Art. 31. (Societa' di gestione dei servizi ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.