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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 888 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1985 ) E
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/09/1990 20/09/1990 ), rappresentati e difesi dall'avv. TRIPODI ANTONINO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/11/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/04/2023 in Sant'Eufemia D'Aspromonte (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II serie A anno 2023 ) e che dall'unione è nato (16.03.2025), hanno Persona_1 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che si riportano integralmente: 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
le parti, inoltre, hanno stabilito consensualmente l'allontanamento del marito dalla Parte_1 casa coniugale prima della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale Civile di Palmi, ovvero dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
1 2) La casa coniugale, di proprietà della moglie, sita in Sant'Eufemia d'Aspromonte, C.so Vittorio Veneto n. 13, rimarrà assegnata alla stessa, unitamente agli arredi ed ai corredi in essa esistenti, ad esclusione di quelli personali del sig. , che saranno Pt_1 prelevati dal medesimo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Le spese per la conduzione della casa coniugale e per le utenze ad essa connesse saranno ad esclusivo carico della così come le spese di ordinaria e straordinaria Pt_2 manutenzione nonché le eventuali spese condominiali.
3) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua sana crescita e, in un prossimo futuro, alla sua istruzione e all'educazione tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
4) I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del bambino.
5) I genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti. 6) I tempi di permanenza del figlio con i genitori sono così riassuntivamente regolamentati: fermo il fatto che il bambino risiederà stabilmente presso la casa coniugale con la madre, il padre avrà diritto di vedere il figlio e di tenerlo con sé ogni qual volta sarà possibile, con preavviso di almeno 24 ore e concordemente con la madre, sempre secondo le esigenze del minore, tenuto conto, allo stato, delle esigenze di allattamento. In caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì dalle 17:00 fino alle ore 21:00. A fine settimana alternati, il padre terrà con sé il figlio dal sabato alle ore 16.30 sino alla domenica sera, con riaccompagno presso la casa familiare entro le ore 21.00, salvo gli intervalli per l'allattamento durante i quali il padre accompagnerà il figlio dalla madre per provv edervi. Nel periodo estivo il figlio resterà con il padre un mese, quindici giorni a luglio e quindici ad agosto. Le date verranno comunicate entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con i periodi feriali concessi dai rispettivi datori di lavoro. Nel periodo natalizio il minore resterà con i genitori alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altra. Nel periodo pasquale i genitori si alterneranno annualmente fra il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo; I genitori, al fine di garantire il massimo benessere del figlio, trascorreranno il compleanno del bambino insieme. In caso di disaccordo trascorreranno la giornata del compleanno del figlio con alternanza annuale fra di loro il giorno della ricorrenza o la vigilia. 7) In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui il figlio è loro affidato, il genitore impedito è tenuto ad avvisare
2 l'altro perché se ne occupi. Se anche l'altro genitore dovesse essere contemporaneamente impedito sarà compito del genitore cui il figlio è affidato nella specifica giornata o orario dargli una sicura sistemazione, anche con l'ausilio di baby sitter e con spese a suo carico. 8) In caso di assenza prolungata di uno dei genitori, per qualsivoglia motivo, il genitore assente ha facoltà di visitare il figlio ovunque si trovi contando telefonicamente la madre. Parimenti la madre si impegna a fare vedere il figlio al padre quando lo vorrà o, in alternativa, di consentire il video collegamento (skype, watsapp, etc) per un tempo non superiore a quindici minuti giornalieri. 9) La sig.ra quale genitrice collocataria, si impegna a favorire il rapporto fra padre e figlio. Pt_2
10) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, il sig. si Pt_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il cinque di ciascun mese, la somma Pt_2 complessiva di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante bonifico sulle coordinate Iban che saranno comunicate dalla seconda oppure in contanti con diritto alla ricevuta scritta.
11) Gli assegni mensili, le indennità e/o qualsivoglia emolumento fissato dalla legge a beneficio dei figli saranno percepiti integralmente dalla Sig.ra che provvederà a Pt_2 richiederli direttamente.
12) Il sig. verserà alla moglie anche il 50% delle spese straordinarie Pt_1 contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Palmi. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione all'altro genitore dello scontrino, ricevuta e/o fattura.
13) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
14)- I coniugi provvederanno in separata sede a regolamentare i rapporti patrimoniali dividendo in parti uguali i regali, anche in denaro, ricevuti in occasione del matrimonio. 15) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale. 16) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 15/04/2023 in Sant'Eufemia D'Aspromonte (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II serie A anno 2023) e che dall'unione è nato Persona_1
(16.03.2025). La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione
3 materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni che qui si Parte_1 Parte_2 riportano integralmente: 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
le parti, inoltre, hanno stabilito consensualmente l'allontanamento del marito dalla casa Parte_1 coniugale prima della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale Civile di Palmi, ovvero dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
2) La casa coniugale, di proprietà della moglie, sita in Sant'Eufemia d'Aspromonte, C.so Vittorio Veneto n. 13, rimarrà assegnata alla stessa, unitamente agli arredi ed ai corredi in essa esistenti, ad esclusione di quelli personali del sig. , che saranno prelevati Pt_1 dal medesimo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Le spese per la conduzione della casa coniugale e per le utenze ad essa connesse saranno ad esclusivo carico della così come le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché Pt_2 le eventuali spese condominiali.
3) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua sana crescita e, in un prossimo futuro, alla sua istruzione e all'educazione tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
4) I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del bambino.
5) I genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti. 6) I tempi di permanenza del
4 figlio con i genitori sono così riassuntivamente regolamentati: fermo il fatto che il bambino risiederà stabilmente presso la casa coniugale con la madre, il padre avrà diritto di vedere il figlio e di tenerlo con sé ogni qual volta sarà possibile, con preavviso di almeno 24 ore e concordemente con la madre, sempre secondo le esigenze del minore, tenuto conto, allo stato, delle esigenze di allattamento. In caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì dalle 17:00 fino alle ore 21:00. A fine settimana alternati, il padre terrà con sé il figlio dal sabato alle ore 16.30 sino alla domenica sera, con riaccompagno presso la casa familiare entro le ore 21.00, salvo gli intervalli per l'allattamento durante i quali il padre accompagnerà il figlio dalla madre per provv edervi. Nel periodo estivo il figlio resterà con il padre un mese, quindici giorni a luglio e quindici ad agosto. Le date verranno comunicate entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con i periodi feriali concessi dai rispettivi datori di lavoro. Nel periodo natalizio il minore resterà con i genitori alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altra. Nel periodo pasquale i genitori si alterneranno annualmente fra il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo; I genitori, al fine di garantire il massimo benessere del figlio, trascorreranno il compleanno del bambino insieme. In caso di disaccordo trascorreranno la giornata del compleanno del figlio con alternanza annuale fra di loro il giorno della ricorrenza o la vigilia. 7) In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui il figlio è loro affidato, il genitore impedito è tenuto ad avvisare l'altro perché se ne occupi. Se anche l'altro genitore dovesse essere contemporaneamente impedito sarà compito del genitore cui il figlio è affidato nella specifica giornata o orario dargli una sicura sistemazione, anche con l'ausilio di baby sitter e con spese a suo carico. 8) In caso di assenza prolungata di uno dei genitori, per qualsivoglia motivo, il genitore assente ha facoltà di visitare il figlio ovunque si trovi contando telefonicamente la madre. Parimenti la madre si impegna a fare vedere il figlio al padre quando lo vorrà o, in alternativa, di consentire il video collegamento (skype, watsapp, etc) per un tempo non superiore a quindici minuti giornalieri. 9) La sig.ra quale genitrice collocataria, si impegna a favorire il rapporto fra padre e figlio. Pt_2
10) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, il sig. si Pt_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il cinque di ciascun mese, la somma Pt_2 complessiva di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante bonifico sulle coordinate Iban che saranno comunicate dalla seconda oppure in contanti con diritto alla ricevuta scritta.
11) Gli assegni mensili, le indennità e/o qualsivoglia emolumento fissato dalla legge a beneficio dei figli saranno percepiti integralmente dalla Sig.ra che provvederà a Pt_2 richiederli direttamente.
12) Il sig. verserà alla moglie anche il 50% delle spese straordinarie Pt_1 contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Palmi. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione all'altro genitore dello scontrino, ricevuta e/o fattura.
13) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
5 14)- I coniugi provvederanno in separata sede a regolamentare i rapporti patrimoniali dividendo in parti uguali i regali, anche in denaro, ricevuti in occasione del matrimonio.
15) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
16) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
NA CÒ
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1985 ) E
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/09/1990 20/09/1990 ), rappresentati e difesi dall'avv. TRIPODI ANTONINO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/11/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/04/2023 in Sant'Eufemia D'Aspromonte (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II serie A anno 2023 ) e che dall'unione è nato (16.03.2025), hanno Persona_1 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che si riportano integralmente: 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
le parti, inoltre, hanno stabilito consensualmente l'allontanamento del marito dalla Parte_1 casa coniugale prima della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale Civile di Palmi, ovvero dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
1 2) La casa coniugale, di proprietà della moglie, sita in Sant'Eufemia d'Aspromonte, C.so Vittorio Veneto n. 13, rimarrà assegnata alla stessa, unitamente agli arredi ed ai corredi in essa esistenti, ad esclusione di quelli personali del sig. , che saranno Pt_1 prelevati dal medesimo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Le spese per la conduzione della casa coniugale e per le utenze ad essa connesse saranno ad esclusivo carico della così come le spese di ordinaria e straordinaria Pt_2 manutenzione nonché le eventuali spese condominiali.
3) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua sana crescita e, in un prossimo futuro, alla sua istruzione e all'educazione tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
4) I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del bambino.
5) I genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti. 6) I tempi di permanenza del figlio con i genitori sono così riassuntivamente regolamentati: fermo il fatto che il bambino risiederà stabilmente presso la casa coniugale con la madre, il padre avrà diritto di vedere il figlio e di tenerlo con sé ogni qual volta sarà possibile, con preavviso di almeno 24 ore e concordemente con la madre, sempre secondo le esigenze del minore, tenuto conto, allo stato, delle esigenze di allattamento. In caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì dalle 17:00 fino alle ore 21:00. A fine settimana alternati, il padre terrà con sé il figlio dal sabato alle ore 16.30 sino alla domenica sera, con riaccompagno presso la casa familiare entro le ore 21.00, salvo gli intervalli per l'allattamento durante i quali il padre accompagnerà il figlio dalla madre per provv edervi. Nel periodo estivo il figlio resterà con il padre un mese, quindici giorni a luglio e quindici ad agosto. Le date verranno comunicate entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con i periodi feriali concessi dai rispettivi datori di lavoro. Nel periodo natalizio il minore resterà con i genitori alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altra. Nel periodo pasquale i genitori si alterneranno annualmente fra il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo; I genitori, al fine di garantire il massimo benessere del figlio, trascorreranno il compleanno del bambino insieme. In caso di disaccordo trascorreranno la giornata del compleanno del figlio con alternanza annuale fra di loro il giorno della ricorrenza o la vigilia. 7) In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui il figlio è loro affidato, il genitore impedito è tenuto ad avvisare
2 l'altro perché se ne occupi. Se anche l'altro genitore dovesse essere contemporaneamente impedito sarà compito del genitore cui il figlio è affidato nella specifica giornata o orario dargli una sicura sistemazione, anche con l'ausilio di baby sitter e con spese a suo carico. 8) In caso di assenza prolungata di uno dei genitori, per qualsivoglia motivo, il genitore assente ha facoltà di visitare il figlio ovunque si trovi contando telefonicamente la madre. Parimenti la madre si impegna a fare vedere il figlio al padre quando lo vorrà o, in alternativa, di consentire il video collegamento (skype, watsapp, etc) per un tempo non superiore a quindici minuti giornalieri. 9) La sig.ra quale genitrice collocataria, si impegna a favorire il rapporto fra padre e figlio. Pt_2
10) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, il sig. si Pt_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il cinque di ciascun mese, la somma Pt_2 complessiva di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante bonifico sulle coordinate Iban che saranno comunicate dalla seconda oppure in contanti con diritto alla ricevuta scritta.
11) Gli assegni mensili, le indennità e/o qualsivoglia emolumento fissato dalla legge a beneficio dei figli saranno percepiti integralmente dalla Sig.ra che provvederà a Pt_2 richiederli direttamente.
12) Il sig. verserà alla moglie anche il 50% delle spese straordinarie Pt_1 contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Palmi. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione all'altro genitore dello scontrino, ricevuta e/o fattura.
13) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
14)- I coniugi provvederanno in separata sede a regolamentare i rapporti patrimoniali dividendo in parti uguali i regali, anche in denaro, ricevuti in occasione del matrimonio. 15) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale. 16) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 15/04/2023 in Sant'Eufemia D'Aspromonte (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II serie A anno 2023) e che dall'unione è nato Persona_1
(16.03.2025). La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione
3 materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni che qui si Parte_1 Parte_2 riportano integralmente: 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
le parti, inoltre, hanno stabilito consensualmente l'allontanamento del marito dalla casa Parte_1 coniugale prima della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale Civile di Palmi, ovvero dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
2) La casa coniugale, di proprietà della moglie, sita in Sant'Eufemia d'Aspromonte, C.so Vittorio Veneto n. 13, rimarrà assegnata alla stessa, unitamente agli arredi ed ai corredi in essa esistenti, ad esclusione di quelli personali del sig. , che saranno prelevati Pt_1 dal medesimo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Le spese per la conduzione della casa coniugale e per le utenze ad essa connesse saranno ad esclusivo carico della così come le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché Pt_2 le eventuali spese condominiali.
3) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua sana crescita e, in un prossimo futuro, alla sua istruzione e all'educazione tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
4) I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del bambino.
5) I genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti. 6) I tempi di permanenza del
4 figlio con i genitori sono così riassuntivamente regolamentati: fermo il fatto che il bambino risiederà stabilmente presso la casa coniugale con la madre, il padre avrà diritto di vedere il figlio e di tenerlo con sé ogni qual volta sarà possibile, con preavviso di almeno 24 ore e concordemente con la madre, sempre secondo le esigenze del minore, tenuto conto, allo stato, delle esigenze di allattamento. In caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio il mercoledì dalle 17:00 fino alle ore 21:00. A fine settimana alternati, il padre terrà con sé il figlio dal sabato alle ore 16.30 sino alla domenica sera, con riaccompagno presso la casa familiare entro le ore 21.00, salvo gli intervalli per l'allattamento durante i quali il padre accompagnerà il figlio dalla madre per provv edervi. Nel periodo estivo il figlio resterà con il padre un mese, quindici giorni a luglio e quindici ad agosto. Le date verranno comunicate entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con i periodi feriali concessi dai rispettivi datori di lavoro. Nel periodo natalizio il minore resterà con i genitori alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altra. Nel periodo pasquale i genitori si alterneranno annualmente fra il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo; I genitori, al fine di garantire il massimo benessere del figlio, trascorreranno il compleanno del bambino insieme. In caso di disaccordo trascorreranno la giornata del compleanno del figlio con alternanza annuale fra di loro il giorno della ricorrenza o la vigilia. 7) In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui il figlio è loro affidato, il genitore impedito è tenuto ad avvisare l'altro perché se ne occupi. Se anche l'altro genitore dovesse essere contemporaneamente impedito sarà compito del genitore cui il figlio è affidato nella specifica giornata o orario dargli una sicura sistemazione, anche con l'ausilio di baby sitter e con spese a suo carico. 8) In caso di assenza prolungata di uno dei genitori, per qualsivoglia motivo, il genitore assente ha facoltà di visitare il figlio ovunque si trovi contando telefonicamente la madre. Parimenti la madre si impegna a fare vedere il figlio al padre quando lo vorrà o, in alternativa, di consentire il video collegamento (skype, watsapp, etc) per un tempo non superiore a quindici minuti giornalieri. 9) La sig.ra quale genitrice collocataria, si impegna a favorire il rapporto fra padre e figlio. Pt_2
10) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, il sig. si Pt_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il cinque di ciascun mese, la somma Pt_2 complessiva di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante bonifico sulle coordinate Iban che saranno comunicate dalla seconda oppure in contanti con diritto alla ricevuta scritta.
11) Gli assegni mensili, le indennità e/o qualsivoglia emolumento fissato dalla legge a beneficio dei figli saranno percepiti integralmente dalla Sig.ra che provvederà a Pt_2 richiederli direttamente.
12) Il sig. verserà alla moglie anche il 50% delle spese straordinarie Pt_1 contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Palmi. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione all'altro genitore dello scontrino, ricevuta e/o fattura.
13) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
5 14)- I coniugi provvederanno in separata sede a regolamentare i rapporti patrimoniali dividendo in parti uguali i regali, anche in denaro, ricevuti in occasione del matrimonio.
15) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
16) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
NA CÒ
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