Art. 8.
I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta.
I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta.