TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1547/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1547/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. PAGANO SIMONA Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 06.02.2025 a mezzo della quale l'istituto aveva richiesto la restituzione di € 462,67 a
Pagina 1 di 3 r.g. 1547/25
titolo di disoccupazione agricola per il 2006 e di € 1.389,75 per il 2005. CP_ Eccepiva, in particolare la prescrizione del diritto dell di agire in ripetizione e la violazione dell'art. 7 della l. 241/90 per omesso avviso di avvio del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 24/09/2025, concludendo come in atti.
Quanto alla prescrizione, pacificamente decennale in materia di ripetizione di indebito, la stessa risulta essere stata tempestivamente CP_ interrotta dall con le missive del 21.04.2015 (ricevute entrambe l'11.05.2015). Da respingere è, inoltre, l'eccezione attorea circa la non legittimità del soggetto che ha ricevuto il plico a ricevere la corrispondenza, atteso che non può essere obliterato il dato che, secondo la Corte
Regolatrice, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare (Cass. n. 2348/94), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass.
n. 22607/09); in altri termini, resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr.
Cass. n. 23368/06; conforme Cass. n. 28591/17).
Del tutto infondato, infine, è il riferimento alla normativa sul procedimento amministrativo, trattandosi, nella materia de qua di diritti soggettivi perfetti quali le prestazioni in materia di previdenza obbligatoria, dove l'istituto agisce attendendosi alla normativa speciale e ai canoni generali di buona fede e correttezza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Pagina 2 di 3 r.g. 1547/25
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1547/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. PAGANO SIMONA Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 06.02.2025 a mezzo della quale l'istituto aveva richiesto la restituzione di € 462,67 a
Pagina 1 di 3 r.g. 1547/25
titolo di disoccupazione agricola per il 2006 e di € 1.389,75 per il 2005. CP_ Eccepiva, in particolare la prescrizione del diritto dell di agire in ripetizione e la violazione dell'art. 7 della l. 241/90 per omesso avviso di avvio del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 24/09/2025, concludendo come in atti.
Quanto alla prescrizione, pacificamente decennale in materia di ripetizione di indebito, la stessa risulta essere stata tempestivamente CP_ interrotta dall con le missive del 21.04.2015 (ricevute entrambe l'11.05.2015). Da respingere è, inoltre, l'eccezione attorea circa la non legittimità del soggetto che ha ricevuto il plico a ricevere la corrispondenza, atteso che non può essere obliterato il dato che, secondo la Corte
Regolatrice, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare (Cass. n. 2348/94), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass.
n. 22607/09); in altri termini, resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr.
Cass. n. 23368/06; conforme Cass. n. 28591/17).
Del tutto infondato, infine, è il riferimento alla normativa sul procedimento amministrativo, trattandosi, nella materia de qua di diritti soggettivi perfetti quali le prestazioni in materia di previdenza obbligatoria, dove l'istituto agisce attendendosi alla normativa speciale e ai canoni generali di buona fede e correttezza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Pagina 2 di 3 r.g. 1547/25
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3