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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. R.G. 48399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Damiana Colla, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. r.g. 48399/2024 e promossa ai sensi dell'art. 28,
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 da
codice fiscale , e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la reasponsabilità genitoriale sulla C.F._2 figlia minorenne nata a [...] in data [...], Per_1 codice fiscale , rappresentati e difesi dall'Avv.to Fabio Pennisi ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio del difensore, per procura allegata al ricorso
RICORRENTI
contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ciro Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei SS. Apostoli, n. 49, presso lo studio del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: azione civile contro la discriminazione (art. 44, D.Lgs. 286/1998).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la CP_1 resistente chiedendo di:
“ - accertare e dichiarare l'illegittimità/illiceità della condotta della Controparte_1 descritta in premessa, nonché dei rispettivi regolamenti che differenziano il trattamento degli
[...] atleti stranieri cittadini dell'Unione Europea, in particolare quelli minorenni, rispetto agli atleti cittadini italiani (in particolare, l'art. 3.1.10 “tesseramento di cittadino straniero” del
Regolamento organico della TP e gli art.
6.5 e 8.2.2. del regolamento tecnico sportivo); - accertare e dichiarare che l'esclusione di dalle competizioni indicate in narrativa, Per_1 decisa dalla costituisce condotta discriminatoria per ragioni Controparte_1 di nazionalità nei confronti della medesima;
per l'effetto
- ordinare alla in persona del Presidente pro tempore di Controparte_1 eliminare dai propri regolamenti tutte le norme discriminatorie dei cittadini europei rispetto a quelli italiani in particolare di quelli minorenni (tra le altre, l'art. 3.1.10 “tesseramento di cittadino straniero” del Regolamento organico della TP e gli art.
6.5 e 8.2.2. del regolamento tecnico sportivo);
- ordinare alla in persona del Presidente pro tempore di Controparte_1 consentire la partecipazione di ad ogni competizione e gara in condizioni di parità Per_1 rispetto ai cittadini italiani;
- condannare la al risarcimento dei danni e non patrimoniali Controparte_1 patiti dalla ricorrente in conseguenza della condotta illecita sopra descritta da quantificarsi in
Euro 10.000,00”.
A tal fine, hanno esposto di essere cittadini croati regolarmente soggiornanti in Italia ed hanno lamentato che la figlia, tesserata con la e classificata nella categoria federale Under 14, è stata CP_1 esclusa dalla partecipazione a due tornei, uno nel 2023 e l'altro nel 2024, con condotta discriminatoria nei confronti della medesima, cittadina comunitaria da equiparare, invece, ai giovani atleti italiani sulla base delle disposizioni di legge nazionali (art. 43 e 44 TUI;
art. 16 d.lgs. n.
36/2021), sovranazionali (Carta Fondamentale dei diritti UE, Trattato istitutivo dell'Unione
Europea), nonchè della Costituzione (artt. 3, 32 e 33).
Parte resistente si è costituita il 10.1.2025 eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario, in favore della giustizia sportiva, ovvero, in subordine, del Giudice amministrativo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, esplicitando analiticamente i limiti e le ragioni sottese al diverso trattamento della minore rispetto ai minori cittadini italiani in Per_2 ordine alla tipologia di tornei cui è consentita la partecipazione, pur a fronte del medesimo tesseramento con la federazione. In particolare, ha evidenziato che tra tutti i tornei cui è ammessa la partecipazione del cittadino straniero, ivi compreso quello comunitario (con acquisizione del relativo punteggio per la classificazione dei tesserati agonisti), l'unica esclusione prevista dall'art. 3.1.10, comma 2, del Regolamento Organico è quella relativa ai Campionati individuali o a squadre, riservati ai cittadini italiani al solo scopo di tutelare lo sviluppo e la crescita dello sport a livello nazionale e di garantire la partecipazione degli atleti italiani e delle rappresentative nazionali alle maggiori competizioni internazionali.
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori si sono riportati ai rispettivi scritti e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termini per note sino al 3.2.2025 e repliche sino al
14.2.2025, depositate da parte ricorrente il 3.2.2025 e dalla resistente il 3.2.2025 ed il 14.2.2025.
***
Pregiudizialmente, deve essere affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, alla luce dell'oggetto della domanda e della qualificazione del rapporto dedotto in giudizio dai ricorrenti come condotta discriminatoria della federazione resistente nei confronti di una tennista minorenne
(tesserata ) di cittadinanza , con la conseguente condivisibilità di quanto recentemente CP_1 Per_2 affermato, in fattispecie affine, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 3057/2022, da richiamare integralmente in questa sede, secondo la quale “L'azione promossa contro un atto di una federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti, esula dalla giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle federazioni sportive, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del
d.lgs. n. 150 del 2011, essendo finalizzata alla tutela di un diritto soggettivo della persona, qualificabile come diritto assoluto”.
L'art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n.
280, recante disposizioni in materia di giustizia sportiva, come poi modificato dal d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, "ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti", stabilisce che "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo". Vi si aggiunge che "[s]ono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche".
Dello stesso tenore, quanto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
è l'art. 133, comma 1, lett. z-septies, del codice del processo amministrativo. L'art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, nel testo originario, aveva riservato alla giustizia sportiva, tra l'altro, anche la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati", soluzione poi superata dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280, che ha affidato al giudice statale le questioni inerenti a tesseramenti ed affiliazioni.
La sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale ha quindi spiegato che dal citato articolo 3 del d.l. n. 220 del 2003, si desume una "triplice forma di tutela giustiziale": una prima forma, "limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario"; una seconda, "relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza)"; una terza forma di tutela, "di carattere residuale e rimessa al giudice amministrativo".
Inoltre, per quel che concerne il contenzioso intrapreso, come nella specie, da atleti stranieri per domandare la rimozione delle discriminazioni nel tesseramento per motivi di cittadinanza poste dai regolamenti dell'ordinamento sportivo al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali e di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale ed avente ad oggetto - sotto il profilo della discriminazione ed attraverso lo strumento dell'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 -
l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedono limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di un certo numero di atleti comunitari, in rapporto ai principi in tema di libera circolazione dei lavoratori e di liberalizzazione dell'attività professionale all'interno dell'Unione europea le Sezioni Unite hanno affermato che la speciale azione disciplinata dall'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, attualmente regolata nelle forme di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, appresta uno strumento di natura processuale, finalizzato a consentire una più efficace attuazione concreta del divieto sostanziale di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, derivante dal "comportamento di un privato o della pubblica amministrazione". L'azione civile contro la discriminazione va attribuita alla giurisdizione ordinaria, avendo il legislatore, mediante essa, "inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come «diritto assoluto», in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa" (Cass. Sezioni Unite, 30 marzo 2011, n. 7186 e Cass. Sezioni Unite, 15 febbraio 2011, n. 3670; cfr., anche Cass. Sezioni
Unite, 8 ottobre 2019, n. 25101). Deve dunque riaffermarsi che la tutela antidiscriminatoria erogata dal giudice civile opera non solo per il "comportamento" della pubblica amministrazione causa di discriminazione, ma anche per le discriminazioni attuate nell'ambito di procedimenti amministrativi e con riguardo ad atti espressione di potestà pubblicistica. Di ciò si trae conferma dal riferimento che il citato art. 44 fa al comportamento discriminatorio "della pubblica amministrazione", riconducibile agli atti definiti dal precedente art. 43, concedendo all'autorità giudiziaria ordinaria di disporre la cessazione della condotta pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. Ancor più esplicito è il quinto comma dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale dispone che "[c]on l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti".
Secondo la pronuncia richiamata (SSUU, n. 3057/2022), essendo la decisione sulla giurisdizione determinata dall'oggetto della domanda, e cioè dalla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il rapporto tra l'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 (nonché art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011) e l'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, convertito in legge n. 280 del 2003 deve essere risolto in favore della prima, da considerarsi norma speciale e dunque prevalente indipendentemente dalla relazione cronologica, la quale regola la tutela contro la discriminazione, ancorché abbia ad oggetto atti regolamentari emanati da una Federazione sportiva. D'altro canto, secondo la predetta pronuncia, tra le due disposizioni non ricorre alcuna contraddizione tale da renderne impossibile la loro contemporanea applicazione, né la legge più recente regola l'intera materia disciplinata da quella anteriore, agli effetti di quanto previsto dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente deve quindi essere respinta.
Nel merito, la domanda di accertamento della discriminazione non è fondata e deve pertanto essere respinta, alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, l'art. 28 comma 4 del D.lvo n. 150/2011 stabilisce una sostanziale inversione dell'onere probatorio (Cass. 14073/19, 1/2020 e CGUE caso ) in quanto quando il ricorrente Per_3 fornisce elementi di fatto, eventualmente desunti da anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di comportamenti discriminatori, spetta al resistente l'onere di dimostrare l'insussistenza della discriminazione. Posta, quindi, la condotta asseritamente discriminatoria lamentata dai ricorrenti nell'atto introduttivo con riferimento all'esclusione della minore croata da una determinata categoria di tornei (campionati italiani individuali e a squadre), la resistente deduce che la CP_1 motivazione a fondamento della scelta asseritamente discriminatoria di consentire, tra i tesserati, ai soli cittadini italiani la partecipazione a tali campionati (sia fase regionale che fase nazionale, con cadenza annuale), nonchè ai minori stranieri regolarmente residenti in Italia dal decimo anno di età
(se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso), si basa unicamente sulla necessità di tutelare lo sviluppo e la crescita dello sport a livello nazionale, in vista della partecipazione degli atleti italiani e delle rappresentative nazionali alle maggiori competizioni internazionali. In particolare, secondo la resistente, dedicate, tra l'altro, alla formazione e alla protezione dei vivai, con l'obiettivo di preservare la scuola tecnico-sportiva nazionale, che rappresenta un elemento distintivo del patrimonio sportivo del paese costituito da un insieme di conoscenze ed esperienze applicate alle discipline del tennis, che si esprime al massimo livello nelle Rappresentative Nazionali, sia giovanili che senior, che partecipano a importanti eventi internazionali come i Campionati Europei, i Campionati Mondiali
e i Giochi Olimpici>>. A conferma della non discriminatorietà della condotta e dei regolamenti della federazione la resistente ha evidenziato che la partecipazione a ciascuno degli altri tornei cui la minore può essere ammessa è rilevante per l'acquisizione del punteggio necessario alla classificazione dei tesserati agonisti, non risultando pertanto affatto pregiudicata l'attività sportiva della medesima.
Osserva anzitutto il Tribunale che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituisce discriminazione “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata [...] sull'origine nazionale [...] e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali”; e che, secondo l'art. 44, comma 1, D.Lgs. 286/1998, “quando il comportamento [...] della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi [...] nazionali o di provenienza geografica è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la rimozione degli effetti della discriminazione”. Al riguardo, va rilevato che i comportamenti descritti nel primo comma dell'art. 43, D.lgs. 286/1998 costituiscono un catalogo aperto, contraddistinto non tanto per il profilo oggettivo della condotta – questa afferendo comunque ad un'attività qualificata come illecita – quanto, piuttosto, in ragione del carattere discriminatorio su cui si fonda la diversità di trattamento
“basata [...] sull'origine nazionale”. Giova altresì ricordare che il divieto di discriminazione in base all'origine e alla nazionalità è un corollario del principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3, comma 1 della Carta costituzionale (“Tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge, senza distinzione [...] di razza [...]”), di cui l'art. 2, comma 5, D.lgs. 286/1998 (“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino [...] nei rapporti con la pubblica amministrazione”) rappresenta diretta espressione e concreta applicazione. Esso, inoltre, è nitidamente scolpito da numerose altre fonti, sia di rango interno che internazionale: dall'art. 2 D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (“[...] per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta [...]”), all'art. 2 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici (“Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza [...] o l'origine nazionale”) ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge n. 881 del 25 ottobre 1977; dall'art. 18 T.F.U.E. (“Nel campo di applicazione dei trattati
[...] è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”), all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate [...] sull'origine nazionale”), ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848.
Orbene, rileva il Tribunale che – in accordo con la costante giurisprudenza costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte cost., n. 163 del 15/04/1993) – il principio di non discriminazione e di pari trattamento, quale corollario del principio di uguaglianza formale, implica:
-che a soggetti appartenenti a una medesima classe – identificata secondo caratteristiche identiche, o ragionevolmente omogenee – sia imputato un trattamento identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in base alle quali tale determinata classe di persone è stata definita;
-che trattamenti diversi possano ritenersi giustificati – e dunque non integrino una discriminazione – se e solo se ba) all'esito di un giudizio di comparazione emergano, tra soggetti che prima facie dovrebbero appartenere ad un'unica classe, differenze tali da giustificare l'inclusione di alcuni di essi in una seconda e distinta classe;
e se, al contempo, bb) la diversità di trattamento prevista per i soggetti inclusi nella seconda classe appaia ragionevole e proporzionata, anche alla luce dell'obiettivo dichiarato o perseguito mediante l'introduzione del diverso trattamento.
In definitiva, non sussiste discriminazione solo se la diversità di trattamento consegua a differenze rilevanti, ragionevoli e proporzionate tra le classi di fattispecie in concreto raffrontate.
Nel dettaglio, la minore odierna ricorrente, di cittadinanza croata, soggiornante in Italia dal settembre 2022 (per quanto risulta dagli atti, in base al primo anno scolastico di iscrizione sul territorio italiano, il 2022/2023) risulta dagli allegati regolarmente tesserata , tesseramento CP_1 ritualmente avvenuto secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 36/2021, rubricato
“Tesseramento degli atleti minorenni”, il quale, nel suo terzo comma, prevede che “I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2”. In conformità ad esso, l'allegato Regolamento organico della federazione resistente (art. 3.1.10) stabilisce, infatti, nel quarto comma, che: “Gli stranieri minorenni possono essere tesserati con le medesime procedure previste per i cittadini italiani, anche dopo il compimento della maggiore età e fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti che l'abbiano richiesta, avendone i requisiti in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a condizione che
o siano regolarmente residenti nel territorio dello stato italiano dal compimento del decimo anno di età;
o, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano”.
Il tesseramento della minore, odierna ricorrente, con la federazione italiana, nella specie, è dunque avvenuto, nel rispetto della normativa primaria (art. 16 d.lgs. n. 36/21), per il solo fatto di essere iscritta presso scuola italiana (dal certificato in atti risulta iscritta dall'anno scolastico 2022/2023, non esistendo altri elementi che dimostrino un soggiorno della minore sul territorio Italiano antecedente a tale data) ed “al fine di svolgere attività agonistica” (cfr., art. 3.1.5, primo comma,
Regolamento organico).
Ciò posto, deve essere, invece, evidenziata la differente disciplina della partecipazione alle competizioni dell'atleta straniero agonista tesserato, nella specie minorenne, in ciò consistendo l'asserita discriminazione.
Ebbene, al riguardo, la federazione residente ha dimostrato che non sussiste, nella fattispecie, alcuna condotta discriminatoria.
Invero, secondo il medesimo art. 3.1.10, secondo comma: “Il cittadino straniero: … anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso dai Campionati individuali in ogni loro fase e dai
Campionati a squadre, salvo il Campionato degli affiliati”. Secondo il quinto comma dello stesso articolo, inoltre, “I tesserati ai sensi del comma precedente non rientrano nella definizione di “straniero” per la partecipazione alle gare sia individuali sia a squadre, anche dopo il compimento della maggiore età, se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso”. Con riferimento alla partecipazione alle competizioni, quindi, l'ultimo comma menzionato prevede una deroga all'esclusione prevista dal precedente secondo comma, nel senso di escludere dall'esclusione (quindi di consentire) la partecipazione ad ogni gara sia individuale sia a squadre (a)gli stranieri che “depositino una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso”, in tal caso non rientrando nella definizione di “straniero”
(con le relative limitazioni di cui al secondo comma), evidentemente solo con riferimento alla prima ipotesi di tesseramento prevista dal quarto comma, ossia a quella riferita agli stranieri
“regolarmente residenti nel territorio dello stato italiano dal compimento del decimo anno di età”, unica – evidentemente - compatibile con quanto previsto dal quarto (“Gli stranieri minorenni possono essere tesserati con le medesime procedure previste per i cittadini italiani, anche dopo il compimento della maggiore età e fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti che l'abbiano richiesta, avendone i requisiti in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a condizione che …”) e quinto comma (“ … se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso” ).
Mentre il quarto comma è dunque riferito al tesseramento dello straniero (maggiorenne e minorenne), i commi due e cinque sono riferiti alla partecipazione alle competizioni sportive agonistiche, disciplinandola in maniera più ampia per il solo straniero residente da tempo in Italia
(caso al quale non è riconducibile il soggiorno dell'odierna ricorrente).
Non è dunque condivisibile il rilievo di parte ricorrente secondo il quale la federazione resistente avrebbe introdotto norme regolamentari non conformi alle previsioni dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/21, atteso che tale disposizione riguarda il tesseramento e non la partecipazione ai tornei ed è stata certamente rispettata con riguardo al tesseramento della minore ricorrente.
Né l'esclusione da alcuni tornei della minore cittadina comunitaria può considerarsi, nella specie, discriminatoria.
Nello specifico, occorre riportare quanto affermato dalla Corte di Giustizia in fattispecie affine
(terza sezione, sentenza del 13 giugno 2019 nella causa C-22/18), secondo la quale “Gli articoli 18,
21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell'Unione europea, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o
«senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Premessa, dunque, la soggezione delle disposizioni delle federazioni nazionali sportive che disciplinano l'accesso dei cittadini dell'Unione alle competizioni alle norme del Trattato, in particolare agli articoli 18 e 21 TFUE, analogamente alle norme di origine statale, la CGUE aggiunge che “sembra legittimo riservare l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale. Tuttavia, occorre che le restrizioni derivanti dal perseguimento di detto obiettivo siano conformi al principio di proporzionalità”, dal momento che determinano una limitazione della libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione, della quale l'accesso alle attività ricreative proposte in quello Stato costituisce un corollario, poichè favorisce - attraverso la creazione/consolidamento di legami - la progressiva integrazione del cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, avuto riguardo alla peculiare rilevanza sociale dello sport nell'Unione, in particolare quello dilettantistico (cfr., artt. 18, 21 e 165 TFUE). Spetta quindi al giudice nazionale chiamato ad esaminare l'esistenza di eventuali giustificazioni effettuare tale esame tenendo conto dell'obiettivo, derivante da una lettura combinata delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 165 TFUE, di promuovere maggiormente l'apertura nelle competizioni, e dell'importanza di integrare i residenti, soprattutto quelli di lunga durata.
Invero, risulta dagli allegati della TP che la minore, una volta tesserata, ha disputato numerose competizioni agonistiche, risultando all'esito classificata nella categoria federale Under 14, classe 3.2 (cfr., artt.
3.3.1 e 3.3.3 Regolamento organico). Lamenta, tuttavia, la medesima, l'esclusione dai
“Campionati Regionali Under 14 M/F Singolare Doppio” nell'ottobre 2023 e dai “Campionati Regionali Assoluti di 3° Categoria” nell'ottobre 2024 (cfr., altresì documento 25, allegato alle note autorizzate del 3.2.2025).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nella specie e con riferimento alla partecipazione alle gare sportive, la diversità di trattamento prevista dal secondo comma dell'art.
3.1.10 del Regolamento organico tra il cittadino comunitario/straniero non regolarmente residente in Italia dall'età di dieci anni ed il cittadino italiano/straniero regolarmente residente in Italia dall'età di dieci anni (cfr., per quest'ultimo la deroga prevista dall'esaminato quinto comma del medesimo articolo) – e consistita nell'esclusione della minore ricorrente, tesserata TP e cittadina UE, dalla (sola) partecipazione al campionato nazionale individuale e a squadre, anche per la fase regionale – sia ragionevole e proporzionata e, pertanto, non discriminatoria, essendo integrati i due requisiti richiamati sub a) e
b).
In particolare, nell'allegato Regolamento tecnico sportivo della federazione, premessa la distinzione tra lo straniero tesserato , come la minore ricorrente, e lo straniero tesserato della rispettiva CP_1 federazione nazionale (cui sono riferiti i “Limiti alla partecipazione” di cui all'art. 1.3), risulta elencata come segue la tipologia delle competizioni nell'art. 1.1.1:
“1. Le competizioni riconosciute dalla , individuali e a squadre … si distinguono in: CP_1
a) internazionali
1) incontri fra rappresentative nazionali;
2) individuali o a squadre;
b) nazionali
1) Campionati individuali o a squadre;
2) tornei individuali per classifica:
• tornei open;
• tornei limitati;
3) tornei individuali di settore di età;
• tornei giovanili;
• tornei veterani;
4) circuiti di tornei;
5) tornei a squadre;
6) manifestazioni non agonistiche;
7) tornei sociali;
8) manifestazioni atipiche”. Ad avviso del giudicante, l'esclusione dalle competizioni previste dalla lettera b), n. 1, non riveste carattere discriminatorio ai danni della minore tesserata , atteso che il tesseramento Per_2 CP_1 come atleta agonista da parte della federazione italiana (avvenuto, come detto, nel rispetto delle previsioni di legge) non implica automaticamente la possibilità di partecipazione a tutte le competizioni sopra indicate, senza che tale esclusione comprometta lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della minore cittadina comunitaria soggiornante sul territorio italiano, nè, invero, la sua integrazione, alla luce delle finalità, anche sociali, dell'attività sportiva dilettantistica descritte dalla riportata pronuncia della Corte di Giustizia in base alla libertà di circolazione di cui al TFUE.
Di tutto l'elenco delle competizioni di cui sopra, la lamentata esclusione appare infatti riferita ai soli
“Campionati individuali in ogni loro fase e dai Campionati a squadre, salvo il Campionato degli affiliati”, esclusione dalla quale – a sua volta - è escluso (con la conseguente possibile partecipazione della ricorrente) il “Campionato degli Affiliati”, analiticamente disciplinato dall'art.
8.2.1 e ss..
Effettivamente, mentre nel libro VI del Regolamento tecnico sportivo sono contenute le regole relative ai “Campionati nazionali individuali” (tra cui l'art. 6.1, primo comma, secondo il quale “Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed
è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei
Campionati successivi”, nonché l'art. 6.5, secondo il quale“Ai Campionati, sia nelle fasi regionali sia in quelle nazionali, sono ammessi a partecipare, secondo le modalità stabilite per ciascuna prova, soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera atleta ed i giocatori stranieri, minorenni, di cui all'art.
3.1.10 del Regolamento organico”, con evidente riferimento alle descritte previsioni derogatorie del suo quinto comma, non riferibile alla ricorrente), nel libro VII sono elencate quelle relative ai “Campionati nazionali a squadre”, tra i quali rientra il campionato di classifica rappresentato dal “Campionato nazionale degli affiliati”, anch'esso diviso in fasi regionali e fasi nazionali (cfr., art. 7.1.2).
Dall'effettuata ricostruzione è, pertanto, evidente che l'esclusione della ricorrente non sia discriminatoria, in quanto è limitata ad una sola tipologia di competizioni agonistiche, e nemmeno a tutta (è fatto salvo, tra i Campionati a squadre, il Campionato degli affiliati), ed abbia una sua specifica ragione connessa alla peculiare tipologia delle competizioni escluse (in quanto finalizzate, tanto nelle fasi regionali, quanto in quelle nazionali, alla selezione di atleti agonisti di cittadinanza italiana/sportiva ed alla finale attribuzione ad essi del titolo di campione nazionale, nelle quali l'elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale), risultando proporzionata in termini quantitativi e giustificata dalla necessità di preservare la specificità del tennis italiano in vista delle competizioni internazionali e degli incontri tra rappresentative nazionali, nonché di tutelare i vivai nazionali (come definiti dall'art. 7.1.1., comma 4).
In conclusione, le limitazioni alla libera circolazione di parte ricorrente sul territorio UE ed alla sua integrazione sul territorio italiano attraverso la regolamentazione delle competizioni cui può accedere la minore cittadina croata, con l'esclusione da alcune di esse, non appaiono discriminatorie in base alla nazionalità della stessa, ma fondate su considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, ossia quello ragionevolmente evidenziato dalla CP_1 resistente, considerato peraltro che essa può accedere ad un elevato numero di competizioni agonistiche, numericamente individuate dalla resistente in quasi tremila per l'anno 2024
(circostanza non contestata).
In definitiva, non sussiste discriminazione, atteso che la diversità di trattamento tra tesserata TP minorenne italiana/straniera di lunga residenza e tesserata TP minorenne comunitaria (non di lunga residenza/soggiorno) consegue a differenze rilevanti, ragionevoli e proporzionate tra le classi di fattispecie in concreto raffrontate.
Del resto, la CGUE nella sopra menzionata sentenza ha affermato che “sembra legittimo riservare l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale” e le uniche competizioni dalle quali la ricorrente, cittadina croata tesserata , è esclusa appaiono proprio quelle destinate all'individuazione del/della CP_1 campione/campionessa nazionale, anche in termini di squadra.
A tal proposito, si osserva che l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una disciplina sportiva non copre tutte le competizioni che si svolgono a livello nazionale in detta disciplina, con la conseguenza che appare pertanto legittimo voler riservare l'attribuzione del titolo nazionale in un determinato sport esclusivamente a cittadini nazionali (cui sono equiparati gli stranieri, comunitari o non, che abbiano avuto regolare residenza in Italia dal decimo anno di età), visto che il possesso di una determinata cittadinanza è considerato requisito fondamentale per l'ottenimento del titolo di campione nazionale (cfr., per tale interpretazione, ordinanza n. 7185/2019 resa dal Tar del Lazio nel procedimento iscritto al n. 12678/2019 Reg. Ric., secondo la quale non sussiste comportamento discriminatorio laddove, per ragioni tecnico-sportive, una Federazione escluda un atleta dalla partecipazione ad un campionato nazionale, ammettendo, invece, la possibilità di iscrizione dello stesso ad un diverso campionato).
Le previsioni contenute nei Regolamenti TP, oggi contestate, sono quindi da ritenersi legittime e giustificate da considerazioni oggettive, in quanto la designazione del podio ad un campionato nazionale serve a selezionare gli atleti che rappresenteranno il paese nelle manifestazioni internazionali (campionati europei, campionati mondiali, olimpiadi), e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, non prevedendo per la minore cittadina comunitaria soluzioni eccessivamente restrittive dei diritti previsti dalla normativa europea, dal momento che la partecipazione dell'atleta è limitata ad una sola (e particolare) categoria di tornei (i Campionati individuali o a squadre), specificamente destinata a individuare il giocatore/atleta nazionale di maggior valore. La condotta ed i regolamenti della federazione resistente oggetto di censura non possono, pertanto, essere dichiarati discriminatori, ai sensi dell'art. 43, comma 1 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e la domanda deve essere respinta, ivi compresa quella risarcitoria.
Le spese di lite posso essere compensate, considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, su ricorso di ricorrente minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Damiana Colla, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. r.g. 48399/2024 e promossa ai sensi dell'art. 28,
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 da
codice fiscale , e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la reasponsabilità genitoriale sulla C.F._2 figlia minorenne nata a [...] in data [...], Per_1 codice fiscale , rappresentati e difesi dall'Avv.to Fabio Pennisi ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio del difensore, per procura allegata al ricorso
RICORRENTI
contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Ciro Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei SS. Apostoli, n. 49, presso lo studio del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: azione civile contro la discriminazione (art. 44, D.Lgs. 286/1998).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la CP_1 resistente chiedendo di:
“ - accertare e dichiarare l'illegittimità/illiceità della condotta della Controparte_1 descritta in premessa, nonché dei rispettivi regolamenti che differenziano il trattamento degli
[...] atleti stranieri cittadini dell'Unione Europea, in particolare quelli minorenni, rispetto agli atleti cittadini italiani (in particolare, l'art. 3.1.10 “tesseramento di cittadino straniero” del
Regolamento organico della TP e gli art.
6.5 e 8.2.2. del regolamento tecnico sportivo); - accertare e dichiarare che l'esclusione di dalle competizioni indicate in narrativa, Per_1 decisa dalla costituisce condotta discriminatoria per ragioni Controparte_1 di nazionalità nei confronti della medesima;
per l'effetto
- ordinare alla in persona del Presidente pro tempore di Controparte_1 eliminare dai propri regolamenti tutte le norme discriminatorie dei cittadini europei rispetto a quelli italiani in particolare di quelli minorenni (tra le altre, l'art. 3.1.10 “tesseramento di cittadino straniero” del Regolamento organico della TP e gli art.
6.5 e 8.2.2. del regolamento tecnico sportivo);
- ordinare alla in persona del Presidente pro tempore di Controparte_1 consentire la partecipazione di ad ogni competizione e gara in condizioni di parità Per_1 rispetto ai cittadini italiani;
- condannare la al risarcimento dei danni e non patrimoniali Controparte_1 patiti dalla ricorrente in conseguenza della condotta illecita sopra descritta da quantificarsi in
Euro 10.000,00”.
A tal fine, hanno esposto di essere cittadini croati regolarmente soggiornanti in Italia ed hanno lamentato che la figlia, tesserata con la e classificata nella categoria federale Under 14, è stata CP_1 esclusa dalla partecipazione a due tornei, uno nel 2023 e l'altro nel 2024, con condotta discriminatoria nei confronti della medesima, cittadina comunitaria da equiparare, invece, ai giovani atleti italiani sulla base delle disposizioni di legge nazionali (art. 43 e 44 TUI;
art. 16 d.lgs. n.
36/2021), sovranazionali (Carta Fondamentale dei diritti UE, Trattato istitutivo dell'Unione
Europea), nonchè della Costituzione (artt. 3, 32 e 33).
Parte resistente si è costituita il 10.1.2025 eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario, in favore della giustizia sportiva, ovvero, in subordine, del Giudice amministrativo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, esplicitando analiticamente i limiti e le ragioni sottese al diverso trattamento della minore rispetto ai minori cittadini italiani in Per_2 ordine alla tipologia di tornei cui è consentita la partecipazione, pur a fronte del medesimo tesseramento con la federazione. In particolare, ha evidenziato che tra tutti i tornei cui è ammessa la partecipazione del cittadino straniero, ivi compreso quello comunitario (con acquisizione del relativo punteggio per la classificazione dei tesserati agonisti), l'unica esclusione prevista dall'art. 3.1.10, comma 2, del Regolamento Organico è quella relativa ai Campionati individuali o a squadre, riservati ai cittadini italiani al solo scopo di tutelare lo sviluppo e la crescita dello sport a livello nazionale e di garantire la partecipazione degli atleti italiani e delle rappresentative nazionali alle maggiori competizioni internazionali.
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori si sono riportati ai rispettivi scritti e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termini per note sino al 3.2.2025 e repliche sino al
14.2.2025, depositate da parte ricorrente il 3.2.2025 e dalla resistente il 3.2.2025 ed il 14.2.2025.
***
Pregiudizialmente, deve essere affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, alla luce dell'oggetto della domanda e della qualificazione del rapporto dedotto in giudizio dai ricorrenti come condotta discriminatoria della federazione resistente nei confronti di una tennista minorenne
(tesserata ) di cittadinanza , con la conseguente condivisibilità di quanto recentemente CP_1 Per_2 affermato, in fattispecie affine, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 3057/2022, da richiamare integralmente in questa sede, secondo la quale “L'azione promossa contro un atto di una federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti, esula dalla giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle federazioni sportive, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del
d.lgs. n. 150 del 2011, essendo finalizzata alla tutela di un diritto soggettivo della persona, qualificabile come diritto assoluto”.
L'art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n.
280, recante disposizioni in materia di giustizia sportiva, come poi modificato dal d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, "ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti", stabilisce che "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo". Vi si aggiunge che "[s]ono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche".
Dello stesso tenore, quanto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
è l'art. 133, comma 1, lett. z-septies, del codice del processo amministrativo. L'art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, nel testo originario, aveva riservato alla giustizia sportiva, tra l'altro, anche la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati", soluzione poi superata dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280, che ha affidato al giudice statale le questioni inerenti a tesseramenti ed affiliazioni.
La sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale ha quindi spiegato che dal citato articolo 3 del d.l. n. 220 del 2003, si desume una "triplice forma di tutela giustiziale": una prima forma, "limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario"; una seconda, "relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza)"; una terza forma di tutela, "di carattere residuale e rimessa al giudice amministrativo".
Inoltre, per quel che concerne il contenzioso intrapreso, come nella specie, da atleti stranieri per domandare la rimozione delle discriminazioni nel tesseramento per motivi di cittadinanza poste dai regolamenti dell'ordinamento sportivo al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali e di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale ed avente ad oggetto - sotto il profilo della discriminazione ed attraverso lo strumento dell'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 -
l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedono limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di un certo numero di atleti comunitari, in rapporto ai principi in tema di libera circolazione dei lavoratori e di liberalizzazione dell'attività professionale all'interno dell'Unione europea le Sezioni Unite hanno affermato che la speciale azione disciplinata dall'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, attualmente regolata nelle forme di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, appresta uno strumento di natura processuale, finalizzato a consentire una più efficace attuazione concreta del divieto sostanziale di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, derivante dal "comportamento di un privato o della pubblica amministrazione". L'azione civile contro la discriminazione va attribuita alla giurisdizione ordinaria, avendo il legislatore, mediante essa, "inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come «diritto assoluto», in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa" (Cass. Sezioni Unite, 30 marzo 2011, n. 7186 e Cass. Sezioni Unite, 15 febbraio 2011, n. 3670; cfr., anche Cass. Sezioni
Unite, 8 ottobre 2019, n. 25101). Deve dunque riaffermarsi che la tutela antidiscriminatoria erogata dal giudice civile opera non solo per il "comportamento" della pubblica amministrazione causa di discriminazione, ma anche per le discriminazioni attuate nell'ambito di procedimenti amministrativi e con riguardo ad atti espressione di potestà pubblicistica. Di ciò si trae conferma dal riferimento che il citato art. 44 fa al comportamento discriminatorio "della pubblica amministrazione", riconducibile agli atti definiti dal precedente art. 43, concedendo all'autorità giudiziaria ordinaria di disporre la cessazione della condotta pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. Ancor più esplicito è il quinto comma dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale dispone che "[c]on l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti".
Secondo la pronuncia richiamata (SSUU, n. 3057/2022), essendo la decisione sulla giurisdizione determinata dall'oggetto della domanda, e cioè dalla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il rapporto tra l'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 (nonché art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011) e l'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, convertito in legge n. 280 del 2003 deve essere risolto in favore della prima, da considerarsi norma speciale e dunque prevalente indipendentemente dalla relazione cronologica, la quale regola la tutela contro la discriminazione, ancorché abbia ad oggetto atti regolamentari emanati da una Federazione sportiva. D'altro canto, secondo la predetta pronuncia, tra le due disposizioni non ricorre alcuna contraddizione tale da renderne impossibile la loro contemporanea applicazione, né la legge più recente regola l'intera materia disciplinata da quella anteriore, agli effetti di quanto previsto dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente deve quindi essere respinta.
Nel merito, la domanda di accertamento della discriminazione non è fondata e deve pertanto essere respinta, alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, l'art. 28 comma 4 del D.lvo n. 150/2011 stabilisce una sostanziale inversione dell'onere probatorio (Cass. 14073/19, 1/2020 e CGUE caso ) in quanto quando il ricorrente Per_3 fornisce elementi di fatto, eventualmente desunti da anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di comportamenti discriminatori, spetta al resistente l'onere di dimostrare l'insussistenza della discriminazione. Posta, quindi, la condotta asseritamente discriminatoria lamentata dai ricorrenti nell'atto introduttivo con riferimento all'esclusione della minore croata da una determinata categoria di tornei (campionati italiani individuali e a squadre), la resistente deduce che la CP_1 motivazione a fondamento della scelta asseritamente discriminatoria di consentire, tra i tesserati, ai soli cittadini italiani la partecipazione a tali campionati (sia fase regionale che fase nazionale, con cadenza annuale), nonchè ai minori stranieri regolarmente residenti in Italia dal decimo anno di età
(se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso), si basa unicamente sulla necessità di tutelare lo sviluppo e la crescita dello sport a livello nazionale, in vista della partecipazione degli atleti italiani e delle rappresentative nazionali alle maggiori competizioni internazionali. In particolare, secondo la resistente, dedicate, tra l'altro, alla formazione e alla protezione dei vivai, con l'obiettivo di preservare la scuola tecnico-sportiva nazionale, che rappresenta un elemento distintivo del patrimonio sportivo del paese costituito da un insieme di conoscenze ed esperienze applicate alle discipline del tennis, che si esprime al massimo livello nelle Rappresentative Nazionali, sia giovanili che senior, che partecipano a importanti eventi internazionali come i Campionati Europei, i Campionati Mondiali
e i Giochi Olimpici>>. A conferma della non discriminatorietà della condotta e dei regolamenti della federazione la resistente ha evidenziato che la partecipazione a ciascuno degli altri tornei cui la minore può essere ammessa è rilevante per l'acquisizione del punteggio necessario alla classificazione dei tesserati agonisti, non risultando pertanto affatto pregiudicata l'attività sportiva della medesima.
Osserva anzitutto il Tribunale che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituisce discriminazione “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata [...] sull'origine nazionale [...] e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali”; e che, secondo l'art. 44, comma 1, D.Lgs. 286/1998, “quando il comportamento [...] della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi [...] nazionali o di provenienza geografica è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la rimozione degli effetti della discriminazione”. Al riguardo, va rilevato che i comportamenti descritti nel primo comma dell'art. 43, D.lgs. 286/1998 costituiscono un catalogo aperto, contraddistinto non tanto per il profilo oggettivo della condotta – questa afferendo comunque ad un'attività qualificata come illecita – quanto, piuttosto, in ragione del carattere discriminatorio su cui si fonda la diversità di trattamento
“basata [...] sull'origine nazionale”. Giova altresì ricordare che il divieto di discriminazione in base all'origine e alla nazionalità è un corollario del principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3, comma 1 della Carta costituzionale (“Tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge, senza distinzione [...] di razza [...]”), di cui l'art. 2, comma 5, D.lgs. 286/1998 (“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino [...] nei rapporti con la pubblica amministrazione”) rappresenta diretta espressione e concreta applicazione. Esso, inoltre, è nitidamente scolpito da numerose altre fonti, sia di rango interno che internazionale: dall'art. 2 D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (“[...] per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta [...]”), all'art. 2 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici (“Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza [...] o l'origine nazionale”) ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge n. 881 del 25 ottobre 1977; dall'art. 18 T.F.U.E. (“Nel campo di applicazione dei trattati
[...] è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”), all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate [...] sull'origine nazionale”), ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848.
Orbene, rileva il Tribunale che – in accordo con la costante giurisprudenza costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte cost., n. 163 del 15/04/1993) – il principio di non discriminazione e di pari trattamento, quale corollario del principio di uguaglianza formale, implica:
-che a soggetti appartenenti a una medesima classe – identificata secondo caratteristiche identiche, o ragionevolmente omogenee – sia imputato un trattamento identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in base alle quali tale determinata classe di persone è stata definita;
-che trattamenti diversi possano ritenersi giustificati – e dunque non integrino una discriminazione – se e solo se ba) all'esito di un giudizio di comparazione emergano, tra soggetti che prima facie dovrebbero appartenere ad un'unica classe, differenze tali da giustificare l'inclusione di alcuni di essi in una seconda e distinta classe;
e se, al contempo, bb) la diversità di trattamento prevista per i soggetti inclusi nella seconda classe appaia ragionevole e proporzionata, anche alla luce dell'obiettivo dichiarato o perseguito mediante l'introduzione del diverso trattamento.
In definitiva, non sussiste discriminazione solo se la diversità di trattamento consegua a differenze rilevanti, ragionevoli e proporzionate tra le classi di fattispecie in concreto raffrontate.
Nel dettaglio, la minore odierna ricorrente, di cittadinanza croata, soggiornante in Italia dal settembre 2022 (per quanto risulta dagli atti, in base al primo anno scolastico di iscrizione sul territorio italiano, il 2022/2023) risulta dagli allegati regolarmente tesserata , tesseramento CP_1 ritualmente avvenuto secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 36/2021, rubricato
“Tesseramento degli atleti minorenni”, il quale, nel suo terzo comma, prevede che “I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2”. In conformità ad esso, l'allegato Regolamento organico della federazione resistente (art. 3.1.10) stabilisce, infatti, nel quarto comma, che: “Gli stranieri minorenni possono essere tesserati con le medesime procedure previste per i cittadini italiani, anche dopo il compimento della maggiore età e fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti che l'abbiano richiesta, avendone i requisiti in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a condizione che
o siano regolarmente residenti nel territorio dello stato italiano dal compimento del decimo anno di età;
o, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano”.
Il tesseramento della minore, odierna ricorrente, con la federazione italiana, nella specie, è dunque avvenuto, nel rispetto della normativa primaria (art. 16 d.lgs. n. 36/21), per il solo fatto di essere iscritta presso scuola italiana (dal certificato in atti risulta iscritta dall'anno scolastico 2022/2023, non esistendo altri elementi che dimostrino un soggiorno della minore sul territorio Italiano antecedente a tale data) ed “al fine di svolgere attività agonistica” (cfr., art. 3.1.5, primo comma,
Regolamento organico).
Ciò posto, deve essere, invece, evidenziata la differente disciplina della partecipazione alle competizioni dell'atleta straniero agonista tesserato, nella specie minorenne, in ciò consistendo l'asserita discriminazione.
Ebbene, al riguardo, la federazione residente ha dimostrato che non sussiste, nella fattispecie, alcuna condotta discriminatoria.
Invero, secondo il medesimo art. 3.1.10, secondo comma: “Il cittadino straniero: … anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso dai Campionati individuali in ogni loro fase e dai
Campionati a squadre, salvo il Campionato degli affiliati”. Secondo il quinto comma dello stesso articolo, inoltre, “I tesserati ai sensi del comma precedente non rientrano nella definizione di “straniero” per la partecipazione alle gare sia individuali sia a squadre, anche dopo il compimento della maggiore età, se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso”. Con riferimento alla partecipazione alle competizioni, quindi, l'ultimo comma menzionato prevede una deroga all'esclusione prevista dal precedente secondo comma, nel senso di escludere dall'esclusione (quindi di consentire) la partecipazione ad ogni gara sia individuale sia a squadre (a)gli stranieri che “depositino una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso”, in tal caso non rientrando nella definizione di “straniero”
(con le relative limitazioni di cui al secondo comma), evidentemente solo con riferimento alla prima ipotesi di tesseramento prevista dal quarto comma, ossia a quella riferita agli stranieri
“regolarmente residenti nel territorio dello stato italiano dal compimento del decimo anno di età”, unica – evidentemente - compatibile con quanto previsto dal quarto (“Gli stranieri minorenni possono essere tesserati con le medesime procedure previste per i cittadini italiani, anche dopo il compimento della maggiore età e fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti che l'abbiano richiesta, avendone i requisiti in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a condizione che …”) e quinto comma (“ … se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso” ).
Mentre il quarto comma è dunque riferito al tesseramento dello straniero (maggiorenne e minorenne), i commi due e cinque sono riferiti alla partecipazione alle competizioni sportive agonistiche, disciplinandola in maniera più ampia per il solo straniero residente da tempo in Italia
(caso al quale non è riconducibile il soggiorno dell'odierna ricorrente).
Non è dunque condivisibile il rilievo di parte ricorrente secondo il quale la federazione resistente avrebbe introdotto norme regolamentari non conformi alle previsioni dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/21, atteso che tale disposizione riguarda il tesseramento e non la partecipazione ai tornei ed è stata certamente rispettata con riguardo al tesseramento della minore ricorrente.
Né l'esclusione da alcuni tornei della minore cittadina comunitaria può considerarsi, nella specie, discriminatoria.
Nello specifico, occorre riportare quanto affermato dalla Corte di Giustizia in fattispecie affine
(terza sezione, sentenza del 13 giugno 2019 nella causa C-22/18), secondo la quale “Gli articoli 18,
21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell'Unione europea, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o
«senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Premessa, dunque, la soggezione delle disposizioni delle federazioni nazionali sportive che disciplinano l'accesso dei cittadini dell'Unione alle competizioni alle norme del Trattato, in particolare agli articoli 18 e 21 TFUE, analogamente alle norme di origine statale, la CGUE aggiunge che “sembra legittimo riservare l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale. Tuttavia, occorre che le restrizioni derivanti dal perseguimento di detto obiettivo siano conformi al principio di proporzionalità”, dal momento che determinano una limitazione della libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione, della quale l'accesso alle attività ricreative proposte in quello Stato costituisce un corollario, poichè favorisce - attraverso la creazione/consolidamento di legami - la progressiva integrazione del cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, avuto riguardo alla peculiare rilevanza sociale dello sport nell'Unione, in particolare quello dilettantistico (cfr., artt. 18, 21 e 165 TFUE). Spetta quindi al giudice nazionale chiamato ad esaminare l'esistenza di eventuali giustificazioni effettuare tale esame tenendo conto dell'obiettivo, derivante da una lettura combinata delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 165 TFUE, di promuovere maggiormente l'apertura nelle competizioni, e dell'importanza di integrare i residenti, soprattutto quelli di lunga durata.
Invero, risulta dagli allegati della TP che la minore, una volta tesserata, ha disputato numerose competizioni agonistiche, risultando all'esito classificata nella categoria federale Under 14, classe 3.2 (cfr., artt.
3.3.1 e 3.3.3 Regolamento organico). Lamenta, tuttavia, la medesima, l'esclusione dai
“Campionati Regionali Under 14 M/F Singolare Doppio” nell'ottobre 2023 e dai “Campionati Regionali Assoluti di 3° Categoria” nell'ottobre 2024 (cfr., altresì documento 25, allegato alle note autorizzate del 3.2.2025).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nella specie e con riferimento alla partecipazione alle gare sportive, la diversità di trattamento prevista dal secondo comma dell'art.
3.1.10 del Regolamento organico tra il cittadino comunitario/straniero non regolarmente residente in Italia dall'età di dieci anni ed il cittadino italiano/straniero regolarmente residente in Italia dall'età di dieci anni (cfr., per quest'ultimo la deroga prevista dall'esaminato quinto comma del medesimo articolo) – e consistita nell'esclusione della minore ricorrente, tesserata TP e cittadina UE, dalla (sola) partecipazione al campionato nazionale individuale e a squadre, anche per la fase regionale – sia ragionevole e proporzionata e, pertanto, non discriminatoria, essendo integrati i due requisiti richiamati sub a) e
b).
In particolare, nell'allegato Regolamento tecnico sportivo della federazione, premessa la distinzione tra lo straniero tesserato , come la minore ricorrente, e lo straniero tesserato della rispettiva CP_1 federazione nazionale (cui sono riferiti i “Limiti alla partecipazione” di cui all'art. 1.3), risulta elencata come segue la tipologia delle competizioni nell'art. 1.1.1:
“1. Le competizioni riconosciute dalla , individuali e a squadre … si distinguono in: CP_1
a) internazionali
1) incontri fra rappresentative nazionali;
2) individuali o a squadre;
b) nazionali
1) Campionati individuali o a squadre;
2) tornei individuali per classifica:
• tornei open;
• tornei limitati;
3) tornei individuali di settore di età;
• tornei giovanili;
• tornei veterani;
4) circuiti di tornei;
5) tornei a squadre;
6) manifestazioni non agonistiche;
7) tornei sociali;
8) manifestazioni atipiche”. Ad avviso del giudicante, l'esclusione dalle competizioni previste dalla lettera b), n. 1, non riveste carattere discriminatorio ai danni della minore tesserata , atteso che il tesseramento Per_2 CP_1 come atleta agonista da parte della federazione italiana (avvenuto, come detto, nel rispetto delle previsioni di legge) non implica automaticamente la possibilità di partecipazione a tutte le competizioni sopra indicate, senza che tale esclusione comprometta lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della minore cittadina comunitaria soggiornante sul territorio italiano, nè, invero, la sua integrazione, alla luce delle finalità, anche sociali, dell'attività sportiva dilettantistica descritte dalla riportata pronuncia della Corte di Giustizia in base alla libertà di circolazione di cui al TFUE.
Di tutto l'elenco delle competizioni di cui sopra, la lamentata esclusione appare infatti riferita ai soli
“Campionati individuali in ogni loro fase e dai Campionati a squadre, salvo il Campionato degli affiliati”, esclusione dalla quale – a sua volta - è escluso (con la conseguente possibile partecipazione della ricorrente) il “Campionato degli Affiliati”, analiticamente disciplinato dall'art.
8.2.1 e ss..
Effettivamente, mentre nel libro VI del Regolamento tecnico sportivo sono contenute le regole relative ai “Campionati nazionali individuali” (tra cui l'art. 6.1, primo comma, secondo il quale “Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed
è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei
Campionati successivi”, nonché l'art. 6.5, secondo il quale“Ai Campionati, sia nelle fasi regionali sia in quelle nazionali, sono ammessi a partecipare, secondo le modalità stabilite per ciascuna prova, soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera atleta ed i giocatori stranieri, minorenni, di cui all'art.
3.1.10 del Regolamento organico”, con evidente riferimento alle descritte previsioni derogatorie del suo quinto comma, non riferibile alla ricorrente), nel libro VII sono elencate quelle relative ai “Campionati nazionali a squadre”, tra i quali rientra il campionato di classifica rappresentato dal “Campionato nazionale degli affiliati”, anch'esso diviso in fasi regionali e fasi nazionali (cfr., art. 7.1.2).
Dall'effettuata ricostruzione è, pertanto, evidente che l'esclusione della ricorrente non sia discriminatoria, in quanto è limitata ad una sola tipologia di competizioni agonistiche, e nemmeno a tutta (è fatto salvo, tra i Campionati a squadre, il Campionato degli affiliati), ed abbia una sua specifica ragione connessa alla peculiare tipologia delle competizioni escluse (in quanto finalizzate, tanto nelle fasi regionali, quanto in quelle nazionali, alla selezione di atleti agonisti di cittadinanza italiana/sportiva ed alla finale attribuzione ad essi del titolo di campione nazionale, nelle quali l'elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale), risultando proporzionata in termini quantitativi e giustificata dalla necessità di preservare la specificità del tennis italiano in vista delle competizioni internazionali e degli incontri tra rappresentative nazionali, nonché di tutelare i vivai nazionali (come definiti dall'art. 7.1.1., comma 4).
In conclusione, le limitazioni alla libera circolazione di parte ricorrente sul territorio UE ed alla sua integrazione sul territorio italiano attraverso la regolamentazione delle competizioni cui può accedere la minore cittadina croata, con l'esclusione da alcune di esse, non appaiono discriminatorie in base alla nazionalità della stessa, ma fondate su considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, ossia quello ragionevolmente evidenziato dalla CP_1 resistente, considerato peraltro che essa può accedere ad un elevato numero di competizioni agonistiche, numericamente individuate dalla resistente in quasi tremila per l'anno 2024
(circostanza non contestata).
In definitiva, non sussiste discriminazione, atteso che la diversità di trattamento tra tesserata TP minorenne italiana/straniera di lunga residenza e tesserata TP minorenne comunitaria (non di lunga residenza/soggiorno) consegue a differenze rilevanti, ragionevoli e proporzionate tra le classi di fattispecie in concreto raffrontate.
Del resto, la CGUE nella sopra menzionata sentenza ha affermato che “sembra legittimo riservare l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale” e le uniche competizioni dalle quali la ricorrente, cittadina croata tesserata , è esclusa appaiono proprio quelle destinate all'individuazione del/della CP_1 campione/campionessa nazionale, anche in termini di squadra.
A tal proposito, si osserva che l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una disciplina sportiva non copre tutte le competizioni che si svolgono a livello nazionale in detta disciplina, con la conseguenza che appare pertanto legittimo voler riservare l'attribuzione del titolo nazionale in un determinato sport esclusivamente a cittadini nazionali (cui sono equiparati gli stranieri, comunitari o non, che abbiano avuto regolare residenza in Italia dal decimo anno di età), visto che il possesso di una determinata cittadinanza è considerato requisito fondamentale per l'ottenimento del titolo di campione nazionale (cfr., per tale interpretazione, ordinanza n. 7185/2019 resa dal Tar del Lazio nel procedimento iscritto al n. 12678/2019 Reg. Ric., secondo la quale non sussiste comportamento discriminatorio laddove, per ragioni tecnico-sportive, una Federazione escluda un atleta dalla partecipazione ad un campionato nazionale, ammettendo, invece, la possibilità di iscrizione dello stesso ad un diverso campionato).
Le previsioni contenute nei Regolamenti TP, oggi contestate, sono quindi da ritenersi legittime e giustificate da considerazioni oggettive, in quanto la designazione del podio ad un campionato nazionale serve a selezionare gli atleti che rappresenteranno il paese nelle manifestazioni internazionali (campionati europei, campionati mondiali, olimpiadi), e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, non prevedendo per la minore cittadina comunitaria soluzioni eccessivamente restrittive dei diritti previsti dalla normativa europea, dal momento che la partecipazione dell'atleta è limitata ad una sola (e particolare) categoria di tornei (i Campionati individuali o a squadre), specificamente destinata a individuare il giocatore/atleta nazionale di maggior valore. La condotta ed i regolamenti della federazione resistente oggetto di censura non possono, pertanto, essere dichiarati discriminatori, ai sensi dell'art. 43, comma 1 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e la domanda deve essere respinta, ivi compresa quella risarcitoria.
Le spese di lite posso essere compensate, considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, su ricorso di ricorrente minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Damiana Colla