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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13060/2024 R.G., avente ad oggetto “locazione”, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Camillo Larato,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Aldo Tarquilio,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha intimato sfratto per Parte_1 morosità nei confronti della deducendo che: Controparte_1
- con contratto del 12.1.2016, regolarmente registrato, la Controparte_2 aveva concesso in locazione per suo artigianale-industriale alla Controparte_1
l'opificio artigianale sito in Santeramo in Colle (BA) alla Via Gioia Z.I. lotti
[...]
Z/7 e Z/8 riportato in catasto al Fol 60 p.lla 646, sub 1, categoria D/1 piano T-1, con annesso piazzale di mq 2.799;
- con il predetto contratto le parti convenivano che la locazione ad uso commerciale
Pag. 1 a 8 avrebbe avuto durata di sei anni, al canone annuo di €. 50.000,00 oltre IVA da pagarsi in rate trimestrali anticipate di €.12.500,00 oltre Iva entro il giorno 10 del primo mese del trimestre;
- la società a rogito notar Dott. del Controparte_2 Persona_1
22.5.2018 operava la scissione parziale della ridetta società con assegnazione di parte del patrimonio sociale in favore della società patrimonio che, come stabilito Parte_1 nello stesso atto pubblico, comprende il compendio immobiliare oggetto del contratto di locazione del 12.1.2016 dinanzi precisato;
- in data 1.6.2018 nel richiamato contratto del 12.1.2016 alla Controparte_2 subentrava la
[...] Parte_1
- la conduttrice ha omesso di pagare il canone trimestrale del periodo 01/10/2023-
31/12/2023 tanto che con racc. a.r del 18.10.2023 la la costituiva in mora;
Parte_1
- la morosità ad oggi è pari ad € 15.250,00 oltre interessi, nonostante l'obbligo contrattuale del conduttore di non poter in alcun modo ritardare il pagamento del canone, pena la risoluzione ipso iure del contratto, giusta le condizioni di cui ai punti 5 e 22 del contratto di locazione.
Il giudizio di sfratto ha assunto il n. 634/2024 R.G. si è costituita in giudizio, instando per il rigetto Controparte_1 dell'intimazione ed all'uopo deducendo che:
- a seguito della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, il difensore dell'intimata, con comunicazione via pec del 20.12.2023, comunicava alla società intimante che “la mia cliente in data odierna ha provveduto ad effettuare il versamento dell'importo di €
15.250,00 in favore della società D.INVEST srl per il canone di locazione relativo al trimestre ottobre-dicembre 2023 per l'immobile sito in Santeramo in Colle alla Via Gioia
Z.I. lotti Z/7 e Z/8, riportato in catasto al Fg. 60, p.lla 646, sub 1, condotto in locazione dalla mia cliente”, precisando che “Il ritardo nel pagamento del canone è stato causato da un disguido dovuto alla revisione della contabilità aziendale che la società sta effettuando a seguito del decesso del socio-amministratore, sig. Persona_2
A seguito di tanto, ti chiederei di non iscrivere a ruolo lo sfratto notificato al fine di evitare un aggravio di costi”;
- con pec del 27.12.2023 l'intimante comunicava che non avrebbe iscritto a ruolo la causa previo versamento di un importo univocamente quantificato, a titolo di spese;
- l'intimata, con successiva comunicazione del 5.1.2024, si rendeva disponibile al pagamento delle spese sostenute e formulava una controproposta, rinnovando l'invito a
Pag. 2 a 8 non iscrivere a ruolo la causa anche al fine di evitare inutili aggravi di costi;
in data
6.1.2024 la società intimante declinava l'offerta transattiva formulata e ribadiva che non avrebbe iscritto a ruolo lo sfratto solo a seguito del versamento del medesimo importo unilateralmente quantificato nella pec del 27.1.2023, da effettuarsi entro il 10.1.2024; in data 19.1.2024 la società intimante notificava alla deducente provvedimento del
17.1.2024 del Tribunale di Bari dal quale si evinceva l'iscrizione a ruolo della causa sotto il n. 634/2024 R.G. e che l'udienza per la discussione era stata fissata per il giorno
21.2.2024;
- a seguito della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, l'intimata in data
20.12.2023 ha provveduto al versamento dell'importo di € 15.250,00, pari al canone di locazione per il trimestre ottobre – dicembre 2023, giustificando il ritardo con “un disguido dovuto alla revisione della contabilità aziendale che la società sta effettuando a seguito del decesso del socio-amministratore, sig. e rendendosi Persona_2 altresì disponibile al pagamento delle spese di lite maturate, come risulta dalla comunicazione del 5.1.2024, non prodotta in giudizio trattandosi di scambio di corrispondenza tra difensori, ma che si mette a disposizione con il consenso di controparte;
successivamente al primo pagamento, in data 28.1.2024, la deducente provvedeva altresì ad effettuare un ulteriore bonifico per il canone di locazione relativo al trimestre gennaio – marzo 2024;
- quanto sopra esposto, se da un lato esprime la correttezza e buona fede della convenuta- intimata (peraltro sempre puntuale negli anni con i pagamenti), dall'altro lato, non giustifica in alcun modo l'azione proposta dall'intimante che, nonostante l'integrale versamento del canone di locazione, ha provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, insistendo per la convalida dello sfratto;
- la richiesta di controparte appare, infatti, priva di fondamento e carente dei presupposti di legge, sia per quanto disposto dall'art. 663 c.p.c., sia sotto il profilo probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che impone alla parte in causa che intenda far valere un diritto, di fornirne la prova a fondamento della propria pretesa;
nel caso di specie, la procedura di sfratto presuppone una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento;
inadempimento che, come dimostrato dai pagamenti effettuati, non sussisteva sin dalla data di iscrizione a ruolo dell'odierno procedimento;
- stando così le cose, appare evidente che non persiste alcuna morosità relativa al contratto di locazione oggetto di causa e, pertanto, anche la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dei punti 5 e 22 del contratto di locazione, deve essere integralmente
Pag. 3 a 8 rigettata non sussistendone i presupposti, poiché come innanzi ribadito l'intimata ha provveduto a versare integralmente il canone di locazione contrattualmente previsto prima della iscrizione ruolo della causa;
a tanto deve aggiungersi che le disposizioni contrattuali che si intende far valere nel presente giudizio sono altresì nulle, in quanto, si tratta di clausole la cui sottoscrizione non soddisfa il requisito richiesto dall'art. 1341 c.
2 c.c.
Poiché le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo sorta contestazione sulla debenza delle spese processuali, con ordinanza depositata il 5.6.2024 è stata formulata la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: <<[…] considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente statuizione sulle spese di lite non può essere assunta nella fase sommaria del giudizio di sfratto (che può concludersi solo con la convalida dello sfratto o con il mutamento del rito o con l'estinzione), essendo necessario mutare il rito e disporre lo svolgimento del procedimento di mediazione;
ritenuto - al fine di evitare alle parti i costi della mediazione, del mutamento del rito e della sentenza - di invitare le parti alla valutazione della definizione del giudizio sulla base della seguente proposta conciliativa:
- soccombenza virtuale dell'intimata, tenuto conto che risulta ex actis che il pagamento del dovuto è avvenuto il 20.12.2023, ossia in ritardo rispetto al termine contrattualmente pattuito e comunque successivamente alla notificazione dell'atto di citazione di sfratto, avvenuta il 7.12.2023; - versamento da parte dell'intimata al difensore antistatario dell'intimante delle spese processuali nella misura di euro 145,50 per esborsi e di euro
919,00 per compensi professionali (tabella n. 5 D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della controversia, pari ad euro
15.250,00; con esclusione della voce di compenso della fase decisoria, nella specie mancante;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare complessità delle questioni affrontate), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta come per legge;
- abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. con conseguente declaratoria di estinzione;
rammentato che l'eventuale rifiuto, senza giustificato motivo, della suddetta proposta sarà valutabile ai sensi degli artt. 91 e 96
c.p.c;
P.Q.M.
- invita le parti a conciliare la controversia nei termini sopra esplicitati;
- fissa, per il caso di mancata adesione alla proposta conciliativa, l'udienza del 25.9.2024, riservato in tal sede ogni provvedimento;
- in ogni caso, invita le parti, per una razionale organizzazione del ruolo di udienza, a comunicare alla Cancelleria, entro il 24.7.2024,
Pag. 4 a 8 la volontà di non addivenire alla soluzione conciliativa proposta ovvero l'avvenuta conciliazione […]>>.
Il 27.6.2024 l'intimante ha comunicato l'accettazione della proposta, mentre l'intimata nulla ha comunicato.
All'udienza del 25.9.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per bonario componimento, onde la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.12.2024.
Con ordinanza depositata l'11.12.2024, preso atto della mancata accettazione di tutte le parti rispetto alla proposta conciliativa, è stato così disposto: <<[…] - dispone il mutamento del rito ed assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, onerando le parti di depositare il relativo verbale almeno 30 giorni prima della fissanda udienza;
- fissa l'udienza di discussione della causa del 2.7.2025, con termine perentorio per parte intimante fino al 18.3.2025 per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 415 c.p.c. e con termine perentorio per parte intimata fino al 18.4.2025 per l'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 416 c.p.c. […]>>.
Il giudizio di merito ha assunto il n. 13060/2024 R.G.
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 18.3.2025 nonché la prova della mediazione esperita, instando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'intimata alle spese e competenze di lite e della procedura di mediazione nonché con condanna ai sensi degli art. 96 c.p.c.; la resistente ha depositato tardivamente la memoria integrativa l'1.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, in considerazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo della resistente al procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 28.1.2025 allegato alla memoria integrativa della ricorrente), essa va condannata ex art. 12 bis c. 2 D. lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (nel testo ratione temporis applicabile) al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della somma pari all'importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata dall'intimata relativamente alle clausole 5 e 22 del contratto di locazione, atteso che, da un lato, le predette clausole risultano specificamente approvate, e, dall'altro, non troverebbe applicazione l'art. 1341 c. 2 c.c. invocato dall'intimata, non trattandosi di condizioni
Pag. 5 a 8 generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, bensì frutto di trattativa diretta, in difetto di elementi di segno contrario che era onere dell'intimata dimostrare.
Scendendo al merito della questione, va rilevato quanto segue.
Come concordemente richiesto da entrambe le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto è incontestato che la morosità fatta valere con l'atto di citazione sia stata medio tempore sanata.
Ciò detto, occorre statuire sulle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Già nell'ordinanza del 5.6.2024, contenente la proposta ex art. 185 bis c.p.c., è stato indicato che la soccombenza, benché virtuale, sia da ascrivere in capo alla resistente per inadempimento parziale, atteso che il pagamento del dovuto è avvenuto il 20.12.2023, ossia in ritardo di oltre due mesi rispetto al termine contrattualmente pattuito (il pagamento del trimestre sarebbe dovuto avvenire entro il giorno 10 del primo mese del trimestre, nella specie entro il 10 ottobre 2023) e comunque successivamente alla notificazione dell'atto di citazione di sfratto, avvenuta il 7.12.2023: pertanto, è indiscutibile che la resistente abbia dato causa al presente procedimento, risultando soccombente ex art. 91 c.p.c.
Alla luce di tanto, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali.
Vanno liquidate in favore della ricorrente le seguenti spese processuali in base al D.M. n.
55/2014 ss.mm.ii. e ferma restando la debenza della voce di compenso per la fase istruttoria/di trattazione (cfr. Cass. n. 8561/2023, secondo cui “ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”):
- spese della fase sommaria di sfratto: tabella n. 5; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della causa (pari ad euro 15.250,00); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
- spese per il giudizio di merito: tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
Pag. 6 a 8 - spese per la mediazione: tabella n. 25 bis; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
con esclusione della voce di compenso relativa alla conciliazione, nella specie mancante.
Il tutto oltre esborsi documentati nella misura di euro 270,50 per la fase di sfratto e per il giudizio di merito e nella misura di euro 190,40 per il procedimento di mediazione.
Inoltre, la condotta della resistente è caratterizzata da colpa grave ex art. 96 c.p.c., in quanto la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata con ordinanza del
5.6.2024 (per una somma a suo carico di euro 919,00 per compensi professionali e di euro
145,50 esborsi, oltre gli accessori di legge, a fronte dei costi ben più alti riconosciuti a suo carico con la presente sentenza) non risulta giustificata e fermo restando che l'accettazione della proposta conciliativa avrebbe evitato il mutamento del rito e l'aggravamento dei tempi e dei costi processuali, ivi compresi quelli relativi alla mediazione obbligatoria: pertanto, il comportamento processuale della resistente riflette una condotta pretestuosa oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo"
(cfr. Cass. n. 3830/2021), onde essa va condannata a pagare in favore della ricorrente la somma ritenuta congrua di euro 898,40 ex art. 96 c. 3 c.p.c. pari ad 1/5 delle spese processuali riconosciute con la presente sentenza (esclusi gli accessori di legge) nonché in favore della Cassa delle ammende l'importo ritenuto congruo di euro 500,00 (nella misura minima) ex art. 96 c. 4 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna ai sensi dell'art. 12 bis c. 2 D. lgs. n. Controparte_1
28/2010 e ss.mm.ii., al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della somma pari all'importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese processuali e di Controparte_1 mediazione in favore di liquidate in euro 4.492,00 per compensi Parte_1 professionali ed in euro 460,90 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Pag. 7 a 8 - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 898,40 ex art. 96 c. 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2 della somma di euro 500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13060/2024 R.G., avente ad oggetto “locazione”, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Camillo Larato,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Aldo Tarquilio,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha intimato sfratto per Parte_1 morosità nei confronti della deducendo che: Controparte_1
- con contratto del 12.1.2016, regolarmente registrato, la Controparte_2 aveva concesso in locazione per suo artigianale-industriale alla Controparte_1
l'opificio artigianale sito in Santeramo in Colle (BA) alla Via Gioia Z.I. lotti
[...]
Z/7 e Z/8 riportato in catasto al Fol 60 p.lla 646, sub 1, categoria D/1 piano T-1, con annesso piazzale di mq 2.799;
- con il predetto contratto le parti convenivano che la locazione ad uso commerciale
Pag. 1 a 8 avrebbe avuto durata di sei anni, al canone annuo di €. 50.000,00 oltre IVA da pagarsi in rate trimestrali anticipate di €.12.500,00 oltre Iva entro il giorno 10 del primo mese del trimestre;
- la società a rogito notar Dott. del Controparte_2 Persona_1
22.5.2018 operava la scissione parziale della ridetta società con assegnazione di parte del patrimonio sociale in favore della società patrimonio che, come stabilito Parte_1 nello stesso atto pubblico, comprende il compendio immobiliare oggetto del contratto di locazione del 12.1.2016 dinanzi precisato;
- in data 1.6.2018 nel richiamato contratto del 12.1.2016 alla Controparte_2 subentrava la
[...] Parte_1
- la conduttrice ha omesso di pagare il canone trimestrale del periodo 01/10/2023-
31/12/2023 tanto che con racc. a.r del 18.10.2023 la la costituiva in mora;
Parte_1
- la morosità ad oggi è pari ad € 15.250,00 oltre interessi, nonostante l'obbligo contrattuale del conduttore di non poter in alcun modo ritardare il pagamento del canone, pena la risoluzione ipso iure del contratto, giusta le condizioni di cui ai punti 5 e 22 del contratto di locazione.
Il giudizio di sfratto ha assunto il n. 634/2024 R.G. si è costituita in giudizio, instando per il rigetto Controparte_1 dell'intimazione ed all'uopo deducendo che:
- a seguito della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, il difensore dell'intimata, con comunicazione via pec del 20.12.2023, comunicava alla società intimante che “la mia cliente in data odierna ha provveduto ad effettuare il versamento dell'importo di €
15.250,00 in favore della società D.INVEST srl per il canone di locazione relativo al trimestre ottobre-dicembre 2023 per l'immobile sito in Santeramo in Colle alla Via Gioia
Z.I. lotti Z/7 e Z/8, riportato in catasto al Fg. 60, p.lla 646, sub 1, condotto in locazione dalla mia cliente”, precisando che “Il ritardo nel pagamento del canone è stato causato da un disguido dovuto alla revisione della contabilità aziendale che la società sta effettuando a seguito del decesso del socio-amministratore, sig. Persona_2
A seguito di tanto, ti chiederei di non iscrivere a ruolo lo sfratto notificato al fine di evitare un aggravio di costi”;
- con pec del 27.12.2023 l'intimante comunicava che non avrebbe iscritto a ruolo la causa previo versamento di un importo univocamente quantificato, a titolo di spese;
- l'intimata, con successiva comunicazione del 5.1.2024, si rendeva disponibile al pagamento delle spese sostenute e formulava una controproposta, rinnovando l'invito a
Pag. 2 a 8 non iscrivere a ruolo la causa anche al fine di evitare inutili aggravi di costi;
in data
6.1.2024 la società intimante declinava l'offerta transattiva formulata e ribadiva che non avrebbe iscritto a ruolo lo sfratto solo a seguito del versamento del medesimo importo unilateralmente quantificato nella pec del 27.1.2023, da effettuarsi entro il 10.1.2024; in data 19.1.2024 la società intimante notificava alla deducente provvedimento del
17.1.2024 del Tribunale di Bari dal quale si evinceva l'iscrizione a ruolo della causa sotto il n. 634/2024 R.G. e che l'udienza per la discussione era stata fissata per il giorno
21.2.2024;
- a seguito della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, l'intimata in data
20.12.2023 ha provveduto al versamento dell'importo di € 15.250,00, pari al canone di locazione per il trimestre ottobre – dicembre 2023, giustificando il ritardo con “un disguido dovuto alla revisione della contabilità aziendale che la società sta effettuando a seguito del decesso del socio-amministratore, sig. e rendendosi Persona_2 altresì disponibile al pagamento delle spese di lite maturate, come risulta dalla comunicazione del 5.1.2024, non prodotta in giudizio trattandosi di scambio di corrispondenza tra difensori, ma che si mette a disposizione con il consenso di controparte;
successivamente al primo pagamento, in data 28.1.2024, la deducente provvedeva altresì ad effettuare un ulteriore bonifico per il canone di locazione relativo al trimestre gennaio – marzo 2024;
- quanto sopra esposto, se da un lato esprime la correttezza e buona fede della convenuta- intimata (peraltro sempre puntuale negli anni con i pagamenti), dall'altro lato, non giustifica in alcun modo l'azione proposta dall'intimante che, nonostante l'integrale versamento del canone di locazione, ha provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, insistendo per la convalida dello sfratto;
- la richiesta di controparte appare, infatti, priva di fondamento e carente dei presupposti di legge, sia per quanto disposto dall'art. 663 c.p.c., sia sotto il profilo probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che impone alla parte in causa che intenda far valere un diritto, di fornirne la prova a fondamento della propria pretesa;
nel caso di specie, la procedura di sfratto presuppone una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento;
inadempimento che, come dimostrato dai pagamenti effettuati, non sussisteva sin dalla data di iscrizione a ruolo dell'odierno procedimento;
- stando così le cose, appare evidente che non persiste alcuna morosità relativa al contratto di locazione oggetto di causa e, pertanto, anche la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dei punti 5 e 22 del contratto di locazione, deve essere integralmente
Pag. 3 a 8 rigettata non sussistendone i presupposti, poiché come innanzi ribadito l'intimata ha provveduto a versare integralmente il canone di locazione contrattualmente previsto prima della iscrizione ruolo della causa;
a tanto deve aggiungersi che le disposizioni contrattuali che si intende far valere nel presente giudizio sono altresì nulle, in quanto, si tratta di clausole la cui sottoscrizione non soddisfa il requisito richiesto dall'art. 1341 c.
2 c.c.
Poiché le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo sorta contestazione sulla debenza delle spese processuali, con ordinanza depositata il 5.6.2024 è stata formulata la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: <<[…] considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente statuizione sulle spese di lite non può essere assunta nella fase sommaria del giudizio di sfratto (che può concludersi solo con la convalida dello sfratto o con il mutamento del rito o con l'estinzione), essendo necessario mutare il rito e disporre lo svolgimento del procedimento di mediazione;
ritenuto - al fine di evitare alle parti i costi della mediazione, del mutamento del rito e della sentenza - di invitare le parti alla valutazione della definizione del giudizio sulla base della seguente proposta conciliativa:
- soccombenza virtuale dell'intimata, tenuto conto che risulta ex actis che il pagamento del dovuto è avvenuto il 20.12.2023, ossia in ritardo rispetto al termine contrattualmente pattuito e comunque successivamente alla notificazione dell'atto di citazione di sfratto, avvenuta il 7.12.2023; - versamento da parte dell'intimata al difensore antistatario dell'intimante delle spese processuali nella misura di euro 145,50 per esborsi e di euro
919,00 per compensi professionali (tabella n. 5 D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della controversia, pari ad euro
15.250,00; con esclusione della voce di compenso della fase decisoria, nella specie mancante;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare complessità delle questioni affrontate), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta come per legge;
- abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. con conseguente declaratoria di estinzione;
rammentato che l'eventuale rifiuto, senza giustificato motivo, della suddetta proposta sarà valutabile ai sensi degli artt. 91 e 96
c.p.c;
P.Q.M.
- invita le parti a conciliare la controversia nei termini sopra esplicitati;
- fissa, per il caso di mancata adesione alla proposta conciliativa, l'udienza del 25.9.2024, riservato in tal sede ogni provvedimento;
- in ogni caso, invita le parti, per una razionale organizzazione del ruolo di udienza, a comunicare alla Cancelleria, entro il 24.7.2024,
Pag. 4 a 8 la volontà di non addivenire alla soluzione conciliativa proposta ovvero l'avvenuta conciliazione […]>>.
Il 27.6.2024 l'intimante ha comunicato l'accettazione della proposta, mentre l'intimata nulla ha comunicato.
All'udienza del 25.9.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per bonario componimento, onde la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.12.2024.
Con ordinanza depositata l'11.12.2024, preso atto della mancata accettazione di tutte le parti rispetto alla proposta conciliativa, è stato così disposto: <<[…] - dispone il mutamento del rito ed assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, onerando le parti di depositare il relativo verbale almeno 30 giorni prima della fissanda udienza;
- fissa l'udienza di discussione della causa del 2.7.2025, con termine perentorio per parte intimante fino al 18.3.2025 per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 415 c.p.c. e con termine perentorio per parte intimata fino al 18.4.2025 per l'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 416 c.p.c. […]>>.
Il giudizio di merito ha assunto il n. 13060/2024 R.G.
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 18.3.2025 nonché la prova della mediazione esperita, instando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'intimata alle spese e competenze di lite e della procedura di mediazione nonché con condanna ai sensi degli art. 96 c.p.c.; la resistente ha depositato tardivamente la memoria integrativa l'1.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, in considerazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo della resistente al procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 28.1.2025 allegato alla memoria integrativa della ricorrente), essa va condannata ex art. 12 bis c. 2 D. lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (nel testo ratione temporis applicabile) al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della somma pari all'importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata dall'intimata relativamente alle clausole 5 e 22 del contratto di locazione, atteso che, da un lato, le predette clausole risultano specificamente approvate, e, dall'altro, non troverebbe applicazione l'art. 1341 c. 2 c.c. invocato dall'intimata, non trattandosi di condizioni
Pag. 5 a 8 generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, bensì frutto di trattativa diretta, in difetto di elementi di segno contrario che era onere dell'intimata dimostrare.
Scendendo al merito della questione, va rilevato quanto segue.
Come concordemente richiesto da entrambe le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto è incontestato che la morosità fatta valere con l'atto di citazione sia stata medio tempore sanata.
Ciò detto, occorre statuire sulle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Già nell'ordinanza del 5.6.2024, contenente la proposta ex art. 185 bis c.p.c., è stato indicato che la soccombenza, benché virtuale, sia da ascrivere in capo alla resistente per inadempimento parziale, atteso che il pagamento del dovuto è avvenuto il 20.12.2023, ossia in ritardo di oltre due mesi rispetto al termine contrattualmente pattuito (il pagamento del trimestre sarebbe dovuto avvenire entro il giorno 10 del primo mese del trimestre, nella specie entro il 10 ottobre 2023) e comunque successivamente alla notificazione dell'atto di citazione di sfratto, avvenuta il 7.12.2023: pertanto, è indiscutibile che la resistente abbia dato causa al presente procedimento, risultando soccombente ex art. 91 c.p.c.
Alla luce di tanto, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali.
Vanno liquidate in favore della ricorrente le seguenti spese processuali in base al D.M. n.
55/2014 ss.mm.ii. e ferma restando la debenza della voce di compenso per la fase istruttoria/di trattazione (cfr. Cass. n. 8561/2023, secondo cui “ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”):
- spese della fase sommaria di sfratto: tabella n. 5; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della causa (pari ad euro 15.250,00); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
- spese per il giudizio di merito: tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
Pag. 6 a 8 - spese per la mediazione: tabella n. 25 bis; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
con esclusione della voce di compenso relativa alla conciliazione, nella specie mancante.
Il tutto oltre esborsi documentati nella misura di euro 270,50 per la fase di sfratto e per il giudizio di merito e nella misura di euro 190,40 per il procedimento di mediazione.
Inoltre, la condotta della resistente è caratterizzata da colpa grave ex art. 96 c.p.c., in quanto la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata con ordinanza del
5.6.2024 (per una somma a suo carico di euro 919,00 per compensi professionali e di euro
145,50 esborsi, oltre gli accessori di legge, a fronte dei costi ben più alti riconosciuti a suo carico con la presente sentenza) non risulta giustificata e fermo restando che l'accettazione della proposta conciliativa avrebbe evitato il mutamento del rito e l'aggravamento dei tempi e dei costi processuali, ivi compresi quelli relativi alla mediazione obbligatoria: pertanto, il comportamento processuale della resistente riflette una condotta pretestuosa oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo"
(cfr. Cass. n. 3830/2021), onde essa va condannata a pagare in favore della ricorrente la somma ritenuta congrua di euro 898,40 ex art. 96 c. 3 c.p.c. pari ad 1/5 delle spese processuali riconosciute con la presente sentenza (esclusi gli accessori di legge) nonché in favore della Cassa delle ammende l'importo ritenuto congruo di euro 500,00 (nella misura minima) ex art. 96 c. 4 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna ai sensi dell'art. 12 bis c. 2 D. lgs. n. Controparte_1
28/2010 e ss.mm.ii., al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della somma pari all'importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese processuali e di Controparte_1 mediazione in favore di liquidate in euro 4.492,00 per compensi Parte_1 professionali ed in euro 460,90 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Pag. 7 a 8 - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 898,40 ex art. 96 c. 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2 della somma di euro 500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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