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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1874 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Cristina C.F._1
Laura Tassi
Contro
nata a [...] il [...] (CF ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Giovanna Fava
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1122/2024 del 14-15 novembre 2024 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'esito dell'udienza del 3
aprile 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1122/2024 del 14-15 novembre 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 1034/2023 del 14-15 settembre 2023, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e il 24 marzo 2009, ha così statuito: Parte_1
- ha affidato i tre figli minori in via condivisa alle parti;
- ha assegnato la casa coniugale alla CP_1
-ha regolamentato la frequentazione paterna con i figli;
-ha disposto che ciascuna delle parti provvedesse al mantenimento diretto dei figli, facendosi anche carico delle spese straordinarie relative ai minori, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, ad eccezione delle spese relative alle rette della scuola San
Tommaso, che sarebbero state sostenute dalla madre per il 75% e dal padre per il 25% a decorrere dal 28 luglio 2024;
- ha condannato il rimborsare alla e spese di lite, liquidate in 5.500,00 Parte_1 CP_1
Euro per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita in giudizio . CP_1
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito della udienza camerale del 3 aprile 2024.
pag. 2/5 3- Osserva la Corte che le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Intestata Corte, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori;
preso atto che la signora come è sempre avvenuto anche in costanza CP_1
di convivenza matrimoniale, fruisce e potrà avvalersi, come dalla medesima attestato con la
firma delle presenti note, del sostanzioso aiuto economico della di lei madre ( nonna materna dei figli , e;
a modifica, in parte qua, della sentenza Tribunale di Per_1 Per_2 Per_3
Reggio Emilia n.1122/24, così pronunciare:
-a far tempo dalla sottoscrizione del presente atto ed a seguire, tutte le spese straordinarie,
qualificate tali dal protocollo in uso al Tribunale di Reggio Emilia e comunque qualificate tali dalla giurisprudenza, necessarie e/o opportune per i figli, saranno integralmente fronteggiare dalla signora (che può contare sull'aiuto economico della nonna materna), CP_1
rinunciata ad opera della stessa ogni e qualsivoglia pretesa in rivalsa e/o regresso nei confronti del signor Il signor Parte_1 Parte_1
privo di obblighi in rifusione, potrà contribuire alle stesse e/o ad alcune delle medesime se e qualora ne abbia possibilità economiche;
- il signor atteso che, prima d'ora, è intervenuta transazione tra le parti di cui le Parte_1
medesime danno atto con la firma delle presenti note, nulla ulteriormente deve, in rifusione alla signora per spese straordinarie dalla stessa anticipate nell'interesse dei figli CP_1
sino ad oggi;
-l'assegno unico ed eventuali altre previdenze erogate a favore dei figli da Enti Pubblici
dovranno, a far tempo dal mese successivo la rassegnazione delle presenti conclusioni congiunte, essere liquidate e riscosse in pari quota ( 50%) a ciascuno dei genitori. A tale fine ciascuna delle parti come in epigrafe identificate dovrà impegnarsi ad attivarsi, anche pag. 3/5 eventualmente con accesso al Patronato e/o CAF, onde raggiungere lo scopo di cui alla presente pattuizione e, dunque, anche a sottoscrivere ogni documento necessario allo scopo;
- i genitori di , e si impegnano, reciprocamente, a collaborare nella Per_1 Per_2 Per_3
gestione e cura dei figli e si impegnano a rispettarsi reciprocamente l'un l'altra e viceversa,
convenendo che ciò sia conforme anche al benessere della prole;
-spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ad opera dei Legali di fiducia di ciascuna delle stesse che, a tale fine e per autentica delle firme dei rispettivi patrocinati, sottoscrivono il presente atto;
-fermo per il resto quanto alla sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. n.1122/24
4- Le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono trovare accoglimento, non risultando in contrasto con il superiore interesse dei tre figli minori.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I-In parziale riforma della sentenza n. 1122/2024 del 14-15 novembre 2024 del Tribunale di
Reggio Emilia, dispone che, a far tempo dalla sottoscrizione delle conclusioni congiunte ed a seguire, tutte le spese straordinarie, qualificate tali dal protocollo in uso al Tribunale di Reggio
Emilia e comunque qualificate tali dalla giurisprudenza, necessarie e/o opportune per i figli,
saranno integralmente fronteggiare dalla signora con rinuncia della stessa CP_1
ogni e qualsivoglia pretesa in rivalsa e/o regresso nei confronti del signor Parte_1
Il signor privo di obblighi in rifusione, potrà
[...] Parte_1
contribuire alle stesse e/o ad alcune delle medesime se e qualora ne abbia possibilità
pag. 4/5 economiche;
il signor atteso che è intervenuta transazione tra le parti di cui le Parte_1
medesime hanno dato atto con la firma delle conclusioni congiunte, nulla ulteriormente deve, in rifusione alla signora per spese straordinarie dalla stessa anticipate CP_1
nell'interesse dei figli sino ad oggi;
l'assegno unico ed eventuali altre previdenze erogate a favore dei figli da Enti Pubblici dovranno, a far tempo dal mese successivo la rassegnazione delle conclusioni congiunte, essere liquidate a ciascuno dei genitori e riscosse in pari quota (
50%). A tale fine, ciascuna delle parti dovrà impegnarsi ad attivarsi, anche eventualmente con accesso al Patronato e/o CAF, onde raggiungere lo scopo di cui alla presente pattuizione e,
dunque, anche a sottoscrivere ogni documento necessario allo scopo;
i genitori di , Per_1
e si impegnano, reciprocamente, a collaborare nella gestione e cura dei figli e Per_2 Per_3
si impegnano a rispettarsi reciprocamente l'un l'altra e viceversa, convenendo che ciò sia conforme anche al benessere della prole;
II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi, dando atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1874 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Cristina C.F._1
Laura Tassi
Contro
nata a [...] il [...] (CF ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Giovanna Fava
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1122/2024 del 14-15 novembre 2024 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'esito dell'udienza del 3
aprile 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1122/2024 del 14-15 novembre 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 1034/2023 del 14-15 settembre 2023, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e il 24 marzo 2009, ha così statuito: Parte_1
- ha affidato i tre figli minori in via condivisa alle parti;
- ha assegnato la casa coniugale alla CP_1
-ha regolamentato la frequentazione paterna con i figli;
-ha disposto che ciascuna delle parti provvedesse al mantenimento diretto dei figli, facendosi anche carico delle spese straordinarie relative ai minori, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, ad eccezione delle spese relative alle rette della scuola San
Tommaso, che sarebbero state sostenute dalla madre per il 75% e dal padre per il 25% a decorrere dal 28 luglio 2024;
- ha condannato il rimborsare alla e spese di lite, liquidate in 5.500,00 Parte_1 CP_1
Euro per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita in giudizio . CP_1
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito della udienza camerale del 3 aprile 2024.
pag. 2/5 3- Osserva la Corte che le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Intestata Corte, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori;
preso atto che la signora come è sempre avvenuto anche in costanza CP_1
di convivenza matrimoniale, fruisce e potrà avvalersi, come dalla medesima attestato con la
firma delle presenti note, del sostanzioso aiuto economico della di lei madre ( nonna materna dei figli , e;
a modifica, in parte qua, della sentenza Tribunale di Per_1 Per_2 Per_3
Reggio Emilia n.1122/24, così pronunciare:
-a far tempo dalla sottoscrizione del presente atto ed a seguire, tutte le spese straordinarie,
qualificate tali dal protocollo in uso al Tribunale di Reggio Emilia e comunque qualificate tali dalla giurisprudenza, necessarie e/o opportune per i figli, saranno integralmente fronteggiare dalla signora (che può contare sull'aiuto economico della nonna materna), CP_1
rinunciata ad opera della stessa ogni e qualsivoglia pretesa in rivalsa e/o regresso nei confronti del signor Il signor Parte_1 Parte_1
privo di obblighi in rifusione, potrà contribuire alle stesse e/o ad alcune delle medesime se e qualora ne abbia possibilità economiche;
- il signor atteso che, prima d'ora, è intervenuta transazione tra le parti di cui le Parte_1
medesime danno atto con la firma delle presenti note, nulla ulteriormente deve, in rifusione alla signora per spese straordinarie dalla stessa anticipate nell'interesse dei figli CP_1
sino ad oggi;
-l'assegno unico ed eventuali altre previdenze erogate a favore dei figli da Enti Pubblici
dovranno, a far tempo dal mese successivo la rassegnazione delle presenti conclusioni congiunte, essere liquidate e riscosse in pari quota ( 50%) a ciascuno dei genitori. A tale fine ciascuna delle parti come in epigrafe identificate dovrà impegnarsi ad attivarsi, anche pag. 3/5 eventualmente con accesso al Patronato e/o CAF, onde raggiungere lo scopo di cui alla presente pattuizione e, dunque, anche a sottoscrivere ogni documento necessario allo scopo;
- i genitori di , e si impegnano, reciprocamente, a collaborare nella Per_1 Per_2 Per_3
gestione e cura dei figli e si impegnano a rispettarsi reciprocamente l'un l'altra e viceversa,
convenendo che ciò sia conforme anche al benessere della prole;
-spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ad opera dei Legali di fiducia di ciascuna delle stesse che, a tale fine e per autentica delle firme dei rispettivi patrocinati, sottoscrivono il presente atto;
-fermo per il resto quanto alla sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. n.1122/24
4- Le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono trovare accoglimento, non risultando in contrasto con il superiore interesse dei tre figli minori.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I-In parziale riforma della sentenza n. 1122/2024 del 14-15 novembre 2024 del Tribunale di
Reggio Emilia, dispone che, a far tempo dalla sottoscrizione delle conclusioni congiunte ed a seguire, tutte le spese straordinarie, qualificate tali dal protocollo in uso al Tribunale di Reggio
Emilia e comunque qualificate tali dalla giurisprudenza, necessarie e/o opportune per i figli,
saranno integralmente fronteggiare dalla signora con rinuncia della stessa CP_1
ogni e qualsivoglia pretesa in rivalsa e/o regresso nei confronti del signor Parte_1
Il signor privo di obblighi in rifusione, potrà
[...] Parte_1
contribuire alle stesse e/o ad alcune delle medesime se e qualora ne abbia possibilità
pag. 4/5 economiche;
il signor atteso che è intervenuta transazione tra le parti di cui le Parte_1
medesime hanno dato atto con la firma delle conclusioni congiunte, nulla ulteriormente deve, in rifusione alla signora per spese straordinarie dalla stessa anticipate CP_1
nell'interesse dei figli sino ad oggi;
l'assegno unico ed eventuali altre previdenze erogate a favore dei figli da Enti Pubblici dovranno, a far tempo dal mese successivo la rassegnazione delle conclusioni congiunte, essere liquidate a ciascuno dei genitori e riscosse in pari quota (
50%). A tale fine, ciascuna delle parti dovrà impegnarsi ad attivarsi, anche eventualmente con accesso al Patronato e/o CAF, onde raggiungere lo scopo di cui alla presente pattuizione e,
dunque, anche a sottoscrivere ogni documento necessario allo scopo;
i genitori di , Per_1
e si impegnano, reciprocamente, a collaborare nella gestione e cura dei figli e Per_2 Per_3
si impegnano a rispettarsi reciprocamente l'un l'altra e viceversa, convenendo che ciò sia conforme anche al benessere della prole;
II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi, dando atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 5/5