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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 9985/2025 del R.G. Tra
, nata il [...] a Giugliano in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Gennaro Caturano;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”. Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, Persona_1 nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…ESAME OBIETTIVO:
… SISTEMA OSTEO-ARTICOLARE = accreditabile riduzione del R.O.M. di rachide in toto. SISTEMA NERVOSO E PSICHE = paziente discretamente collaborante, risponde alle domande in modo orientato. Psiche sufficientemente lucida. Sensorio integro. CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE demenza iniziale;
cecita' monoculare da ulcera corneale in glaucoma bilaterale;
diabete mellito tipo i in trattamento con ado;
accreditabili esiti algo-disfunzionali di verosimile spondilodiscoartrosi del rachide in toto;
incontinenza urinaria. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
“Le patologie emergenti dagli elementi d'anamnesi e certificativi prese in esame e non incluse tra le patologie determinanti susseguenti evidentemente non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante, ovvero risultano di entità tale da non consentire il raggiungimento della soglia per una proficua determinazione della invalidità globale. All'uopo non sono foriere di elementi valutativi atti al determinismo della complessiva invalidità civile per carenze di riscontro clinico e/o documentale o per levità d'incidenza sulla complessiva valenza invalidante la patologia cardiovascolare (ipertensione), la patologia dismetabolica (obesità di classe I). Il quadro clinico delineatosi in corso di visita medica appare inquadrabile nell'ambito del decadimento delle funzioni cognitive, trovando idonea collocazione nosografica tra le demenze. La demenza, infatti, è definita come: “…(omissis)… disturbo acquisito e con base organica delle funzioni intellettive che sono state in precedenza acquisite: memoria (a breve e lungo termine) (criterio A1 – DSM IV – ndr -) ed almeno una tra pensiero astratto, capacità critica, linguaggio, orientamento temporospaziale (criterio A2 – DSM IV – ndr-) con conservazione dello stato di coscienza vigile...”. Dalla letteratura si evince: …(omissis)…I deficit cognitivi devono essere sufficientemente gravi da provocare una menomazione del funzionamento lavorativo o sociale, e devono rappresentare un deterioramento rispetto a un precedente livello di funzionamento (criterio B – DSM IV) – ndr -)…(omissis)…E' opinione largamente condivisa che la valutazione del demente implichi la necessità di un'indagine multidimensionale, che integri l'esame clinico – comprensivo dei dati di neuroimaging – con la valutazione neuropsicologica che esplori le funzioni della sfera sociale, fisica e mentale (umore, comportamento, funzioni cognitive) del soggetto: sfere, si noti, che non sono tra loro indipendenti, ma rappresentano aree funzionali in ampia continuità e sovrapposizione, anche perché espressione dell'interazione di un individuo unico e indivisibile con se stesso e con l'ambiente. Sul piano dell'indagine clinica è pertanto possibile parcellizzare il soggetto, indagando i vari livelli funzionali – e quindi utilizzando le diverse scale a una o due dimensioni – ma poi alla fine si deve essere coscienti dell'artificio e considerare il soggetto nella sua unitarietà…(omissis)…La Tabella Ministeriale prevede come noto due voci relative alla demenza:
• Demenza iniziale
• Demenza grave
Riteniamo che la voce “demenza iniziale” possa corrispondere alla “demenza dubbia” e “lieve”; negli altri casi si deve considerare la valutazione espressa per la demenza grave, tenendo altresì conto che le forme di demenza da grave in poi – ma a volte anche le demenze moderate – richiedono di solito il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”1. Infermità n. 2 (Codice di Riferimento: 50.05; 51 dell'OMS): CECITA' MONOCULARE. L'afferimento a tale voce tabellare è determinato dal dato emergente dall'esame documentale attestante di visus motu manu in OD (ulcera corneale e glaucoma) e di 3/10 in OS (certificazioni del 07 febbraio e 12 marzo 2024). Sufficiente appare l'interazione ambientale. Infermità n. 3 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 93.09; 90 e da 92 in poi, escluso il 94.0 dell'OMS): DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO- MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III). Il decreto ministeriale del 5/2/92 distingue 4 classi, dalla I alla IV, che tengono in considerazione: tipo di diabete;
controllo glicometabolico;
presenza/assenza di complicanze ed il grado di compromissione. Rifacendosi allo Schema di DM Ministero della Salute, decreto ministeriale concernente l'approvazione della nuova “Tabella indicativa delle percentuali di Invalidità per le Menomazioni e le Malattie Invalidanti” aggiornata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78” - Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI - N.507, ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE, trasmesso alla Presidenza il 03 ottobre 2012, ripreso in Circolare : “LINEE GUIDA I.N.P.S. PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI”, è CP_1 condivisibile la definizione delle differenti condizioni cliniche del diabetico, scompensato o non, complicato o non. Nel caso che ricorre, l'interessata, in terapia con ipoglicemizzanti orali, ha presentato un valore di HbA1c di 7,5% in data 02 settembre 2024. Non sono presenti dati relativi ad ultronee misurazioni. Evidenziando che è da considerarsi diabete scompensato solo il diabete già in terapia insulinica (la presenza di uno scompenso cronico in un diabetico trattato con sola terapia orale va corretta con terapia insulinica), si rileva altresì il mancato riscontro di elementi documentali riferibili a segni di complicanze. Infermità n. 4 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 70.01; corrispondente alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS): ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE. Verosimilmente, pur in assenza di riscontro strumentale e segnatamente di evidenze Rxgrafiche che attestino l'effettivo processo anchilotico a carico dei metameri vertebrali del distretto in esame, le evidenze cliniche sono sufficientemente probanti quanto, soprattutto, a conseguenze fisiopatologiche sulla articolarità rachidea (precipuamente a livello dei metameri cervicali e lombosacrali) dei fenomeni artrosici clinicamente acclarati. Del resto
“…(omissis)…L'impostazione (tabellare – ndr -) dell'apparato locomotore appare di tipo più traumatologico che internistico, venendo privilegiato in larghissima misura un criterio classificatorio per esiti di amputazione, rigidità, anchilosi…(omissis)…Le rigidità considerate sono quasi tutte oltre il 70% e vengono assimilate alle anchilosi…(omissis)…L'assenza di considerazioni per rigidità inferiori al 50% obbliga, per la loro valutazione, al ricorso ad un criterio analogico, in cui deve, però, tenersi conto del diverso significato menomativo che va attribuito ai segmenti iniziali di deficit di excursus articolare rispetto a quelli di pari entità ma concernenti fasi più avanzate di range motorio…(omissis)…”2. La valutazione non può quindi che avvenire con criterio analogico e proporzionale, non evitando di evidenziare che il riscontro clinico non è suffragato da alcun dato strumentale presente in documentazione allegata. Infermità n. 5 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 62.03; 63 dell'OMS): CISTITE CRONICA. Anche in questo caso, come in altri, non sorprenda il riferimento a tale voce nosografata in tabella, nonostante la salienza clinica che emerge documentalmente è l'incontinenza urinaria, laddove i fenomeni di flogosi cronica possono risultare a corollario. L'incontinenza urinaria, non è infatti patologia contemplata tra le voci tabellari. L'incontinenza urinaria è un sintomo di varie patologie a genesi diversa (flogistica, meccanica, nervosa) che comportano la perdita involontaria d'urina. La più comune è la forma cosiddetta “da sforzo” (IUS) che si determina quando la pressione vescicale supera quella uretrale sotto sforzo fisico con aumento della pressione addominale. E' foriera di riflessi negativi sul piano psicologico e sociale. Alcuni Autori ritengono che: …(omissis)…Secondo un criterio analogico riteniamo che le forme di incontinenza urinaria che si verificano al di fuori di tali ipotesi (incontinenza legata ad anomalie neurologiche – n.d.r.) possano essere valutate nella misura dell'11-30%, mentre per gli altri casi la valutazione va riferita al complesso delle menomazioni…(omissis)…”3. Nel caso che ricorre la determinazione quantitativa è influenzata dall'assenza di elementi d'analisi di dettaglio quanto a complicanze del quadro clinico. Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. L. 124/98), gravi: 100%. Data decorrenza: 01 aprile 2025. Nel caso che ricorre l'esplorazione delle possibilità relazionali ha evidenziato: Una conservazione della capacità critica sufficiente a scongiurare il pericolo concreto se non per gli altri, nel caso di specie, per sé, di compromissione dell'integrità fisica (cadute dall'alto, investimenti stradali, maneggio di sostanze pericolose altrimenti detenute innocuamente negli ambiti domestici
– compresi farmaci e detergenti -, gestione del fuoco, ecc.); Un livello delle funzioni cognitivo-comportamentali sufficiente a configurare la capacità ad attendere a quelle che gli autori anglosassoni individuano come ADL (attività della vita quotidiana), cioè quelle che condizionano comunque l'autonomia personale e che nel caso che ricorre NON risultano definitivamente compromesse. Per quanto attiene alla funzione motoria, indicativa della conservazione d'autonomia è la sua conservazione che consente il supporto necessario in mobilità all'estrinsecazione nelle attività quotidiane dell'autonomia sufferita”. CONCLUSIONI ALLO STATO ATTUALE, VISTI I FATTI E GLI ELEMENTI CLINICI, ANALIZZATA LA DOCUMENTAZIONE PROBANTE, CONSIDERATE LE CIRCOSTANZE DEL CASO, SI RITIENE OPPORTUNO PRODURRE LA SEGUENTE TABELLA: Diagnosi: DEMENZA INIZIALE;
CECITA' MONOCULARE DA ULCERA CORNEALE IN GLAUCOMA BILATERALE;
DIABETE MELLITO TIPO I IN TRATTAMENTO CON ADO;
ACCREDITABILI ESITI ALGO-DISFUNZIONALI DI VEROSIMILE SPONDILODISCOARTROSI DEL RACHIDE IN TOTO;
INCONTINENZA URINARIA. Valutazione finale d'invalidità: Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. L. 124/98), gravi: 100%. Data decorrenza: 01 aprile 2025. Accompagnamento: NON ABBISOGNEVOLE di aiuto permanente di accompagnatore NE' di assistenza continua”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo da configurare un aggravamento legittimante l'accertamento del requisito sanitario richiesto con il ricorso. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata…”. La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni (previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000, n.7776 del 1997)…”. Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata dal CTU, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002) …”.
Nel caso che ci occupa è opportuno chiarire che non è sufficiente la difficoltà nel compimento degli atti della vita quotidiana per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Afferma infatti la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 2009) che: “Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998, 6882/2002), le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti.
2.3. Risulta altresì consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che giudica priva di fondamento la tesi secondo la quale i requisiti sarebbero diversi per i soggetti anziani, in virtù del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 6, (che integra la L. n. 118 del 1971, art. 2, con la previsione che, "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, pone solo le condizioni perchè i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 2, nel testo originario, non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. n. 1339/1993; 931/1999; 8009/2001; 15303/2001; 10281/2003).” Specifica la Corte: “Invero, da questa interpretazione, consolidata nella giurisprudenza della Corte, si è discostata una decisione (Cass. 4904/2001), che, nella parte in cui ha ritenuto che fossero sufficienti, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, le "difficoltà persistenti", non può essere condivisa per le ragioni esposte, cui va aggiunto il rilievo che la delega attribuita dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, art. 2, sulla cui base è stato emanato il D. Lgs. n. 509 del 1988, aveva ad oggetto esclusivamente la revisione delle minorazione e categorie invalidanti, mentre solo la L. n. 508 del 1988, è intervenuta sull'istituto dell'indennità di accompagnamento.” Afferma inoltre la Corte: “Va anche ricordato che la necessità delle ulteriori condizioni richieste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento discende da un'interpretazione della normativa che è stata condivisa anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 346 del 1989), che ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale.” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 2009).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa