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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/11/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RA OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 6498 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Fabio Massimo n. 45, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Marco Viglietta, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Pomezia, in persona del legale rappresentante CP_1
CONVENUTA/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 ha rappresentato: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 10 luglio 2017 al 2 febbraio 2022, a tempo pieno, in CP_1 forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento sino al 31 dicembre 2019 al 7° livello c.c.n.l. terziario della distribuzione e servizi e, successivamente, al 6° livello;
di avere in concreto svolto mansioni di responsabile degli acquisti della società datrice di lavoro, in quanto, con piena autonomia, acquistava materiale per conto della società resistente, effettuava ordini provvedendo ai relativi pagamenti, effettuava preventivi ai clienti, dava indicazioni ai dipendenti, andava a prendere materiale presso varie aziende, contabile e responsabile amministrativo, emetteva fatture per conto della società, faceva colloqui di lavoro per l'assunzione del personale, emetteva bolle di accompagnamento, consegnava assegni e controllava il magazzino;
di non essere stato retribuito in proporzione alla qualità del lavoro svolto.
In diritto, il lavoratore ha affermato il proprio diritto all'inquadramento al 3° livello c.c.n.l. terziario della distribuzione e servizi e di essere creditore nei confronti di della somma CP_1 di € 27.701,70 per differenze retributive;
ha quindi convenuto in giudizio chiedendo al CP_1 giudice di accertare il suo diritto all'inquadramento al 3° livello c.c.n.l. applicato e di condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma € 27.701,70 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e all'udienza del 20 dicembre 2023 è stata CP_1 dichiarata contumace.
2. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Il lavoratore ha domandato l'accertamento del suo diritto all'inquadramento al 3° livello c.c.n.l. terziario della distribuzione e servizi.
3.1. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass. 28 aprile
2015 n. 8589).
Inoltre, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27 settembre 2016 n. 18943).
3.2. Il c.c.n.l. applicato prevede che appartengono al 3° livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, tra cui “il contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile
e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”
(doc. 2 di parte ricorrente).
3.3. Risultano dalla documentazione depositata: comunicazione di assunzione del lavoratore, da parte di del 6 luglio 2017, con decorrenza 10 luglio 2017 e indicazione di un CP_1 inquadramento al 1° livello c.c.n.l. installazione impianti, a tempo pieno (doc. 4 di parte ricorrente); lettera di licenziamento del 2 febbraio 2022, per giusta causa (doc. 5 di parte ricorrente); buste paga del lavoratore, a campione, in cui viene indicato un inquadramento al 7° livello c.c.n.l. applicato e qualifica di carrozziere (luglio 2017), di amministrativo (febbraio 2019), di impiegato amministrativo (da marzo a luglio 2020: doc. 6 di parte ricorrente); modello cud relativo all'anno
2021 (doc. 7 di parte ricorrente); c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi e relative tabelle salariali
(docc. 2 e 3 di parte ricorrente).
3.3.1. Nel corso dell'istruttoria, il teste ha riferito in udienza: “conosco il Tes_1 ricorrente perché lavoravamo insieme per la , per la quale ho lavorato per circa 4 anni, CP_1 fino al 2023, mi sembra.
Io lavoravo come fabbro, lavoravo dalle 8:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì.
Il ricorrente lavorava rispettando i miei stessi orari;
ricordo che il ricorrente ha fruito di ferie, la media era di 15 giorni all'anno, per ciascuno dei dipendenti.
Il ricorrente si occupava delle forniture dei materiali per il lavoro, contrattava con i fornitori, provvedeva agli ordini, le fatture le guardava lui. Non so se il ricorrente si occupava dei preventivi ai clienti, vedevo che parlava lui con i clienti insieme al principale.
Il ricorrente teneva i colloqui di lavoro per selezionare il personale, anche oi l'ho fatto con lui e con il principale il colloquio.
Adr. Era il ricorrente che mi dava direttive sul lavoro, lo ritenevo un capo”.
Il teste titolare di una impresa di forniture di materiali per sistemi idraulici, Testimone_2 ha dichiarato: “Conosco il ricorrente, veniva a prendere il materiale da noi in azienda, per conto di
. CP_1
[…] ricordo che il ricorrente veniva a prendere il materiale da noi, da prima della pandemia, per qualche anno.
Il ricorrente veniva a prendere il materiale, a volte chiedeva le offerte, il pagamento delle fatture noi lo sollecitavamo a lui, e chiedeva lui il materiale che gli fornivamo.
Per la all'inizio avevamo contatti con , poi da un certo punto CP_1 Persona_1 principalmente con il ricorrente”.
3.3.2. All'udienza del 12 novembre 2024, il legale rappresentante della convenuta, pur dopo regolare notifica, non è comparso per rendere interrogatorio formale.
In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006,
n. 5240).
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 26 aprile 2013 n. 10099).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è sufficiente a costituire riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della società convenuta, che non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale, corroborando la prova testimoniale espletata.
3.4. Passando all'esame del materiale probatorio, occorre preliminarmente osservare che nelle buste paga depositate (da marzo a luglio 2020) la società ha indicato un inquadramento del lavoratore al 7° livello, con una retribuzione composta da paga base per € 758,64, contingenza per €
517,51 e terzo elemento per € 2.07, ed esattamente coincidente con quanto previsto per il 7° livello c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi, che deve ritenersi concretamente applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa.
3.4.1. Inoltre, sulla base delle emergenze probatorie, che hanno evidenziato lo svolgimento di mansioni di impiegato amministrativo (come peraltro indicato nelle buste paga dei mesi da marzo a luglio 2020) alle dipendenze della convenuta da parte di , che ha dimostrato Parte_1 particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza (circostanze confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi), ritiene l'Ufficio che la domanda deve essere accolta.
4. Il lavoratore ha domandato il pagamento delle somme di € 17.908,86 per paga base, di €
1.245,08 per tredicesima mensilità e di € 261,04 per ratei di tredicesima, di e 1.242,86 per quattordicesima mensilità e di € 50,97 per ratei di quattordicesima, nonché di e 5.030,79 per trattamento di fine rapporto.
4.1. Accertati la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto e il diritto del lavoratore all'inquadramento richiesto, visti i conteggi depositati (doc. 1 del ricorso), elaborati sulla base dei minimi retributive contrattualmente previsti, e in assenza di prova dell'adempimento del debitore, stante la contumacia della società convenuta, la domanda deve essere accolta.
5. Il ricorrente ha domandato inoltre il pagamento delle somme di € 69,41 a titolo di festività, di € 1.550,94 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di € 351,75 a titolo di indennità sostitutiva di permessi non goduti.
5.1. In proposito, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
5.2. Dalle deposizioni testimoniali non è emerso con sufficiente grado di certezza che il ricorrente non ha fruito di ferie, di permessi e di giorni di riposo per festività e pertanto la domanda non può essere accolta.
6. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento al 3° livello c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi, nel rapporto intercorso tra le parti, deve essere condannata al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma lorda di € 25.739,60 per differenze retributive, di cui € 17.908,86 per paga base, € 1.245,08 per tredicesima mensilità, € 261,04 per ratei di tredicesima, € 1.242,86 per quattordicesima mensilità, € 50,97 per ratei di quattordicesima, ed € 5.030,79 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
7. La società convenuta, stante la soccombenza, deve essere condannato in favore di
[...]
al pagamento dei compensi di lite, liquidati ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da Parte_1 distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento al
3° livello c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi, nel rapporto intercorso tra le parti, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma lorda di € 25.739,60 per differenze retributive, di cui € 17.908,86 per paga base, € 1.245,08 per tredicesima mensilità, € 261,04 per ratei di tredicesima, € 1.242,86 per quattordicesima mensilità, € 50,97 per ratei di quattordicesima, ed € 5.030,79 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di CP_1
, dei compensi di lite, liquidati in € 4.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa Parte_1 come per legge, da distrarsi. Si comunichi.
Velletri, 14 novembre 2025
Il giudice
ET RA OZ