Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01452/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01526/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2017, proposto da
AL LU, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Madaro, Pierandrea Gerardi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Madaro in Arnesano, via Roma, 56;
contro
UTG - Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Lecce Area 1 Bis n. 0075847 notificato il 05/09/2017 con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente di ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 39845/16, con il quale il Prefetto di Lecce ha rigettato la sua istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 3-7 l. n. 241/90; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione resistente si è costituita con atto depositato in data 18.12.2017.
All’udienza pubblica del 22.9.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con l’unico motivo di gravame, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, per non avere l’Amministrazione compiutamente motivato le ragioni per le quali egli (titolare di una armeria) non sarebbe esposto a rischi per la propria incolumità.
L’assunto è infondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 42 co. 3 r.d. TULPS: “ Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ”.
2.2. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora analizzarne la portata.
Sul punto, premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ è insufficiente - ai fini della prova del "dimostrato bisogno" - lo svolgimento di determinate attività commerciali o professionali che potrebbero, in quanto tali, esporre a reati contro la persona o il patrimonio, neppure se tali attività siano svolte in aree del Paese particolarmente colpite da fenomeni criminali e malavitosi. Il principio sotteso è costituito dalla necessità di impedire l'innesco di una "spirale perversa" in cui l'aumento (o il paventato pericolo di aumento) di reati contro la persona e il patrimonio - o l'operare di un oggettivo "rischio geografico", legato alla particolare presenza della criminalità in determinate aree - possano alimentare una generalizzata diffusione delle armi e condurre, da un lato, a un ulteriore aumento dei fatti di sangue che costituiscono gravissima turbativa della sicurezza pubblica e, dall'altro, a un vero e proprio sovvertimento del principio per cui la tutela della sicurezza pubblica e la difesa sociale sono riservati e affidati allo Stato (ed, entro ambiti limitati, alla polizia locale), tanto più e soprattutto in quelle aree - geografiche e sociali - nelle quali il rischio del ricorso generalizzato all'autodifesa può essere più alto ” (TAR Napoli, V, 24.3.2017, n. 1620. In termini confermativi, TAR Reggio Calabria, I, 23.7.2016, n. 838).
Di recente, si è ribadito che: “ Ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, è necessaria l'esistenza del "dimostrato bisogno" dell'arma, che non può essere provato neppure sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica, così come non può ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro ” (C.d.S, III, 11.9.2019, n. 6139. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis , C.d.S, III, 10.04.2019, n. 2359, e n. 4915/2018).
In particolare: “ nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, anche considerato che il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare una eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975 ” (TAR, Parma, I, 30.6.2016 n. 222).
Segue da ciò che: “ non è configurabile alcun automatismo, fondato sul presupposto che la licenza di porto di pistola per difesa personale sia stata già rilasciata in passato, in quanto nell'emanazione dell'atto di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale l'Autorità amministrativa competente ha il potere di riesaminare interamente la questione, esprimendo nuove e diverse valutazioni, che possono determinare una decisione diversa rispetto a quella adottata in passato; in sostanza, in sede di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, l'Autorità di Pubblica sicurezza deve effettuare una ponderazione comparativa tra la perdurante sussistenza di un'esposizione al pericolo del privato, tale da legittimare il protrarsi dell'autorizzazione, e l'insorgere di sopravvenute circostanze che militano nel senso del diniego ” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 giugno 2015 n. 1900).
Logico corollario di tale situazione è che l'art. 42 TULPS non prevede un particolare aggravio motivazionale in caso di mancato rinnovo della licenza di porto d'armi, essendo onere del richiedente provare, ai fini di ogni rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, l'esistenza del requisito del c.d. “ dimostrato bisogno ”.
2.3. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’Amministrazione ha fondato il proprio diniego sul fatto che: “ … le attuali condizioni economiche del sig. LU non sono tali da giustificare di per sé il rilascio dell’autorizzazione di polizia in questione non essendo suffragate da concreti episodi o circostanze di pericolosità da cui possa desumersi ragionevolmente la sua <<oggettiva esposizione a rischio>> e, conseguentemente il <<dimostrato bisogno di andare armato>> ”.
2.4. Orbene, ad avviso del Collegio, tale impianto motivazionale deve ritenersi pienamente in linea con le coordinate normative e giurisprudenziali sopra illustrate.
In sostanza, l’Amministrazione ha posto a fondamento dell’impugnato diniego di rinnovo del porto d’armi l’assenza di attualità del “ dimostrato bisogno ” del ricorrente di detenere un’arma da fuoco, non potendo l’attualità del bisogno desumersi sic et simpliciter dallo svolgimento della sua peculiare professione.
2.5. Per tali ragioni, l’atto impugnato disvela un esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, costituendo invece espressione di una corretta ponderazione di tutte le circostanze del caso, in cui non vi è traccia dei denunciati profili di errore, illogicità, irrazionalità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla peculiare natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO