TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19160/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19160/2024 tra
RC9 - VIA CARLO PERINI 20 Parte_1
MILANO
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per - VIA CARLO PERINI 20 Controparte_2
MILANO l'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
Per l'avv. TURRONI MATTIA e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Ricci Valentina
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19160/2024 promossa da:
VIA CARLO PERINI 20 Controparte_2
MILANO
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. TURRONI MATTIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. REGNOLI, 11 47121 FORLI' presso il difensore avv. TURRONI MATTIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il conveniva in giudizio la Controparte_2
sigra di per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: : - Controparte_1
accertare e dichiarare che la sig.ra ha installato sul proprio balcone un manufatto Controparte_1
esterno e visibile in violazione di quanto previsto nel regolamento condominiale e, comunque, lesivo del decoro architettonico dello stabile e, per l'effetto, condannare la convenuta a rimuovere il predetto manufatto ripristinando la situazione preesistente;
pagina 2 di 5 Si costituiva la sigra che assumeva infondate in fatto e diritto le Controparte_1
domande attoree e ne chiedevano il rigetto in toto.
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni, la causa passa ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio attore chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta e in particolare delle rimozione delle vetrate panoramiche istallate sul poggiolo del balcone in corrispondenza dei locali di proprietà della convenuta, ; lamenta, infatti, che tali opere esterne abbiano modificato l'architettura,
l'estetica e la simmetria dell'edificio condominiale e vi sia stata violazione dell'art.4 del
Regolamento di condominio di natura contrattuale e lesione del decoro architettonico.
La convenuta opponendosi, eccepisce di aver realizzato i manufatti che sarebbero
“vetrate panoramiche “ e non “ comuni verande”,; eccepisce che non vi sia violazione del decoro ne contrasto con il regolamento di condominio;
eccepisce, pertanto, la legittimità del suo intervento.
Risulta provato, e non è contestato, il posizionamento da parte della convenuta di manufatto ( veranda )
E' altresì documentalmente provato che il Regolamento condominiale, all'articolo 4 ( doc. 5 attore ) stabilisce che “ è vietato occupare temporaneamente i locali e gli spazi sia di uso che di proprietà comune, con oggetti e materiali mobili di qualsiasi specie, erigere costruzioni di qualsiasi genere, anche se a carattere provvisorio, sia nei locali e spazi di uso comune, che sui poggioli…e in genere eseguire opere che possano compromettere la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio..”
L'efficacia del Regolamento condominiale non è contestata da parte convenuta, ma ciò che viene dedotto è non solo il diritto alla sicurezza e la tutela della proprietà privata, ma sostiene, la convenuta, che la modifica dalla stessa intrapresa, non comporti violazione del decoro architettonico.
Ciò posto, la domanda del attore deve essere accolta. Parte_1
pagina 3 di 5 Dall'esame della documentazione in atti, e dalla lettura dell'art. 4 del Regolamento condominiale emerge un divieto generico a compiere opere che modifichino la struttura esterna dell'edificio, in pratica vieta opere che ledano il decoro architettonico dello stabile.
Dall'esame della documentazione fotografica, prodotta da entrambe le parti, si ravvisa violazione del decoro architettonico.
Si ricorda che “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.(Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 11/05/2011)
Il giudice, peraltro, nel decidere dell'incidenza dell'innovazione sul decoro architettonico, deve, caso per caso, adottare criteri di maggiore o minor rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo stabile e delle modifiche apportate sulle facciate da altri condomini
Tale considerazione , determina questo Giudice a ritenere illegittima la istallazione di manufatto sul proprio balcone ( sia esso veranda o vetrata) convenuta;
ne ordina, pertanto la rimozione a cura e spese della convenuta, con ripristino dello stato quo ante.
In mancanza di esecuzione delle opere come sopra indicate entro 30 giorni dal deposito della sentenza, viene autorizzato il Condominio attore a provvedervi direttamente, con condanna della convenuta a rimborsare al convenuto la somma necessaria Parte_1
per il ripristino
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio/in contumacia della parte convenuta, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, ordina a di Controparte_1
pagina 4 di 5 rimuovere il manufatto esterno e di ripristinare la situazione quo ante.
2. In mancanza di esecuzione delle opere come sopra indicate entro 30 giorni dal deposito della sentenza, viene autorizzato il attore a provvedervi Parte_1
direttamente, con condanna della convenuta a rimborsare al convenuto Parte_1
quanto necessario per la rimozione.
3. Condanna, inoltre, a rimborsare al condominio Controparte_1 [...]
le spese di mediazione oltre che di lite, che si liquidano, quest'ultime, CP_2
in € 4.200,00 per compensi ed € 518,00 per spese oltre IVA e CPA e 15 % spese generali
4. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19160/2024 tra
RC9 - VIA CARLO PERINI 20 Parte_1
MILANO
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per - VIA CARLO PERINI 20 Controparte_2
MILANO l'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
Per l'avv. TURRONI MATTIA e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Ricci Valentina
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19160/2024 promossa da:
VIA CARLO PERINI 20 Controparte_2
MILANO
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. TURRONI MATTIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. REGNOLI, 11 47121 FORLI' presso il difensore avv. TURRONI MATTIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il conveniva in giudizio la Controparte_2
sigra di per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: : - Controparte_1
accertare e dichiarare che la sig.ra ha installato sul proprio balcone un manufatto Controparte_1
esterno e visibile in violazione di quanto previsto nel regolamento condominiale e, comunque, lesivo del decoro architettonico dello stabile e, per l'effetto, condannare la convenuta a rimuovere il predetto manufatto ripristinando la situazione preesistente;
pagina 2 di 5 Si costituiva la sigra che assumeva infondate in fatto e diritto le Controparte_1
domande attoree e ne chiedevano il rigetto in toto.
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni, la causa passa ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio attore chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta e in particolare delle rimozione delle vetrate panoramiche istallate sul poggiolo del balcone in corrispondenza dei locali di proprietà della convenuta, ; lamenta, infatti, che tali opere esterne abbiano modificato l'architettura,
l'estetica e la simmetria dell'edificio condominiale e vi sia stata violazione dell'art.4 del
Regolamento di condominio di natura contrattuale e lesione del decoro architettonico.
La convenuta opponendosi, eccepisce di aver realizzato i manufatti che sarebbero
“vetrate panoramiche “ e non “ comuni verande”,; eccepisce che non vi sia violazione del decoro ne contrasto con il regolamento di condominio;
eccepisce, pertanto, la legittimità del suo intervento.
Risulta provato, e non è contestato, il posizionamento da parte della convenuta di manufatto ( veranda )
E' altresì documentalmente provato che il Regolamento condominiale, all'articolo 4 ( doc. 5 attore ) stabilisce che “ è vietato occupare temporaneamente i locali e gli spazi sia di uso che di proprietà comune, con oggetti e materiali mobili di qualsiasi specie, erigere costruzioni di qualsiasi genere, anche se a carattere provvisorio, sia nei locali e spazi di uso comune, che sui poggioli…e in genere eseguire opere che possano compromettere la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio..”
L'efficacia del Regolamento condominiale non è contestata da parte convenuta, ma ciò che viene dedotto è non solo il diritto alla sicurezza e la tutela della proprietà privata, ma sostiene, la convenuta, che la modifica dalla stessa intrapresa, non comporti violazione del decoro architettonico.
Ciò posto, la domanda del attore deve essere accolta. Parte_1
pagina 3 di 5 Dall'esame della documentazione in atti, e dalla lettura dell'art. 4 del Regolamento condominiale emerge un divieto generico a compiere opere che modifichino la struttura esterna dell'edificio, in pratica vieta opere che ledano il decoro architettonico dello stabile.
Dall'esame della documentazione fotografica, prodotta da entrambe le parti, si ravvisa violazione del decoro architettonico.
Si ricorda che “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.(Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 11/05/2011)
Il giudice, peraltro, nel decidere dell'incidenza dell'innovazione sul decoro architettonico, deve, caso per caso, adottare criteri di maggiore o minor rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo stabile e delle modifiche apportate sulle facciate da altri condomini
Tale considerazione , determina questo Giudice a ritenere illegittima la istallazione di manufatto sul proprio balcone ( sia esso veranda o vetrata) convenuta;
ne ordina, pertanto la rimozione a cura e spese della convenuta, con ripristino dello stato quo ante.
In mancanza di esecuzione delle opere come sopra indicate entro 30 giorni dal deposito della sentenza, viene autorizzato il Condominio attore a provvedervi direttamente, con condanna della convenuta a rimborsare al convenuto la somma necessaria Parte_1
per il ripristino
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio/in contumacia della parte convenuta, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, ordina a di Controparte_1
pagina 4 di 5 rimuovere il manufatto esterno e di ripristinare la situazione quo ante.
2. In mancanza di esecuzione delle opere come sopra indicate entro 30 giorni dal deposito della sentenza, viene autorizzato il attore a provvedervi Parte_1
direttamente, con condanna della convenuta a rimborsare al convenuto Parte_1
quanto necessario per la rimozione.
3. Condanna, inoltre, a rimborsare al condominio Controparte_1 [...]
le spese di mediazione oltre che di lite, che si liquidano, quest'ultime, CP_2
in € 4.200,00 per compensi ed € 518,00 per spese oltre IVA e CPA e 15 % spese generali
4. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5