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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1067/2024 - n. 1170/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. 1067 e al n. 1170 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertenti
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
); C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Barbato per procura allegata all'atto di appello;
- appellante nella causa n. 1067/2024 -
nata a [...] il [...] Parte_2
( ); C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Felicita Rocco per procura allegata all'atto di appello;
- appellante nella causa n. 1170/2024 -
E
; Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello per procura allegata alla comparsa di risposta;
( ); CP_2 C.F._3
( ); Controparte_3 C.F._4
1 ( ); CP_4 C.F._5
( ); CP_5 C.F._6 contumaci;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
1032/2024, pubblicata il 16/09/2024 (azione revocatoria ordinaria).
FATTI DI CAUSA
Con atto pubblico del 22.12.2008 i coniugi e Parte_1 Parte_2 istituirono un trust (denominato “Trust Stifano - Giusto”) nell'ambito del quale, dopo aver dato atto della intenzione di separarsi legalmente, trasferì Parte_1 beni immobili di sua proprietà (pro quota o per l'intero), siti in Moio della Civitella
e Vallo della Lucania, alla moglie nominata trustee, mentre Parte_2 beneficiari finali erano gli stessi disponenti.
Con atto pubblico del 29.6.2010 e sostituirono il Parte_1 Parte_2 trustee con (nipote di ), nominarono CP_2 Parte_1 Controparte_3
(cognata di guardiano del trust e indicarono quali
[...] Parte_2 beneficiarie le figlie dei disponenti, e . CP_4 CP_5
La sentenza di primo grado
Ciò premesso, la sentenza in oggetto accoglie la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'
[...]
(già dell'atto di trasferimento Controparte_6 Controparte_7 immobiliare dei beni di cui al Trust Stifano – Giusto del 22.12.2008 e del successivo atto integrativo e modificativo del trust Stifano – Giusto del 29.6.2010.
Superata l'eccezione di nullità della notifica al “trustee” e al CP_2
“guardiano” (“al sig. , emerge che ad esso è Controparte_3 CP_2 stata fatta una notifica personalmente e non in qualità di “trustee”. Stessa cosa accade per la Sig.ra , chiamata in giudizio personalmente e Controparte_3 non in qualità di “guardiano”), dato che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, nel merito il giudice di primo grado espone che il credito vantato dall' , anteriore all'atto di Controparte_6 disposizione del patrimonio operato dal debitore , si riferisce alla Parte_1 cartella di pagamento per crediti erariali anno 1999 dell'importo di euro 792.754,20
2 notificata dall'agente della riscossione a in data 21.3.2008; che Parte_1 sussiste l'eventus damni poiché, con l'atto di trasferimento dei beni al trustee, il debitore ha fortemente compromesso il proprio patrimonio, rendendo più difficile l'aggressione da parte dei creditori;
che sussiste la scientia damni del debitore, considerato che, al momento della istituzione del trust, era a Parte_1 conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti dell'agente della riscossione e della rilevanza della stessa, per aver subito già l'iscrizione di una ipoteca legale (in data 18.10.2005) a garanzia di un debito di € 105.794,36 relativo a cartelle di pagamento emesse tra il 2003 ed il 2005 per crediti previdenziali e tributari e, soprattutto, per aver ricevuto in epoca di poco anteriore allo spoglio dei beni altre cartelle di pagamento, tra cui una cartella di € 792.754,20 che, comprensiva di interessi, aggi e spese, ammontava ad € 1.118.022,62; che, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, non occorre l'ulteriore elemento della partecipatio fraudis, cioè la partecipazione psicologica del terzo finalizzata a pregiudicare le ragioni del creditore;
che si tratti di atto a titolo gratuito è reso evidente dall'assenza della previsione di qualsivoglia forma di corrispettivo per la cessione, nonché (in via presuntiva) dalla presenza di due testimoni al momento sia della stipula del trust che delle sue integrazioni e modifiche, senza contare, poi, che, attesi gli strettissimi rapporti di familiarità tra i contraenti, si può facilmente ipotizzare che la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore appartenesse a tutti loro.
Con distinti atti di contenuto analogo, (nella causa n. 1067/2024) Parte_1
e (nella causa n. 1170/2024, riunita alla prima), propongono Parte_2 appello avverso la sentenza. L' , costituitasi, Controparte_8 resiste.
Gli appelli
Dopo aver evidenziato “le caratteristiche e la natura” degli atti oggetto della revocatoria, gli appellanti e eccepiscono la nullità Parte_1 Parte_2 della sentenza per aver erroneamente disatteso l'eccezione di nullità della citazione di primo grado per carenza degli elementi essenziali di fatto e di diritto della domanda, ex art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c., e di deduzione delle richieste formulate nei confronti di che non ha alcuna pendenza verso l' Parte_2 CP_6
(primo motivo di appello), nonché l'eccezione di omessa notifica dell'atto
[...]
3 di citazione di primo grado al litisconsorte necessario , effettuata CP_2
“personalmente e non nella qualità di “Trustee”, nonché a Controparte_3 effettuata “personalmente e non nella qualità di “Guardiano” (secondo motivo).
Osservano, con riguardo al secondo motivo, che nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del trust, il trustee è litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi;
che la notificazione dell'azione revocatoria non può essere fatta al trust o al semplice soggetto persona fisica, ma deve essere effettuata al Trust in persona e nella qualità del trustee specifico, in quanto è solo quest'ultimo - e non la semplice persona fisica, ad essere soggetto, nei rapporti con i terzi e titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato;
che non sono, invece, legittimati passivi i beneficiari che, come nel caso di specie, non vantano diritti attuali, essendo a loro solo eventualmente trasferito il fondo in trust una volta spirato il termine finale di durata, né il guardiano del trust;
che palese è il vizio della vocatio in ius di personalmente e non nella qualità di CP_2
Trustee del Trust;
che, essendo rimasto contumace l'unico soggetto CP_9 destinato a rappresentare in giudizio gli interessi del trust, la sentenza è nulla.
Nel terzo motivo, gli appellanti deducono la “nullità della sentenza in quanto
l'atto istitutivo del trust non è sussumibile tra gli atti di disposizione di cui all'art.
2901”, nonché la “nullità sentenza per violazione dei diritti della Sig. Pt_2
, disponente ma del tutto estranea alla vicenda debitoria del sig.
[...] Pt_1
”.
[...]
Specificano che il giudice di prime cure non considera che il trust è stato istituito in base agli accordi della separazione personale omologati dal Tribunale di Vallo della Lucania ed ha subito delle modifiche al solo fine di tutelare maggiormente gli ex coniugi in eterno conflitto, di raggiungere un equilibrio per il tramite dei parenti nominati trustee e guardiano e di indicare le figlie quali beneficiari;
che difetta l'eventus damni, poiché è proprietario anche di altri beni nel Parte_1
Comune di Vallo della Lucania, come si evince dalle visure dei registri immobiliari;
che i creditori non possono intromettersi nelle scelte di carattere personale del debitore, nella sua gestione patrimoniale o interferire con la sua amministrazione;
che il Trust Stifano-Giusto è stato strutturato dai due disponenti a favore delle beneficiarie e a garanzia di eventuali necessità straordinarie come cure mediche o
4 altro, in linea anche con i diritti e doveri dei genitori;
che l'azione revocatoria non può colpire l'atto istitutivo, benché coevo alla disposizione dei beni, che pertanto rimane pienamente valido ed efficace, ma soprattutto non può riguardare anche i beni di , completamente estranea alle debenze con l Parte_2 Controparte_6
; che va, infatti, distinto l'atto istitutivo del trust dagli atti dispositivi che il
[...] disponente o terzi pongono in essere in favore del trustee (c.d. atti di dotazione) e che sono volti a trasferire al medesimo i beni necessari allo svolgimento dell'incarico attribuitogli;
che il requisito della scientia fraudis del debitore- disponente deve essere valutato prendendo in considerazione l'atto dispositivo, il quale ha natura onerosa a seconda della causa dell'atto istitutivo, a sua volta dipendente dal rapporto tra disponente e beneficiari;
che laddove il disponente intenda arricchire i beneficiari, l'atto costitutivo e quello dispositivo saranno a titolo gratuito, se il settlor intende invece adempiere ad una propria obbligazione verso i predetti soggetti, gli atti in parola avranno natura onerosa;
che, pertanto, “ritenere che l'azione revocatoria possa avere ad oggetto l'atto istitutivo del trust anziché il singolo negozio di dotazione, benché collegato all'atto istitutivo, è fuorviante, ne consegue che la sentenza impugnata è nulla e va riformata poiché non ha tenuto conto degli aspetti peculiari del e soprattutto perché ha Parte_3 ricondotto sotto l'alveolo dell'art. 2901 cc atti di soggetti allo stesso estranei”; che l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria non può travolgere gli atti istitutivi ma eventualmente solo quelli dispositivi dei beni di , non di quelli Parte_1 della moglie separata;
che i beni devoluti nel trust, indicati nell'art. Parte_2
7 lettere a), b), c), e) dell'atto del 22.12.2008, sono di proprietà di e Parte_1
per un ½ ciascuno, mentre l'immobile di cui alla lettera d) è di Parte_2 esclusiva proprietà di;
che, come precisato nel successivo atto di Parte_1 variazione, l'appartamento di cui alla lettera a) è gravato del diritto di godimento in favore di la quale potrà continuare ad abitarvi unitamente alle Parte_2 figlie e in virtù della separazione personale omologata dal CP_5 CP_4
Tribunale; che, pertanto, non ha devoluto nel trust la piena proprietà Parte_1 degli immobili oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c., ma solo ½ degli indicati immobili di cui all'art. 7 lett. a), b) c) ed e), mentre la lett. a) è gravata per l'intero dal diritto di godimento in favore di . Parte_2
5 L risponde che, al momento della Controparte_8 sottoscrizione del trust del 22.12.2008, i coniugi non erano legalmente separati e non erano in regime di separazione dei beni, avendo contratto matrimonio in regime di comunione dei beni;
che lo stesso atto istitutivo di trust, se nella parte introduttiva i coniugi dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni, nel prosieguo precisano che gli immobili di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono pervenuti ai disponenti in comunione legale dei beni;
che la comunione legale è una comunione senza quote, per cui l'espropriazione per crediti personali di un solo coniuge avrà ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, salvo poi in sede di vendita od assegnazione riconoscere al coniuge non debitore la metà della somma ricavata dalla vendita;
che la strumentalità dell'azione revocatoria rispetto all'azione esecutiva impone di ritenere che al giudizio di revocatoria debbano necessariamente partecipare, come litisconsorti necessari, entrambi i coniugi e che la domanda di inefficacia dell'atto e la corrispondente pronuncia di accoglimento debbano riguardare l'intero bene e non soltanto una sua (inesistente) quota (Cass.,
7.4.2023, n. 9536); che, quanto all'appartamento assegnato alla moglie, fintanto che il diritto permane, l'assegnazione (se trascritta) sarà opponibile erga omnes e, dunque, in sede di pignoramento non potrà non tenersene conto, nel senso che si potrebbe giungere in ogni caso alla vendita, ma della sola nuda proprietà; che l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti
(Cass., 6.9.2023, n. 25964; Cass., 15.4.2019, n. 10498; Cass., 6.7.2000, n. 13883); che sono soggetti a revocatoria gli accordi con cui i coniugi, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, abbiano stabilito il trasferimento di beni immobili, non essendo di ostacolo la circostanza che detti accordi abbiano poi trovato consacrazione nell'omologa da parte del Tribunale;
che il debitore si è limitato ad affermare la titolarità di altri beni immobili, senza però offrire elementi che convincano della sua attuale solvibilità, dimostrando la consistenza dei beni immobili di cui detiene ancora la proprietà; che non occorre la partecipatio fraudis del terzo, trattandosi di atto a titolo gratuito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati , CP_2
e , verificato che l'atto di Controparte_3 CP_4 CP_5 appello di è stato notificato: - a mediante Parte_1 CP_4 trasmissione di copia informatica dell'atto, con firma digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata della destinataria in data 17.10.2024, perfezionatasi con la ricevuta di accettazione e consegna (art.
3-bis della legge n. 53 del 1994, come modificata dalla legge n. 183 del 2011); - a , dall'ufficiale giudiziario CP_2 mediante consegna alla moglie convivente in data 23.10.2024 (art. 139 comma 2
c.p.c.); - a dall'ufficiale giudiziario mediante consegna a Controparte_3 mani proprie in data 23.10.2024 (art. 138 c.p.c.); - a dall'ufficiale CP_5 giudiziario mediante spedizione a mezzo posta, con consegna del plico nelle mani proprie del destinatario in data 25.10.2024 (art. 7 comma 1 della legge n. 890 del
1982).
L'atto di appello di è stato notificato ai predetti dall'ufficiale Parte_2 giudiziario a mezzo posta, con consegna a mani proprie per Controparte_3
(in data 11.11.2024), a persona di famiglia per e (in CP_4 CP_5 data 11-12.11.2024) e a con attestazione dell'agente postale della CP_2 temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere, del deposito del plico presso l'ufficio postale, dell'immissione dell'avviso in cassetta e della spedizione in data 12.11.2024 della racc.ta a.r. contenente la notizia del deposito, non ritirata (art. 8 commi 2 e 4 della legge n. 890 del 1982).
Il primo motivo di appello, che ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., è infondato. Le carenze nell'atto di citazione in merito all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda danno luogo alla nullità della citazione, espressamente prevista dall'art. 164, comma 4, c.p.c., solo in caso di “mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda”. Non rilevano “gli elementi di diritto ricollegati ai fatti” che, secondo i convenuti, odierni appellanti, “sono del tutto assenti”, né la genericità delle argomentazioni “che non richiamano, effettivamente e sostanzialmente gli elementi costitutivi del Trust”. Ciò che è necessario e sufficiente all'atto è l'indicazione dei fatti che giustificano la proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia il credito pregiudicato nella sua garanzia patrimoniale, l'atto dispositivo del bene compiuto dal creditore e,
7 trattandosi di un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Fatti adeguatamente esposti nell'atto di citazione di primo grado.
Gli altri motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, partendo dal programma realizzato dai due atti pubblici del 22.12.2008 e del 29.6.2010.
Con il primo atto e coniugati in regime di Parte_1 Parte_2 separazione dei beni e genitori di due figlie ( e , CP_4 CP_5 istituirono un trust familiare, denominato “Trust Stifano – Giusto” “allo scopo di soddisfare i bisogni e le necessità di essi disponenti e dei discendenti dei medesimi, nonché di integrare quanto sarà eventualmente dovuto dal signor Parte_1 alla signora a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni, ma Parte_2 non ancora autosufficienti, per il caso di omologazione della separazione personale dei coniugi”, indicando come trustee . Nel medesimo atto Parte_2 Pt_1
trasferì alla trustee i propri beni, consistenti in alcuni beni immobili in
[...] comunione legale (appartamenti e locali in Moio della Civitella e locale in Vallo della Lucania) e nella piena proprietà di un locale in Vallo della Lucania.
Con il secondo atto e sostituirono il trustee (con Parte_1 Parte_2
) e i futuri beneficiari (le figlie e loro discendenti) e istituirono un CP_2 guardiano del trust ( . Il trustee sostituito (Stifano Carmela) Controparte_3 trasferì la titolarità dei beni in trust al nuovo trustee ( ). CP_2
È noto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica e titolare dei diritti conferiti ma, più semplicemente, è un insieme di beni e rapporti, destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Non esiste il soggetto giuridico “trust” che agisce in persona del trustee quale legale rappresentante dell'ente dotato di una sua soggettività autonoma, ma solo la persona fisica del trustee alla quale i beni sono stati trasferiti. L'effetto proprio del trust non è quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito (Cass., 9.5.2014, n. 10105). Anche se i beni conferiti in trust costituiscono un “patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee” e non possono essere, dunque, escussi né dai creditori di quest'ultimo, né da quelli del disponente o del beneficiario, tuttavia sono comunque beni trasferiti in proprietà al trustee, in vista della realizzazione degli scopi previsti e in funzione del risultato
8 finale che si determina con l'attribuzione definitiva del bene al beneficiario (Cass.,
3.7.2025, n. 18084; Cass., 23.12.2024, n. 34075).
Dal regolamento negoziale si evince che il trustee ( ) è legittimato CP_2 passivo nell'azione revocatoria avente ad oggetto i due atti idonei a pregiudicare le ragioni del creditore ( ), essendo il soggetto a cui Controparte_8
è stata trasferita la proprietà dei diritti immobiliari che appartenevano al debitore
( ). Pertanto, l'atto di citazione di primo grado è stato validamente Parte_1 notificato personalmente a , non occorrendo alcuna specificazione CP_2 della “qualità di trustee”, desumibile dal contenuto dell'atto. La precisazione nella vocatio in ius della qualità del destinatario dell'atto occorre solo quando convenuto in giudizio non è la persona fisica citata, come invece nel caso di specie, ma la persona fisica rappresentata o l'ente rappresentato dal destinatario dell'atto. Né occorreva la notifica a “nella qualità di guardiano” e non Controparte_3 personalmente, non essendo il guardiano del trust un legittimato passivo rispetto all'azione revocatoria. Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
L'atto di conferimento di beni è distinto dall'atto di istituzione del trust;
può essere contestuale, come nel caso di specie, ma il conferimento di beni, o di ulteriori beni, può essere effettuato anche in un momento successivo. L'atto dispositivo idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori del disponente è l'atto di conferimento dei beni, non l'atto di costituzione del trust in sé. Tuttavia, tale distinzione è presente nella sentenza impugnata, la quale non dispone la revocatoria dell'atto istitutivo e dell'atto modificativo del trust, ma “dichiara inefficace ex art. 2901 c.c.” nei confronti dell' “l'atto di trasferimento immobiliare dei Controparte_6 beni di cui al Trust – del 22.12.2008” e “il successivo atto di Pt_2 Pt_1 trasferimento di beni al trustee contemplato nell'atto integrativo e modificativo”. Di qui l'infondatezza del terzo motivo di appello, nella parte in cui lamenta, in maniera non aderente alla statuizione impugnata, che la revocatoria non possa avere ad oggetto l'atto istitutivo del trust, anziché i trasferimenti immobiliari.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (Cass.
3.8.2017, n. 19376). Si è affermato che il negozio istitutivo di un trust, per
9 considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale,
l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito (Cass., 4.4.2019,
n. 9320).
Nel caso di specie, il conferimento di beni nel trust da parte del debitore Pt_1
, che li ha sottratti alla garanzia patrimoniale del suo creditore (
[...] [...]
), non configura l'adempimento di un obbligo, tale da esentare dalla CP_6 revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., né contempla una quale forma di contropartita. La doverosità o l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere neppure dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento delle figlie maggiorenni. Di qui l'infondatezza del terzo motivo di appello, nella parte in cui si sostiene che l'atto istitutivo del trust ha natura onerosa e che il medesimo non è revocabile perché si inserisce in un complessivo accordo di separazione personale dei coniugi.
Il terzo motivo di appello è infondato anche nella parte in cui lamenta l'inclusione nella revocazione anche dei beni di . Alcuni dei beni Parte_2 trasferiti al trastee appartenevano ad entrambi i coniugi in comunione legali, altri solo a . Per i primi, per giurisprudenza pacifica la comunione legale Parte_1 tra i coniugi costituisce una “comunione senza quote”, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Cass., 24.1.2019, n. 2047; Cass.,
14.3.2013, n. 6575). Ciò che esclude l'applicazione sia della disciplina dell'espropriazione di quote (art. 599 c.p.c. e ss.), sia di quella contro il terzo non debitore. Se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto.
Parallelamente, trattandosi di un bene in comunione legale, ossia di una comunione senza quote, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del creditore non può avere ad oggetto solo la quota del coniuge debitore ma l'intero bene, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale, perché non è ipotizzabile che un terzo estraneo acquisti una quota indivisa sostituendosi di fatto
10 al coniuge debitore nella comunione (Cass., 14.3.2013, n. 6575). Oggetto della revocatoria deve essere, pertanto, l'atto dispositivo del bene nella sua interezza, non un'inesistente quota astratta e indivisa dello stesso. Gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono, dunque, all'intero bene non ad una sua sola quota, inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore. In sede di esecuzione, l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, avrà ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass., 7.7.2023, n. 19319; Cass., 14.3.2013, n. 6575).
Quanto, infine, all'eventus damni, gli appellanti sostengono che è Parte_1 proprietario anche di altri beni, ma non ne indicano la loro consistenza e il loro valore, sottraendosi all'onere del debitore di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord.,
18.6.2019, n. 16221; Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207).
In conclusione, gli appelli riuniti devono essere rigettati.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna degli appellanti al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale delle impugnazioni comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nelle cause civili riunite, iscritte al R.G. n. 1067/2024 e n.
1170/2024, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , e CP_2 Controparte_3 CP_4
; CP_5
11 2. rigetta gli appelli riuniti;
3. condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 Parte_2 spese processuali del grado di appello in favore dell Controparte_1
, che liquida in € 8.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso
[...] delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. 1067 e al n. 1170 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertenti
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
); C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Barbato per procura allegata all'atto di appello;
- appellante nella causa n. 1067/2024 -
nata a [...] il [...] Parte_2
( ); C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Felicita Rocco per procura allegata all'atto di appello;
- appellante nella causa n. 1170/2024 -
E
; Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello per procura allegata alla comparsa di risposta;
( ); CP_2 C.F._3
( ); Controparte_3 C.F._4
1 ( ); CP_4 C.F._5
( ); CP_5 C.F._6 contumaci;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
1032/2024, pubblicata il 16/09/2024 (azione revocatoria ordinaria).
FATTI DI CAUSA
Con atto pubblico del 22.12.2008 i coniugi e Parte_1 Parte_2 istituirono un trust (denominato “Trust Stifano - Giusto”) nell'ambito del quale, dopo aver dato atto della intenzione di separarsi legalmente, trasferì Parte_1 beni immobili di sua proprietà (pro quota o per l'intero), siti in Moio della Civitella
e Vallo della Lucania, alla moglie nominata trustee, mentre Parte_2 beneficiari finali erano gli stessi disponenti.
Con atto pubblico del 29.6.2010 e sostituirono il Parte_1 Parte_2 trustee con (nipote di ), nominarono CP_2 Parte_1 Controparte_3
(cognata di guardiano del trust e indicarono quali
[...] Parte_2 beneficiarie le figlie dei disponenti, e . CP_4 CP_5
La sentenza di primo grado
Ciò premesso, la sentenza in oggetto accoglie la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'
[...]
(già dell'atto di trasferimento Controparte_6 Controparte_7 immobiliare dei beni di cui al Trust Stifano – Giusto del 22.12.2008 e del successivo atto integrativo e modificativo del trust Stifano – Giusto del 29.6.2010.
Superata l'eccezione di nullità della notifica al “trustee” e al CP_2
“guardiano” (“al sig. , emerge che ad esso è Controparte_3 CP_2 stata fatta una notifica personalmente e non in qualità di “trustee”. Stessa cosa accade per la Sig.ra , chiamata in giudizio personalmente e Controparte_3 non in qualità di “guardiano”), dato che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, nel merito il giudice di primo grado espone che il credito vantato dall' , anteriore all'atto di Controparte_6 disposizione del patrimonio operato dal debitore , si riferisce alla Parte_1 cartella di pagamento per crediti erariali anno 1999 dell'importo di euro 792.754,20
2 notificata dall'agente della riscossione a in data 21.3.2008; che Parte_1 sussiste l'eventus damni poiché, con l'atto di trasferimento dei beni al trustee, il debitore ha fortemente compromesso il proprio patrimonio, rendendo più difficile l'aggressione da parte dei creditori;
che sussiste la scientia damni del debitore, considerato che, al momento della istituzione del trust, era a Parte_1 conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti dell'agente della riscossione e della rilevanza della stessa, per aver subito già l'iscrizione di una ipoteca legale (in data 18.10.2005) a garanzia di un debito di € 105.794,36 relativo a cartelle di pagamento emesse tra il 2003 ed il 2005 per crediti previdenziali e tributari e, soprattutto, per aver ricevuto in epoca di poco anteriore allo spoglio dei beni altre cartelle di pagamento, tra cui una cartella di € 792.754,20 che, comprensiva di interessi, aggi e spese, ammontava ad € 1.118.022,62; che, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, non occorre l'ulteriore elemento della partecipatio fraudis, cioè la partecipazione psicologica del terzo finalizzata a pregiudicare le ragioni del creditore;
che si tratti di atto a titolo gratuito è reso evidente dall'assenza della previsione di qualsivoglia forma di corrispettivo per la cessione, nonché (in via presuntiva) dalla presenza di due testimoni al momento sia della stipula del trust che delle sue integrazioni e modifiche, senza contare, poi, che, attesi gli strettissimi rapporti di familiarità tra i contraenti, si può facilmente ipotizzare che la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore appartenesse a tutti loro.
Con distinti atti di contenuto analogo, (nella causa n. 1067/2024) Parte_1
e (nella causa n. 1170/2024, riunita alla prima), propongono Parte_2 appello avverso la sentenza. L' , costituitasi, Controparte_8 resiste.
Gli appelli
Dopo aver evidenziato “le caratteristiche e la natura” degli atti oggetto della revocatoria, gli appellanti e eccepiscono la nullità Parte_1 Parte_2 della sentenza per aver erroneamente disatteso l'eccezione di nullità della citazione di primo grado per carenza degli elementi essenziali di fatto e di diritto della domanda, ex art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c., e di deduzione delle richieste formulate nei confronti di che non ha alcuna pendenza verso l' Parte_2 CP_6
(primo motivo di appello), nonché l'eccezione di omessa notifica dell'atto
[...]
3 di citazione di primo grado al litisconsorte necessario , effettuata CP_2
“personalmente e non nella qualità di “Trustee”, nonché a Controparte_3 effettuata “personalmente e non nella qualità di “Guardiano” (secondo motivo).
Osservano, con riguardo al secondo motivo, che nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del trust, il trustee è litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi;
che la notificazione dell'azione revocatoria non può essere fatta al trust o al semplice soggetto persona fisica, ma deve essere effettuata al Trust in persona e nella qualità del trustee specifico, in quanto è solo quest'ultimo - e non la semplice persona fisica, ad essere soggetto, nei rapporti con i terzi e titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato;
che non sono, invece, legittimati passivi i beneficiari che, come nel caso di specie, non vantano diritti attuali, essendo a loro solo eventualmente trasferito il fondo in trust una volta spirato il termine finale di durata, né il guardiano del trust;
che palese è il vizio della vocatio in ius di personalmente e non nella qualità di CP_2
Trustee del Trust;
che, essendo rimasto contumace l'unico soggetto CP_9 destinato a rappresentare in giudizio gli interessi del trust, la sentenza è nulla.
Nel terzo motivo, gli appellanti deducono la “nullità della sentenza in quanto
l'atto istitutivo del trust non è sussumibile tra gli atti di disposizione di cui all'art.
2901”, nonché la “nullità sentenza per violazione dei diritti della Sig. Pt_2
, disponente ma del tutto estranea alla vicenda debitoria del sig.
[...] Pt_1
”.
[...]
Specificano che il giudice di prime cure non considera che il trust è stato istituito in base agli accordi della separazione personale omologati dal Tribunale di Vallo della Lucania ed ha subito delle modifiche al solo fine di tutelare maggiormente gli ex coniugi in eterno conflitto, di raggiungere un equilibrio per il tramite dei parenti nominati trustee e guardiano e di indicare le figlie quali beneficiari;
che difetta l'eventus damni, poiché è proprietario anche di altri beni nel Parte_1
Comune di Vallo della Lucania, come si evince dalle visure dei registri immobiliari;
che i creditori non possono intromettersi nelle scelte di carattere personale del debitore, nella sua gestione patrimoniale o interferire con la sua amministrazione;
che il Trust Stifano-Giusto è stato strutturato dai due disponenti a favore delle beneficiarie e a garanzia di eventuali necessità straordinarie come cure mediche o
4 altro, in linea anche con i diritti e doveri dei genitori;
che l'azione revocatoria non può colpire l'atto istitutivo, benché coevo alla disposizione dei beni, che pertanto rimane pienamente valido ed efficace, ma soprattutto non può riguardare anche i beni di , completamente estranea alle debenze con l Parte_2 Controparte_6
; che va, infatti, distinto l'atto istitutivo del trust dagli atti dispositivi che il
[...] disponente o terzi pongono in essere in favore del trustee (c.d. atti di dotazione) e che sono volti a trasferire al medesimo i beni necessari allo svolgimento dell'incarico attribuitogli;
che il requisito della scientia fraudis del debitore- disponente deve essere valutato prendendo in considerazione l'atto dispositivo, il quale ha natura onerosa a seconda della causa dell'atto istitutivo, a sua volta dipendente dal rapporto tra disponente e beneficiari;
che laddove il disponente intenda arricchire i beneficiari, l'atto costitutivo e quello dispositivo saranno a titolo gratuito, se il settlor intende invece adempiere ad una propria obbligazione verso i predetti soggetti, gli atti in parola avranno natura onerosa;
che, pertanto, “ritenere che l'azione revocatoria possa avere ad oggetto l'atto istitutivo del trust anziché il singolo negozio di dotazione, benché collegato all'atto istitutivo, è fuorviante, ne consegue che la sentenza impugnata è nulla e va riformata poiché non ha tenuto conto degli aspetti peculiari del e soprattutto perché ha Parte_3 ricondotto sotto l'alveolo dell'art. 2901 cc atti di soggetti allo stesso estranei”; che l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria non può travolgere gli atti istitutivi ma eventualmente solo quelli dispositivi dei beni di , non di quelli Parte_1 della moglie separata;
che i beni devoluti nel trust, indicati nell'art. Parte_2
7 lettere a), b), c), e) dell'atto del 22.12.2008, sono di proprietà di e Parte_1
per un ½ ciascuno, mentre l'immobile di cui alla lettera d) è di Parte_2 esclusiva proprietà di;
che, come precisato nel successivo atto di Parte_1 variazione, l'appartamento di cui alla lettera a) è gravato del diritto di godimento in favore di la quale potrà continuare ad abitarvi unitamente alle Parte_2 figlie e in virtù della separazione personale omologata dal CP_5 CP_4
Tribunale; che, pertanto, non ha devoluto nel trust la piena proprietà Parte_1 degli immobili oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c., ma solo ½ degli indicati immobili di cui all'art. 7 lett. a), b) c) ed e), mentre la lett. a) è gravata per l'intero dal diritto di godimento in favore di . Parte_2
5 L risponde che, al momento della Controparte_8 sottoscrizione del trust del 22.12.2008, i coniugi non erano legalmente separati e non erano in regime di separazione dei beni, avendo contratto matrimonio in regime di comunione dei beni;
che lo stesso atto istitutivo di trust, se nella parte introduttiva i coniugi dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni, nel prosieguo precisano che gli immobili di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono pervenuti ai disponenti in comunione legale dei beni;
che la comunione legale è una comunione senza quote, per cui l'espropriazione per crediti personali di un solo coniuge avrà ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, salvo poi in sede di vendita od assegnazione riconoscere al coniuge non debitore la metà della somma ricavata dalla vendita;
che la strumentalità dell'azione revocatoria rispetto all'azione esecutiva impone di ritenere che al giudizio di revocatoria debbano necessariamente partecipare, come litisconsorti necessari, entrambi i coniugi e che la domanda di inefficacia dell'atto e la corrispondente pronuncia di accoglimento debbano riguardare l'intero bene e non soltanto una sua (inesistente) quota (Cass.,
7.4.2023, n. 9536); che, quanto all'appartamento assegnato alla moglie, fintanto che il diritto permane, l'assegnazione (se trascritta) sarà opponibile erga omnes e, dunque, in sede di pignoramento non potrà non tenersene conto, nel senso che si potrebbe giungere in ogni caso alla vendita, ma della sola nuda proprietà; che l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti
(Cass., 6.9.2023, n. 25964; Cass., 15.4.2019, n. 10498; Cass., 6.7.2000, n. 13883); che sono soggetti a revocatoria gli accordi con cui i coniugi, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, abbiano stabilito il trasferimento di beni immobili, non essendo di ostacolo la circostanza che detti accordi abbiano poi trovato consacrazione nell'omologa da parte del Tribunale;
che il debitore si è limitato ad affermare la titolarità di altri beni immobili, senza però offrire elementi che convincano della sua attuale solvibilità, dimostrando la consistenza dei beni immobili di cui detiene ancora la proprietà; che non occorre la partecipatio fraudis del terzo, trattandosi di atto a titolo gratuito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati , CP_2
e , verificato che l'atto di Controparte_3 CP_4 CP_5 appello di è stato notificato: - a mediante Parte_1 CP_4 trasmissione di copia informatica dell'atto, con firma digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata della destinataria in data 17.10.2024, perfezionatasi con la ricevuta di accettazione e consegna (art.
3-bis della legge n. 53 del 1994, come modificata dalla legge n. 183 del 2011); - a , dall'ufficiale giudiziario CP_2 mediante consegna alla moglie convivente in data 23.10.2024 (art. 139 comma 2
c.p.c.); - a dall'ufficiale giudiziario mediante consegna a Controparte_3 mani proprie in data 23.10.2024 (art. 138 c.p.c.); - a dall'ufficiale CP_5 giudiziario mediante spedizione a mezzo posta, con consegna del plico nelle mani proprie del destinatario in data 25.10.2024 (art. 7 comma 1 della legge n. 890 del
1982).
L'atto di appello di è stato notificato ai predetti dall'ufficiale Parte_2 giudiziario a mezzo posta, con consegna a mani proprie per Controparte_3
(in data 11.11.2024), a persona di famiglia per e (in CP_4 CP_5 data 11-12.11.2024) e a con attestazione dell'agente postale della CP_2 temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere, del deposito del plico presso l'ufficio postale, dell'immissione dell'avviso in cassetta e della spedizione in data 12.11.2024 della racc.ta a.r. contenente la notizia del deposito, non ritirata (art. 8 commi 2 e 4 della legge n. 890 del 1982).
Il primo motivo di appello, che ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., è infondato. Le carenze nell'atto di citazione in merito all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda danno luogo alla nullità della citazione, espressamente prevista dall'art. 164, comma 4, c.p.c., solo in caso di “mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda”. Non rilevano “gli elementi di diritto ricollegati ai fatti” che, secondo i convenuti, odierni appellanti, “sono del tutto assenti”, né la genericità delle argomentazioni “che non richiamano, effettivamente e sostanzialmente gli elementi costitutivi del Trust”. Ciò che è necessario e sufficiente all'atto è l'indicazione dei fatti che giustificano la proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia il credito pregiudicato nella sua garanzia patrimoniale, l'atto dispositivo del bene compiuto dal creditore e,
7 trattandosi di un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Fatti adeguatamente esposti nell'atto di citazione di primo grado.
Gli altri motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, partendo dal programma realizzato dai due atti pubblici del 22.12.2008 e del 29.6.2010.
Con il primo atto e coniugati in regime di Parte_1 Parte_2 separazione dei beni e genitori di due figlie ( e , CP_4 CP_5 istituirono un trust familiare, denominato “Trust Stifano – Giusto” “allo scopo di soddisfare i bisogni e le necessità di essi disponenti e dei discendenti dei medesimi, nonché di integrare quanto sarà eventualmente dovuto dal signor Parte_1 alla signora a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni, ma Parte_2 non ancora autosufficienti, per il caso di omologazione della separazione personale dei coniugi”, indicando come trustee . Nel medesimo atto Parte_2 Pt_1
trasferì alla trustee i propri beni, consistenti in alcuni beni immobili in
[...] comunione legale (appartamenti e locali in Moio della Civitella e locale in Vallo della Lucania) e nella piena proprietà di un locale in Vallo della Lucania.
Con il secondo atto e sostituirono il trustee (con Parte_1 Parte_2
) e i futuri beneficiari (le figlie e loro discendenti) e istituirono un CP_2 guardiano del trust ( . Il trustee sostituito (Stifano Carmela) Controparte_3 trasferì la titolarità dei beni in trust al nuovo trustee ( ). CP_2
È noto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica e titolare dei diritti conferiti ma, più semplicemente, è un insieme di beni e rapporti, destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Non esiste il soggetto giuridico “trust” che agisce in persona del trustee quale legale rappresentante dell'ente dotato di una sua soggettività autonoma, ma solo la persona fisica del trustee alla quale i beni sono stati trasferiti. L'effetto proprio del trust non è quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito (Cass., 9.5.2014, n. 10105). Anche se i beni conferiti in trust costituiscono un “patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee” e non possono essere, dunque, escussi né dai creditori di quest'ultimo, né da quelli del disponente o del beneficiario, tuttavia sono comunque beni trasferiti in proprietà al trustee, in vista della realizzazione degli scopi previsti e in funzione del risultato
8 finale che si determina con l'attribuzione definitiva del bene al beneficiario (Cass.,
3.7.2025, n. 18084; Cass., 23.12.2024, n. 34075).
Dal regolamento negoziale si evince che il trustee ( ) è legittimato CP_2 passivo nell'azione revocatoria avente ad oggetto i due atti idonei a pregiudicare le ragioni del creditore ( ), essendo il soggetto a cui Controparte_8
è stata trasferita la proprietà dei diritti immobiliari che appartenevano al debitore
( ). Pertanto, l'atto di citazione di primo grado è stato validamente Parte_1 notificato personalmente a , non occorrendo alcuna specificazione CP_2 della “qualità di trustee”, desumibile dal contenuto dell'atto. La precisazione nella vocatio in ius della qualità del destinatario dell'atto occorre solo quando convenuto in giudizio non è la persona fisica citata, come invece nel caso di specie, ma la persona fisica rappresentata o l'ente rappresentato dal destinatario dell'atto. Né occorreva la notifica a “nella qualità di guardiano” e non Controparte_3 personalmente, non essendo il guardiano del trust un legittimato passivo rispetto all'azione revocatoria. Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
L'atto di conferimento di beni è distinto dall'atto di istituzione del trust;
può essere contestuale, come nel caso di specie, ma il conferimento di beni, o di ulteriori beni, può essere effettuato anche in un momento successivo. L'atto dispositivo idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori del disponente è l'atto di conferimento dei beni, non l'atto di costituzione del trust in sé. Tuttavia, tale distinzione è presente nella sentenza impugnata, la quale non dispone la revocatoria dell'atto istitutivo e dell'atto modificativo del trust, ma “dichiara inefficace ex art. 2901 c.c.” nei confronti dell' “l'atto di trasferimento immobiliare dei Controparte_6 beni di cui al Trust – del 22.12.2008” e “il successivo atto di Pt_2 Pt_1 trasferimento di beni al trustee contemplato nell'atto integrativo e modificativo”. Di qui l'infondatezza del terzo motivo di appello, nella parte in cui lamenta, in maniera non aderente alla statuizione impugnata, che la revocatoria non possa avere ad oggetto l'atto istitutivo del trust, anziché i trasferimenti immobiliari.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (Cass.
3.8.2017, n. 19376). Si è affermato che il negozio istitutivo di un trust, per
9 considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale,
l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito (Cass., 4.4.2019,
n. 9320).
Nel caso di specie, il conferimento di beni nel trust da parte del debitore Pt_1
, che li ha sottratti alla garanzia patrimoniale del suo creditore (
[...] [...]
), non configura l'adempimento di un obbligo, tale da esentare dalla CP_6 revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., né contempla una quale forma di contropartita. La doverosità o l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere neppure dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento delle figlie maggiorenni. Di qui l'infondatezza del terzo motivo di appello, nella parte in cui si sostiene che l'atto istitutivo del trust ha natura onerosa e che il medesimo non è revocabile perché si inserisce in un complessivo accordo di separazione personale dei coniugi.
Il terzo motivo di appello è infondato anche nella parte in cui lamenta l'inclusione nella revocazione anche dei beni di . Alcuni dei beni Parte_2 trasferiti al trastee appartenevano ad entrambi i coniugi in comunione legali, altri solo a . Per i primi, per giurisprudenza pacifica la comunione legale Parte_1 tra i coniugi costituisce una “comunione senza quote”, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Cass., 24.1.2019, n. 2047; Cass.,
14.3.2013, n. 6575). Ciò che esclude l'applicazione sia della disciplina dell'espropriazione di quote (art. 599 c.p.c. e ss.), sia di quella contro il terzo non debitore. Se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto.
Parallelamente, trattandosi di un bene in comunione legale, ossia di una comunione senza quote, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del creditore non può avere ad oggetto solo la quota del coniuge debitore ma l'intero bene, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale, perché non è ipotizzabile che un terzo estraneo acquisti una quota indivisa sostituendosi di fatto
10 al coniuge debitore nella comunione (Cass., 14.3.2013, n. 6575). Oggetto della revocatoria deve essere, pertanto, l'atto dispositivo del bene nella sua interezza, non un'inesistente quota astratta e indivisa dello stesso. Gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono, dunque, all'intero bene non ad una sua sola quota, inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore. In sede di esecuzione, l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, avrà ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass., 7.7.2023, n. 19319; Cass., 14.3.2013, n. 6575).
Quanto, infine, all'eventus damni, gli appellanti sostengono che è Parte_1 proprietario anche di altri beni, ma non ne indicano la loro consistenza e il loro valore, sottraendosi all'onere del debitore di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord.,
18.6.2019, n. 16221; Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207).
In conclusione, gli appelli riuniti devono essere rigettati.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna degli appellanti al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale delle impugnazioni comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nelle cause civili riunite, iscritte al R.G. n. 1067/2024 e n.
1170/2024, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , e CP_2 Controparte_3 CP_4
; CP_5
11 2. rigetta gli appelli riuniti;
3. condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 Parte_2 spese processuali del grado di appello in favore dell Controparte_1
, che liquida in € 8.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso
[...] delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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