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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 5443/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5443/2022 promossa da:
con sede legale in Roma, in Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e P. Iva in persona del procuratore P.IVA_1
(C.F. ), in virtù dei poteri conferiti giusta Parte_2 C.F._1
procura speciale registrata in data 28.04.2022, Rep. n. 177893, Racc. n. 11776, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice, 24, presso l'avv. Roberto Sava
(C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura resa in calce C.F._2
all'atto di appello
- APPELLANTE
contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante legale con sede in Poggiomarino alla Via Flocco Controparte_1
Vecchio n. 123
pagina 1 di 12 - APPELLATA contumace nonché
, Controparte_2
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , domiciliato ope legis presso l'Avvocatura C.F._3
Distrettuale dello Stato in Napoli (C.F. ), alla Via Armando Diaz n. 11 P.IVA_3
- APPELLATO
-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2780/2022 del G.d.P. di Torre Annunziata del
16.01.2022, pubblicata in data 17.05.2022; impugnazione estratto ruolo;
accertamento negativo del credito.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la società
[...]
(d'ora in avanti, impugnando l'estratto Controparte_1 CP_1
del ruolo esattoriale n. 0011468, di cui veniva a conoscenza in via autonoma in data
25.01.2021, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l'
[...]
e la per sentir accertare l'illegittimità del Controparte_3 Controparte_2
ruolo medesimo e della cartella n. 07120140432608689001, presuntivamente notificata in data 18.02.2015 ed avente ad oggetto sanzioni elevate dalla per Controparte_2
contravvenzioni al CdS relative all'anno 2013, per la somma complessiva di Euro 412,14.
L'opponente lamentava la prescrizione del credito esattoriale e dell'atto impositivo per decorso del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi;
pertanto, chiedeva dichiararsi non dovute le somme precettate e, per l'effetto, la caducazione della cartella esattoriale.
pagina 2 di 12 Si costituiva l' , eccependo: l'incompetenza Controparte_3
territoriale del Giudice adito;
la tardività dell'opposizione; l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso, la regolarità delle notifiche ed il mancato decorso della prescrizione.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree. Il Giudice di Pace, preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta e ritenuta la propria Controparte_2
competenza, riconosceva la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo e la legittimazione di tutte le parti in causa, e dichiarava estinto per prescrizione il diritto alla riscossione, stante la mancata prova di atti interruttivi, oltre che della notifica della stessa cartella esattoriale, condannando il concessionario alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Proponeva, pertanto, appello l' con atto notificato alle controparti in data CP_4
20.10.2022, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: inammissibilità della domanda per carenza d'interesse all'autonoma impugnazione dell'estratto ruolo, in violazione dell'art. 100 c.p.c.; mancato esame della documentazione probatoria offerta circa la regolarità della notifica della cartella esattoriale. Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda proposta dall'opponente; vinte le spese per il doppio grado di giudizio. Si costituiva, per la prima volta in appello, la Controparte_5
, associandosi ai motivi di appello spiegati dall' e
[...] CP_4
chiedendone l'accoglimento. Pur regolarmente citata, non si costituiva nel giudizio d'appello la data 28.06.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, Controparte_6
con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.; veniva successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del 14.09.2023 per mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio. Con note scritte per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
12.12.2023, l'appellante rinunciava all'acquisizione del fascicolo;
il Giudice, con provvedimento del 28.12.2023 riservava nuovamente la causa in decisione, senza termini.
pagina 3 di 12 ****
L'appello è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
1) In primo luogo, esaminata la regolarità delle notifiche dell'atto d'appello, va dichiarata la contumacia della convenuta attrice in primo grado. CP_1
2) Il principale motivo d'appello è costituito dalla censura di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ai fini di una corretta individuazione dei profili critici rilevanti, si darà conto dell'evoluzione interpretativa formatasi sulla questione, foriera di un consistente e c.d.
“seriale” contenzioso, dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e della sussistenza di un autonomo interesse ad essa sotteso, sino ai più recenti approdi normativi e giurisprudenziali (il riferimento è al comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. 602/73, così come modificato dal decreto legge 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, ed alla “famosa” pronuncia Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22).
Ad ogni modo, giova chiarire sin da subito, ed in via generale, la sostanziale irricevibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo: ed invero, le ricostruzioni e le argomentazioni che di seguito si riportano valgono a supportare la motivazione di accoglimento ed a disattendere le avverse eccezioni di parte appellata;
ma deve chiarirsi che, pur a voler escludere l'applicabilità alla fattispecie del dato della novella legislativa che ha limitato a casi eccezionali l'impugnabilità dell'estratto di ruolo (di cui dianzi si dirà),
l'orientamento costantemente seguito da questo Ufficio (numerosi i precedenti rinvenibili nelle banche dati) era ed è nel senso che l'estratto di ruolo non è impugnabile laddove il contribuente non alleghi e provi il pregiudizio che gli deriva dalla esistenza della pendenza a suo carico (e sempre che non vi sia stata iniziativa esecutiva del concessionario).
Andando con ordine, devesi premettere che l'azione esperita dall'odierno appellato andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta qualificazione si pagina 4 di 12 imponeva e si impone, anche e non solo (per quanto sopra detto) alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali, la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex CP_4
art. 100 c.p.c.
Occorre pertanto riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la sopracitata pronuncia della S.C.
In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
I) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella
(ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
II) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi pagina 5 di 12 l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
III) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle
Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (come avvenuto nel caso di specie, secondo la prospettazione dell'attore in primo grado), a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre –
pagina 6 di 12 esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n.
22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ.
6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n.
6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel
2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”.
È possibile, sulla base di quanto precedere, svolgere una breve considerazione preliminare. Come si è avuto modo di argomentare, in assenza di attività esecutiva da parte del Concessionario – salvo, forse, la terza delle ipotesi descritte, ma comunque entro i limiti chiariti, destinati peraltro a restringersi in maniera quasi assorbente a seguito delle citate S.U. – non è mai da rinvenirsi sussistente ex se un autonomo interesse pagina 7 di 12 all'impugnazione del solo estratto di ruolo : da ciò può inferirsi la sostanziale “irrilevanza” della prova in giudizio della regolare notifica, quantomeno ai fini della fondatezza nel merito della pretesa (potendo, al più, rilevare eventuali negligenze da parte del
Concessionario in sede di ripartizione dell'onere delle spese di lite –infra n. 3).
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez.
Un., n. 26283/2022. Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie pagina 8 di 12 già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le
Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
2.1) Venendo alla fattispecie concreta che occupa, con la domanda proposta in primo grado si lamentava la mancanza di notifica della cartella esattoriale: pertanto, il caso odierno è da ricondursi nell'ipotesi di cui al punto III.
Al netto di quanto sopra argomentato, e di quanto si dirà di qui a poco in punto di onere di allegazione di un interesse specifico, vale la pena evidenziare come, in effetti, non risulti raggiunta la prova della notifica della cartella esattoriale n. 07120140432608689001.
Sebbene la contestazione dell'opponente in primo grado non CP_1
appaia chiara sul punto, parlandosi genericamente di una cartella che “sarebbe stata presuntivamente notificata il 18.02.2015, per cui la cartella alla data del presente estratto
(25.01.2021) si è prescritta” (cfr. atto di opposizione in primo grado, pag. 3, allegato alla pagina 9 di 12 produzione dell'appellante), di talché non risulta immediatamente desumibile da ciò se la società opponente ritenesse pacifica o meno la notifica della cartella, ad orientare l'interpretazione di questo Giudice in senso contrario è la considerazione della circostanza dell'impugnazione di un estratto ruolo ottenuto in via autonoma (cfr. pag. 1 dell'opposizione) e – soprattutto – l'accertamento operato dal GdP, che ha ritenuto non offerta adeguata prova della notifica della cartella (cfr. sentenza n. 2782/2022, pag. 4). In particolare, il giudice di prime cure rilevava una “mancata produzione documentale”, circostanza censurata dall' con il proprio atto di appello, ove lamentava una CP_4
“omessa analisi della documentazione probatoria esibita” (cfr. pag. 12). L'assunto dell'appellante, nonostante il motivo di censura adeguatamente proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., risulta sfornito di prova: anche qualora nel fascicolo di prime cure risultasse, effettivamente, una produzione relativa alle relate di notifica dell'atto esattoriale in questione, non adeguatamente considerata dal GdP, la rinuncia all'acquisizione del fascicolo di primo grado, ad opera dell' (cfr. note scritte per l'udienza del CP_4
12.12.2023) rende impossibile un accertamento diretto della questione ad opera del giudicante.
Nel presente giudizio, l' si limitava a produrre degli allegati elettronici relativi CP_4
a consegna e accettazione di una comunicazione PEC rubricata “Notifica cartella di pagamento n. 07120140432608689001 Codice Fiscale ”, senza però alcun P.IVA_2
contenuto della comunicazione in questione, e senza pertanto alcuna possibilità di raffronto con il contenuto effettivo. Non risulta, pertanto, raggiunta la prova della notifica, stante la rinvenuta assenza, nelle produzioni per il presente grado, della “documentazione prodotta in atti” (per espressa dicitura usata dall' cfr. pagg. 12-13 dell'atto di CP_4
appello), o quantomeno di qualcosa che possa essere valutato alla stregua di documentazione probatoria.
Ciò premesso, e correttamente ricondotta la fattispecie odierna nella terza ipotesi di cui sopra, interessata dallo jus superveniens di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12,
d.P.R. 602/73, oltre che dalla sentenza delle S.U. n. 26283/22, si evidenzia come la pagina 10 di 12 Cont società non abbia mai fornito una concreta allegazione dell'interesse CP_1
ad agire, tanto più di un interesse “qualificato” alla luce della recente novella normativa.
Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia – limitatamente –impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n.
146/2021 o comunque un pregiudizio concreto, come supra precisato (alla stregua dell'orientamento costante del presente Ufficio come testimoniato dai precedenti pubblicati, anche da questo giudice, negli ultimi 3 anni e dunque anche prima dell'avvento della novella legislativa e della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite). L'appellata società non ha pertanto provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi, tra quelli selezionati dalla nuova normativa vigente in materia, che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale, dovendone derivare l'accoglimento sul punto del gravame proposto dall' CP_4
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
3) Tanto premesso, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Ciò posto, sussistono gravi ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(dovendosi riformare anche sul punto la sentenza del g.d.p.) nella misura in cui, da un lato, l' va considerata soccombente rispetto alla regolare prova della notifica CP_4
dell'atto impositivo, attività tipicamente afferente al suo ambito di competenza, e dall'altro pagina 11 di 12 il contenzioso in esame è stato instaurato (quanto al primo grado) in un frangente temporale nel quale ancora era piuttosto controverso nella giurisprudenza di merito l'aspetto relativo alla necessità di allegazione di interesse ad agire ai fini della impugnabilità dell'estratto di ruolo (argomentazione dalla quale dipende l'esito del giudizio); tale ultima considerazione vale a giustificare la compensazione delle spese per il presente giudizio di appello anche tra la e la . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello, riformando integralmente la sentenza n. 2780/2022 del G.d.P. di Torre Annunziata del 16.01.2022, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dalla avverso l'estratto Controparte_1
ruolo relativo alla cartella n. 07120140432608689001
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti
Torre Annunziata, 22.1.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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