Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2497/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.10.2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to GIUSEPPE DI NUZZO, e , rappresentato e difeso dall'avv.to VINCENZO Parte_2
PASCARELLA, dalla cui unione è nato, l'11.10.2016, il figlio tendente ad ottenere la Per_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) in data 29.05.2014; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato n. 4932/2023 del 20/12/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- “La casa coniugale di proprietà della SI.ra (madre della SI.ra Controparte_1 [...]
) sita in Caserta alla via Tanucci nr 18 sarà assegnata, unitamente al mobilio che la Parte_1
1
continuerà ad avere la propria residenza in Caserta alla via Tanucci nr 18; di contro,
[...]
già ha liberato la casa dai propri effetti personali. La SI.ra si impegna alla Pt_2 Pt_1
voltura a proprio nome delle utenze poste a servizio dell'alloggio coniugale entro venti giorni dalla omologa della presente;
- Il figlio minore arà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre e con diritto ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti, impegnandosi ciascuno di loro a partecipare attivamente ed in maniera concorde alla vita del figlio, con l'obbligo reciproco di comunicare e condividere ogni scelta di maggior interesse relativa al minore (a mero titolo esemplificativo: vita scolastica, attività ludiche e formative, scelte pedagogiche, mediche, cure, interventi specialistici, etc.) evitando però di coinvolgere il minore in problematiche concernenti l'espletamento delle funzioni genitoriali, onde evitare confusione dei ruoli;
- Il SInor potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: nel periodo Parte_2
scolastico:- quanto ai giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 ovvero dall'uscita da scuola, sino alle ore 20,00;- quanto ai fine settimana resterà con il padre dalle ore 16,00 del venerdì o dall'uscita di scuola sino al sabato alle 20 e dalla domenica ore 11 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola onde consentire al SI. di poter svolgere la propria attività di lavoro che si concentra nel Pt_2
fine settimana;
nel periodo estivo: quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane con il padre da poter suddividere tra il mese di luglio ed agosto oppure consecutive nel mese di agosto e precisamente, ad anni alterni, dal giorno 1 al giorno 15 agosto ovvero l'anno successivo dal 15 al 30 agosto;
I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente le settimane di vacanza che trascorreranno con i figli entro la fine del mese di maggio di ogni anno e così entro la stessa data anche il luogo di vacanza ed un recapito telefonico utile al reperimento dei minori/vacanze all'estero; Quanto alle festività natalizie (dal 24 dicembre al
6 gennaio) ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al
6 gennaio con la madre, con prelievo alle ore 16.00 del primo giorno e rientro entro le ore
22.00 dell'ultimo giorno. Alternativamente le parti possono optare ed accordarsi affinché il figlio trascorra, ad anni alterni, il 23 e 24 dicembre con la mamma ed il 25 con il papà e così anche il 30 e 31 dicembre con il papà ed il primo gennaio con la mamma;
- Il giorno
2 dell'Epifania, invece, il minore resterà ad anni alterni con il genitore con cui non hanno trascorso il giorno di Pasqua;
Quanto alle festività pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con il padre;
Infine, il minore trascorrerà con il papà e la mamma anche il giorno del loro compleanno ed onomastico, ancorché non ricadente in quello di visita e così anche la Festa del Papà e quella della mamma;
- Sempre nel rispetto dei tempi edella conservazione di rapporti SInificativi con entrambi i genitori, nonché, con i rispettivi rami parentali, le parti potranno stabilire di comune accordo altro criterio diverso da quello dell'alternanza come sopra stabilito al fine di consentire una migliore organizzazione e gestione nella vita di relazione con il minore;
- verserà a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore la somma Parte_2
complessiva di euro 200 (duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate oltre al proprio 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS che sarà, pertanto, integralmente richiesto e percepito dalla SI.ra , con espressa rinunzia sin da ora del SI. di Pt_1 Pt_2
richiedere e percepire gli importi dell'assegno unico anche parzialmente. In aggiunta al mantenimento ordinario il SI. verserà il 50% delle spese straordinarie individuate Pt_2
secondo il protocollo del CNF di cui già si conferma la spesa per l'iscrizione alla scuola privata del minore. Nulla invece è pattuito in favore dei coniugi in considerazione delle equivalenti capacità retributive di ciascuno e dell'occupazione da lavoro dipendente sia della
[...]
quanto del , quindi per le reciproche equivalenti capacità retributive;
Parte_1 Parte_2
- Le spese di finanziamento relative al mobilio acquistato in funzione del matrimonio con scadenza 24 maggio 2024 ed a nome del SI. resteranno a carico del SI. Parte_3 [...]
; Pt_2
- I coniugi prestano il consenso al rilascio dei passaporti ovvero di autorizzazioni e certificati validi per l'espatrio per sé e per i minori e si impegnano a ripetere tale volontà nel caso in cui sia richiesto dalle P.A.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) il 29.05.2014 da
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
10.10.1982, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recale (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conSIlio del 13.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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