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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 452/2025 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Leone Guaragna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. Tilli, 54, Perugia
PARTE RICORRENTE
e da
) rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Valerio Di Rienzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Mazzini n. 2, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1.I coniugi, vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2. A tal fine, i comparenti si danno reciprocamente atto che, sin dalla data del
01.08.2024, la Sig.ra ha trasferito la propria residenza e, Parte_1 successivamente, quella del figlio minore , presso un'abitazione Per_1 condotta in locazione sita in Città della Pieve (PG), S.S. 146, lasciando l'immobile ex casa coniugale, di proprietà del Sig. nella Controparte_1 esclusiva disponibilità del coniuge.
3.Il figlio minore , di anni otto, viene affidato ad entrambi i genitori, Per_1 nelle forme e con le modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la nuova abitazione della madre, che assumerà le decisioni quotidiane relative all'ordinaria amministrazione. Ogni successivo trasferimento di residenza del figlio minore dovrà essere concordato dai coniugi nella sola eventualità in cui questo debba avvenire al di fuori dell'attuale Comune di residenza della madre.
4. I ricorrenti, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo, in accordo tra loro, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo sempre conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
5. In attuazione del principio di bigenitorialità e nell'intento di privilegiare i rapporti interpersonali padre figlio, il Sig. potrà liberamente Controparte_1 vedere e frequentare che, anche in ragione dell'età, potrà pernottare Per_1 quando vorrà presso l'abitazione paterna, in accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici. In ipotesi di disaccordo tra i genitori, trascorrerà col padre, a settimane alterne, Per_1 il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola e fino a domenica sera, al rientro a scuola, oltre ad un giorno a settimana, il martedì, con pernottamento,
2 dall'uscita di scuola e sino al giorno successivo, al rientro a scuola (quando il figlio trascorrerà col padre il fine settimana immediatamente successivo), ovvero due giorni a settimana, il mercoledì ed il giovedì, con pernottamento, dall'uscita da scuola del mercoledì e sino al rientro a scuola del venerdì
(quando trascorrerà il fine settimana immediatamente successivo Per_1 con la madre). Le festività, religiose o laiche, verranno trascorse dal figlio con ciascun genitore con cadenza alternata, cosicché trascorrerà la vigilia Per_1 di natale con un genitore ed il giorno di natale con l'altro, l'ultimo dell'anno con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro, il giorno di pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro, con inversione, nell'anno successivo, rispetto a quanto verificatosi l'anno precedente. Il giorno del compleanno, il figlio lo trascorrerà possibilmente con entrambi i genitori e, solo in caso di impossibilità, ad anni alterni con ciascuno di essi. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo, di durata fino a tre settimane, anche non consecutive, che verrà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Il tutto come riprodotto e precisato nel Piano Genitoriale che si allega, compilato e sottoscritto dai coniugi, in conformità alle indicazioni fornite sul modello elaborato dal Consiglio Nazionale
Forense (All.to n.16, Piano Genitoriale).
6. Quanto al mantenimento del figlio, anche in considerazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, i comparenti convengono che il Sig.
[...] contribuirà sia direttamente, facendosi carico delle esigenze di CP_1
quando il figlio si troverà presso la residenza paterna, sia Per_1 indirettamente, mediante la corresponsione dell'importo di € 250,00 mensili, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, che verranno versati, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla Sig.ra Parte_1
7. I coniugi percepiranno nella misura del 50% ciascuno gli importi erogati dall' a titolo di assegno unico da cui decurteranno € 50,00 mensili da CP_2 destinare a un fondo pensione avente quale beneficiario il figlio minore.
3 8. Il sig. verserà in favore della sig.ra il 50% delle somme CP_1 Pt_1 accantonate in virtù della percezione del bonus familiare, previa accensione di un c/c attribuito al figlio;
Per_1
9. Le spese straordinarie, tali da intendersi quelle di cui al Protocollo di Intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Siena che, espressamente condiviso dalle parti, si allega al presente ricorso a formarne parte integrante e sostanziale
(All.to n. 17, Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Siena), graveranno in ragione del 50% su ciascun genitore, con obbligo di rimborso, in favore del genitore anticipatario, nel termine massimo di giorni 30 dall'esborso effettivo.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, traendo ciascuno il proprio reddito dalle rispettive attività lavorative e, pertanto, rinunziano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
11. L'autoveicolo marca Peugeot, modello 2008, targato EZ197RM, di proprietà del Sig. ed in uso alla Sig.ra verrà trasferito, Controparte_1 Parte_1 in capo a quest'ultima, a fronte dell'estinzione, a cura e spese della Sig.ra del finanziamento contratto a nome del Sig. all'atto Pt_1 CP_1 dell'acquisto.
12. I coniugi dichiarano che, allo stato attuale, non sono comproprietari di altri beni immobili e/o beni mobili registrati e di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili comuni, compresi i regali di nozze, gli arredi e le stigliature a tutt'oggi presenti all'interno della ex casa coniugale.
13. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione all'espatrio”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di
4 rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nato il figlio
(9.4.2016) e ritenuto che le condizioni inerenti allo Persona_2 stesso sono rispondenti al suo interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Città della Pieve (PG), per l'anno 2015 al n.11, Parte
1; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
04/07/1991 a Chiusi (SI) e nato il [...] a [...]_1
5 (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 19/12/2015, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Città della Pieve (PG), per l'anno 2015 al n.11, Parte 1, alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Città della Pieve (PG), in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 24/04/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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