Sentenza breve 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 24/02/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00895/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, -OMISSIS-;
Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
previa adozione di misure cautelari,
dell’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata dal ricorrente, nonché per la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa TI AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso, munito di istanza cautelare, il signor -OMISSIS- agisce per la declaratoria del silenzio inadempimento della Prefettura di Milano sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale dal medesimo inoltrata in data 15.12.2025, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi con un provvedimento espresso.
2. A sostegno delle domande spiegate deduce la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della Legge n. 241/1990, norma ritenuta applicabile alla fattispecie, sussistendo altresì il dovere dell’amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 1 comma 2, del Decreto Lgs. n. 142/2015, secondo cui “ le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Con comunicazione depositata in data 13.02.2026, il ricorrente ha dato che atto che l’amministrazione disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in suo favore a far data dall’11.03.2026, ritenendo conseguentemente cessata la materia del contendere con riferimento al presente giudizio, non avendo egli alcun interesse a coltivarlo.
5. Alla camera di consiglio del 18.02.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che il presente giudizio debba essere definito dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., avendo l’amministrazione provveduto sull’istanza del ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, con la concessione delle misure di accoglienza dal medesimo richieste, il che ha fatto venir meno il silenzio dalla stessa inizialmente serbato.
7. Le spese di giudizio tra le parti possono essere interamente compensate considerata la particolarità della fattispecie.
8. Si conferma l’ammissione del signor -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato, come già stabilito con decreto dell’apposita Commissione n. -OMISSIS-. Il Collegio si riserva la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, cui si provvederà con un separato pronunciamento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Rinvia a un separato provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
TI AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI AC | MA DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.