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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4456/2021 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
TRA
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mortoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro alla via Madonna dei Cieli n. 6, giusta procura alle liti in atti.
Attrice
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
4.10.1988, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Servino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro alla via A. De Gasperi n. 11, giusta procura alle liti in atti.
Convenuto
E
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(NA) il 17.03.1991 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Dalia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torre del GR (NA) alla via Cesare Battisti n. 351, giusta procura alle liti in atti.
Convenuto
Conclusioni: come rassegnate per l'udienza del 23.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, in persona del l.r.p.t., conveniva in Parte_1
1 giudizio e per accertare e dichiarare il proprio diritto di rivalsa Controparte_1 Controparte_2 nei confronti dei convenuti per il risarcimento danni già riconosciuti in conseguenza del sinistro del 27.08.2018 e, conseguentemente, per la loro condanna, in solido al pagamento della somma di euro 35.750,09 oltre interessi legali.
La difesa dell'attrice esponeva: -che era proprietario del veicolo Controparte_1
Volkswagen Golf tg. CK253MY, assicurato con la società attrice con contratto n.
224.013.0000102789; - che, in data 27.10.2018, il veicolo rimaneva coinvolto in un sinistro stradale provocato dalla guida negligente, imprudente e imperita di - che Controparte_2 CP_1 si trovava a bordo del veicolo in qualità di terzo trasportato e che, in ragione dell'impatto,
[...] subiva lesioni personali;
- che diversi veicoli erano stati coinvolti nel sinistro e avevano subito ingenti danni materiali;
- che la aveva provveduto a risarcire tutti i Parte_1 danni, a persone e cose, derivanti dal sinistro per un importo complessivo di euro 34.082,85; - che il conducente del veicolo, così come emergente dalla relazione redatta dai Carabinieri di Sellia
Marina, era stato sottoposto al test alcolemico nell'immediatezza del fatto e che era risultato positivo;
- che la guida in stato di ebrezza consente l'azione di rivalsa della compagnia assicuratrice sul conducente del mezzo e sul proprietario;
- che, pertanto, in data 10.01.2020 la società attrice aveva provveduto a costituire in mora e per ottenere il Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle somme versate in ragione del diritto di rivalsa contrattualmente previsto;
- che ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza era stato senza esito.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice sia Controparte_1 sotto il profilo dell' an sia sotto il profilo del quantum rilevando, in particolare, di non avere alcuna responsabilità nella causazione del sinistro per essere terzo trasportato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Contestava, poi, tutti gli assunti attorei, sprovvisti di qualsiasi supporto probatorio, specificatamente sotto il profilo della responsabilità di nella Controparte_2 verificazione del danno e sotto il profilo dell'assenza dei presupposti dell'azione di rivalsa, mancando un accertamento definitivo della violazione di cui all'art. 186 del CdS. Inoltre, rilevava che i pagamenti effettuati dalla compagnia assicuratrice ai danneggiati erano stati il frutto di accordi transattivi tra le parti e ne contestava la legittimità e la quantificazione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della pretesa attorea;
il tutto con il successo delle spese e competenze di lite.
mancava di costituirsi. Controparte_2
A seguito della concessione dei termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti, onerando parte attrice di notificare l'ordinanza
2 ammissiva dei mezzi di prova nei confronti del contumace.
Ricevuta la notifica dell'ordinanza del 9.02.2023, si costituiva il quale Controparte_2 sosteneva di non essere stato reso edotto dell'esistenza del processo in corso per essergli stato notificato l'atto di citazione ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza dei propri genitori di talché il Giudice, rilevando la nullità della notifica, lo rimetteva in termini, concedendogli quelli di cui al'art.183 comma 6 c.p.c..
La difesa dell' , quindi, contestava la domanda attorea perché infondata e non provata CP_2 ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa, chiedendo il rigetto della domanda attorea con successo delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 28.5.2024 il Giudice modificava parzialmente l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova, confermando l'interrogatorio formale e ammettendo la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
All'udienza del 4.10.2024 veniva escusso il teste brigadiere , intervenuto Testimone_1 sui luoghi del sinistro nell'immediatezza del fatto. Lo stesso dichiarava di aver accertato il tasso alcolemico del conducente del veicolo, di avergli elevato la contravvenzione Controparte_2 prevista dal CdS e di aver redatto la relazione di incidente depositata in atti.
All'udienza del 6.12.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale e il Giudice rinviava all'udienza del 23.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, allorquando assumeva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa fatta valere dalla difesa di . Controparte_2
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Ebbene, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte “in ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2), il termine di prescrizione è quello annuale di cui all'art. 2952, comma 2 e decorre dal giorno in cui
l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato”
(Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 12900; Cass. 3 marzo 2010, n. 5088; 19 dicembre 2008, n.
29883; 7 agosto 2000, n. 10351; 16 maggio 1997, n. 4363).
Dagli atti di causa è emerso che l'ultimo pagamento effettuato da parte attrice nei confronti del terzo danneggiato è stato effettuato nel giugno 2021 mentre l'atto di Persona_1 citazione del presente giudizio è del dicembre 2021, pertanto a distanza di sei mesi dall'ultimo
3 pagamento. A fortiori, agli atti sono allegate plurime lettere raccomandate A\R con le quali la compagnia assicurativa ha intimato il pagamento di quanto già versato ai convenuti, raccomandate che sono quindi idonee a interrompere la prescrizione.
Sempre in limine litis, sulla asserita carenza di legittimazione passiva in capo a CP_1
si osserva.
[...] ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente Controparte_1 giudizio per essere terzo trasportato, sebbene il veicolo su cui viaggiava fosse di sua proprietà.
Orbene tale eccezione non può trovare accoglimento dal momento che il terzo comma dell'art 2054
c.c. espressamente prevede la responsabilità del proprietario del veicolo, in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “ per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20373 del 09/10/2015; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 14/07/2011)
Ciò detto, dalla lettura degli atti di causa, specificatamente dall'interrogatorio dei convenuti e dalla relazione redatta dai carabinieri di Sellia Marina, emerge chiaramente che la circolazione del veicolo ad opera di è avvenuta con il favore di Controparte_2 Controparte_1
Inoltre, sempre sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte, “qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione, non solo del trasportato ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi;
pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/11/2019) 10/06/2020, n. 11095).
Pertanto, sussiste la legittimazione passiva in capo a Controparte_1
Passando all'esame nel merito della domanda, la stessa è infondata mancando i presupposti che la legittimano.
Ebbene, la agisce in rivalsa su ed Parte_1 Controparte_1 CP_2 perché responsabili in solido, ai sensi dell'art 2054 c.c., del sinistro avvenuto il 27.8.2018
[...]
4 in località Sellia Marina (CZ).
Il diritto di rivalsa è disciplinato dall'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private che prevede l'obbligo della compagnia assicurativa di risarcire i danni prodotti verso i terzi danneggiati anche in presenza di gravi inadempienze da parte dell'assicurato stesso, in un'ottica di migliore tutela e di favor nei confronti di quest'ultimi, ma garantisce alla compagnia adempiente di poter agire in rivalsa verso l'assicurato per ottenere il rimborso di quanto versato.
In particolare, “l'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art.
144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art.
1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza
(Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 14/02/2024) 22/02/2024, n. 4756)”. L'art. 144, secondo comma, secondo periodo, cod. ass. stabilisce: "l'impresa di assicurazione ha (...) diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione". Pertanto, questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato, lo stesso sorge dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.
Ciò detto la Suprema Corte ha chiarito che “il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio. In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto” (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud.
14/02/2024) 22/02/2024, n. 4756).
Quindi, sebbene il diritto di rivalsa discenda ex lege, deve comunque essere offerta specifica prova della sussistenza nelle pattuizioni intercorse tra assicuratore ed assicurato delle clausole volte a delimitare il rischio assicurato.
Il relativo onere di provare che il contratto di assicurazione della contenga una clausola Pt_2 di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo; ed, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale di
5 tal che in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Negli allegati agli atti di causa non si rinviene una specifica clausola contrattuale che giustifichi il diritto di rivalsa oltre che le condizioni per la sua applicazione;
ed, infatti nella documentazione allegata in atti non si rinvengono le condizioni generali di contratto nelle quali, probabilmente, avrebbero potuto essere previste e clausole di limitazione del rischio, pertanto, in difetto dio specifica prova sul punto, la domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in relazione al valore della domanda, parametri minimi, secondo il D.M. n. 55/2014 e succ. mod.. attese le questioni proposte dalle parti e la natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
-condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio a Parte_1 favore dei convenuti e liquidate nella somma di euro 3.808,00 ciascuno oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%; quanto a con distrazione a favore dell'avv. Salvatore Dalia Controparte_2 dichiaratosi procuratore antistatario.
Catanzaro, lì 16.9.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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