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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 121/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Pizzuto Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariella Arlotta
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Adamo
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 19.01.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219001192619000 notificatale il 10.01.2022 per il mancato pagamento – per quel che qui interessa - di debiti per contributi previdenziali recati dai seguenti avvisi di addebito: CP_3
n. 33420140005898947000, asseritamente notificata il 25.03.2015;
n. 33420150001814412000, asseritamente notificata il 19.12.2015.
Eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici nonché la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica degli avvisi rispettivamente indicati dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, in via preliminare deve rilevarsi che la corretta data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta è da rinvenirsi nel giorno 25.11.2021, come
2 da copia di notifica dell'atto depositata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. all. 2
. CP_2
Consegue che le censure per vizi formali e procedurali proposte dalla parte ricorrente soltanto in data 19.01.2022 sono tardive e, quindi, inammissibili.
Nel merito l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica del titolo è fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Invero, nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l.
n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma
2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne consegue che, quanto all'avviso di addebito n. 33420140005898947000, notificato il
25.03.2015, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata in data 25.03.2020, e che, tenuto conto del primo periodo di sospensione covid, a tale data vanno aggiunti ulteriori
129 giorni, sicchè la prescrizione si è definitivamente perfezionata il 17.09.2020, prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta, senza che il Concessionario della riscossione abbia dato prova di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
3 Quanto all'avviso di addebito n. 33420150001814412000, notificato il 19.12.2015, la prescrizione quinquennale si sarebbe perfezionata in data 19.12.2020 e che, tenuto conto dei due periodi di sospensione covid, a tale data vanno aggiunti ulteriori 311 giorni, sicchè il credito previdenziale recato dall'avviso opposto si è estinto per intervenuta prescrizione in data 26.10.2021, prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta, senza che sussistano altri atti interruttivi intermedi.
In definitiva, dunque, l'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
4. Sulle spese di lite, alla luce di recentissima giurisprudenza di legittimità, il giudicante ritiene di dover mutare il proprio indirizzo. In particolare, le stesse devono essere compensate tra parte ricorrente e e vengono poste a Controparte_4
carico dell' quale parte soccombente e si liquidano come da dispositivo ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza) e del valore della causa (scaglione € 5.201 – 26.000), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
1 1 Cass.19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”. 4 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
33420140005898947000 e 33420150001814412000 e conseguenzialmente annulla i citati avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento n. 03420219001192619000 nella parte in cui ad essi si riferisce;
2) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
3) Condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
2.697,00 per onorario, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 21.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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