Articolo 3 della Legge 11 maggio 1971, n. 390
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 luglio 1971
Art. 3.
All' articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo' utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita' la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto e' rilasciato in conformita' agli atti medesimi".
Entrata in vigore il 9 luglio 1971