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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1974 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1974 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Controparte_1 on il patrocinio dell'Avv. UNCINI DONATELLA (C.F. CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
il patrocinio dell'Avv. UNCINI DONATELLA (C.F. C.F._3
) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/11/2024 con il quale e Controparte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_2
matrimonio celebrato in data 4.06.1988, a MO (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano ed obbligano entrambi sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio del passaporto valido per l'estero.
2). Non essendo la sig.ra economicamente autosufficiente, non Controparte_1
disponendo attualmente di un reddito stabile e certo, il sig. verserà alla Controparte_2
stessa un assegno mensile di € 400,00= a titolo di mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita e da versare entro il giorno 20 di ogni mese.
3) i ricorrenti, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento della proprietà esclusiva di beni mobili e immobili.
A tal fine il sig. , essendo pienamente a conoscenza dell'intera situazione Controparte_2
patrimoniale ed economica familiare e del fatto che la sig.ra in questi Controparte_1
ultimi dieci anni ha provveduto a pagare i debiti accumulati dal marito ed a ristrutturare per intero la casa familiare con suo proprio denaro e risparmi, riconosce e dichiara che la moglie è proprietaria unica ed esclusiva dell' immobile sito in MONTECOPIOLO Via Roma n°3, con annessi locali e pertinenze, come di seguito descritto ed identificato nella visura catastale allegata al presente ricorso:
- appartamento sito in MO (RN) Via Roma n°3 (al catasto Via Montefeltresca n°87 Piano
T-1-2-3) censito al N.C.E.U. del Comune di MO al Foglio 14, particella 190, sub 3, categoria A/3, Classe 1,
- locale rimessa sito in MO (RN) Via Roma n°3 (al catasto Via Montefeltresca SNC Piano
T) censito al N.C.E.U. del Comune di MO al Foglio 14, particella 190, categoria C/6,
Classe 1,
-locale cantina sito in MO (RN) Via Roma n°3 (al catasto Via Battelli SNC Piano S1) censito al N.C.E.U. del Comune di MO al Foglio 14, particella 200, categoria C/2, Classe
U.
Pertanto il sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_2 CP_1
la proprietà dell'immobile sopra descritto, comprese pertinenze ed accessori, con
[...]
apposito atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla sentenza di separazione. 4) il sig dovrà lasciare la residenza coniugale e trasferirsi altrove entro e Controparte_2
non oltre la data di comparizione dei coniugi dinanzi all'intestato Tribunale per l'omologa del presente ricorso, portando con sé tutti i suoi effetti personali;
5) I coniugi danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale è già stato da esse regolato e definito con apposita scrittura privata e dichiarano di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro unione matrimoniale e della relativa comunione del residuo;
6) le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1988 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1974 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Controparte_1 on il patrocinio dell'Avv. UNCINI DONATELLA (C.F. CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
il patrocinio dell'Avv. UNCINI DONATELLA (C.F. C.F._3
) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/11/2024 con il quale e Controparte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_2
matrimonio celebrato in data 4.06.1988, a MO (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano ed obbligano entrambi sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio del passaporto valido per l'estero.
2). Non essendo la sig.ra economicamente autosufficiente, non Controparte_1
disponendo attualmente di un reddito stabile e certo, il sig. verserà alla Controparte_2
stessa un assegno mensile di € 400,00= a titolo di mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita e da versare entro il giorno 20 di ogni mese.
3) i ricorrenti, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento della proprietà esclusiva di beni mobili e immobili.
A tal fine il sig. , essendo pienamente a conoscenza dell'intera situazione Controparte_2
patrimoniale ed economica familiare e del fatto che la sig.ra in questi Controparte_1
ultimi dieci anni ha provveduto a pagare i debiti accumulati dal marito ed a ristrutturare per intero la casa familiare con suo proprio denaro e risparmi, riconosce e dichiara che la moglie è proprietaria unica ed esclusiva dell' immobile sito in MONTECOPIOLO Via Roma n°3, con annessi locali e pertinenze, come di seguito descritto ed identificato nella visura catastale allegata al presente ricorso:
- appartamento sito in MO (RN) Via Roma n°3 (al catasto Via Montefeltresca n°87 Piano
T-1-2-3) censito al N.C.E.U. del Comune di MO al Foglio 14, particella 190, sub 3, categoria A/3, Classe 1,
- locale rimessa sito in MO (RN) Via Roma n°3 (al catasto Via Montefeltresca SNC Piano
T) censito al N.C.E.U. del Comune di MO al Foglio 14, particella 190, categoria C/6,
Classe 1,
-locale cantina sito in MO (RN) Via Roma n°3 (al catasto Via Battelli SNC Piano S1) censito al N.C.E.U. del Comune di MO al Foglio 14, particella 200, categoria C/2, Classe
U.
Pertanto il sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_2 CP_1
la proprietà dell'immobile sopra descritto, comprese pertinenze ed accessori, con
[...]
apposito atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla sentenza di separazione. 4) il sig dovrà lasciare la residenza coniugale e trasferirsi altrove entro e Controparte_2
non oltre la data di comparizione dei coniugi dinanzi all'intestato Tribunale per l'omologa del presente ricorso, portando con sé tutti i suoi effetti personali;
5) I coniugi danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale è già stato da esse regolato e definito con apposita scrittura privata e dichiarano di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro unione matrimoniale e della relativa comunione del residuo;
6) le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1988 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi