Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
INNOMEI3051/02 REPUBBLICA ITALIANA *IN CALCE ANNOTAZIONE LA CORTE SUPI DREASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 18352/99 - Dott. Antonio VELLA Consigliere 19985/99 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere 20568/99 Cron.7155 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Rep. 809 ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente Ud. 13/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NT ENZ A UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE DI per diritti €1.55 MENARDI GINA, elettivamente RO GI EN, 4 MAR. 2002 domiciliati in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA, che li difende unitamente all'avvocato CARLO FROJO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti
contro
TO IE GINI, in proprio e quale rapp.te dello Studio T.M.Arch. di TO e SS;
IMP. EDILE GEOM PERICLE AGLIETTA, NO PA ved. AGLIETTA;
2001 intimati - 1707 e sul 2° ricorso n° 19985/99 proposto da: -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in concordato preventivo UFFICIO COPIE AGLIETTA, in persona del Richiesta copia esecutiva EDILE GEOM PERICLE IMP. dal Sig. VISCONTI Concordets AMEDE Comandato UR AMMEDE;
NO 18,60 +9 liquidatore del per diritti redt. Agliette ZZ MAG. 2002 domiciliati in ROMA VIA PACUVIO PA elettivamente - IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, 34, che li difende unitamente all'avvocato EMILIO JONA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali CANCELLERIA nonchè
contro
RO GI EN, DI GINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA, che li difende all'avvocato CARLO FROJO, giusta delega in unitamente atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
TO IE GINI in proprio e quale legale rapp. dello Studio T.M.Arch. di ET E SS;
intimati CANCELLERIA e sul 3° ricorso n° 20568/99 proposto da: TO IE GINI, in proprio e qual legale rappresentante dello Studio T.M. Arch. di TO SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale 2 " -2- CANCELLERIA nonchè
contro
RO GI EN, DI GINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA, che li difende unitamente all'avvocato CARLO FROJO, giusta delega in atti;
-x controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
IMP. EDILE GEOM PERICLE AGLIETTA IN CONC. PREV., NO PA VED.AGLIETTA;
- intimati -
7 avverso la sentenza n. 935/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 04/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Carlo FROJO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 18532/99 ed il rigetto dei ricorsi incidentali;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 19985/99; udito 1'Avvocato Carlo VISCONTI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale TO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 20568/99; + -3- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Rilasciata copia legale al Sig. GHIA per diritti €37.18 +6 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per LUG. 2002 assorbiti i l'accoglimento del ricorso principale, TL CANCELLIERE ricorsi incidentali condizionati. LINE 5000 CANCELLERIA LIRE 1000 AW123272 CANCELLERIA AW123273 AW123363 AW123364 G798495 AW123365 G798500 AW123274 AW123275 LIRE 5000 CANCELLERIA AW123362 AHI23253 AW123254 AW123344 AW123345 -4- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Re per diritti € 19 LUG 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIERECANCE Con atto di citazione notificato il 30 maggio ed il 1° giugno 1969 IA ZO LA e IAna IA ME convennero innanzi al Tribunale di IE PE ET e ER IAni TO, il primo appaltatore ed il secondo direttore dei lavori di costruzione di una loro villetta, e chiesero che fossero condannati al risarcimento CANCELLERIA dei danni che avevano subito a causa dei vizi della costruzione, nel dettaglio indicati. I convenuti si costituirono entrambi, e chiesero il rigetto della domanda, eccependo preliminarmente decadenza e prescrizio- CANCELLERIA ne. Il Tribunale, trattata ed istruita la causa, ed acquisita una consulenza tecnica di ufficio, qualificati gravi i vizi denunziati, aven- doli accertati, accolse la domanda, e condannò entrambi i convenuti in solido a pagare agli attori sessanta milioni di lire, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in b epigrafe (4 settembre 1998) l'ha invece rigettata, perché ha accertato che IA ZO LA e IAna IA ME denunziarono i vizi della costruzione (che ha qualificato anch'essa gravi, e riferibili al paradigma di cui all'art. 1669 cod. civ.) oltre un anno dopo averli scoperti. IA ZO LA e IAna IA ME hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, formulando tre censure. Sia ER IAni TO, che PA LI, erede di Peri- cle ET, nelle more deceduto, ed il liquidatore della sua impresa in concordato preventivo, hanno resistito con distinti controricorsi;
ed hanno a loro volta proposto distinti ricorsi incidentali condizionati, al quale hanno replicato IA ZO LA e IAna IA Mei- nardi con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale condizionato sono stati proposti contro la stessa sentenza, e vanno pertanto riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con i tre motivi del loro ricorso principale IA ZO LA e IAna IA ME censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato la loro decadenza dall'azione esperita, denun- ziando contraddittorietà e inadeguatezza della sua motivazione. Le censure sono infondate. Quanto alla denunziata contraddittorietà, si osserva che la Corte d'appello di Torino ha affermato nella sua sentenza che IA ZO LA e IAna IA ME si trasferirono nella villa al più tardi il 17 marzo 1986, che i vizi vennero riscontrati in quello stesso anno, e che furono denunziati con lettera raccomandata il 20 maggio 1988. 1 ricorrenti sostengono che la Corte d'appello ha però an- che affermato nella sua sentenza che i vizi furono ad essi manifesti ! 2 solo dopo essere stati accertati da tale ing. AN, da essi all'uopo incaricato, e che di essi li rese edotti il 19 maggio 1988; e ravvisano dunque la denunziata contraddittorietà della motivazione nelle due diverse date indicate come momento in cui i vizi denunziati furono ad essi manifesti. Nella sentenza impugnata non è affatto scritto quanto hanno ritenuto di leggervi i ricorrenti. La Corte d'appello di Torino ha infatti con essa affermato, in modo chiaro ed non equivocabile, che i vizi denunziati, quelli stessi poi evidenziati dall'ing. AN, e de- nunziati da IA ZO LA e IAna IA ME con la raccomandata di cui si è detto, vennero da questi ultimi "riscontrati" già nel 1986, giusta quanto riferito dai testimoni nel dettaglio specifi- cati. I ricorrenti hanno poi denunziato inadeguatezza della mo- tivazione, affermando che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la dichiarata prescrizione della azione da essi esperita era stata interrotta dalla loro richiesta dell'accertamento tecnico preventi- h vo che venne notificato ai resistenti il 13 luglio 1988. Nessuna prescrizione è stata però accertata e dichiarata dalla Corte d'appello di Torino, che si è limitata ad accogliere la di- versa eccezione di decadenza, come innanzi si è rilevato. Il ricorsi incidentali condizionati restano assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentali, rigetta quello di IA ZO LA e IAna IA ME, e dichiara assorbiti quelli di ER IAni TO, PA LI, e del liquidatore della impresa di PE ET in concordato preventivo;
condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese sostenute nel pre- sente giudizio, che liquida, quelle di ER IAni TO, in €. 631,37 oltre €. 1.800,00 per onorari, e quelle di PA IU 1 no, e del liquidatore della impresa di PE ET in concordato preventivo in €. 362,60 oltre €. 1.800,00 per onorari. 1 Roma, 13 dicembre 2001 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Vig Boldamame L'estensore Cioffi 109T 129,11 45AT 20,66 TOT. 149,77 CANCELLIERE C1 Valeria Neri Rond 04. MAR. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE OMA 2 Ө Sorio 4. Registrato in dot . 120.77 an. 17524. OVE/77) (euroCENTO F. JPO) za Responsabile d (D: M. La Carte Supreme di Cassazione Mm 2488/04 respinge Con sen reuse Сои Гене revocasione , dichiare assorbiti ricorsoper л ricorsi incidentali condizionati @compolusa tre le parti le spese di questo giudizio. Roma 12-02-04 IL CANCELLIERE C1 Antonella Fontana form لمسة OSSUPLERA D