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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 626/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DALL'ARGINE ROBERTA, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore in Reggio Emilia, via Cadoppi
n. 6
e
C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._3
dell'avv. DALL'ARGINE ROBERTA, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore in Reggio Emilia, via Cadoppi
n. 6 con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso per separazione consensuale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.473bis.49 c.p.c., depositato in data
29/01/2024, hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data
28/09/2019 a Sala Baganza (PR) (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Sala Baganza, Parma, al n.3 parte 1, anno 2019); dall'unione era nata la figlia (6/05/2009); da tempo ormai la Per_1
convivenza era divenuta intollerabile.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, posto che in data 03/05/2024 è stata pronunciata la sentenza n.
32/2024, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi ed è stato omologato l'accordo raggiunto dalle parti;
rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
Pag. 2 di 3
Ritenuto che
sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 626/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DALL'ARGINE ROBERTA, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore in Reggio Emilia, via Cadoppi
n. 6
e
C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._3
dell'avv. DALL'ARGINE ROBERTA, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore in Reggio Emilia, via Cadoppi
n. 6 con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso per separazione consensuale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.473bis.49 c.p.c., depositato in data
29/01/2024, hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data
28/09/2019 a Sala Baganza (PR) (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Sala Baganza, Parma, al n.3 parte 1, anno 2019); dall'unione era nata la figlia (6/05/2009); da tempo ormai la Per_1
convivenza era divenuta intollerabile.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, posto che in data 03/05/2024 è stata pronunciata la sentenza n.
32/2024, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi ed è stato omologato l'accordo raggiunto dalle parti;
rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
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Ritenuto che
sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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