Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 6606/2024
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. CARATOZZOLO Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in Torino, via Santa Teresa 3, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
( ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in Torino, CP_1 P.IVA_1
via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 25/7/2024, ha allegato: Parte_1
1
conseguente ad atto di accertamento e contestazione di violazione delle norme in materia di versamento dei contributi previdenziali del 2018 (omesso versamento del 2017); in particolare,
di violazione dell'art. 2 co 1 bis d.l. 463/1983, per non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie dovute dalla CRA srl, in qualità di legale rappresentante di tale società;
- che tale atto è illegittimo, in quanto l'esponente è stato legale rappresentante di società a responsabilità limitata, e non è pertanto responsabile per le obbligazioni sociali, di qualsivoglia genere;
solo in ipotesi di accertata mala gestio il rappresentante o il socio di società di capitali può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni;
ma un simile accertamento, nel caso di specie, manca;
poi, la società debitrice (la CRA srl appunto) avrebbe dovuto essere quantomeno compulsata in prima istanza;
- la prescrizione dei contributi richiesti;
questi si prescrivono infatti nel termine di 5 anni dal momento in cui avrebbero dovuto essere versati;
l'atto di accertamento e contestazione della violazione non ha avuto, però, effetto interruttivo della prescrizione;
al momento della notifica dell'ordinanza – ingiunzione i crediti erano già estinti.
Il ha quindi chiesto la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva e la Pt_1
declaratoria di intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza –
ingiunzione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso;
secondo l'Istituto i crediti CP_1
non si sarebbero prescritti, stante la notifica (interruttiva appunto della prescrizione) dell'atto di accertamento e contestazione della violazione in data 13/12/2018 e stante la sospensione della prescrizione ex art. 2 co 1 quater l. 463/1983 e l'ulteriore sospensione ex art. 103 co 6 bis d.l. 18/2020, e poi la notifica dell'ordinanza ingiunzione al 15/6/2024, in tempo utile per interrompere nuovamente il termine estintivo.
2 L'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione è stata sospesa con decreto inaudita altera
parte, con il quale è stata anche fissata l'odierna udienza.
2. Il ricorso è infondato, in quanto:
- oggetto dell'ordinanza ingiunzione è l'irrogazione di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali, inferiore ad euro 10.000,00, da parte del datore di lavoro (la CRA srl),
ex art. 2 co 1 bis d.l. 463/1983, conv. in l. 638/1983 (articolo modificato dal dlvo 8/2016), e non la riscossione delle ritenute;
trattasi di sanzioni irrogate in forza di intervento di depenalizzazione di fattispecie di reato (appunto, ex dlvo 8/2016), come tali disciplinate in via generale dalla l. 689/1981; autore della violazione (omesso versamento) è considerato il legale rappresentante dell'impresa collettiva, laddove questa risulti essere il datore di lavoro debitore delle ritenute previdenziali;
poi, ai sensi dell'art. 6 co 2 l. 689/1981, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità
giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta;
infatti, nell'ordinanza – ingiunzione impugnata è
indicata, quale soggetto obbligato in solido con il ricorrente, la CRA srl;
risulta quindi del tutto non pertinente il motivo di opposizione mediante il quale il lamenta di non potere Pt_1
essere ritenuto il debitore dei contributi previdenziali, in quanto di sicuro è debitore delle sanzioni conseguenti al mancato versamento di questi ultimi;
né la società avrebbe dovuto essere “diffidata” prima del ricorrente, in quanto, lo si ribadisce, mera co-obbligata solidale rispetto all'autore della violazione, ovvero proprio il , e comunque l'art. 6 della l. Pt_1
689/1981 non prevede alcun beneficium ordinis o beneficium excussionis; il motivo è pertanto infondato;
- parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, in quanto riferita dal ricorrente espressamente ai contributi previdenziali;
ma deve ribadirsi che oggetto dell'ordinanza
3 ingiunzione e del presente giudizio sono le sanzioni irrogate per il loro omesso versamento, il cui termine di prescrizione è stabilito in anni 5 dalla commissione della violazione, ex art. 28 l.
689/1981; essendo però l'eccezione di prescrizione eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, non può prendersi autonomamente in considerazione la prescrizione di tali sanzioni,
essendo il ricorso incentrato, come si è detto, sulla prescrizione dei contributi previdenziali, in modo però non pertinente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 11.206,50) e della relativa semplicità dell'oggetto della controversia.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
di ; spese liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre a ad accessori di legge. CP_1
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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