Articolo 5 della Legge 17 aprile 1989, n. 141
Articolo 4Articolo 6
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27 aprile 1989
Art. 5. 1. L'ultimo comma dell' articolo 10 nonche' gli articoli 16 , 17 e 18 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , sono abrogati.
Nota all'art. 5:
Il testo vigente dell' art. 10 della legge n. 1354/1962 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. - I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco ne' altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20›.
Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.
I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.
I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma".
Entrata in vigore il 27 aprile 1989