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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
34
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1145 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi dall'avv. Guido Marone,
[...] Parte_5
elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E
Controparte_1
[...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1850/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 14/02/2024.
Conclusioni delle parti;
come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze
[...] Parte_4 Parte_5
del come docenti, in forza di successivi contratti a tempo determinato di Controparte_1
durata annuale, nei periodi indicati nei ricorsi, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121
legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”, hanno convenuto in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare il diritto dei ricorrenti, quali docenti
[...]
precari destinatari di incarichi di supplenza annuale per gli anni specificati in ricorso, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche, con conseguente accredito dell'importo di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio, con condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme per ciascuna annualità effettivamente svolta e “in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex
art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome
irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_3
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni CP_3
per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre
2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e)
qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”; con condanna delle Amministrazioni convenute alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza del e dell' Controparte_1 Controparte_1
ha così disposto “condanna il
[...] Controparte_1
all'attribuzione, in favore dei ricorrenti, della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto a corrispondere a ciascuno di essi il CP_1
controvalore in misura pari ad euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi, oltre rivalutazione monetaria o interessi ex art. 22, comma 36, l. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti gli originari ricorrenti limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. sul rilievo che la questione dibattuta in giudizio non poteva essere ritenuta nuova in quanto già erano intervenute le pronunce della CGUE e del C.D.S.
Hanno, pertanto, concluso, chiedendo di riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, e di condannare il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi.
[...]
Nonostante la regolare notifica le Amministrazioni appellate non si sono costituite, rimanendo contumaci in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che il gravame investe la sola statuizione di compensazione delle spese di lite, mentre sul merito delle domande, per come accolte dal Tribunale, si è formato il giudicato interno per omessa impugnazione.
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 92 c.p.c., ma le censure non possono essere condivise.
Giova ricordare che la compensazione è espressione del potere discrezionale del giudice, che può ritenersi esercitato in violazione dell'art. 92 c.p.c. solo laddove risulti palesemente errata e/o illogica,
circostanza che non ricorre nella specie. Diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, infatti, al momento del deposito dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado ( 23 e 24 ottobre 203) la questione oggetto della controversia era ancora ampiamente discussa, tanto che nell'aprile 2023 era stato disposto dal Tribunale di Taranto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sul rilievo delle gravi difficoltà interpretative e l'assenza all'epoca dell'intervento nomofilattico della Cassazione, e la S.C.
è intervenuta (successivamente al deposito dei ricorsi) con la nota sentenza n. 29961 pubblicata il
27/10/2023, che invero non ha eliminato completamente il dibattito interno alla giurisprudenza di merito che si interroga ancora sulle supplenze c.d. brevi. Sussistevano, quindi, le condizioni che legittimavano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per come interpretato dalla
Consulta con la nota pronuncia n. 77/2018 e dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” (ex plurimis da ultimo Cass. n. 7992/2022).
L'appello va pertanto respinto.
Stante la contumacia delle parti appellate nulla si dispone in merito alle spese del grado.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 4 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Si provvede in questa sede alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo di sentenza sostituendo alle parole “ ” quelle corrette Parte_5
“ ”, mandando la cancelleria per i relativi adempimenti. Parte_5
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 26 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
34
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1145 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi dall'avv. Guido Marone,
[...] Parte_5
elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E
Controparte_1
[...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1850/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 14/02/2024.
Conclusioni delle parti;
come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze
[...] Parte_4 Parte_5
del come docenti, in forza di successivi contratti a tempo determinato di Controparte_1
durata annuale, nei periodi indicati nei ricorsi, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121
legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”, hanno convenuto in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare il diritto dei ricorrenti, quali docenti
[...]
precari destinatari di incarichi di supplenza annuale per gli anni specificati in ricorso, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche, con conseguente accredito dell'importo di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio, con condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme per ciascuna annualità effettivamente svolta e “in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex
art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome
irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_3
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni CP_3
per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre
2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e)
qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”; con condanna delle Amministrazioni convenute alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza del e dell' Controparte_1 Controparte_1
ha così disposto “condanna il
[...] Controparte_1
all'attribuzione, in favore dei ricorrenti, della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto a corrispondere a ciascuno di essi il CP_1
controvalore in misura pari ad euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi, oltre rivalutazione monetaria o interessi ex art. 22, comma 36, l. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti gli originari ricorrenti limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. sul rilievo che la questione dibattuta in giudizio non poteva essere ritenuta nuova in quanto già erano intervenute le pronunce della CGUE e del C.D.S.
Hanno, pertanto, concluso, chiedendo di riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, e di condannare il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi.
[...]
Nonostante la regolare notifica le Amministrazioni appellate non si sono costituite, rimanendo contumaci in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che il gravame investe la sola statuizione di compensazione delle spese di lite, mentre sul merito delle domande, per come accolte dal Tribunale, si è formato il giudicato interno per omessa impugnazione.
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 92 c.p.c., ma le censure non possono essere condivise.
Giova ricordare che la compensazione è espressione del potere discrezionale del giudice, che può ritenersi esercitato in violazione dell'art. 92 c.p.c. solo laddove risulti palesemente errata e/o illogica,
circostanza che non ricorre nella specie. Diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, infatti, al momento del deposito dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado ( 23 e 24 ottobre 203) la questione oggetto della controversia era ancora ampiamente discussa, tanto che nell'aprile 2023 era stato disposto dal Tribunale di Taranto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sul rilievo delle gravi difficoltà interpretative e l'assenza all'epoca dell'intervento nomofilattico della Cassazione, e la S.C.
è intervenuta (successivamente al deposito dei ricorsi) con la nota sentenza n. 29961 pubblicata il
27/10/2023, che invero non ha eliminato completamente il dibattito interno alla giurisprudenza di merito che si interroga ancora sulle supplenze c.d. brevi. Sussistevano, quindi, le condizioni che legittimavano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per come interpretato dalla
Consulta con la nota pronuncia n. 77/2018 e dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” (ex plurimis da ultimo Cass. n. 7992/2022).
L'appello va pertanto respinto.
Stante la contumacia delle parti appellate nulla si dispone in merito alle spese del grado.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 4 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Si provvede in questa sede alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo di sentenza sostituendo alle parole “ ” quelle corrette Parte_5
“ ”, mandando la cancelleria per i relativi adempimenti. Parte_5
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 26 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa