Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4599/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.4.2025 da
1) Parte_1
Nata a Legnano (MI) il 1/8/1981 cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Delia Moretti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 30/10/1987 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alice Ribolla presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IG (NO)
(anno 2018, atto n. 38, reg. /, parte 2, serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 5.12.2022 omologato con decreto del 16/12/2022
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8/4/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) Nel quadro della regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, le parti stabiliscono quanto segue:
a) l'immobile, comprensivo di box e cantina, sito in Inveruno (MI), Controparte_1
via Emilia, 6 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Inveruno come segue:
Foglio 16, mappale 716, sub. 18, piano T.S1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, superficie catastale totale 99 mq, R.C. Euro 539,70; Foglio 16, mappale 716, sub. 46, piano
S1, cat. C/2, cl. 3, mq 3, superficie catastale totale 5mq, R.C. Euro 5,73; Foglio
16, mappale 716, sub. 23, piano S1, cat. C/6, cl. 3, mq 30, superficie catastale totale 34 mq, R.C. Euro 75,92) di proprietà della sig.ra resta nella sua Pt_1
piena ed esclusiva disponibilità.
b) Con decorrenza dal mese di marzo 2025 compreso, cesserà l'obbligo in capo al signor di provvedere al versamento sul c/c avente Iban Pt_2
[...], del 50% dei ratei dei mutui contratti dalla moglie con Banco BPM s.p.a. (prima Banca di Legnano s.p.a.) per l'immobile di
Inveruno (atto di accollo mutuo rep. n. 3266 - racc. n. 2147 del 5/5/2022 Notaio dott. e atto di mutuo Banco BPM n. 0455469624 del Persona_1
5/05/2022), quota parte del marito pari ad € 400,00 mensili (oltre conguaglio annuale) così come previsto dalla clausola 8b) del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Milano in data 16/12/2022.
c) In merito ai conguagli annuali dei mutui sopra indicati, la sig.ra dichiara Pt_1 di non avere nient'altro a pretendere dal sig. con riguardo agli anni Pt_2
2022, 2023, 2024 e 2025.
d) La sig.ra si obbliga al versamento in favore del sig. entro e Pt_1 Pt_2 non oltre il 31.12.2025 o in data antecedente in caso di vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Inveruno, via Emilia 6 – come descritto al punto 2a) - a mezzo bonifico bancario, dell'importo di € 6.000,00 (seimila/00), a saldo e stralcio del credito maturato dal marito per il pagamento del 50% dei ratei dei mutui intestati alla sig.ra nel periodo settembre 2022 - febbraio 2025. Pt_1 e) La sig.ra inoltre, si obbliga a liberare il sig. entro e non oltre Pt_1 Pt_2 il 31.12.2025 o in data antecedente in caso di vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Inveruno, via Emilia 6 – come descritto al punto 2a), dalle fideiussioni bancarie (Banco BPM fideiussione specifica garanzia n. 952297 in data 31 maggio 2023 e Banco BPM fideiussione specifica garanzia n. 822503 del
5 maggio 2022) e/o da ogni altra garanzia dal medesimo prestate a garanzia dei mutui rispettivamente di € 100.883,76 (alla stipula € 105.320,12 - atto di accollo mutuo rep. n. 3266 - racc. n. 2147 del 5/5/2022 Notaio dott. Persona_1
) e di € 55.000,00 (atto di mutuo Banco BPM N. 045 5469624 del 5/05/2022)
[...]
contratti dalla moglie con Banco BPM (prima Banca di Legnano s.p.a.). Resta inteso che, ove nelle more della liberazione, l'istituto bancario dovesse azionare tali garanzie nei confronti del sig. lo stesso avrà diritto di rivalsa nei Pt_2
confronti della sig.ra per gli importi eventualmente versati. Pt_1
f) In caso di mancato versamento dell'importo di € 6.000,00 e/o di mancata liberazione dalle garanzie nei termini di cui alle precedenti clausole d) ed e), la sig.ra sarà tenuta al versamento in favore del sig. dell'intero Pt_1 Pt_2
credito maturato dal coniuge per il versamento del 50% dei ratei dei mutui nel periodo settembre 2022/febbraio 2025 per un importo di € 12.100,00
(dodicimilacento/00). Fermo, anche in questo caso, l'eventuale diritto di rivalsa del sig. ei confronti della sig.ra per eventuali ulteriori somme Pt_2 Pt_1 versate in caso di azione delle garanzie da parte dell'istituto bancario.
3) I ricorrenti,con l'esatta esecuzione di tutto quanto sopra, dichiarano di avere risolto, ogni loro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsivoglia altro titolo o ragione
4) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG (NO) il 20/9/2018 (anno 2018, atto n. 38, parte 2, serie A) tra e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Legnano e di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG