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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1806 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Salvatore Rotundo.
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Controparte_1
Maria Afrodite Carotenuto e Maria Caterina Carotenuto .
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente ha dedotto essere intercorso con la resistente un rapporto di lavoro subordinato tra il novembre 2019 e l'aprile 2021, lavorando nei giorni del mercoledì e del venerdì dalle ore 15:00 e sino alla chiusura del centro, presso lo studio sito in Salerno Via San Leonardo Trav. Migliaro n. 110, mentre il sabato dalle ore 8:30 alle 13:30 presso lo studio sito in Nocera Inferiore alla
Via Barbarulo 111. Ella aveva svolto sia mansioni di curatrice della pagina social dello studio, sia -in un secondo momento- quale assistente della titolare che era un medico estetico.
Il dedotto rapporto lavorativo non è in alcun modo documentato.
I testi escussi non hanno confermato se non in modo contraddittorio e generico il rapporto lavorativo. In particolare non risulta dimostra la natura subordinata del rapporto lavorativo, essendo rimasto ambiguo, nelle dichiarazioni testimoniali, se la ricorrente stesse svolgendo un tirocinio al pari di altre tirocinanti, che pure frequentavano lo studio della resistente.
Non risulta confermata la prestazione in giorno di sabato, mentre lo studio era aperto solo due pomeriggi la settimana.
Le emergenze istruttorie appaiono, pertanto, del tutto insufficienti ai fini della domanda attorea, che non può essere accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso, compensa le spese.
Nocera Inferiore 19.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Salvatore Rotundo.
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Controparte_1
Maria Afrodite Carotenuto e Maria Caterina Carotenuto .
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente ha dedotto essere intercorso con la resistente un rapporto di lavoro subordinato tra il novembre 2019 e l'aprile 2021, lavorando nei giorni del mercoledì e del venerdì dalle ore 15:00 e sino alla chiusura del centro, presso lo studio sito in Salerno Via San Leonardo Trav. Migliaro n. 110, mentre il sabato dalle ore 8:30 alle 13:30 presso lo studio sito in Nocera Inferiore alla
Via Barbarulo 111. Ella aveva svolto sia mansioni di curatrice della pagina social dello studio, sia -in un secondo momento- quale assistente della titolare che era un medico estetico.
Il dedotto rapporto lavorativo non è in alcun modo documentato.
I testi escussi non hanno confermato se non in modo contraddittorio e generico il rapporto lavorativo. In particolare non risulta dimostra la natura subordinata del rapporto lavorativo, essendo rimasto ambiguo, nelle dichiarazioni testimoniali, se la ricorrente stesse svolgendo un tirocinio al pari di altre tirocinanti, che pure frequentavano lo studio della resistente.
Non risulta confermata la prestazione in giorno di sabato, mentre lo studio era aperto solo due pomeriggi la settimana.
Le emergenze istruttorie appaiono, pertanto, del tutto insufficienti ai fini della domanda attorea, che non può essere accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso, compensa le spese.
Nocera Inferiore 19.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)