno alle strutture autostradali della Società appellante in riassunzione, ai sensi dell'art. 2054, I°, II° e III° co., c.c., e per l'effetto condannarla, in solido alla , in persona del suo l.r.p.t., da condannarsi Controparte_1
anch'essa in via diretta quale coobbligata in sostituzione ed in solido alla CP_2 in qualità di compagnia di Assicurazione designta dalla per l'intervento
[...] CP_3
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ex D. lgs n.209 del 07/09/2005, al risarcimento di tutti i danni subiti e documentati dalla società Parte_1
, per €11.129,11, già al netto di IVA, come risulta dal consuntivo di spesa allegato
[...]
in atti, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
3)- Voglia, riformando la sentenza n.310/2022 del Tribunale di Vasto, come dedotto nel terzo motivo del ricorso per Cassazione n.11565/2025 (risultato assorbito), accertare e dichiarare che nel consuntivo di spesa, prodotto in atti, sin dal giudizio di primo grado, dalla società , non veniva conteggiata né Parte_1
addebitata l'IVA pagata in quanto già compensata e che, dunque, la cifra richiesta di
€11.129,11 era esattamente corrispondente a quella sborsata da parte appellante in riassunzione per il danno subito alle strutture autostradali per il ripristino dello status quo ante senza la computazione di alcuna maggiorazione a titolo di IVA;
4)- Voglia, riformando la sentenza n.310/2022 del Tribunale di Vasto, in virtù dei motivi di fatto
e diritto rilevati, con l'accoglimento del quarto motivo, dall'Ordinanza con rinvio della Cassazione n.11565/2025, accertare e dichiarare l'errato esame, da parte del giudice di secondo grado, del motivo sulle spese di soccombenza del 1° grado con loro contestuale conferma, dovendo, diversamente essere oggetto di nuova statuizione su dette spese tenendo conto dell'accoglimento dell'appello principale e dell'esito complessivo della lite, e, per l'effetto, in virtù dell'accoglimento del secondo motivo di
Cassazione e dell'auspicata riforma della sentenza n.310/2022, da parte del Tribunale del rinvio, relativamente all'accertamento della responsabilità della ex CP_2
art. 2054, I°, III° e IV° co., c.c., e relativa condanna al risarcimento dei danni della
e della (quale coobbligata in sostituzione ed in CP_2 Controparte_1
solido) di provvedere alla condanna delle citate Società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari di causa di tutti i precedenti tre gradi di giudizio, oltre al presente, oltre Iva, Cpa, esborsi e spese generali come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.”. Costituitasi in giudizio, parte appellata ha domandato il Controparte_1
rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolarità della citazione, le altre parti convenute, Controparte_4
e la non si sono costituite in giudizio, sicché ne è stata dichiarata
[...] CP_3
la contumacia.
L'appello è fondato e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la responsabilità dei convenuti per i danni patiti da parte attrice alle strutture autostradali a seguito del sinistro occorso in data
12.05.2013, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per accertare il diritto di parte attrice medesima all'invocato risarcimento del danno. Il tutto, in riforma della sentenza n. 310/2022 emessa dal Tribunale di Vasto ed in ossequio al perimetrato tracciato nell'ordinanza n. 565/2025 emessa dalla Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la prefata pronuncia.
Occorrendo uniformarsi a quanto statuito nella suddetta ordinanza della Corte di
Cassazione – la quale, per quanto qui interessa, nell'accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso e con assorbimento del terzo, ha cassato con rinvio ad altro Giudice di questo Tribunale la citata sentenza di appello n. 310/2022 emessa dal Tribunale di
Vasto – con specifico riferimento alla sussistenza della titolarità passiva della convenuta quale impresa designata dalla per il Controparte_6 CP_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex D. lgs n. 209/2005, alla necessità di accertare la responsabilità solidale del proprietario del veicolo causa del sinistro per danni derivanti dalla circolazione dello stesso, secondo l'impostazione dell'art. 2054, comma 3, c.c., ed a quella derivante da vizi di costruzione o difetto di manutenzione, secondo l'impostazione dell'art. 2054, comma 4, c.c., nonché in ordine alla conseguente statuizione delle spese di giudizio, il thema decidendum del presente giudizio rimane perimetrato alle anzidette ultime questioni.
Tanto premesso, la domanda genetica spiegata dall'appellante trae origine dal sinistro occorso in data 12.05.2013, allorquando, a causa dell'incendio del pullman targato
EK349TC condotto dal sig. e di proprietà della Persona_1 Controparte_2
si verificavano ingenti danni alle strutture autostradali, quantificati in domanda nella misura di € 11.129,11.
Da quanto emerso – e mai oggetto di contestazione nei precedenti gradi di giudizio – dalla documentazione in atti (cfr. verbale della Polizia Stradale del 12.05.2013 – doc.
n. 10 fascicolo parte appellante), il sinistro si è verificato alle ore 11:00 del 12.05.2013, sul tratto autostradale della A14, direzione sud, km 449+600: in particolare, il pullman targato EK349TC condotto dal sig. e di proprietà della Persona_1
veniva coinvolto in un principio di incendio del motore che il Controparte_2
conducente, nonostante si fosse arrestato sulla corsia di emergenza per far scendere gli occupanti e utilizzare l'estintore in uso, non riusciva a domare, sicché le fiamme hanno continuato a propagarsi sino a danneggiare il manto stradale e il ciglio erboso nelle immediate vicinanze.
La stessa documentazione in atti acclara che l'incendio è dipeso da un malfunzionamento del motore da cui si sono propagate le fiamme ed andava totalmente bruciato;
il conducente del veicolo, accortosi del principio di incendio e decidendo così di arrestarsi sulla corsia di emergenza in ragione del fatto che la piazzola di sosta più prossima risultava troppo distante in proporzione all'entità del pericolo, ha provveduto dapprima a far scendere dal pullman di 50 occupanti – rimasti illesi - , per poi dirigersi verso il retro del veicolo, aprire il vano motore, da cui poi sono fuoriuscite e propagatesi le fiamme, e tentare di spegnere l'incendio consumando il contenuto di un intero estintore, senza riuscirvi. Così ricostruita la dinamica del sinistro per cui è causa – che, giova ribadirlo, non è mai stata in contestazione e risulta finanche comprovata dalla citata documentazione in atti – ne deve vagliarsi la responsabilità, in omaggio, come detto, ai canoni normativi tracciati dall'art. 2054, comma 4, c.c.
L'art. 2054 c.c., comma 4, c.c. stabilisce che le persone indicate dai commi precedenti
(conducente, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Ratio della norma è, evidentemente, quella di garantire il più possibile la parte danneggiata, allocando il rischio delle conseguenze pregiudizievoli del danno sui soggetti ritenuti dalla legge più in grado di risarcirlo, in omaggio al generale brocardo eius commoda eius et incommoda.
In quest'ottica, l'articolo in esame, quale disposizione satellite della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità civile, introduce un criterio alternativo di attribuzione della responsabilità, identificabile in termini di responsabilità indiretta e oggettiva: i soggetti indicati rispondono per fatto altrui, non avendo direttamente cagionato il danno, sulla base del mero nesso causale tra sinistro e danno e della qualifica ricoperta, come descritta dalla norma, non essendo rilevante l'accertamento dell'elemento soggettivo di dolo o colpa.
Ne consegue un diverso riparto dell'onere probatorio tale per cui l'esclusione della responsabilità postula la prova, a carico di tali soggetti, dell'insussistenza del predetto rapporto eziologico, attraverso la dimostrazione dell'insussistenza del vizio di costruzione e/o manutenzione del veicolo, ovvero del caso fortuito o dell'intervento doloso di terzo causalmente idonei, da sé soli, a determinare il danno e, quindi, a recidere il rapporto causale. In altri termini, il criterio di allocazione della responsabilità in trattazione non dipende da un comportamento colpevole, trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno - nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto – (Cass. n. 4754/2004).
Con specifico riferimento ai danni provocati da incendio del veicolo, poi, si è affermato che l'eventuale esclusione della responsabilità del conducente per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno non può, per ciò solo, implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, allorquando l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento di danno, venga effettivamente comprovata (Cass. n.
4754/2004 cit.; Cass. n. 14998/2004; Cass. n. 3108/2010; Cass. n. 2092/2012).
Orbene, nel caso di specie, la già citata documentazione in atti dimostra l'impossibilità di ricostruire le effettive e concrete cause dell'incendio che ha dato corso al sinistro di che trattasi, essendosi quest'ultimo verosimilmente propagatosi a causa di un malfunzionamento del motore che ha generato un fenomeno di “autocombustione”.
Quindi, pur risultando incerta e, allo stato, sconosciuta l'origine tecnica dell'incendio,
è certo, invece, che comunque si è verificato quel fenomeno di autocombustione che ha determinato l'incendio e la successiva propagazione dello stesso.
Il quadro fattuale così descritto non consente di elidere la responsabilità dei convenuti ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2054 c.c., nei termini e secondo le richiamate coordinate interpretative giurisprudenziali.
Invero, premesso che l'originarsi di un incendio al motore del veicolo deve comunque essere dipeso da una qualche causa ed escluso dagli elementi di prova agli atti che vi sia stato a tal fine un comportamento imprudente del conducente nella marcia, ovvero l'intervento di un caso fortuito (indimostrato), ovvero ancora l'azione dolosa di un terzo (per nulla allegata in giudizio), è giocoforza ritenere che il predetto incendio sia più verosimilmente dipeso da un vizio manutentivo del veicolo, in ragione del fatto che la causa ignota non può che ricadere sui soggetti convenuti in giudizio, proprio secondo il già descritto criterio di riparto dell'onere della prova desumibile dal richiamato comma 4 dell'art. 2054 c.c., come interpretato dalla richiamata giurisprudenza.
A tal riguardo, si osserva che il proprietario del veicolo ( , pur essendo Controparte_4
stato regolarmente evocato in giudizio in tutte le sue fasi e gradi, è rimasto contumace, di talché non sono stati offerti – né sono comunque emersi dall'ulteriore compendio probatorio in atti – elementi idonei a dimostrare che il veicolo, per giunta adibito al trasporto passeggeri come attività svolta in modo professionale, sia stato sottoposto a periodiche e debite manutenzioni prima di essere messo in circolazione, anche tenuto conto, come innanzi indicato, della sua adibizione al trasporto passeggeri nell'ambito di un'attività svolta professionalmente come esercizio di impresa e, quindi, sollecitato da verosimilmente da plurimi viaggi e tratte;
solo una simile prova in senso positivo avrebbe potuto dimostrare che, correttamente manutenuto il veicolo, l'incendio sarebbe potuto dipendere da altra causa a tal fine idonea a cagionarlo.
In mancanza, dunque, non può che ascriversi la responsabilità del sinistro per cui è causa al proprietario del veicolo per vizio di manutenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, comma 4, c.c.
Così acclarato l'addebito di responsabilità, non vi è questione circa la sua estendibilità alla convenuta quale impresa designata dalla Controparte_6 CP_3
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex D. lgs n. 209/2005.
Invero, come già correttamente stabilito nella sentenza impugnata e nella ordinanza della Corte di Cassazione da cui è scaturito il presente giudizio di rinvio, l'istituto del
Fondo di cui all'art. 19, l. n. 990/1969 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 (ora disciplinato dall'art. 283 ss. D.Lgs. n. 209/2005), pur rintracciando la relativa ratio nel principio di solidarietà, restano comunque sottesi ai principi fondamentali della responsabilità civile, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico del ha natura eminentemente risarcitoria (Cass. n. 6532/1990; Cass. n. CP_7
157/1991; Cass. n. 3237/1995; Cass. n. 33444/2019; Cass. n. 19031/2021), mentre l'obbligazione a carico dell'impresa designata dal (qualifica ricoperta, nel caso CP_7 di specie, dalla convenuta ha natura sostitutiva e non Controparte_1
solidale rispetto a quella dei responsabili (Cass. n. 2347/2011). Ne deriva che, ferma restando l'assimilazione dell'obbligazione del a quella del comune assicuratore CP_7
e che, in tale contesto, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore
– cui, come detto, è equiparato in parte qua il Fondo e, quindi, l'impresa dallo stesso designata -, sebbene non contrattualmente vincolato, è rafforzativa della posizione del primo, detta azione è certamente esperibile nei confronti del prefato Fondo nel caso in cui, come nella fattispecie, il veicolo del responsabile risulti privo di copertura assicurativa (Cass. n. 24069/2017).
Dunque, il - e, per esso, l'impresa designata – assurge, in questi casi, ad adiectus CP_7
solutionis causa, in quanto chiamato a rispondere dell'altrui obbligazione risarcitoria, la quale ha natura non già solidale stricto sensu, bensì sostitutiva, come evidentemente desumibile dall'art. 292, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005 (“Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata”) a termini del quale “L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma
1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”, ciò che qualifica detta azione di regresso come azione avente natura autonoma e speciale, non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato, in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (Cass. n.
21154/2021).
In omaggio ai principi testé esposti, una volta acclarata, per tutte le ragioni innanzi esplicitate, la responsabilità del proprietario del veicolo per difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 2054, comma 4, c.c., nonché ferma ed impregiudicata, come ampiamente emerso nei precedenti gradi di giudizio (appello e legittimità) l'assenza di copertura assicurativa, non è revocabile in dubbio la conseguente operatività del D.Lgs. n. 209/2005 con riferimento alla disciplina dell'intervento del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, né, quindi, l'estensione dell'obbligo risarcitorio per cui è causa alla quale impresa all'uopo designata. Controparte_1
Venendo, ora al quantum debeatur, la documentazione in atti, in particolare il consuntivo di spesa datato 29.08.2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte appellante), attesta la sussistenza di un danno patrimoniale, giustappunto parametrato alle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi, pari ad € 11.129,11.
Anche sotto questo profilo, appaiono meritevoli di pregio le censure sollevate da pare appellante.
Invero, nel presente giudizio parte appellata ha contestato il citato consuntivo di spesa, sostenendo che non fosse da sé solo idoneo a dimostrare il danno, tenuto conto dell'assenza di accertamenti relativi allo status quo ante ed alla provenienza unilaterale del documento dalla stessa parte che lo ha invocato ed allegato.
Ebbene, tali contestazioni appaiono generiche ed aspecifiche, non essendo stati offerti ulteriori elementi di prova – al di là di tali generiche allegazioni – tali da porre in dubbio il valore probatorio del documento in trattazione.
Peraltro, detto documento è rappresentato non già da un mero preventivo, bensì da un consuntivo di spesa, di talché, tenuto conto della restante parte del compendio probatorio in atti – dimostrativo del danno e della responsabilità -, nonché dell'assenza di specifica contestazione fondata su idonea prova, non può che darsi conto a quanto da esso attestato in ordine al quantum di spesa sostenuto per il ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto, poi, alla contestazione in ordine all'esatto ammontare, in relazione al conteggio dell'IVA, appaiono inconferenti le argomentazioni mosse da parte convenuta, dovendosi osservare, di contro, che, come risulta dal citato documento rappresentante il consuntivo di spesa, non è conteggiata né addebitata l'IVA pagata, in quanto già compensata. Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va anzitutto richiamato il principio generale, a sua volta desumibile dall'art. 336 c.p.c. (La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti
e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”), secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775/2017; Cass. n. 16526/2024; Cass. n. 854/2025).
Tanto premesso, dunque, oltre a doversi statuire sulle spese di lite per il presente grado di appello, va rivalutata la statuizione sulle spese di cui alla sentenza impugnata in ordine al primo grado innanzi al Giudice di Pace, al primo appello dinanzi al Tribunale di Vasto ed al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Sulla scorta delle suddette considerazioni, deve osservarsi che l'esito complessivo del presente giudizio – tenuto conto di tutti i suoi gradi – ha determinato l'accertamento della responsabilità per il danno cagionato a parte appellante in capo a parte appellata, accertamento che giustifica, per l'effetto, l'applicazione del principio di soccombenza totale ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'appello va accolto, nei termini che seguono.
In riforma della sentenza n. 310/2022, n.R.G. 1233/2018, emessa dal Tribunale di
Vasto e pubblicata in data 23.11.2022, deve dichiararsi la responsabilità degli appellati per il danno cagionato a parte appellante ex art. 2054, comma 4, nonché il diritto di parte appellante al risarcimento del danno per la somma di € 11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, devono condannarsi gli appellati al risarcimento del danno, in favore di parte appellante, per la somma di €
11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite – comprensive del primo grado di giudizio, del primo appello dinanzi al Tribunale di Vasto, del grado di Cassazione e del presente giudizio - seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (giudizio innanzi al Giudice di Pace per il primo grado di giudizio;
giudizio di cognizione innanzi al Tribunale per il primo appello dinanzi al Tribunale di Vasto;
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per il grado di Cassazione;
giudizio di cognizione innanzi al Tribunale per il presente giudizio), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (sempre con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 310/2022, n.R.G. 1233/2018, emessa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 23.11.2022, dichiara la responsabilità degli appellati per il danno cagionato a parte appellante ex art. 2054, comma 4, nonché il diritto di parte appellante al risarcimento del danno per la somma di € 11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna gli appellati al risarcimento del danno, in favore di parte appellante, per la somma di € 11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite, che liquida, complessivamente, in € 7.500,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 10.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 590/2025
TRA
C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. R. Consoli
(C.F.: C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F.: .IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del procuratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.
E. SE (C.F.: ) e L. D'LO (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Appellato nonché
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_4
curatore fallimentare e legale rappresentante p.t.
e Controparte_3
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_5
Appellati/contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – in riassunzione a seguito della ordinanza n. 569/2025, n.R.G. 12501/2023, pubblicata in data 02.05.2025, con cui la Corte di
Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 310/2022, n.R.G. 1233/2018, pubblicata in data 23.11.2022 dal Tribunale di Vasto - la parte appellante in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la il Controparte_1 [...]
e la rassegnando le seguenti conclusioni: “1)- Voglia, Controparte_4 CP_3
per tutti i motivi di fatto e diritto esposti, ribadire, accertare e dichiarare la legittimazione passiva della , C.F. n. e p. IVA Controparte_1 P.IVA_6
n. , (in qualità di incorporante della CF: n. P.IVA_3 Controparte_5
e p. IVA n. ) quale coobbligata in solido con la P.IVA_7 P.IVA_3 CP_2
in qualità di compagnia di Assicurazione designata dalla per l'intervento
[...] CP_3
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ex D. lgs n.209 del 07/09/2005, come stabilito nella sentenza n.310/2022 del Tribunale di Vasto sul punto che non è stato oggetto di impugnazione del giudizio in Cassazione e sul quale, dunque si è formato il giudicato formale e sostanziale;
2)- Voglia, riformando la sentenza
n.310/2022 del Tribunale di Vasto, in virtù dei motivi di fatto e diritto rilevati, con
l'accoglimento del secondo motivo, dall'Ordinanza con rinvio della Cassazione
n.11565/2025, accertare e dichiarare la responsabilità della quale CP_2
proprietaria del veicolo tg. EK349TC, nella causazione del sinistro che ha causato il documentato danno alle strutture autostradali della Società appellante in riassunzione, ai sensi dell'art. 2054, I°, II° e III° co., c.c., e per l'effetto condannarla, in solido alla , in persona del suo l.r.p.t., da condannarsi Controparte_1
anch'essa in via diretta quale coobbligata in sostituzione ed in solido alla CP_2 in qualità di compagnia di Assicurazione designta dalla per l'intervento
[...] CP_3
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ex D. lgs n.209 del 07/09/2005, al risarcimento di tutti i danni subiti e documentati dalla società Parte_1
, per €11.129,11, già al netto di IVA, come risulta dal consuntivo di spesa allegato
[...]
in atti, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
3)- Voglia, riformando la sentenza n.310/2022 del Tribunale di Vasto, come dedotto nel terzo motivo del ricorso per Cassazione n.11565/2025 (risultato assorbito), accertare e dichiarare che nel consuntivo di spesa, prodotto in atti, sin dal giudizio di primo grado, dalla società , non veniva conteggiata né Parte_1
addebitata l'IVA pagata in quanto già compensata e che, dunque, la cifra richiesta di
€11.129,11 era esattamente corrispondente a quella sborsata da parte appellante in riassunzione per il danno subito alle strutture autostradali per il ripristino dello status quo ante senza la computazione di alcuna maggiorazione a titolo di IVA;
4)- Voglia, riformando la sentenza n.310/2022 del Tribunale di Vasto, in virtù dei motivi di fatto
e diritto rilevati, con l'accoglimento del quarto motivo, dall'Ordinanza con rinvio della Cassazione n.11565/2025, accertare e dichiarare l'errato esame, da parte del giudice di secondo grado, del motivo sulle spese di soccombenza del 1° grado con loro contestuale conferma, dovendo, diversamente essere oggetto di nuova statuizione su dette spese tenendo conto dell'accoglimento dell'appello principale e dell'esito complessivo della lite, e, per l'effetto, in virtù dell'accoglimento del secondo motivo di
Cassazione e dell'auspicata riforma della sentenza n.310/2022, da parte del Tribunale del rinvio, relativamente all'accertamento della responsabilità della ex CP_2
art. 2054, I°, III° e IV° co., c.c., e relativa condanna al risarcimento dei danni della
e della (quale coobbligata in sostituzione ed in CP_2 Controparte_1
solido) di provvedere alla condanna delle citate Società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari di causa di tutti i precedenti tre gradi di giudizio, oltre al presente, oltre Iva, Cpa, esborsi e spese generali come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.”. Costituitasi in giudizio, parte appellata ha domandato il Controparte_1
rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolarità della citazione, le altre parti convenute, Controparte_4
e la non si sono costituite in giudizio, sicché ne è stata dichiarata
[...] CP_3
la contumacia.
L'appello è fondato e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la responsabilità dei convenuti per i danni patiti da parte attrice alle strutture autostradali a seguito del sinistro occorso in data
12.05.2013, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per accertare il diritto di parte attrice medesima all'invocato risarcimento del danno. Il tutto, in riforma della sentenza n. 310/2022 emessa dal Tribunale di Vasto ed in ossequio al perimetrato tracciato nell'ordinanza n. 565/2025 emessa dalla Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la prefata pronuncia.
Occorrendo uniformarsi a quanto statuito nella suddetta ordinanza della Corte di
Cassazione – la quale, per quanto qui interessa, nell'accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso e con assorbimento del terzo, ha cassato con rinvio ad altro Giudice di questo Tribunale la citata sentenza di appello n. 310/2022 emessa dal Tribunale di
Vasto – con specifico riferimento alla sussistenza della titolarità passiva della convenuta quale impresa designata dalla per il Controparte_6 CP_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex D. lgs n. 209/2005, alla necessità di accertare la responsabilità solidale del proprietario del veicolo causa del sinistro per danni derivanti dalla circolazione dello stesso, secondo l'impostazione dell'art. 2054, comma 3, c.c., ed a quella derivante da vizi di costruzione o difetto di manutenzione, secondo l'impostazione dell'art. 2054, comma 4, c.c., nonché in ordine alla conseguente statuizione delle spese di giudizio, il thema decidendum del presente giudizio rimane perimetrato alle anzidette ultime questioni.
Tanto premesso, la domanda genetica spiegata dall'appellante trae origine dal sinistro occorso in data 12.05.2013, allorquando, a causa dell'incendio del pullman targato
EK349TC condotto dal sig. e di proprietà della Persona_1 Controparte_2
si verificavano ingenti danni alle strutture autostradali, quantificati in domanda nella misura di € 11.129,11.
Da quanto emerso – e mai oggetto di contestazione nei precedenti gradi di giudizio – dalla documentazione in atti (cfr. verbale della Polizia Stradale del 12.05.2013 – doc.
n. 10 fascicolo parte appellante), il sinistro si è verificato alle ore 11:00 del 12.05.2013, sul tratto autostradale della A14, direzione sud, km 449+600: in particolare, il pullman targato EK349TC condotto dal sig. e di proprietà della Persona_1
veniva coinvolto in un principio di incendio del motore che il Controparte_2
conducente, nonostante si fosse arrestato sulla corsia di emergenza per far scendere gli occupanti e utilizzare l'estintore in uso, non riusciva a domare, sicché le fiamme hanno continuato a propagarsi sino a danneggiare il manto stradale e il ciglio erboso nelle immediate vicinanze.
La stessa documentazione in atti acclara che l'incendio è dipeso da un malfunzionamento del motore da cui si sono propagate le fiamme ed andava totalmente bruciato;
il conducente del veicolo, accortosi del principio di incendio e decidendo così di arrestarsi sulla corsia di emergenza in ragione del fatto che la piazzola di sosta più prossima risultava troppo distante in proporzione all'entità del pericolo, ha provveduto dapprima a far scendere dal pullman di 50 occupanti – rimasti illesi - , per poi dirigersi verso il retro del veicolo, aprire il vano motore, da cui poi sono fuoriuscite e propagatesi le fiamme, e tentare di spegnere l'incendio consumando il contenuto di un intero estintore, senza riuscirvi. Così ricostruita la dinamica del sinistro per cui è causa – che, giova ribadirlo, non è mai stata in contestazione e risulta finanche comprovata dalla citata documentazione in atti – ne deve vagliarsi la responsabilità, in omaggio, come detto, ai canoni normativi tracciati dall'art. 2054, comma 4, c.c.
L'art. 2054 c.c., comma 4, c.c. stabilisce che le persone indicate dai commi precedenti
(conducente, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Ratio della norma è, evidentemente, quella di garantire il più possibile la parte danneggiata, allocando il rischio delle conseguenze pregiudizievoli del danno sui soggetti ritenuti dalla legge più in grado di risarcirlo, in omaggio al generale brocardo eius commoda eius et incommoda.
In quest'ottica, l'articolo in esame, quale disposizione satellite della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità civile, introduce un criterio alternativo di attribuzione della responsabilità, identificabile in termini di responsabilità indiretta e oggettiva: i soggetti indicati rispondono per fatto altrui, non avendo direttamente cagionato il danno, sulla base del mero nesso causale tra sinistro e danno e della qualifica ricoperta, come descritta dalla norma, non essendo rilevante l'accertamento dell'elemento soggettivo di dolo o colpa.
Ne consegue un diverso riparto dell'onere probatorio tale per cui l'esclusione della responsabilità postula la prova, a carico di tali soggetti, dell'insussistenza del predetto rapporto eziologico, attraverso la dimostrazione dell'insussistenza del vizio di costruzione e/o manutenzione del veicolo, ovvero del caso fortuito o dell'intervento doloso di terzo causalmente idonei, da sé soli, a determinare il danno e, quindi, a recidere il rapporto causale. In altri termini, il criterio di allocazione della responsabilità in trattazione non dipende da un comportamento colpevole, trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno - nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto – (Cass. n. 4754/2004).
Con specifico riferimento ai danni provocati da incendio del veicolo, poi, si è affermato che l'eventuale esclusione della responsabilità del conducente per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno non può, per ciò solo, implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, allorquando l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento di danno, venga effettivamente comprovata (Cass. n.
4754/2004 cit.; Cass. n. 14998/2004; Cass. n. 3108/2010; Cass. n. 2092/2012).
Orbene, nel caso di specie, la già citata documentazione in atti dimostra l'impossibilità di ricostruire le effettive e concrete cause dell'incendio che ha dato corso al sinistro di che trattasi, essendosi quest'ultimo verosimilmente propagatosi a causa di un malfunzionamento del motore che ha generato un fenomeno di “autocombustione”.
Quindi, pur risultando incerta e, allo stato, sconosciuta l'origine tecnica dell'incendio,
è certo, invece, che comunque si è verificato quel fenomeno di autocombustione che ha determinato l'incendio e la successiva propagazione dello stesso.
Il quadro fattuale così descritto non consente di elidere la responsabilità dei convenuti ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2054 c.c., nei termini e secondo le richiamate coordinate interpretative giurisprudenziali.
Invero, premesso che l'originarsi di un incendio al motore del veicolo deve comunque essere dipeso da una qualche causa ed escluso dagli elementi di prova agli atti che vi sia stato a tal fine un comportamento imprudente del conducente nella marcia, ovvero l'intervento di un caso fortuito (indimostrato), ovvero ancora l'azione dolosa di un terzo (per nulla allegata in giudizio), è giocoforza ritenere che il predetto incendio sia più verosimilmente dipeso da un vizio manutentivo del veicolo, in ragione del fatto che la causa ignota non può che ricadere sui soggetti convenuti in giudizio, proprio secondo il già descritto criterio di riparto dell'onere della prova desumibile dal richiamato comma 4 dell'art. 2054 c.c., come interpretato dalla richiamata giurisprudenza.
A tal riguardo, si osserva che il proprietario del veicolo ( , pur essendo Controparte_4
stato regolarmente evocato in giudizio in tutte le sue fasi e gradi, è rimasto contumace, di talché non sono stati offerti – né sono comunque emersi dall'ulteriore compendio probatorio in atti – elementi idonei a dimostrare che il veicolo, per giunta adibito al trasporto passeggeri come attività svolta in modo professionale, sia stato sottoposto a periodiche e debite manutenzioni prima di essere messo in circolazione, anche tenuto conto, come innanzi indicato, della sua adibizione al trasporto passeggeri nell'ambito di un'attività svolta professionalmente come esercizio di impresa e, quindi, sollecitato da verosimilmente da plurimi viaggi e tratte;
solo una simile prova in senso positivo avrebbe potuto dimostrare che, correttamente manutenuto il veicolo, l'incendio sarebbe potuto dipendere da altra causa a tal fine idonea a cagionarlo.
In mancanza, dunque, non può che ascriversi la responsabilità del sinistro per cui è causa al proprietario del veicolo per vizio di manutenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, comma 4, c.c.
Così acclarato l'addebito di responsabilità, non vi è questione circa la sua estendibilità alla convenuta quale impresa designata dalla Controparte_6 CP_3
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex D. lgs n. 209/2005.
Invero, come già correttamente stabilito nella sentenza impugnata e nella ordinanza della Corte di Cassazione da cui è scaturito il presente giudizio di rinvio, l'istituto del
Fondo di cui all'art. 19, l. n. 990/1969 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 (ora disciplinato dall'art. 283 ss. D.Lgs. n. 209/2005), pur rintracciando la relativa ratio nel principio di solidarietà, restano comunque sottesi ai principi fondamentali della responsabilità civile, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico del ha natura eminentemente risarcitoria (Cass. n. 6532/1990; Cass. n. CP_7
157/1991; Cass. n. 3237/1995; Cass. n. 33444/2019; Cass. n. 19031/2021), mentre l'obbligazione a carico dell'impresa designata dal (qualifica ricoperta, nel caso CP_7 di specie, dalla convenuta ha natura sostitutiva e non Controparte_1
solidale rispetto a quella dei responsabili (Cass. n. 2347/2011). Ne deriva che, ferma restando l'assimilazione dell'obbligazione del a quella del comune assicuratore CP_7
e che, in tale contesto, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore
– cui, come detto, è equiparato in parte qua il Fondo e, quindi, l'impresa dallo stesso designata -, sebbene non contrattualmente vincolato, è rafforzativa della posizione del primo, detta azione è certamente esperibile nei confronti del prefato Fondo nel caso in cui, come nella fattispecie, il veicolo del responsabile risulti privo di copertura assicurativa (Cass. n. 24069/2017).
Dunque, il - e, per esso, l'impresa designata – assurge, in questi casi, ad adiectus CP_7
solutionis causa, in quanto chiamato a rispondere dell'altrui obbligazione risarcitoria, la quale ha natura non già solidale stricto sensu, bensì sostitutiva, come evidentemente desumibile dall'art. 292, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005 (“Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata”) a termini del quale “L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma
1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”, ciò che qualifica detta azione di regresso come azione avente natura autonoma e speciale, non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato, in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (Cass. n.
21154/2021).
In omaggio ai principi testé esposti, una volta acclarata, per tutte le ragioni innanzi esplicitate, la responsabilità del proprietario del veicolo per difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 2054, comma 4, c.c., nonché ferma ed impregiudicata, come ampiamente emerso nei precedenti gradi di giudizio (appello e legittimità) l'assenza di copertura assicurativa, non è revocabile in dubbio la conseguente operatività del D.Lgs. n. 209/2005 con riferimento alla disciplina dell'intervento del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, né, quindi, l'estensione dell'obbligo risarcitorio per cui è causa alla quale impresa all'uopo designata. Controparte_1
Venendo, ora al quantum debeatur, la documentazione in atti, in particolare il consuntivo di spesa datato 29.08.2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte appellante), attesta la sussistenza di un danno patrimoniale, giustappunto parametrato alle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi, pari ad € 11.129,11.
Anche sotto questo profilo, appaiono meritevoli di pregio le censure sollevate da pare appellante.
Invero, nel presente giudizio parte appellata ha contestato il citato consuntivo di spesa, sostenendo che non fosse da sé solo idoneo a dimostrare il danno, tenuto conto dell'assenza di accertamenti relativi allo status quo ante ed alla provenienza unilaterale del documento dalla stessa parte che lo ha invocato ed allegato.
Ebbene, tali contestazioni appaiono generiche ed aspecifiche, non essendo stati offerti ulteriori elementi di prova – al di là di tali generiche allegazioni – tali da porre in dubbio il valore probatorio del documento in trattazione.
Peraltro, detto documento è rappresentato non già da un mero preventivo, bensì da un consuntivo di spesa, di talché, tenuto conto della restante parte del compendio probatorio in atti – dimostrativo del danno e della responsabilità -, nonché dell'assenza di specifica contestazione fondata su idonea prova, non può che darsi conto a quanto da esso attestato in ordine al quantum di spesa sostenuto per il ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto, poi, alla contestazione in ordine all'esatto ammontare, in relazione al conteggio dell'IVA, appaiono inconferenti le argomentazioni mosse da parte convenuta, dovendosi osservare, di contro, che, come risulta dal citato documento rappresentante il consuntivo di spesa, non è conteggiata né addebitata l'IVA pagata, in quanto già compensata. Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va anzitutto richiamato il principio generale, a sua volta desumibile dall'art. 336 c.p.c. (La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti
e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”), secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775/2017; Cass. n. 16526/2024; Cass. n. 854/2025).
Tanto premesso, dunque, oltre a doversi statuire sulle spese di lite per il presente grado di appello, va rivalutata la statuizione sulle spese di cui alla sentenza impugnata in ordine al primo grado innanzi al Giudice di Pace, al primo appello dinanzi al Tribunale di Vasto ed al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Sulla scorta delle suddette considerazioni, deve osservarsi che l'esito complessivo del presente giudizio – tenuto conto di tutti i suoi gradi – ha determinato l'accertamento della responsabilità per il danno cagionato a parte appellante in capo a parte appellata, accertamento che giustifica, per l'effetto, l'applicazione del principio di soccombenza totale ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'appello va accolto, nei termini che seguono.
In riforma della sentenza n. 310/2022, n.R.G. 1233/2018, emessa dal Tribunale di
Vasto e pubblicata in data 23.11.2022, deve dichiararsi la responsabilità degli appellati per il danno cagionato a parte appellante ex art. 2054, comma 4, nonché il diritto di parte appellante al risarcimento del danno per la somma di € 11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, devono condannarsi gli appellati al risarcimento del danno, in favore di parte appellante, per la somma di €
11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite – comprensive del primo grado di giudizio, del primo appello dinanzi al Tribunale di Vasto, del grado di Cassazione e del presente giudizio - seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (giudizio innanzi al Giudice di Pace per il primo grado di giudizio;
giudizio di cognizione innanzi al Tribunale per il primo appello dinanzi al Tribunale di Vasto;
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per il grado di Cassazione;
giudizio di cognizione innanzi al Tribunale per il presente giudizio), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (sempre con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 310/2022, n.R.G. 1233/2018, emessa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 23.11.2022, dichiara la responsabilità degli appellati per il danno cagionato a parte appellante ex art. 2054, comma 4, nonché il diritto di parte appellante al risarcimento del danno per la somma di € 11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna gli appellati al risarcimento del danno, in favore di parte appellante, per la somma di € 11.129,11, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite, che liquida, complessivamente, in € 7.500,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca