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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Circo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17027 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ivi residente alla Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato, contro il Comune di Augusta l'avviso di accertamento n. 17027 del 20/09/2023, relativo ad IMU anno d'imposta 2018 notificato in data 20/11/2023,
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 3 l. 241/1990 e 7 l n. 212/2000 – assoluto difetto di motivazione;
2. mancanza di indagine ed erronea qualificazione del terreno ad opera del comune di augusta - eccessiva sproporzione della valutazione economica data al terreno ed erronea valutazione di valore.
In particolare parte ricorrente lamenta la non utilizzabilità dei fondi agricoli ad uso produttivo in esito alle alluvioni che ne avrebbero totalmente compromesso l'idoneità.
Si è costituito il Comune di Augusta che ha contro dedotto sulle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo precisando che non sussisterebbe alcun difetto di motivazione, contenendo l'avviso tutti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento.
Con riferimento alle eccezioni di merito il Comune evidenzia che non risultano in essere norme che prevedano l'esenzione per tali situazioni che rendono i terreni improduttivi.
Parte ricorrente ha, quindi, prodotto una memoria illustrativa dove vengono ribadite le motivazioni contenute nel ricorso introduttivo
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La Corte ritiene del tutto infondato il primo motivo di ricorso in ordine all'asserito difetto di motivazione in considerazione del fatto che nell'atto impugnato sono esattamente indicati gli elementi utili ad individuare le ragioni del debito tributario.
Con riferimento all'eccezione di merito relativa alla asserita improduttività del terreno nel 2018 in esito ad eventi alluvionali verificatisi nel 2011 e nel 2012, a giudizio della Corte risulta condivisibile, in primo luogo, la considerazione che non esiste uno strumento agevolativo previsto dalla normativa in relazione alla valutazione della reale capacità reddituale dei terreni agricoli.
In secondo luogo, il comune non ha né la facoltà, né la possibilità, di operare una verifica generalizzata delle condizioni dei terreni agricoli: soltanto su istanza della parte e con una perizia tecnica aggiornata potrebbe ipotizzarsi una verifica tecnica di questa natura. Si tratta, quindi, di una necessitata inversione dell'onere della prova.
In ultimo, in assenza di una verifica della situazione attuale e aggiornata, valutare le condizioni reddituali del terreno agricolo di che trattasi nel 2018, sulla scorta di una perizia datata 20/07/2013, appare del tutto fuori luogo. Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 900,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Siracusa il 15/12/2025
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Circo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17027 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ivi residente alla Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato, contro il Comune di Augusta l'avviso di accertamento n. 17027 del 20/09/2023, relativo ad IMU anno d'imposta 2018 notificato in data 20/11/2023,
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 3 l. 241/1990 e 7 l n. 212/2000 – assoluto difetto di motivazione;
2. mancanza di indagine ed erronea qualificazione del terreno ad opera del comune di augusta - eccessiva sproporzione della valutazione economica data al terreno ed erronea valutazione di valore.
In particolare parte ricorrente lamenta la non utilizzabilità dei fondi agricoli ad uso produttivo in esito alle alluvioni che ne avrebbero totalmente compromesso l'idoneità.
Si è costituito il Comune di Augusta che ha contro dedotto sulle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo precisando che non sussisterebbe alcun difetto di motivazione, contenendo l'avviso tutti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento.
Con riferimento alle eccezioni di merito il Comune evidenzia che non risultano in essere norme che prevedano l'esenzione per tali situazioni che rendono i terreni improduttivi.
Parte ricorrente ha, quindi, prodotto una memoria illustrativa dove vengono ribadite le motivazioni contenute nel ricorso introduttivo
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La Corte ritiene del tutto infondato il primo motivo di ricorso in ordine all'asserito difetto di motivazione in considerazione del fatto che nell'atto impugnato sono esattamente indicati gli elementi utili ad individuare le ragioni del debito tributario.
Con riferimento all'eccezione di merito relativa alla asserita improduttività del terreno nel 2018 in esito ad eventi alluvionali verificatisi nel 2011 e nel 2012, a giudizio della Corte risulta condivisibile, in primo luogo, la considerazione che non esiste uno strumento agevolativo previsto dalla normativa in relazione alla valutazione della reale capacità reddituale dei terreni agricoli.
In secondo luogo, il comune non ha né la facoltà, né la possibilità, di operare una verifica generalizzata delle condizioni dei terreni agricoli: soltanto su istanza della parte e con una perizia tecnica aggiornata potrebbe ipotizzarsi una verifica tecnica di questa natura. Si tratta, quindi, di una necessitata inversione dell'onere della prova.
In ultimo, in assenza di una verifica della situazione attuale e aggiornata, valutare le condizioni reddituali del terreno agricolo di che trattasi nel 2018, sulla scorta di una perizia datata 20/07/2013, appare del tutto fuori luogo. Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 900,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Siracusa il 15/12/2025