CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
NA IE, RE
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4549/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300407-2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300407-2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Soc. Coop. a R.L., rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n. TF903M300407/2025, con cui, L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno nel riscontrare delle irregolarità fiscali, per l'anno 2019, chiedeva alla contribuente, a titolo di IVA ed IRES, la somma di
€ 106.330,47 di cui a) € 39.101,00 a titolo di imposta;
b) € 59.097,60 a titolo di sanzione;
c) € 8.123,12 a titolo di interessi al 19.7.2025; d) € 8,75 a titolo di spese di notifica.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimita dell'avviso di accertamento per: 1) esistenza delle operazioni contestate;
2) esistenza dell'operazione in acquisto e detraibilità dei relativi costi;
3) illegittimità dell'accertamento induttivo ex artt. 39, comma 2 D.P.R. n. 600/1973; 4) mancato rispetto dei precetti di cui all'art. 7, comma 5Bis, del D. Lgs. n. 546/1992; 5) illegittimità delle sanzioni e degli interessi richiesti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Generale di Salerno, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla segnalazione dell'Ufficio Controlli della D.P. di Napoli
II, con la quale veniva rappresentato che, a seguito di indagini, era stata contestata alla società fornitrice della ricorrente, Società_1 sas di Nominativo_1 , l'emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la suddetta società era stata qualificata come soggetto fittizio e/o interposto, emittente fatture per operazioni inesistenti. In particolare, è emerso che la società, dalla sua costituzione (anno 2012) fino all'anno di cessazione della partita IVA (anno 2020), ha omesso la trasmissione delle prescritte dichiarazioni fiscali ai fini delle II.DD. La società, inoltre, non ha mai effettuato versamenti d'imposta, ancorché sia stato possibile ricostruire in capo alla stessa fatturati di significativo valore;
non è mai stata titolare di utenze gas, idriche ed elettriche, né di beni mobili o immobili. Alla luce di quanto sopra,
l'Ufficio della D.P. di Napoli II riteneva che le operazioni di cessione ricostruite per l'anno 2019 fossero riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. Pertanto, l'Ufficio Controlli della D.P. di Napoli II emetteva nei confronti della Società_1 sas di Nominativo_1 l'avviso di accertamento n. TF503I201828/2023 per l'anno d'imposta 2019 e, contestualmente, inoltrava agli uffici competenti l'elenco dei soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con detta società, tra cui la società ricorrente. A quest'ultima veniva contestata l'avvenuta contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti per un imponibile pari a € 85.001,00, oltre IVA per € 18.700,00, con conseguente indeducibilità dei costi ai fini delle II.DD. e indetraibilità dell'IVA, in relazione a fattura per acquisto di macchinari dalla Società_1 sas di Nominativo_1. Alla società contribuente veniva notificato lo schema d'attoTF9Q3M300407 , ai sensi dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000, al fine di garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo;
senonché la stessa non presentava alcuna osservazione all'Ufficio nei 60 giorni dalla notifica dello schema d'atto, rinunciando così al contraddittorio e a sollevare contestazioni. Per tale ragione veniva notificato l'avviso di accertamento, qui impugnato, con valore di intimazione ad adempiere.
2. La società contribuente si duole dell'illegittimità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione. Nello specifico contesta il reale svolgimento dei fatti, l'esistenza delle operazioni contestate e il possesso dei macchinari. Si duole della violazione degli artt. 54 del D.P.R. n. 633/72 e 39, comma 2 del D.P.R. n.600/73, ritenendo che l'Agenzia non abbia assolto al proprio onere probatorio, risultando l'agire dell'Ufficio fondato su una presunzione semplice priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, ovvero, su indagini a carico di altro soggetto per fatti dal ricorrente non conosciuti che, a suo dire, abbia agito in buona fede. Da ciò, l'illegittimità dei recuperi effettuati e delle sanzioni, a suo dire, sproporzionate e con l'errato calcolo del cumulo giuridico basato solo sulle violazioni iva, e degli interessi, richiamando il D.Lgs. n. 87/2024 e dolendosi l'incostituzionalità dell'art. 5 del citato D.Lgs. I motivi sono infondati. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( Cfr. Cass. sezione tributaria, sentenza n. 2160 del 22 gennaio 2024). Nella fattispecie in esame,
l'Ufficio ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi oggettivi, a comprova della qualificazione della Società_1 sas di Nominativo_1 quale società cartiera, non essendo, detta società, mai stata titolare di utenze gas, idriche, ed elettriche, né di beni mobili e immobili e risultando sfornita totalmente di una struttura per lo svolgimento dell'attività e che, nonostante la presenza di fatturati di significativo valore, non ha mai presentato negli anni la dichiarazione dei redditi. Di contro, la società ricorrente non ha fornito elementi convincenti dell'effettiva esistenza dell'operazione d'acquisto dei macchinari contestati. Sul punto la ricorrente si è limitata a depositare agli atti del giudizio una fattura d'acquisto non munita del necessario documento di trasposrto del materiale che avrebbe potuto provare il reale trasporto dei macchinari. Priva di valenza probatoria appare contratto d'acquisto del materiale in quanto privo di data certa, così come le cope delle cambiali che non risultano neanche incassate. Quanto alle foto esibite, neppure accompagnate da una perizia giurata, non vi è alcuna certezza che le stesse si riferiscono effettivamente ai macchinari relativi alla fattura contestata. Per ciò che concerne le sanzioni le stesse appaiono correttamente irrogate, secondo quanto prescritto dagli artt. 1, 5, e 6 del D.Lgs. n. 471/97 e 3,
7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472/97, per l'importo di € 59.097,60, risultando il cumulo materiale di € 42.075,00, ai fini iva, superiore al cumulo giuridico di € 31.556,25, per le sanzioni per cui si applica il cumulo giuridico, più € 27.541,35 ai fini ires, per cui non si applica il cumulo giuridico.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 ( duemila,00) oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno il 16.01.2026
Il relatore Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dr. Sbrizzi Salvatore
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
NA IE, RE
CHIANURA PIETRO VITO, GI
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4549/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300407-2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300407-2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Soc. Coop. a R.L., rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n. TF903M300407/2025, con cui, L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno nel riscontrare delle irregolarità fiscali, per l'anno 2019, chiedeva alla contribuente, a titolo di IVA ed IRES, la somma di
€ 106.330,47 di cui a) € 39.101,00 a titolo di imposta;
b) € 59.097,60 a titolo di sanzione;
c) € 8.123,12 a titolo di interessi al 19.7.2025; d) € 8,75 a titolo di spese di notifica.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimita dell'avviso di accertamento per: 1) esistenza delle operazioni contestate;
2) esistenza dell'operazione in acquisto e detraibilità dei relativi costi;
3) illegittimità dell'accertamento induttivo ex artt. 39, comma 2 D.P.R. n. 600/1973; 4) mancato rispetto dei precetti di cui all'art. 7, comma 5Bis, del D. Lgs. n. 546/1992; 5) illegittimità delle sanzioni e degli interessi richiesti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Generale di Salerno, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla segnalazione dell'Ufficio Controlli della D.P. di Napoli
II, con la quale veniva rappresentato che, a seguito di indagini, era stata contestata alla società fornitrice della ricorrente, Società_1 sas di Nominativo_1 , l'emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la suddetta società era stata qualificata come soggetto fittizio e/o interposto, emittente fatture per operazioni inesistenti. In particolare, è emerso che la società, dalla sua costituzione (anno 2012) fino all'anno di cessazione della partita IVA (anno 2020), ha omesso la trasmissione delle prescritte dichiarazioni fiscali ai fini delle II.DD. La società, inoltre, non ha mai effettuato versamenti d'imposta, ancorché sia stato possibile ricostruire in capo alla stessa fatturati di significativo valore;
non è mai stata titolare di utenze gas, idriche ed elettriche, né di beni mobili o immobili. Alla luce di quanto sopra,
l'Ufficio della D.P. di Napoli II riteneva che le operazioni di cessione ricostruite per l'anno 2019 fossero riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. Pertanto, l'Ufficio Controlli della D.P. di Napoli II emetteva nei confronti della Società_1 sas di Nominativo_1 l'avviso di accertamento n. TF503I201828/2023 per l'anno d'imposta 2019 e, contestualmente, inoltrava agli uffici competenti l'elenco dei soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con detta società, tra cui la società ricorrente. A quest'ultima veniva contestata l'avvenuta contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti per un imponibile pari a € 85.001,00, oltre IVA per € 18.700,00, con conseguente indeducibilità dei costi ai fini delle II.DD. e indetraibilità dell'IVA, in relazione a fattura per acquisto di macchinari dalla Società_1 sas di Nominativo_1. Alla società contribuente veniva notificato lo schema d'attoTF9Q3M300407 , ai sensi dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000, al fine di garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo;
senonché la stessa non presentava alcuna osservazione all'Ufficio nei 60 giorni dalla notifica dello schema d'atto, rinunciando così al contraddittorio e a sollevare contestazioni. Per tale ragione veniva notificato l'avviso di accertamento, qui impugnato, con valore di intimazione ad adempiere.
2. La società contribuente si duole dell'illegittimità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione. Nello specifico contesta il reale svolgimento dei fatti, l'esistenza delle operazioni contestate e il possesso dei macchinari. Si duole della violazione degli artt. 54 del D.P.R. n. 633/72 e 39, comma 2 del D.P.R. n.600/73, ritenendo che l'Agenzia non abbia assolto al proprio onere probatorio, risultando l'agire dell'Ufficio fondato su una presunzione semplice priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, ovvero, su indagini a carico di altro soggetto per fatti dal ricorrente non conosciuti che, a suo dire, abbia agito in buona fede. Da ciò, l'illegittimità dei recuperi effettuati e delle sanzioni, a suo dire, sproporzionate e con l'errato calcolo del cumulo giuridico basato solo sulle violazioni iva, e degli interessi, richiamando il D.Lgs. n. 87/2024 e dolendosi l'incostituzionalità dell'art. 5 del citato D.Lgs. I motivi sono infondati. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( Cfr. Cass. sezione tributaria, sentenza n. 2160 del 22 gennaio 2024). Nella fattispecie in esame,
l'Ufficio ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi oggettivi, a comprova della qualificazione della Società_1 sas di Nominativo_1 quale società cartiera, non essendo, detta società, mai stata titolare di utenze gas, idriche, ed elettriche, né di beni mobili e immobili e risultando sfornita totalmente di una struttura per lo svolgimento dell'attività e che, nonostante la presenza di fatturati di significativo valore, non ha mai presentato negli anni la dichiarazione dei redditi. Di contro, la società ricorrente non ha fornito elementi convincenti dell'effettiva esistenza dell'operazione d'acquisto dei macchinari contestati. Sul punto la ricorrente si è limitata a depositare agli atti del giudizio una fattura d'acquisto non munita del necessario documento di trasposrto del materiale che avrebbe potuto provare il reale trasporto dei macchinari. Priva di valenza probatoria appare contratto d'acquisto del materiale in quanto privo di data certa, così come le cope delle cambiali che non risultano neanche incassate. Quanto alle foto esibite, neppure accompagnate da una perizia giurata, non vi è alcuna certezza che le stesse si riferiscono effettivamente ai macchinari relativi alla fattura contestata. Per ciò che concerne le sanzioni le stesse appaiono correttamente irrogate, secondo quanto prescritto dagli artt. 1, 5, e 6 del D.Lgs. n. 471/97 e 3,
7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472/97, per l'importo di € 59.097,60, risultando il cumulo materiale di € 42.075,00, ai fini iva, superiore al cumulo giuridico di € 31.556,25, per le sanzioni per cui si applica il cumulo giuridico, più € 27.541,35 ai fini ires, per cui non si applica il cumulo giuridico.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 ( duemila,00) oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno il 16.01.2026
Il relatore Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dr. Sbrizzi Salvatore