TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2401/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
C.F. CodiceFiscale_1 residente a [...] con gli Avv.ti Laura Hoesch e Alessia Pasquali presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
C.F. CodiceFiscale_2 residente a [...], con gli Avv.ti Alessandra Fornesi e Alice Talpini presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a San TR di TT (TV) il 26 gennaio
2008 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San TR di TT al n. 1, anno
2008, parte II, serie A, Ufficio 1 nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 190, parte II, serie B anno 2008) pagina 1 di 9 Separati con la sentenza non definitiva n. 3951/2022 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento si separazione conclusosi con sentenza n. 3769/2024 pubblicata in data 4 aprile 2024, emessa sull'accordo delle parti.
Con i seguenti figli: (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.2.2025 ed integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San TR di
TT (TV) da e il 26 gennaio 2008 adottando Parte_2 Parte_1 il regime della separazione dei beni, atto trascritto nei registri del detto Comune al n. 1, anno 2008, parte
II, serie A, Ufficio 1, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
2) confermare che i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con fissazione della residenza anagrafica a Milano, in via Vincenzo Monti n.52, ove vivranno con la madre;
3) confermare che i genitori, salvo diverso e migliore accordo, concordano di suddividere i tempi di frequentazione dei figli minori, come segue:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina;
b) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì (con pernottamento) dall'uscita dalla scuola al mattino successivo;
c) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì (con pernottamento) e il martedì (con pernottamento), dall'uscita dalla scuola al mattino successivo, come da seguente schema:
L MA ME G V S D L MA ME G V S D
P P M M M M M M M P M P P P
Nelle eventuali giornate di non frequenza scolastica (es. Didattica a Distanza, quarantene, malattie, ecc.),
i figli staranno con il genitore con cui hanno trascorso la notte precedente fino ad un orario corrispondente a quello del termine delle lezioni del giorno successivo;
d) salvo migliori e diversi accordi, il periodo di vacanze natalizie sarà diviso a metà e quindi i minori trascorreranno con un genitore il periodo dal 25 dicembre tarda mattinata al 31 dicembre primo pomeriggio e con l'altro il periodo dal 31 dicembre primo pomeriggio sino al giorno di ripresa delle lezioni a scuola, nonché i giorni 23 e 24 dicembre con pernottamento, alternando di anno in anno il primo o secondo periodo (si precisa che l'alternanza è iniziata nelle vacanze 2023/2024 allorquando i figli sono stati con la madre dall'inizio della sospensione scolastica alla mattina del 25 dicembre e dal 31 dicembre primo pomeriggio alla ripresa della scuola;
il padre nel restante periodo);
e) salvo migliori e diversi accordi, i ponti scolastici saranno trascorsi dai minori con il genitore al quale spetta il weekend contiguo al ponte;
pagina 2 di 9 f) salvo migliori e diversi accordi, i minori trascorreranno le vacanze scolastiche di Carnevale con un genitore (restando inteso che quest'ultimo potrà tenere i figli per l'intera settimana a partire dal lunedì precedente all'inizio delle vacanze, se conduce i figli fuori Milano) e con l'altro le vacanze di Pasqua (ai fini dell'alternanza le vacanze pasquali 2024 sono state trascorse dai minori con la madre e quelle di
Carnevale con il padre), ad anni alterni.
g) durante le vacanze estive, in particolare:
*nel mese di giugno: i genitori danno atto che il padre potrà tenere con sè i figli minori per una settimana nel mese di giugno, soltanto se concordato entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando che per il restante periodo della sospensione scolastica estiva nel mese di giugno si applicherà il regime di visita
'ordinario' di cui al punto a (ad eccezione delle visite infrasettimanali di cui ai punti b e c) e fermo restando eventuali periodi di vacanze studio estivi dei figli senza i genitori (campus, college ed altro); in difetto di tale accordo, nel mese di giugno si manterrà il regime "ordinario" (di cui ai punti a, b, c);
*nel mese di luglio: i genitori danno atto che il padre potrà tenere con sè i figli minori per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio, soltanto se concordato entro il 30 aprile di ogni anno, e la madre potrà tenere con sé i figli nel restante periodo (20 giorni); in difetto di tale accordo, un genitore terrà con sé i figli per il periodo 1-15 luglio e l'altro genitore per il periodo 15-31 luglio, ad anni alterni (dando atto ai fini dell'alternanza che nell'estate 2023 i figli hanno trascorso il primo periodo con la madre e il secondo periodo con il padre), restando inteso che i genitori, nella suddivisione del calendario estivo, avranno cura che i minori non trascorrano mai con nessuno dei genitori 4 settimane consecutive, visto quanto previsto al punto che segue,
*nel mese di agosto: ciascun genitore per due settimane consecutive ad agosto alternando annualmente il periodo 1-16 agosto e 16-31 agosto (dando atto ai fini dell'alternanza che nell'estate 2023 i figli hanno trascorso il primo periodo con la madre è il secondo periodo con il padre); *nel mese di settembre, salvo diversi accordi, si applicherà il regime di visita 'ordinario' (di cui ai punti a, b, c).
Resta inteso che tutti i periodi di vacanza (ponti, S. Ambrogio, Carnevale, Pasqua, festività natalizie come già specificate al punto d) che precede) per entrambi i genitori hanno inizio al termine delle lezioni dell'ultimo giorno di scuola e hanno termine con il riaccompagnamento a scuola alla ripresa scolastica.
Resta inteso che, durante i periodi di vacanza dei mesi di luglio e agosto, il calendario 'ordinario' e la normale alternanza saranno sospesi.
Con riferimento ai periodi di vacanza, i genitori si impegnano a favorire i figli e ad agevolarsi reciprocamente nell'organizzazione dello scambio dei minori anche in località diverse da Milano.
Con riferimento ai periodi di vacanza, resta inteso che il genitore che non ha tenuto con sé i figli durante l'ultimo periodo di vacanza scolastica li terrà con sé il primo week end successivo alla sospensione e così via in alternanza.
Il padre si impegna a favorire la madre nei suoi spostamenti a VA, autorizzando sin da ora i figli a viaggiare in treno da soli o prestando il consenso a che i figli possano essere accompagnati da un autista o comunque da persone da lei incaricate (senza la madre), con costi a carico della medesima.
Qualora, nel week end di pertinenza della madre e da quest'ultima trascorso a VA, i figli avessero impegni a Milano ai quali, d'accordo con la madre e il padre, intendono partecipare, i minori potranno trattenersi a Milano con il padre sino al termine dell'impegno e accompagnati subito dopo dal padre a
VA (salvo diversa modalità di trasporto concordata trai genitori o salva la subordinata ipotesi da concordare tra i genitori della permanenza dei figli a Milano sino al rientro della madre).
pagina 3 di 9 3) confermare che al fine di favorire la comunicazione tra i genitori, i genitori sono disponibili ad attivare al bisogno un percorso di supporto alla genitorialità presso uno specialista da concordare.
4) confermare che la casa coniugale di Milano, Via Vincenzo Monti n. 52, comprensiva della relativa pertinenza (cantina), è assegnata alla madre con quanto la arreda, dandosi atto che la Proprietà ha già svolto tutti gli adempimenti necessari presso il Catasto e presso il Comune di Milano con riferimento alla metratura dell'appartamento oltre che alla regolarizzazione del numero dei termosifoni, sostenendone i costi, e al ricalcolo e aggiornamento della tabella millesimale ai fini della corretta ripartizione delle spese condominiali a far tempo dalla gestione aprile 2023-marzo 2024 (e quindi a partire dal 1 aprile
2023).
I genitori concordano che il padre potrà prelevare i propri beni personali ancora presenti nell'immobile. I regali di nozze (tenendo conto di quelli già in parte asportati dal marito), gli stessi verranno ripartiti secondo il criterio di preferenza, in caso di disaccordo ciascuno terrà i beni provenienti dalla propria famiglia/amici, a tale fine concordando la data per l'accesso nella casa coniugale e nella cantina. Il restante mobilio resterà nell'appartamento di via Vincenzo Monti n.52.
Si precisa che le imposte e le tasse sono soggette al regime tributario fiscale previsto in relazione alla titolarità del diritto di abitazione di cui al successivo punto 10/a e al godimento-uso dell'immobile e del diritto di proprietà dello stesso.
Con decorrenza dall'annualità 2024 la TARI sarà a integrale carico della moglie (pertanto, dal 1° gennaio 2024 la madre provvederà direttamente al pagamento dell'imposta);
5) dare atto che a partire dall'esercizio aprile 2023-marzo 2024 (quindi a partire dal 1 aprile 2023)
è onerata del pagamento delle spese condominiali ordinarie dell'immobile di Via Parte_1
Vincenzo Monti n.52 sulla base delle tabelle millesimali aggiornate nel mese di aprile 2023. Il padre, a titolo di integrazione al mantenimento dei figli, dal mese di novembre 2023, versa alla moglie la somma mensile pari a E.425,00 quale contributo alle spese condominiali ordinarie dell'immobile di Via Vincenzo
Monti n.52 di pertinenza della moglie per tutta la durata del diritto di abitazione di cui al punto 10/a): il pagamento di tali somme avviene periodicamente, ogni anno in tre rate pari a E.1.700,00 ciascuna da versare ogni quadrimestre, alle seguenti scadenze 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, mediante versamento sul conto corrente di autorizza, sin d'ora, la Parte_1 Parte_1 compensazione delle somme di cui al presente punto, nel caso di inadempimento da parte della medesima rispetto all'obbligo di pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale, con le somme dovute dal marito per il quadrimestre successivo, il quale a quel punto verserà quadrimestralmente gli importi direttamente al Condominio, e così di volta in volta, finché permarrà l'inadempimento;
6) confermare che continuerà a versare alla NOa a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli, l'assegno mensile di E.2.000,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base rivalutazione dicembre 2021 e oggi rivalutato, a decorrere dal mese di dicembre 2023, in E.2.239,36 (prossima rivalutazione dicembre 2024, base dicembre 2021); assegno da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita;
7) dare atto che a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, ha già Pt_2 Parte_3 corrisposto tutte le somme pregresse dovute a terzi alla data della sottoscrizione della istanza di trasformazione del rito depositata nel procedimento di separazione personale per le spese extra dei figli sempre previamente concordate e documentate come da 'Linee Guida' del Tribunale di Milano (spese dentistiche, sportive e scolastiche, corsi extra concordati) come previsto al punto 9 della suddetta istanza pagina 4 di 9 e che i genitori hanno, altresì, rinunciato alle rispettive pretese creditorie per le eventuali somme pregresse dai medesimi anticipate relativamente alle spese extra dei figli, così come maturate alla data della sottoscrizione della istanza di trasformazione del rito depositata nel procedimento di separazione personale in data 1 dicembre 2023 e dare atto altresì che ha effettuato il Controparte_1 pagamento di tutti gli arretrati a titolo di rivalutazione ISTAT dovuti per il periodo dicembre 2022- novembre 2023 con versamento pari a E.3.706,00 avvenuto in data 11 dicembre 2023;
8) confermare che il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, continuerà a tenere inoltre a proprio integrale carico, preferibilmente sostenendone direttamente i relativi costi, le spese extra per i figli di cui alle 'Linee Guida' del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 5 di 9 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori danno atto che allo stato frequenta il Liceo SE CA a Milano (di cui il padre Per_1 sosterrà gli oneri e i costi, comprensivi di quelli relativi alla mensa, al 100%) e l'Istituto Per_2
Mauri a Milano.
Le parti, con riferimento alle sole ed eventuali spese di soggiorno-studio estivi dei figli all'estero (in campus o in college), concordano che esse saranno divise a metà tra i genitori, qualora previamente concordate e documentate come previsto dalle suindicate 'Linee Guida' del Tribunale di Milano, fermo restando che solo il costo dei voli e trasporti dei minori sarà a carico integrale del padre, parimenti previamente concordati come previsto dalle suindicate 'Linee Guida' del Tribunale di Milano.
9) confermare che i genitori concordano sin d'ora che l'Assegno Unico Universale verrà integralmente attribuito alla madre collocataria.
10) confermare che le parti riconoscono che i seguenti trasferimenti/pagamenti, si ritengono svolti a tacitazione di ogni eventuale pretesa di discendente e comunque connessa alla Parte_1 pregressa convivenza coniugale, quale liquidazione una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5
L.898/1970:
a) il trasferimento, già effettuato con atto notarile in data 6 giugno 2024 che si allega (doc.6) del diritto di abitazione fino al 1 dicembre 2038 da parte di a Persona_3 Parte_1 sull'immobile di cui al punto 4 che precede così identificato al catasto dei fabbricati del Comune di
Milano:
• foglio 343 mappale 7 sub. 734 z.c. 1 ctg. A/2 cl. 3 vani 8 sup. cat. mq. 170 escluse aree scoperte mq. 167 r.c. Euro. 1.900,56 via Vincenzo Monti n. 52 p. 2;
• foglio 343 mappale 7 sub. 739 z.c. 1 ctg. C/2 cl. 2 mq. 26 sup. cat. mq. 31 r.c. Euro 56,40 Via Vincenzo Monti n. 52 p. S1.
b) l'impegno al pagamento, del pregresso relativo alle spese condominiali dell'immobile sito in via
Vincenzo Monti n.52 sino alla fine dell'esercizio marzo 2022-marzo 2023 (quindi fino al 31 marzo
2023), con manleva della NOa da parte del NO Parte_1 Controparte_1 da qualsivoglia richiesta dovesse pervenirle con riferimento alle spese condominiali (ordinarie e/o straordinarie) pregresse dalla proprietà, o dalle relative procedure Pendenti o dal condominio e altresì con manleva di da qualsiasi richiesta in relazione all'occupazione Parte_1 dell'immobile dovesse pervenirle dalla NOa in relazione al comodato e all'occupazione Per_3 dell'immobile fino alla costituzione del diritto di abitazione.
c) l'impegno al pagamento da parte del NO , del pregresso dovuto a titolo di Controparte_1
TARI dell'immobile sito in via Vincenzo Monti n.52, fino alla data del 31 dicembre 2023, con manleva della NOa da parte del NO da qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 richiesta dovesse pervenire relativamente alle spese, relative alla sola imposta TARI, dovute sino alla medesima data del 31 dicembre 2023 (con espressa esclusione invece di eventuali sanzioni relative alla pagina 6 di 9 errata raccolta differenziata relative al periodo dal giorno 1 settembre 2020 in avanti che resteranno a carico della sola moglie con la precisazione che per il periodo fino ad oggi non ne sono state notificate).
11)confermare che le parti danno atto che con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo e delle obbligazioni che precedono, i coniugi non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dalla relazione intercorsa tra gli stessi.
12)confermare che le parti autorizzano il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per figli minori. I documenti di identità seguono i figli durante i loro spostamenti;
quanto ai passaporti, gli stessi saranno custoditi dalla madre, con impegno a consegnare il documento all'altro genitore in caso di viaggio con i figli;
13)confermare che le spese legali compensate di ogni grado di giudizio, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LP.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile a favore della NOa ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San TR di TT (TV) il
26 gennaio 2008 tra e;
Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte e dichiara equa la concordata liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 l.div.;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 7 di 9 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San TR di TT (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9