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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15349 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21910 /2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco VILONE per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/04/2023, - premesso che in Parte_1
data 23.2.1998 aveva contratto matrimonio in Roma con , che Controparte_1
il marito si era allontanato dalla casa familiare nel 2001 senza farvi più ritorno, che con sentenza n. 7266/2022 pubblicata in data 11.05.2022, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che non vi era stata riconciliazione degli stessi – chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, confermando i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione.
Alla prima udienza del 04.04.2024, parte ricorrente chiedeva, previa declaratoria di contumacia del resistente, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza statuizioni economiche, con vittoria di spese del giudizio. Il GD, pertanto, confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione, rimetteva la decisione al Collegio, che disponeva la rimessione della causa sul ruolo per il deposito della sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità o dell'estratto dell'atto di matrimonio contenente l'annotazione della separazione. Acquisita la sentenza munita di attestazione di irrevocabilità, riprecisate come sopra le conclusioni da parte della ricorrente, la decisione veniva definitivamente rimessa al Collegio con ordinanza in data 4.9.2025.
Essendo il resistente keniota, va preliminarmente verificata la sussistenza della giurisdizione italiana, la quale sussiste ai sensi dell'art. 3 lett. a), I) del Regolamento CE
1111/2019, essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi ubicata in Italia dove la ricorrente ancora risiede. Detto Regolamento è da ritenersi applicabile - come il precedente
Regolamento 2201/2003, sostituito senza modificare i criteri generali di attribuzione della competenza sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi - anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal
Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07,
ND OP v. ). Quanto alla legge applicabile, essa è quella italiana, in Persona_1
ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/10, ossia la legge del Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno
Stato non membro dell'Unione Europea. Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n.
7266/2022. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. L'irreperibilità del resistente, il lunghissimo tempo (oltre 20 anni) trascorso dalla separazione di fatto e la persistente volontà della ricorrente di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, non essendo necessarie ulteriori statuizioni in assenza di altre domande e di figli. Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia e la sostanziale non opposizione del resistente, irreperibile, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Roma da e Parte_1 CP_1
RO (KENYA), il 23.2.1988, trascritto
[...]
presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma, nella parte I, serie 02 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1998, atto N. 00216;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Valeria CHIRICO dott.ssa Marta IENZI