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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4204 /2024
Tribunale di Padova
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 4204/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2024 da
, con gli avvocati Falconi Antonella e Ferrato Alessandro, Parte_1
come da mandato in atti;
e
, con l'avv. Della Greca Sonia, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01 dicembre 2007 in Padova
(PD) dai Signori e , emettendo al riguardo ogni consequenziale Controparte_1 Parte_1
provvedimento ed, in particolare, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del competente
Comune di Padova (PD) di trascrivere l'emananda sentenza nei Registri di Stato Civile, ad
ogni effetto di legge.
2) Confermarsi l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, alla Persona_1
madre, con collocazione del medesimo presso la stessa e con espressa autorizzazione
contestualmente concessa dal sig. al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e Pt_1
del passaporto a favore del figlio minore, . Persona_1
3) Nulla in merito all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne in data 03 Persona_2
settembre 2023, e oggi abitualmente residente in [...].
4) Il padre potrà vedere e stare con il figlio minorenne in Italia o anche in Persona_1
Australia, secondo accordi che verranno assunti dai genitori, per tre settimane, anche
consecutive, all'anno, per lo più concentrate nel periodo estivo di sospensione scolastica, da
concordarsi tra le Parti.
5) Disporsi che la sig.ra provveda al mantenimento integrale del figlio Controparte_1 [...]
collocato presso di sé, senza alcuna rivalsa sul sign. , obbligandosi Per_1 Parte_1
quest'ultimo a tenere indenne e a manlevare la sig.ra da qualsiasi pretesa Controparte_1
economica che il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, Persona_2
potesse avanzare nei suoi confronti e in ragione del proprio mantenimento ordinario e
straordinario.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di
rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti
dell'altro e viceversa.
7) I coniugi danno atto di aver definitivamente risolto ogni loro questione economica,
dipendente da passate vicissitudini, anche giudiziarie, nonché comunque dipendenti
dall'intercorso rapporto matrimoniale, avendo il sign. già provveduto a Parte_1
2 corrispondere, a mezzo del proprio legale, Avv. Antonella Falconi, la somma di €. 2.500,00
(duemilacinquecento/00) a favore della sign.ra , con bonifico effettuato in data Controparte_1
04.06.2024, somma incassata dalla predetta a saldo e stralcio di qualsiasi propria pretesa
economica. I coniugi dichiarano pertanto che, avendo il sig. già adempiuto, come sopra Pt_1
specificato, al suo suddetto obbligo di pagamento, non hanno più nulla a pretendere l'uno
dall'altro, per nessuna ragione e/o titolo, dipendente da quanto sopra indicato;
8) Spese legali compensate”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
01/12/2007 in Padova e trascritto nel relativo registro al n.313, Parte I dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 27.9.2018 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.1672/2023,
passata in giudicato in data 28.10.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note depositate per l'udienza del
4.6.2024.
Con ordinanza ai sensi dell'art.473 bis. 51 comma 3 c.p.c. datata 17.7.2024, rilevato che, tra le condizioni di divorzio, non compariva quella relativa al mantenimento del figlio minore , le parti sono state chiamate a rendere chiarimenti sul punto. Per_1
Con note depositate in data 16.9.2024 i ricorrenti hanno integrato le condizioni di divorzio, prevendo che ciascun genitore provveda in via esclusiva al mantenimento del figlio con esso convivente e, dunque, la madre al mantenimento integrale del figlio minore ed il padre al mantenimento integrale del figlio maggiorenne Per_1
economicamente non autosufficiente . Per_2
Con successiva ordinanza ai sensi dell'art.473 bis. 51 comma 3 c.p.c. datata
10.10.2024, con riferimento alla condizione di divorzio inerente al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, , residente Per_2
3 abitualmente in Australia con il padre, le parti sono state chiamate a produrre eventuali accordi sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile ovvero a dedurre sul punto.
I ricorrenti hanno ottemperato a quanto richiesto con note sottoscritte personalmente dalle parti, nelle quali hanno precisato le nuove conclusioni riportate in epigrafe.
Preliminarmente, attesa la presenza di elementi di estraneità con riferimento all'oggetto della controversia, atteso che è nato in [...] e, Parte_1
secondo quanto allegato e documentato dalle parti (doc.3), vive in Australia, appare necessario verificare per ciascuna domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo a), lett. iv) del Regolamento
(UE) n. 2019/1111, che stabilisce che, in caso di domanda congiunta, è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale di uno dei coniugi”. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa
(in particolare, dal certificato di residenza e stato di famiglia;
doc.2), che CP_1
ha la residenza abituale in Italia.
[...]
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. d),
del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, ove non operino i criteri di cui alle lettere a), b) e c) il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque va applicata la legge dello Stato italiano.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento
UE n. 2019/1111 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
4 Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale”
nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia, ove è anche nato, e,
pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni
5 alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità
giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati
membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che
“la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo
dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare
è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, e pertanto si applica la legge italiana.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337
bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che quanto pattuito al punto 7 delle conclusioni sopra riportate costituisce espressione
6 dell'autonomia negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Si rileva che le parti, dando atto della stabile residenza del figlio maggiorenne a Perth, in Australia, hanno espunto dalle condizioni originariamente Per_2
formulate quelle inerenti il suo mantenimento, non sussistendo la giurisdizione del giudice italiano adito su tale questione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 01/12/2007 in Padova e trascritto nel relativo Controparte_1
registro al n. 313 parte I anno 2007 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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