Articolo 31 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 30Articolo 32
Versione
23 maggio 1999
Art. 31. (Societa' di gestione dei servizi ferroviari).

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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