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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 388/2015 promossa da:
), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dagli avvocati Marta e Oronzo Amato, presso il cui studio in
Molfetta alla via Cavour n 25 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Chieffi, presso il cui studio in Terlizzi al viale
Roma n. 105 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 16 Con atto di citazione, notificato il 26 gennaio 2015, Parte_1
conveniva in giudizio premettendo che: Controparte_1
- era proprietario del fondo rustico sito in agro di Terlizzi alla Contrada Pozzo Omero, censito in catasto al foglio 174, particella 312, confinante con il fondo di proprietà di censito in catasto al foglio 17, particella 316; Controparte_1
- in prossimità del confine con la sua proprietà, il convenuto avevano edificato alcuni manufatti a distanza inferiore da quella prescritta dalle norme codicistiche e dalle norme tecniche di esecuzione allegate al vigente Piano Regolatore Generale, così come accertato dal proprio consulente di parte, geom. Persona_1
- in particolare, il CTP, nella propria relazione tecnica, aveva constatato che i detti manufatti, per le loro intrinseche caratteristiche e per la loro collocazione all'interno del fondo di proprietà del convenuto, non potevano essere qualificati serre, posto che:
1) il primo manufatto, definito “tettoia con struttura metallica e copertura permanente a pannelli coibentati”, era ubicato ad una distanza dal confine di 1,60m a fronte della distanza minima di 5m autorizzata dalla Concessione Edilizia n. 81/95, rilasciata dal
Comune di Terlizzi per la realizzazione di una “serra con copertura stagionale”, e di 8
m prescritta dal P.R.G., oltre ad essere privo dei requisiti richiesti dalla L. regionale n.
19/1986 per la realizzazione di una serra;
2) il secondo manufatto, definito
“magazzino”, era rappresentato in planimetria ad una distanza dal confine di 3m, mentre nell'attuale conformazione dello stato dei luoghi era ubicato ad una distanza dal confine di 1,50m; 3) sul lato sud di quest'ultimo manufatto si trovava un'appendice avente struttura portante in muratura, la quale non rispettava la distanza minima dal confine di 8 ma era ubicata ad una distanza di1,50m dal confine;
4) lungo il confine con la proprietà del , era stato realizzato un ulteriore volume Parte_1
edilizio, posto ad una distanza minima dal confine, in spregio alle prescrizioni normative;
pagina 2 di 16 - con missiva del 3 dicembre 2014, aveva invitato a rimuovere i Controparte_1
cennati manufatti in conseguenza della loro edificazione in violazione delle distanze legali, ma tale richiesta era rimasta inevasa;
- la violazione delle norme in materia di distanze da parte del convenuto aveva comportato per lo stesso il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni e la riduzione in pristino, in ragione dell'illecita limitazione al diritto di godimento dell'immobile di sua proprietà.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illeceità delle costruzioni di cui è causa e, per l'effetto, che il convenuto fosse condannato 1) alla demolizione delle opere costruite in violazione delle distanze minime e 2) al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 5.000,00 o nella minore o maggiore misura stabilita di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13 maggio 2015, si costituiva in giudizio il quale deduceva che: Controparte_1
- le opere eseguite sul proprio fondo e poste al confine con la proprietà dell'attore non potevano essere qualificate nuove costruzioni, bensì serre o annessi, trattandosi di strutture utilizzate per lo svolgimento di lavori connessi all'attività agricola, ragion per cui dovevano ritenersi correttamente posizionate a distanza di 3m dal confine, così come statuito dall'art.
2.17 del P.R.G. del Comune di Terlizzi;
- i detti manufatti, ove fossero stati considerati nuove costruzioni, avrebbero potuto beneficiare, in ogni caso, del principio di prevenzione, il quale riconosceva al proprietario che costruiva per primo la possibilità di determinare le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini;
- con riguardo alla “tettoia con struttura metallica e copertura permanente a pannelli coibentati”, così come denominata dal CTP di parte attrice nella propria relazione, la stessa era stata costruita, in violazione delle distanze minime previste dalla legge, da circa vent'anni, in base ad una concessione edilizia del 1995, sicché doveva ritenersi pagina 3 di 16 ammissibile l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere la detta struttura a distanza inferiore a quella legale;
- la domanda risarcitoria di parte attrice era infondata, posto che 1) Parte_1
non aveva provato né individuato le voci di danno risarcibili e 2) i cennati
[...]
manufatti non avevano creato intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
10 giugno 2015, evidenziava che: Parte_1
- ai manufatti di cui è causa, per le loro dimensioni e caratteristiche di stabilità, solidità
e immobilizzazione al suolo, doveva applicarsi la disciplina contenuta nell'art.
2.15 del P.R.G. del Comune di Terlizzi, la quale statuiva la distanza minima dal confine di
8 m, nella specie non rispettata dalla parte convenuta;
- il criterio di prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non poteva applicarsi alla fattispecie in esame, posto che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinavano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, avevano carattere integrativo delle disposizioni dettate dal codice civile e, quindi, valore di norme giuridiche;
- l'eccezione di acquisto per usucapione del diritto a mantenere le costruzioni realizzate ad una distanza inferiore rispetto a quelle legali era inammissibile, in quanto proposta tardivamente;
- la violazione delle norme in materia di distanze da parte del convenuto aveva comportato una diminuzione del valore potenziale del proprio terreno, oltre ad aver arrecato danni alle coltivazioni floreali ivi presenti.
pagina 4 di 16 La causa veniva, quindi, istruita con le prove orali e con l'espletamento di una CTU tecnica e, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 aprile
2022.
Con ordinanza del 4 ottobre 2022, il Giudice, riaperta la fase istruttoria, aveva ritenuto opportuno conferire un ulteriore supplemento dell'incarico, sottoponendo al CTU altri quesiti ad integrazione della relazione dallo stesso già depositata il 20 luglio 2017.
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, con ordinanza del 16 novembre 2023, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte attrice.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato per la discussione all'udienza del 16 gennaio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è fondata e deve, quindi, essere accolta, Parte_1
per quanto di ragione.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione del diritto di costruire a distanza inferiore rispetto a quella legale, formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta: l'eccezione di usucapione costituisce, invero, un'eccezione in senso stretto che deve essere sollevata in giudizio mediante la deduzione di tutti i fatti costitutivi nel termine che il convenuto deve rispettare, a pena di decadenza, per il tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta (Cass. n. 25197/2021; Cass. n.
21716/19).
Nella fattispecie in esame, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 5 maggio
2015 per la comparizione delle parti, mentre il convenuto ha formulato la detta pagina 5 di 16 eccezione con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 maggio 2015, quindi oltre il termine di cui agli artt. 166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. 149/2022), con conseguente tardività e inammissibilità della stessa.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
In tema di distanze legali tra costruzioni, le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra le medesime, o come distacco dal confine, o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, poiché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare, in modo equo, l'utilizzazione edilizia dei suoli privati (v. Cass. n. 7384/2001, n.5142/2019), sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
n. 1047/1998; Cass. n. 12045/2000).
La portata integrativa delle norme dei regolamenti locali edilizi rispetto alle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 ss. c.c. consente, inoltre, di derogare al principio della prevenzione nel caso in cui i regolamenti locali prescrivano una distanza minima dei fabbricati dal confine — con il chiaro intento di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni – o neghino espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza (v. Cass., Sez. Un. Cass. n. 10318/2016, ove si mette altresì in evidenza che “Le norme dei regolamenti edilizi che fissano le distanze tra le costruzioni in misura diversa da quelle stabilite dal codice civile, infatti, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 873 c.c., hanno portata integrativa delle disposizioni dettate in materia dal codice civile;
e tale portata non si esaurisce nella sola deroga alle
pagina 6 di 16 distanze minime previste dal codice, ma si estende all'intero impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo della prevenzione, che i regolamenti locali possono eventualmente escludere, prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza”).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ha chiesto la condanna Parte_1
di alla riduzione in pristino, mediante la demolizione delle opere Controparte_1 da quest'ultimo realizzate, secondo la sua prospettazione, a distanza dal confine inferiore a quella minima prevista per legge.
Orbene, deve, innanzitutto, osservarsi, ai fini di una corretta individuazione della natura dei manufatti di cui è causa e dell'osservanza delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c. e alle norme integrative dei regolamenti locali, che per “costruzione”, deve intendersi ogni opera edilizia eseguita in muratura o in materiale diverso che, per struttura e destinazione, abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo.
Tali caratteristiche di “costruzione” - che individuano manufatti idonei a creare intercapedini pregiudizievoli per la sicurezza e la salubrità del godimento della proprietà fondiaria - possono essere realizzate anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione, come gli accessori e le pertinenze, in strutture in tutto o in parte scoperte o senza pareti, nonché in presenza di sistemi di ancoraggio di paletti
(anche mediante mera infissione al suolo o con piastre metalliche e bulloni), trattandosi di sistemi costruttivi idonei ad assicurare detti caratteri e non rilevando l'astratta possibilità di smontaggio (cfr. Cass. n. 28784/2005, Cass. n. 5618/1995).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze della CTU espletata, è dato evincere che i manufatti per cui è causa, per le loro pagina 7 di 16 dimensioni e caratteristiche costruttive, presentano i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione che consentono di qualificarle come nuova costruzione.
Segnatamente, il CTU ing. ha verificato e accertato che i detti manufatti Persona_2
(contrassegnati dai numeri 01, 02, 03, 04 nella prima relazione tecnica depositata il 20 luglio 2017), contrariamente a quanto affermato dal convenuto, 1) non sono da considerarsi serre, in quanto non soddisfano, ai sensi della L.R. n. 19/1986, il requisito impiantistico “avendo quasi tutti i manufatti coperture completamente opache e solo il manufatto 04 presenta una superfice trasparente pari ad 1/3 di quella totale
(superficie di copertura permeabile alla luce pari allo 33% della sua copertura)”, il requisito di utilizzo, in quanto “nessuno dei manufatti in questione è adibito in maniera esclusiva ad attività di coltivazione intensiva ortofloricole o preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante” ma sono utilizzati in maniera predominante come depositi di materiali e macchinari vari a servizio dell'intero fondo, e il requisito realizzativo, posto che “la quasi totalità delle coperture sono opache, ad eccezione del
“manufatto 02”, che presenta per circa 1/3 della copertura una superficie traslucida,
e la quasi totalità delle pareti, ad eccezione del “manufatto 01” sono opache” (v. pagg. 60, 61 della cennata relazione peritale) 2) non possono essere considerati avanserre/annessi alle serre, in quanto “sono a servizio della intera produzione agricola del lotto e non semplicemente di quella serricola” e “non sussiste la “diretta correlazione” tra le attività svolte in essi e l'attività produttiva svolta nelle serre” (v. pag. 61 della cennata relazione), 3) devono essere qualificati come annessi rustici e, quindi, come costruzioni, sottoposti alla “normativa relativa agli annessi agricoli di cui all'art.
2.15 delle N.T.E. del PRG del Comune di Terlizzi, qualsiasi sia la loro natura edificatoria (muratura, pannelli coibentati, ecc.)”.
Da ciò consegue l'inapplicabilità, al caso di specie, del principio di prevenzione invocato dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi e dal CTU nella relazione tecnica, al fine di verificare l'eventuale violazione delle distanze dai confini: invero, il pagina 8 di 16 CTU ha accertato l'esistenza di una normativa secondaria (rectius N.T.E. del PRG del
Comune di Terlizzi) che prevede, all'art. 2.15, una distanza minima dal confine di otto metri senza evidenziare la sussistenza di norme derogatrici in tal senso, con la conseguenza che la previsione della distanza minima dal confine, nonostante la previsione di costruire in aderenza, non consente l'applicazione, al caso di specie, del criterio della prevenzione.
Infatti, il criterio della prevenzione - secondo il quale chi edifica per primo su un fondo contiguo non ha alcun limite, potendo costruire sul confine oppure costruire con distacco dal confine - non può superare i limiti imposti dai regolamenti locali qualora da questi si desume l'inderogabilità delle distanze minime stabilite e non opera quando gli strumenti urbanistici locali prevedono una distanza minima dal confine (cfr.
Cassazione n. 4895/2002, e Cass. n. 1229/2001).
È evidente, quindi, che, applicando la distanza regolamentare di otto metri dal confine, prevista dalla norma urbanistica di settore per le costruzioni assentite nella zona di riferimento, e a fronte della previsione di un obbligatorio distacco dell'opera dal confine, debba escludersi l'applicabilità del principio di prevenzione.
Accertata la qualificazione urbanistica dei manufatti di “annessi agricoli”, il CTU ha, poi, evidenziato che gli stessi sono stati costruiti ad una distanza “non conforme ai riferimenti e principi riportati”, ovvero in violazione di legge per non aver rispettato il limite posto dall'art.
2.15 delle N.T.E. del PRG del di Terlizzi (v. pag. 38 CP_2
della cennata relazione peritale: “le distanze dal confine, dei manufatti: - Manufatto
01: distanza dai confini pari a 1.40 mt. - Manufatto 02: distanza dai confini pari a
1.40 mt. - Manufatto 03: distanza dai confini pari a 1.55 mt. - Manufatto 04: distanza dai confini pari a 1.35 mt”, nonché la testimonianza resa 1) dal teste Tes_1
all'udienza del 23 settembre 2016 che, tra gli altri, dichiara “ […] mi sono
[...]
recato sui luoghi di causa già dalla fine del 2013 stava eseguendo lavori di natura edilizia […] preciso che stava costruendo una tettoia sul confine nel 2013”;
pagina 9 di 16 “[…]preciso che esiste a ridosso della serra un manufatto avente struttura portate in muratura coperta con solaio che in concessione edilizia rilasciata, la parete parallela al confine dell'attore, Sig. , è posta a 10m dal confine del Sig. Parte_2
, mentre sui luoghi è stata realizzata ad una distanza di circa 1,80 in linea Parte_2
con il manufatto che secondo il sottoscritto, pur chiamato serra non lo è, perché in concessione edilizia i materiali erano altri” e 2) dal teste all'udienza Testimone_2 del 5 dicembre 2017 “sono stato all'azienda di più volte andando spesso Parte_1
a trovarlo, ho potuto constatare che circa due o tre anni fa, il sig. stava CP_1
eseguendo dei lavori non posso dire di che genere ma posso dire che stava realizzando dei grandi capannoni” “posso dire che tali capannoni erano posti lungo il confine con il fondo del sig. […]”; tali dichiarazioni, Parte_1
corroborate dalla documentazione prodotta in atti (v. ordinanza di ingiunzione alla demolizione emessa dal Comune di Terlizzi il 16 maggio 2015 allegata alla memoria n. 2 di parte attrice) inficiano, compromettendola, l'attendibilità 1) del teste Tes_3
, il quale ha dichiarato all'udienza del 18 dicembre 2018 “da quando sono
[...] andato a lavorare presso l'azienda agricola per il sig. circa venti Controparte_1
anni fa si trovava una serra posta a destra del viale di ingresso dell'azienda agricola del sig. e posso dire che si trovava nello stesso luogo e posizionamento che CP_1 si trova all'attualità” e 2) del teste , il quale ha dichiarato all'udienza Testimone_4 del 18 dicembre 2018 “lavoro presso l'azienda agricola del sig. e Controparte_1
posso dire che la serra posta a destra del viale di ingresso dell'azienda agricola del sig. si trova nello stesso luogo da quando sono andato a lavorare da circa CP_1
25 anni, 30 anni” “la serra ha sempre avuto le stesse dimensioni e distanze dal confine che ancora ha a tutt'oggi”).
Tale circostanza è stata, peraltro, confermata nella relazione integrativa delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale del 20 luglio 2017, allorquando il ha chiesto e ottenuto, in data 22 ottobre 2018, il permesso in sanatoria per CP_1
pagina 10 di 16 tutte le opere di cui è causa: segnatamente, il CTU ha constatato la non conformità delle dette opere al titolo abilitativo edilizio per la diversa rappresentazione grafica e dimensionale, nonché per la distanza dal confine inferiore a quella minima disposta dal regolamento edilizio vigente (v. da pagg. 68 a 80 dell'integrazione alla relazione del CTU ing. depositata l'otto giugno 2023). Persona_2
A ciò si aggiunga, contrariamente alla tesi sostenuta dalla parte convenuta, che la disciplina di una costruzione dal confine va individuata nella disciplina dettata dagli strumenti urbanistici per i fabbricati insistenti in tale zona, senza che rilevi né la destinazione di tali fabbricati né la sua eventuale difformità rispetto alle destinazioni consentite dagli strumenti urbanistici per i fabbricati da realizzare in tale zona, posto che “il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinato le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono regole da osservarsi nelle costruzioni, come richiesto dalle disposizioni codicistiche in materia”, con la conseguenza che “come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino
o al risarcimento dei danni” (cfr. Cass. n. 7563/2006 richiamata da Cass. n. 1764/2022
e Cass. n. 4833/2019).
pagina 11 di 16 È evidente, pertanto, alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, a cui questo
Tribunale intende aderire solo in parte, in ragione degli elementi probatori raccolti, nonché delle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate per la formazione del proprio convincimento, che nella realizzazione dei citati manufatti, non Controparte_1
ha rispettato la misura della distanza dal confine con la proprietà dell'attore, violando, in tal modo, il limite posto dall'art.
2.15 delle N.T.E. del PRG del Comune di Terlizzi
(i.e. distanza dai confini minima 8 m ovvero sul confine di proprietà, in conformità alle disposizioni degli artt. 873 e seguenti del Codice Civile).
In ragione di ciò, il deve, quindi, essere condannato al ripristino dello stato CP_1
preesistente dei luoghi, mediante la demolizione dei manufatti di cui è causa, costituendo la detta demolizione l'unica soluzione percorribile per porre rimedio alla violazione riscontrata.
Non merita, di contro, accoglimento la domanda risarcitoria formulata da Parte_3
.
[...]
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni alle coltivazioni floreali dallo stesso trattate nel proprio fondo 1) per il “deflusso d'acqua piovana riveniente dai corpi di acqua”; 2) per il “non naturale deflusso delle acque (in conseguenza delle serre)” e 3) per mancanza di luminosità.
A tal riguardo, deve osservarsi che, nelle ipotesi di violazione delle norme codicistiche e delle norme integrative (quali i regolamenti edilizi comunali) sulle distanze legali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi “in re ipsa”, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di pagina 12 di 16 dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (v. da ultimo Cass. n. 25935/2022).
Nella fattispecie in esame, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non è emerso che la proprietà dell'attore abbia subito, sotto tale profilo, alcun danno, posto che, nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha constatato che 1) “i terreni all'interno di tutte le serre si presentavano ben arati ma privi di qualsiasi coltivazione”: tale circostanza non gli ha consentito, pertanto, di poter valutare “- la natura delle coltivazioni floreali trattate dal sig. nel proprio fondo;
- Parte_1
eventuale stato delle coltivazioni con riferimento al loro periodo di crescita;
-
l'eventuale confronto tra le coltivazioni floreali prossime ai manufatti di cui è causa e quelle più distanti dagli stessi;
- la data di inizio del danno lamentato;
- il termine della coltivazione del lotto in questione;
- il nesso causale tra gli eventuali danni riscontrati ed i fenomeni generati dalla presenza dei manufatti analizzati (“deflusso
d'acqua riveniente da detti corpi di fabbrica” e “mancanza di luminosità”); - le reali cause dei danni eventualmente riscontrati”, con la conseguenza che, per un verso,
“non è stato riscontrato alcun danno concreto alle coltivazioni floreali lamentato dalla parte attrice”, per altro verso, “al momento il terreno non necessita di operazioni particolari, o comunque aggiuntive rispetto alla ordinaria tecnica colturale, per essere riportato nelle condizioni ante-danno (lamentato), per cui non si deve rilevare alcun costo e quindi alcun danno” (v. pagg. 48, 49 della relazione peritale depositata il 20 luglio 2017); 2) con riguardo ai danni nelle coltivazioni della parte attrice per il “deflusso di acqua riveniente da detti corpi di fabbrica” o per il “non naturale deflusso delle acque (in conseguenza di dette serre)”, sulla base delle analisi effettuate, ha ritenuto che “da suddetti corpi di fabbrica non riviene alcun deflusso di acqua superficiale che possa riversarsi sul lotto della parte attrice e quindi interferire con le eventuali coltivazioni che saranno praticate sul lotto medesimo”, o conseguentemente, “l'eventuale “non naturale deflusso delle acque” superficiali
pagina 13 di 16 lamentato non è da attribuirsi alla presenza di detti manufatti”, posto che “tutti i manufatti analizzati (01, 02, 03 e 04) sono dotati di impianto di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche rivenienti dalle relative coperture (foto da 49
a 57)” e “tutti i franchi dei vari manufatti sono delimitati sul confine da un muretto di calcestruzzo di altezza variabile, che limitatamente alle porzioni prospicienti ciascun singolo manufatto analizzato, sebbene in non perfetto stato di conservazione superficiale in alcuni punti, appaiono comunque continui e privi di bucature e/o fessurazioni passanti da un lato all'altro della loro superficie garantendo pertanto un adeguato contenimento trasversale”; inoltre, “la porzione del lotto del sig.
prospiciente i manufatti 01, 02 e 03 è occupata da un manufatto a Parte_1
servizio del lotto e presenta una pavimentazione impermeabile in conglomerato bituminoso (asfalto): in tale porzione i lamentati sversamenti di acqua al di là del muretto di confine non andrebbero ad inficiare direttamente le serre ma andrebbero ad accumularsi con le acque raccolte su suddette superfici impermeabili di estensione comunque non trascurabile” (v. da pag. 50 a pag. 53 della cennata relazione peritale);
3) con riferimento ai danni da mancanza di luminosità, a fronte dell'assenza di coltivazioni sul fondo dell'attore, è stato quantificato soltanto il danno per lucro cessante, in ragione di una futura produzione agricola.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta da Parte_1
va, quindi, accolta, seppure con le limitazioni testé evidenziate.
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura di 1/4.
La restante parte non compensata segue la soccombenza e deve essere posta a carico di e liquidata, in favore degli avv.ti Marta Amato e Oronzo Amato, Controparte_1
dichiaratisi anticipatari, in solido tra di loro, in € 545,00 per spese borsuali e in €
5.712,00 per compensi (applicati i valori medi, in ragione della media complessità
pagina 14 di 16 della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, dello scaglione relativo al valore indeterminabile-complessità bassa ex D.M.
n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022), oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di con Controparte_1
diritto di di ripetere direttamente nei confronti del convenuto Parte_1
quanto a tale titolo eventualmente già versato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 388/2015 introdotto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione, notificato il 26 gennaio 2015, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da;
Parte_1
2) accerta e dichiara che i manufatti contrassegnati dai numeri 01, 02, 03, 04, così come individuati dal CTU ing. nella relazione del 20 luglio 2017, sono Persona_2
stati realizzati in violazione delle distanze previste dalle normative integrative del disposto di cui all'art. 873 c.c. e, per l'effetto, ordina a la loro Controparte_1
demolizione, con conseguente ripristino dello status quo ante;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
4) compensa tra e nella misura di ¼, le Parte_1 Controparte_1
spese legali del presente procedimento;
5) condanna al pagamento, in favore degli avv.ti Marta Amato e Controparte_1
Oronzo Amato, dichiaratisi anticipatari, in solido tra di loro, della restante parte non compensata, pari a € 545,00 per spese borsuali e a € 5.712,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
pagina 15 di 16 6) pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio a carico di CP_1
con diritto di di ripetere direttamente nei confronti
[...] Parte_1
del convenuto quanto a tale titolo eventualmente già versato.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Sammarco
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