CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1 985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1985/2022 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (P.Iva ) con il CodiceFiscale_2 Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Fratoni (C.F. ) C.F._3
APPELLANTE nei confronti di
(P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Debora Macello CP_1 P.IVA_2
( C.F. ) APPELLATA C.F._4 avverso la sentenza n. 203/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
04/04/2022 RG n. 2327/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 4.4.2022, n. 203/2022, depositata in data 4.4.2022, non notificata, accertata la fondatezza della domanda proposta da parte di , e avuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 riguardo alla impugnazione suddetta, respinta ogni eccezione formulata dalla
e riformata sui punti controversi la sentenza di prime cure in CP_1 accoglimento dell'appello proposto dagli appellanti così provvedere: accertare e dichiarare il carattere usurario del tasso TAEG applicato e/o pattuito, avuto riguardo al calcolo del TAE in applicazione della normativa prevista dall'articolo
644 C.P., quale costo del finanziamento stipulato in data 30.7.2014, e/o del tasso di mora dello stesso;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di finanziamento concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi, con con- seguente rideterminazione del piano di ammortamento anche per il prosieguo;
per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi e quantificate fino alla sospensione del contratto avvenuta a fare data dall'ottobre 2019 in €. 9.207,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base dalla CTU di cui si chiede l'ammissione, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo con rideterminazione del piano di ammortamento per la residua parte del contratto. In subordine in accoglimento dei motivi esposti dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346,
1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998,
e/o per la violazione della normativa che tutela il consumatore, e per violazione
pagina 2 di 10 dell'articolo 117, comma 4 e 6, TUB e/o per violazione dell'articolo 125 bis TUB individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate dovute fino alla data di sospensione del contratto del ottobre
2019 o nell'interesse previsto dagli articolo 117, settimo comma, e 125 bis TUB e, per l'effetto, condannare la finanziaria convenuta a restituire alla parte attrice sulle rate scadute all'ottobre 2019 compresa la somma di €. 9.207,00.= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia risultante dalla differenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o, comunque, da quello indicato dall'articolo 117, comma 7, del TUB o 125 bis TUB, operando la sostituzione del tasso legale con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del finanziamento, secondo la somma sopra precisata o operando la sostituzione del tasso praticato contrattualmente con quello previsto dall'articolo 117 TUB, comma 7, o 125 bis
TUB (tasso BOT) o con quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile cui si richiede l'ammissione e comunque nella maniera più favorevole alla parte attrice con rideterminazione del residuo piano di ammortamento. - IN VIA ISTRUTTORIA avuto riguardo alla richiesta di ammissione di CTU tecnica-contabile insistono per l'ammissione della stessa confermando la nomina del CTP Dott. . Con vittoria di spese e Persona_1 competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e l'appello proposto dalla dal Parte_3
Sig. e dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 10 e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 203/2022, pronunciata dal Tribunale di Prato pubblicata in data
04.04.2022 e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 203/2022, pubblicata il 4.4.2022, il Tribunale di Prato ha così deciso: a) rigetta, le domande proposte dagli attori;
b) condanna;
gli attori al pagamento delle spese processuali a favore della società convenuta, liquidate in complessivi € 3.235,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di in relazione al Parte_2 Parte_3 CP_1 contratto di finanziamento chirografario nr. 9128, stipulato il 30 luglio 2014, per un importo di € 26.000,00 della durata di 72 mesi, che prevedeva il rimborso
"alla francese" con rate comprensive del capitale ed interessi di € 505,63; parte appellante chiedeva l'accertamento delle invalidità delle clausole relative agli interessi e del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte fino alla sospensione del contratto avvenuta nel mese di ottobre 2019, quantificate in
€ 9.207,00, ovvero della differente somma determinata in corso di causa, con interessi dai singoli pagamenti al saldo effettivo, ovvero compensare gli importi con le rate scadute e a scadere, rideterminando il piano di ammortamento secondo il tasso di rendimento dei BOT nei 12 mesi anteriore alla stipula del contratto, rideterminando la rata mensile dovuta, con distrazione delle spese processuali a favore del procuratore costituito.
Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Prato, in quanto l'art 15 del contratto sottoscritto prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Torino e, nel merito,
pagina 4 di 10 l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e (di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio
[...] Parte_3 innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA) CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1° MOTIVO
INTERESSE ALLA FRANCESE – INDETERMINATEZZA TASSO – PRESENZA
INTERESSI ANATOCISTICI – MANCATA ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLA –
MANCANZA TRASPARENZA CLAUSOLA
2° MOTIVO
INDETERMINATEZZA DEL TAEG ESPOSTO NEL CONTRATTO – MANCANZA
TRASPARENZA DEL CONTRATTO – DETERMINAZIONE DELL'INDEBITO EX ART.
117 O 125 BIS TUB
3° MOTIVO
SULLA RICHIESTA DI AMMISSIONE DELLA CTU
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 26.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 10 ***
L'appello è infondato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (interesse alla francese – indeterminatezza tasso – presenza interessi anatocistici – mancata accettazione espressa clausola – mancanza trasparenza clausola) e nella seconda censura alla sentenza impugnata (indeterminatezza del taeg esposto nel contratto – mancanza trasparenza del contratto – determinazione dell'indebito ex art. 117 o
125 bis tub) vengono esaminate congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Gli appellanti sostengono che la banca avrebbe dovuto dimostrare che vi era stata una precisa e puntuale messa a conoscenza del contraente della particolarità del c.d. “ammortamento alla francese”; non è stato provato che il testo contrattuale prima della firma dello stesso sia stato mostrato agli appellanti che quindi alla sottoscrizione hanno accettato il testo redatto dalla banca;
la non corretta e trasparente esposizione della forma di interesse praticata nel contratto comporta che al cliente devono essere riconosciute le conseguenze economiche (indebito); la pronuncia è contraria ai principi giuridici espressi nelle Direttive del CICR del
2000 e del 2003, nella normativa posta a tutela del consumatore e codicistica. contesta l'assunto; evidenzia che nel caso di specie non è Controparte_1 applicabile la disciplina Consumeristica, in quanto il finanziamento è stato concesso ad una società [ per “Acquisto di attrezzatura” ed il Parte_3 riveste ancora la qualità di Amministratore Unico;
il contratto è Pt_1 completo di piano di ammortamento, con precisa indicazione del numero di rate previste, l'importo di ciascuna e la composizione di ogni rata in punto capitale ed interessi.
I motivi di appello non sono fondati.
pagina 6 di 10 In primo luogo, si rileva che l'assunto secondo il quale gli appellanti avrebbero firmato il contratto senza che prima fosse loro mostrato il testo è inverosimile trattandosi di società, in ogni caso sarebbe loro imputabile la negligenza.
Per il resto, il contratto indica chiaramente tutte le condizioni del finanziamento e contiene tutti gli elementi necessari per far conoscere al cliente il costo effettivo dell'operazione, atteso che indica TAEG 14,35%, TEG 14,31%, importo totale €
26.600,00, durata 72 mesi, rata € 505,63, tasso di mora 13,50%, spese istruttoria € 1.600,00, imposta bollo e 16,00, spese incasso rata € 2,00, altre spese di gestione € 10,00, importo netto erogato € 25,000,00 (pag. 3 contratto).
Sulla problematica dell'ammortamento alla francese sono intervenute le Sezioni
Unite con la sentenza n. 15130/2024; hanno evidenziato che “ il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”, “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”, emanando il seguente principio di diritto:” in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
pagina 7 di 10 L'asserita violazione dell'art. 117 TUB è pertanto infondata.
Riguardo l'asserita violazione dell'art. 125 bis TUB, è fondata l'eccezione di parte appellata di inapplicabilità della disciplina consumeristica, trattandosi di finanziamento concesso a società per acquisto di materiali nello svolgimento dell'attività professionale.
Le illegittimità lamentate dagli appellanti sono pertanto infondate.
La terza censura alla sentenza impugnata (sulla richiesta di ammissione della ctu) è infondata.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale non ha ammesso la ctu pur essendo presenti tutti gli elementi richiamati nella sentenza della Cassazione Sez. 1 Num.
5091 Anno 2016.
La S.C. ha affermato nella suindicata pronuncia che “quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n.
15219), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”.
Il caso in esame è però diverso. La richiesta di ctu non è stata rigettata per mancanza di prova documentale ma di specificità delle allegazioni;
in presenza di allegazioni generiche non può ammettersi una consulenza tecnica, che avrebbe inevitabilmente valenza esplorativa.
L'appello viene pertanto integralmente rigettato.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali del Controparte_1
pagina 8 di 10 presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dello scaglione di riferimento € 5.201,00 - € 26.000,00 e dei parametri ai valori medi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , , nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di avverso la sentenza n. 203/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Prato, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese del grado in favore di che
[...] Controparte_1 liquida in € 3.966,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Dichiara sussistere a carico di parte appellante obbligo di pagamento di un importo ulteriore di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 1.04.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1985/2022 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (P.Iva ) con il CodiceFiscale_2 Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Fratoni (C.F. ) C.F._3
APPELLANTE nei confronti di
(P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Debora Macello CP_1 P.IVA_2
( C.F. ) APPELLATA C.F._4 avverso la sentenza n. 203/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
04/04/2022 RG n. 2327/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 4.4.2022, n. 203/2022, depositata in data 4.4.2022, non notificata, accertata la fondatezza della domanda proposta da parte di , e avuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 riguardo alla impugnazione suddetta, respinta ogni eccezione formulata dalla
e riformata sui punti controversi la sentenza di prime cure in CP_1 accoglimento dell'appello proposto dagli appellanti così provvedere: accertare e dichiarare il carattere usurario del tasso TAEG applicato e/o pattuito, avuto riguardo al calcolo del TAE in applicazione della normativa prevista dall'articolo
644 C.P., quale costo del finanziamento stipulato in data 30.7.2014, e/o del tasso di mora dello stesso;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di finanziamento concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi, con con- seguente rideterminazione del piano di ammortamento anche per il prosieguo;
per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi e quantificate fino alla sospensione del contratto avvenuta a fare data dall'ottobre 2019 in €. 9.207,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base dalla CTU di cui si chiede l'ammissione, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo con rideterminazione del piano di ammortamento per la residua parte del contratto. In subordine in accoglimento dei motivi esposti dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346,
1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998,
e/o per la violazione della normativa che tutela il consumatore, e per violazione
pagina 2 di 10 dell'articolo 117, comma 4 e 6, TUB e/o per violazione dell'articolo 125 bis TUB individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate dovute fino alla data di sospensione del contratto del ottobre
2019 o nell'interesse previsto dagli articolo 117, settimo comma, e 125 bis TUB e, per l'effetto, condannare la finanziaria convenuta a restituire alla parte attrice sulle rate scadute all'ottobre 2019 compresa la somma di €. 9.207,00.= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia risultante dalla differenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o, comunque, da quello indicato dall'articolo 117, comma 7, del TUB o 125 bis TUB, operando la sostituzione del tasso legale con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del finanziamento, secondo la somma sopra precisata o operando la sostituzione del tasso praticato contrattualmente con quello previsto dall'articolo 117 TUB, comma 7, o 125 bis
TUB (tasso BOT) o con quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile cui si richiede l'ammissione e comunque nella maniera più favorevole alla parte attrice con rideterminazione del residuo piano di ammortamento. - IN VIA ISTRUTTORIA avuto riguardo alla richiesta di ammissione di CTU tecnica-contabile insistono per l'ammissione della stessa confermando la nomina del CTP Dott. . Con vittoria di spese e Persona_1 competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e l'appello proposto dalla dal Parte_3
Sig. e dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 10 e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 203/2022, pronunciata dal Tribunale di Prato pubblicata in data
04.04.2022 e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 203/2022, pubblicata il 4.4.2022, il Tribunale di Prato ha così deciso: a) rigetta, le domande proposte dagli attori;
b) condanna;
gli attori al pagamento delle spese processuali a favore della società convenuta, liquidate in complessivi € 3.235,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di in relazione al Parte_2 Parte_3 CP_1 contratto di finanziamento chirografario nr. 9128, stipulato il 30 luglio 2014, per un importo di € 26.000,00 della durata di 72 mesi, che prevedeva il rimborso
"alla francese" con rate comprensive del capitale ed interessi di € 505,63; parte appellante chiedeva l'accertamento delle invalidità delle clausole relative agli interessi e del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte fino alla sospensione del contratto avvenuta nel mese di ottobre 2019, quantificate in
€ 9.207,00, ovvero della differente somma determinata in corso di causa, con interessi dai singoli pagamenti al saldo effettivo, ovvero compensare gli importi con le rate scadute e a scadere, rideterminando il piano di ammortamento secondo il tasso di rendimento dei BOT nei 12 mesi anteriore alla stipula del contratto, rideterminando la rata mensile dovuta, con distrazione delle spese processuali a favore del procuratore costituito.
Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Prato, in quanto l'art 15 del contratto sottoscritto prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Torino e, nel merito,
pagina 4 di 10 l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e (di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio
[...] Parte_3 innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA) CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1° MOTIVO
INTERESSE ALLA FRANCESE – INDETERMINATEZZA TASSO – PRESENZA
INTERESSI ANATOCISTICI – MANCATA ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLA –
MANCANZA TRASPARENZA CLAUSOLA
2° MOTIVO
INDETERMINATEZZA DEL TAEG ESPOSTO NEL CONTRATTO – MANCANZA
TRASPARENZA DEL CONTRATTO – DETERMINAZIONE DELL'INDEBITO EX ART.
117 O 125 BIS TUB
3° MOTIVO
SULLA RICHIESTA DI AMMISSIONE DELLA CTU
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 26.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 10 ***
L'appello è infondato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (interesse alla francese – indeterminatezza tasso – presenza interessi anatocistici – mancata accettazione espressa clausola – mancanza trasparenza clausola) e nella seconda censura alla sentenza impugnata (indeterminatezza del taeg esposto nel contratto – mancanza trasparenza del contratto – determinazione dell'indebito ex art. 117 o
125 bis tub) vengono esaminate congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Gli appellanti sostengono che la banca avrebbe dovuto dimostrare che vi era stata una precisa e puntuale messa a conoscenza del contraente della particolarità del c.d. “ammortamento alla francese”; non è stato provato che il testo contrattuale prima della firma dello stesso sia stato mostrato agli appellanti che quindi alla sottoscrizione hanno accettato il testo redatto dalla banca;
la non corretta e trasparente esposizione della forma di interesse praticata nel contratto comporta che al cliente devono essere riconosciute le conseguenze economiche (indebito); la pronuncia è contraria ai principi giuridici espressi nelle Direttive del CICR del
2000 e del 2003, nella normativa posta a tutela del consumatore e codicistica. contesta l'assunto; evidenzia che nel caso di specie non è Controparte_1 applicabile la disciplina Consumeristica, in quanto il finanziamento è stato concesso ad una società [ per “Acquisto di attrezzatura” ed il Parte_3 riveste ancora la qualità di Amministratore Unico;
il contratto è Pt_1 completo di piano di ammortamento, con precisa indicazione del numero di rate previste, l'importo di ciascuna e la composizione di ogni rata in punto capitale ed interessi.
I motivi di appello non sono fondati.
pagina 6 di 10 In primo luogo, si rileva che l'assunto secondo il quale gli appellanti avrebbero firmato il contratto senza che prima fosse loro mostrato il testo è inverosimile trattandosi di società, in ogni caso sarebbe loro imputabile la negligenza.
Per il resto, il contratto indica chiaramente tutte le condizioni del finanziamento e contiene tutti gli elementi necessari per far conoscere al cliente il costo effettivo dell'operazione, atteso che indica TAEG 14,35%, TEG 14,31%, importo totale €
26.600,00, durata 72 mesi, rata € 505,63, tasso di mora 13,50%, spese istruttoria € 1.600,00, imposta bollo e 16,00, spese incasso rata € 2,00, altre spese di gestione € 10,00, importo netto erogato € 25,000,00 (pag. 3 contratto).
Sulla problematica dell'ammortamento alla francese sono intervenute le Sezioni
Unite con la sentenza n. 15130/2024; hanno evidenziato che “ il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”, “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”, emanando il seguente principio di diritto:” in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
pagina 7 di 10 L'asserita violazione dell'art. 117 TUB è pertanto infondata.
Riguardo l'asserita violazione dell'art. 125 bis TUB, è fondata l'eccezione di parte appellata di inapplicabilità della disciplina consumeristica, trattandosi di finanziamento concesso a società per acquisto di materiali nello svolgimento dell'attività professionale.
Le illegittimità lamentate dagli appellanti sono pertanto infondate.
La terza censura alla sentenza impugnata (sulla richiesta di ammissione della ctu) è infondata.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale non ha ammesso la ctu pur essendo presenti tutti gli elementi richiamati nella sentenza della Cassazione Sez. 1 Num.
5091 Anno 2016.
La S.C. ha affermato nella suindicata pronuncia che “quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n.
15219), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”.
Il caso in esame è però diverso. La richiesta di ctu non è stata rigettata per mancanza di prova documentale ma di specificità delle allegazioni;
in presenza di allegazioni generiche non può ammettersi una consulenza tecnica, che avrebbe inevitabilmente valenza esplorativa.
L'appello viene pertanto integralmente rigettato.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali del Controparte_1
pagina 8 di 10 presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dello scaglione di riferimento € 5.201,00 - € 26.000,00 e dei parametri ai valori medi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , , nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di avverso la sentenza n. 203/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Prato, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese del grado in favore di che
[...] Controparte_1 liquida in € 3.966,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Dichiara sussistere a carico di parte appellante obbligo di pagamento di un importo ulteriore di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 1.04.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10