Versione
23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 31. (Societa' di gestione dei servizi ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
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- 1. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti - Collegato Finanziaria 2002Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2002 · 1.0250844
Giurisprudenza • 17
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