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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3959/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. GIORDANO 15 NAPOLI presso il difensore avv. MARONE GUIDO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato in C/O CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17-11-2024, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 5 Affermava di essere dipendente del convenuto, con qualifica e mansioni di Docente, CP_1 immesso in ruolo nel 2004. Rilevava che la propria progressione economica era stata rallentata dopo l'anno 2013, poiché il convenuto non aveva riconosciuto l'anno 2013 al fine delle progressioni stipendiali. CP_1
Eccepiva l'illegittimità del mancato riconoscimento della suddetta annualità ai fini stipendiali, per le ragioni indicate in ricorso In particolare rilevava che il convenuto aveva fatto un'erronea applicazione di CP_1 quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. N°122/2013. Sul punto precisava che la norma in oggetto aveva esteso al 2013, ciò che era stato già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9 comma 23 del D.L. N°78/2010, convertito in Legge N°122/10, stabilendo, per chi aveva maturato la progressione economica nell'anno 2013, la perdita degli aumenti retributivi che avrebbe guadagnato in quell'anno, e solo limitatamente a quell'anno, mentre il convenuto aveva invece ritardato di un anno la progressione CP_1 economica che avrebbe maturato nel 2013, così facendole conseguentemente ritardare - sempre di un anno - tutte le progressioni successive, rendendo permanente gli effetti della norma che, invece, erano solo temporanei. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata nell'anno 2013 come insegnante di ruolo del , al fine delle progressioni Controparte_1 economiche nel medesimo ruolo, e per l'effetto condannasse lo stesso ad emettere CP_1 nuovo decreto di ricostruzione della carriera per quanto concerneva le progressioni economiche, nonché al pagamento delle eventuali differenze retributive. Si costituiva in giudizio il , eccependo in primo luogo la Controparte_1 prescrizione quinquennale, decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo. Nel merito affermava l'infondatezza della domanda della ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare affermava che il mancato riconoscimento del 2013 era avvenuto, quanto agli effetti, al solo fine di impedire la progressione economica stipendiale sterilizzata dal menzionato art. 1, essendo stato per il resto riconosciuto a tutti gli altri fini giuridici, come previsto dalla norma. Precisava sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la norna aveva stabilito che le annualità in relazione alle quali era stato previsto il blocco delle progressioni economiche non erano “utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, e dunque non si era limitata a incidere sulla corresponsione ai dipendenti degli incrementi stipendiali che sarebbero maturati durante il periodo del blocco, ma aveva escluso di considerare l'annualità soggetta al blocco, “sterilizzandola” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Precisava ancora sul punto, che tale interpretazione era coerente con le finalità di contenimento della spesa pubblica, che invece sarebbero state di fatto vanificate dall'interpretazione della norma proposta dalla ricorrente, secondo la quale la spesa risparmiata nel 2013 sarebbe già stata sostenuta - di fatto - nel 2014. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-02-2025 e 23-06-2025. Venivano acquisisti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le domande proposte dalla ricorrente, sono infondate e vengono respinte. Infatti, l'art. 9 comma 23 della Legge N°78/2010, stabilisce che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Il menzionato art. 8 comma 14 prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico…
…”. A sua volta l'art. 64 stabilisce che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico …”. Infine l'art. 1 comma 1 lett. b) del Dpr N°122/13 ha esteso la disciplina descritta anche all'anno 2013. Ne consegue che, oggetto di controversia è l'interpretazione del già menzionato comma 23 dell'art.
9. Secondo parte ricorrente esso impedisce di tener conto dell'anno 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante in quell'anno, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalle norme sul blocco. Secondo il resistente, esso comporta invece la definitiva sterilizzazione a fini CP_1 economici della suddetta annualità, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, fino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva (quello menzionato dal citato art. 64), consentito solo previo stanziamento delle relative risorse (il che per il 2013 non è avvenuto). Ciò posto, osserva il Tribunale che l'interpretazione proposta dal merita CP_1 condivisione. Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la norma non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012 (Cass. Civ., Sez. lav., N°13618/25). Secondo la Suprema Corte la suddetta disciplina si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato ex art. 1 comma 21, del medesimo decreto che, allo stesso modo, esclude l'utilità delle annualità oggetto di intervento per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio.
pagina 3 di 5 Tale progressione è stata significativamente disciplinata dallo stesso comma 21 in modo diverso dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il Legislatore si è invece limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La Corte spiega che la diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio, ma presuppongono procedure selettive o concorsuali, rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ex art. 52 D.l.vo N°165/01. Questa diversità fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali meramente conseguenti all'anzianità di servizio ha indotto il Legislatore a prevedere una disciplina differenziata che, in un caso, prevede il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità. Tale sterilizzazione, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso e ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. N°78/10, convertito in Legge N°122/10, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita. In difetto dell'intervento della contrattazione collettiva il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013 (Cass. Civ., sez. lav. N°13618/25). Nel caso in esame, legittimamente il ha sterilizzato gli effetti della progressione del CP_1
2013, secondo quanto disposto dalla norma, visto che la sterilizzazione degli effetti ha riguardato solo quelli economici, e cioè ha interessato la fascia stipendiale successiva, determinando unicamente un ritardo nella sua acquisizione, che resta comunque garantita. Né merita condivisione il fatto che, a dire della ricorrente, la stessa norma non possa essere interpretata come vorrebbe il resistente poiché – essendo eccezionale - i suoi effetti CP_1 devono essere necessariamente limitati nel tempo (il che non avverrebbe secondo l'interpretazione avversata). Infatti, anche nell'interpretazione proposta sussiste l'invocata limitazione temporale, essendo il blocco riferito al solo anno 2013, nel senso che esso non si estende ad anni successivi, benché i suoi effetti si producano anche oltre tale annualità. Non possono infine rilevare le questioni relative alla domanda del riconoscimento degli effetti giuridici del 2013, poiché nella fattispecie in esame, la domanda di riconoscimento degli effetti giuridici è espressamente finalizzata all'ottenimento degli scatti stipendiali sterilizzati dalla norma, non ad altri effetti. L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio della docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà previsto dalla contrattazione collettiva (Cass. civ., sez. lav. N°13618/25). Pertanto le domande proposte da contro il Parte_1 Controparte_1
, vengono respinte.
[...]
Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la novità della problematica ed il contrasto Giurisprudenziale esistente sul punto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro il . Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 23-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3959/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. GIORDANO 15 NAPOLI presso il difensore avv. MARONE GUIDO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato in C/O CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17-11-2024, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 5 Affermava di essere dipendente del convenuto, con qualifica e mansioni di Docente, CP_1 immesso in ruolo nel 2004. Rilevava che la propria progressione economica era stata rallentata dopo l'anno 2013, poiché il convenuto non aveva riconosciuto l'anno 2013 al fine delle progressioni stipendiali. CP_1
Eccepiva l'illegittimità del mancato riconoscimento della suddetta annualità ai fini stipendiali, per le ragioni indicate in ricorso In particolare rilevava che il convenuto aveva fatto un'erronea applicazione di CP_1 quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. N°122/2013. Sul punto precisava che la norma in oggetto aveva esteso al 2013, ciò che era stato già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9 comma 23 del D.L. N°78/2010, convertito in Legge N°122/10, stabilendo, per chi aveva maturato la progressione economica nell'anno 2013, la perdita degli aumenti retributivi che avrebbe guadagnato in quell'anno, e solo limitatamente a quell'anno, mentre il convenuto aveva invece ritardato di un anno la progressione CP_1 economica che avrebbe maturato nel 2013, così facendole conseguentemente ritardare - sempre di un anno - tutte le progressioni successive, rendendo permanente gli effetti della norma che, invece, erano solo temporanei. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata nell'anno 2013 come insegnante di ruolo del , al fine delle progressioni Controparte_1 economiche nel medesimo ruolo, e per l'effetto condannasse lo stesso ad emettere CP_1 nuovo decreto di ricostruzione della carriera per quanto concerneva le progressioni economiche, nonché al pagamento delle eventuali differenze retributive. Si costituiva in giudizio il , eccependo in primo luogo la Controparte_1 prescrizione quinquennale, decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo. Nel merito affermava l'infondatezza della domanda della ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare affermava che il mancato riconoscimento del 2013 era avvenuto, quanto agli effetti, al solo fine di impedire la progressione economica stipendiale sterilizzata dal menzionato art. 1, essendo stato per il resto riconosciuto a tutti gli altri fini giuridici, come previsto dalla norma. Precisava sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la norna aveva stabilito che le annualità in relazione alle quali era stato previsto il blocco delle progressioni economiche non erano “utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, e dunque non si era limitata a incidere sulla corresponsione ai dipendenti degli incrementi stipendiali che sarebbero maturati durante il periodo del blocco, ma aveva escluso di considerare l'annualità soggetta al blocco, “sterilizzandola” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Precisava ancora sul punto, che tale interpretazione era coerente con le finalità di contenimento della spesa pubblica, che invece sarebbero state di fatto vanificate dall'interpretazione della norma proposta dalla ricorrente, secondo la quale la spesa risparmiata nel 2013 sarebbe già stata sostenuta - di fatto - nel 2014. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-02-2025 e 23-06-2025. Venivano acquisisti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le domande proposte dalla ricorrente, sono infondate e vengono respinte. Infatti, l'art. 9 comma 23 della Legge N°78/2010, stabilisce che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Il menzionato art. 8 comma 14 prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico…
…”. A sua volta l'art. 64 stabilisce che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico …”. Infine l'art. 1 comma 1 lett. b) del Dpr N°122/13 ha esteso la disciplina descritta anche all'anno 2013. Ne consegue che, oggetto di controversia è l'interpretazione del già menzionato comma 23 dell'art.
9. Secondo parte ricorrente esso impedisce di tener conto dell'anno 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante in quell'anno, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalle norme sul blocco. Secondo il resistente, esso comporta invece la definitiva sterilizzazione a fini CP_1 economici della suddetta annualità, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, fino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva (quello menzionato dal citato art. 64), consentito solo previo stanziamento delle relative risorse (il che per il 2013 non è avvenuto). Ciò posto, osserva il Tribunale che l'interpretazione proposta dal merita CP_1 condivisione. Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la norma non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012 (Cass. Civ., Sez. lav., N°13618/25). Secondo la Suprema Corte la suddetta disciplina si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato ex art. 1 comma 21, del medesimo decreto che, allo stesso modo, esclude l'utilità delle annualità oggetto di intervento per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio.
pagina 3 di 5 Tale progressione è stata significativamente disciplinata dallo stesso comma 21 in modo diverso dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il Legislatore si è invece limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La Corte spiega che la diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio, ma presuppongono procedure selettive o concorsuali, rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ex art. 52 D.l.vo N°165/01. Questa diversità fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali meramente conseguenti all'anzianità di servizio ha indotto il Legislatore a prevedere una disciplina differenziata che, in un caso, prevede il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità. Tale sterilizzazione, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso e ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. N°78/10, convertito in Legge N°122/10, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita. In difetto dell'intervento della contrattazione collettiva il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013 (Cass. Civ., sez. lav. N°13618/25). Nel caso in esame, legittimamente il ha sterilizzato gli effetti della progressione del CP_1
2013, secondo quanto disposto dalla norma, visto che la sterilizzazione degli effetti ha riguardato solo quelli economici, e cioè ha interessato la fascia stipendiale successiva, determinando unicamente un ritardo nella sua acquisizione, che resta comunque garantita. Né merita condivisione il fatto che, a dire della ricorrente, la stessa norma non possa essere interpretata come vorrebbe il resistente poiché – essendo eccezionale - i suoi effetti CP_1 devono essere necessariamente limitati nel tempo (il che non avverrebbe secondo l'interpretazione avversata). Infatti, anche nell'interpretazione proposta sussiste l'invocata limitazione temporale, essendo il blocco riferito al solo anno 2013, nel senso che esso non si estende ad anni successivi, benché i suoi effetti si producano anche oltre tale annualità. Non possono infine rilevare le questioni relative alla domanda del riconoscimento degli effetti giuridici del 2013, poiché nella fattispecie in esame, la domanda di riconoscimento degli effetti giuridici è espressamente finalizzata all'ottenimento degli scatti stipendiali sterilizzati dalla norma, non ad altri effetti. L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio della docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà previsto dalla contrattazione collettiva (Cass. civ., sez. lav. N°13618/25). Pertanto le domande proposte da contro il Parte_1 Controparte_1
, vengono respinte.
[...]
Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la novità della problematica ed il contrasto Giurisprudenziale esistente sul punto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro il . Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 23-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5