Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 554/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Antonino Zarcone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Via Di Stefano n.19, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Pignatelli Aragona n.7, presso lo studio dell'avvocato Salvatore
Migliorino del Foro di Palermo. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Adriana Giovanna Rizzo e dall'Avvocato
Maria Grazia Sparacino elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps sita in Palermo alla Via Laurana n. 59. in persona del suo Direttore Regionale legale rappresentante CP_3
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Cacioppo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 19/05/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc ha pronunciato
1
Con ricorso depositato in data 19.01.2023, convenne in giudizio Parte_1
l' , l'INPS e , proponendo Controparte_4 CP_3
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90215794 39/000 notificata il 12.12.2022 unitamente alle cartelle di pagamento:
n.29620130023399073000, n.29620140008075181000, n.29620140032189374000, n.
29620170043778537000 per la parte relativa al premio , n. CP_3
29620180042940611000 e n. 29620180059559004000 la parte relativa a contributi INPS,
e le relative iscrizioni a ruolo, nonché agli avvisi di addebito: n.59620112000017563000,
n.59620130001992181000, n.59620130003146391000, n.59620130004146751000,
n.59620140001008687000, n.59620140002285926000, n.59620140003749157000,
n.59620150000734728000, n.59620150002410445000, n.59620170000293243000,
n.59620180000112175000, n.59620180000438180000, n.59620180002359139000,
n.59620180003154588000, n.59620180004593563000, n.59620180005136102000,
n.59620180007284705000, n.59620190000167352000, n.59620190000320402000,
n.59620190002661671000, n.59620190004490842000, n.59620190004597283000,
n.59620190006974447000, n.59620190008647639000, n.59620200000084948000, n.
59620210002324009000 e le relative iscrizioni a ruolo, ritenendo l'intimazione di pagamento del tutto illegittima, per difetto assoluto di notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e dei ruoli su cui essa si fondava.
Ha altresì eccepito la prescrizione dato il tempo trascorso dalla maturazione dei crediti vantati dall'INPS e dall' , oltre che il decorso del termine di prescrizione tra CP_3
le date di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Chiese pertanto l'annullamento dell'atto opposto, previa sospensione della sua relativa efficacia esecutiva.
Resistettero in giudizio l' e l'INPS, eccependo preliminarmente il proprio CP_5 difetto di legittimazione passiva, e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
Si costituì, altresì, l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_3
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_5
2 Il ricorrente, infatti, ha chiesto, tra l'altro, accertarsi la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi oggetto di causa;
pertanto, nel caso (come in parte nel caso odierno) in cui cartelle esattoriali e avvisi di addebito siano stati ritualmente notificati era onere dell'ente di riscossione dimostrare di aver posto in essere i successivi atti interruttivi della prescrizione in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva dei crediti iscritti a ruolo.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de quo.
Al riguardo occorre precisare che il diritto di credito azionato dall'
[...]
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il CP_6
regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo, non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione
temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso
dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso
il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
3 pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi
i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché le cartelle e gli avvisi di addebito sopra riportati sono stati notificati in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti iscritti in essi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere dei convenuti ed in particolare dell' dimostrare di CP_5
avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine, in epoca successiva alla notifica delle cartelle e degli avvisi.
Alla luce di tali principi appare subito fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, per il decorso di oltre un quinquennio fra la notifica dell'avviso di addebito n.59620112000017563000 regolarmente effettuata dall'INPS in data 22.06.2011
e dell'intimazione di pagamento n.29620169011799989000 notificata in data 25.10.2016.
Ad eguali conclusioni deve giungersi in ordine ad altri crediti previdenziali oggetto delle cartelle di pagamento: n. 29620130023399073000 notificata in data 27.04.20213 e la n. 29620140008075181000 notificata in data 17.06.2014, e degli avvisi di addebito:
n.59620130001992181000 notificato in data 26.04.2013; n.59620130003146391000
notificato in data 21.11.2013; n. 59620130004146751000 notificato in data 19.12.2013; n.
59620140001008687000 notificato in data 10.06.2014.
Tali atti risultano, per tabulas (cfr. produzione INPS e essere stati CP_5
ritualmente notificati, ma il successivo atto interruttivo ovvero l'intimazione di pagamento recante n. 29620179048937607000 è stata notificata in data 1.02.2018 mediante servizio postale privato, ossia Nexive S.r.l. la quale, per effettuare legittimamente tale servizio,
doveva possedere un'apposita “licenza individuale”, ai sensi dall'art. 5 del D. Lgs. n.
261/1999 come modificato dal D. Lgs. n. 58/2011.
Appare, sul punto, condivisibile il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs.
n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra
la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello
specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali”; prosegue la Corte: “nel quadro giuridico novellato dalla direttiva
4 n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi
e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di
un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017” (Cass. n. 15360 del 20/07/2020), evidenziando che dalla data del 30 aprile 2011 gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli
stricto sensu giudiziari possono essere validamente notificati anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D Lgs. n. 261/1999, dovendogli essere attribuita la qualità di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 18 del d. lgs. n. 261/1999), a ciò conseguendo che agli atti da esso compiuti può riconoscersi efficacia fidefaciente fino a querela di falso.
Orbene nel caso di specie, come già accennato, la notifica dell'intimazione di pagamento recante n. 29620179048937607000 del 1.02.2018 è stata effettuata dall' CP_5
avvalendosi di un servizio postale privato, la Nexive S.r.l.
Era dunque onere dell'ente riscossore fornire la prova della sussistenza della licenza individuale della NEXIVE SRL all'epoca della notifica, onere probatorio che l' non CP_5
ha assolto.
Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento recante n.
29620179048937607000 in data 1.2.2018 deve ritenersi nulla e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale relativo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito ivi contenuti (e come sopra riportati).
Non risulta, invece, meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, relativamente alla cartella di pagamento n. 29620140032189374000, e degli AVA nn. 59620140002285926000, 59620150000734728000,
59620150002410445000, 59620140003749157000.
Ed invero la cartella di pagamento n. 29620140032189374000 risulta essere stata notificata a mezzo posta, in data 19.02.2015, e ricevuta da un familiare convivente (sulla ritualità di tale notifica appare sufficiente richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante
raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del
5 d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a
conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare
il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”, Cass. Sez. L., 09/02/2022, n. 4160); a questo ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620189009563006/000 in data 14.01.2019, interrompendo così tempestivamente il decorso dei termini di prescrizione.
Riguardo poi agli avvisi nn.59620140002285926000, 59620150000734728000,
59620150002410445000 e 59620140003749157000, l'INPS ha dedotto e documentato la rituale notifica degli stessi, avvenuta rispettivamente il 23.09.2014, il 2.09.2015, 5.11.2015
e il 22.10.2014 mentre l' ha prodotto quale atto interruttivo della prescrizione CP_5
l'intimazione di pagamento n. 29620189009563006/000 del 14.01.2019, notificata regolarmente via PEC al ricorrente (cfr. produzione convenuti), ragion per cui i relativi crediti non risultano essere prescritti.
Deve, peraltro, ritenersi infondata la censura concernente l'assoluta nullità della notifica di tali atti poiché provenienti da un indirizzo pec non istituzionale, in quanto gli enti impositori risultavano all'epoca non censiti in alcuno dei Pubblici registri.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684).
Ugualmente sottratti alla prescrizione risultano i crediti di cui alle cartelle di pagamento: n. 29620170043778537000 notificata l'1.02.2018, n.29620180042940611000
notificata il 22.08.2018, n.29620180059559004000 notificata il 9.01.2019, in quanto dalla maturazione degli stessi alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 2022 90215794
39/000 regolarmente avvenuta in data 12.12.2022, sono decorsi meno di 5 anni, anche senza tener conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza Covid (cfr.
6 art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”).
Lo stesso deve altresì dirsi per gli AVA.: n.59620170000293243000,
n.59620180000112175000, n.59620180000438180000, n.59620180002359139000,
n.59620180003154588000, n.59620180004593563000, n.59620180005136102000,
n.59620180007284705000, n.59620190000167352000, n.59620190000320402000,
n.59620190002661671000, n.5962019000449084200, n.59620190004597283000,
n.59620190006974447000, n.5962019000864763900, n.5962020000008494800,
n.59620210002324009000, i quali sono stati tutti regolarmente notificati a partire dall'anno
2018 (come documentato dall'Inps), cui ha fatto seguito la rituale notifica a mezzo PEC
dell'intimazione di pagamento del 12.12.2022 che ha interrotto il decorrere dei termini di prescrizione quinquennale;
deve, peraltro, specificarsi che gli stessi hanno ad oggetto crediti sorti in data inferiore al quinquennio rispetto alla data dell'intimazione impugnata e quindi già sottratti alla prescrizione quinquennale.
Il ricorso va, quindi, solo parzialmente accolto.
Sussistono giusti motivi connessi alla posizione processuale della
[...]
, per compensare integralmente le spese di lite fra la stessa e il Controparte_7
ricorrente.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per un terzo le spese di lite fra il ricorrente, l' e l'INPS, ponendo a CP_3
carico del primo (soccombente seppur parzialmente, cfr. da ultimo Corte di Cassazione, sez
Lav. ordinanza n. 23434 dell'1 agosto 2023) la restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
7 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute, perché prescritte, le somme richieste negli avvisi di addebito n.59620112000017563000, n.59620130001992181000,
n.59620130003146391000, n. 59620130004146751000, n. 59620140001008687000 e nelle cartelle di pagamento n. 29620130023399073000, n. 29620140008075181000.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra l'opponente e l' CP_5
Dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra l'opponente, l' e l'Inps CP_3
condannando il primo alla rifusione della restante parte, che liquidata in euro 1.000 per l' ed euro 4.000,00 per l'Inps. CP_3
Così deciso in Palermo il 26/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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