TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile- nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3862 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata in decisione in data 17.10.25, senza termini, stante la rinuncia
TRA
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Vincenzo Capuano, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Ben Hur
n. 84, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
P. IVA , in p.p.s., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio, sito in
Napoli, al Viale Augusto n. 16, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...]; CP_2
1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la SO , in p.p.s, CP_2 Controparte_1
allegando: 1) che, in data 17.09.2017, alle ore 12.30 circa, veniva investita dall'automobile tg. CJ466NL, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in
Napoli, al Corso Amedeo di Savoia;
2) che la predetta autovettura era di proprietà di ed assicurata, per la rca, con la polizza n. 512747060, con la Compagnia CP_2
convenuta; 3) che la predetta autovettura non si avvedeva della presenza dell'attrice, intenta ad attraversare regolarmente sulle strisce pedonali, e la urtava violentemente, facendola rovinare al suolo;
4) che, per l'effetto dell'impatto, riportava lesioni personali e veniva trasportata al P.S. Ospedale Pellegrini di Napoli, dove le veniva diagnosticata una “frattura del quinto metatarso piede sx”; 5) che, a seguito del sinistro, subiva un danno biologico nella misura del 15%, un'ITT per giorni 30, un'ITP al
75% per giorni 30 ed un'ITP al 20% per ulteriori giorni 20; 5) che l'istante, per le cure del caso, anticipava spese mediche per complessivi € 2.125,00, come da documentazione allegata. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, in relazione al predetto sinistro, l'esclusiva responsabilità di , quale proprietario e/o CP_2
conducente del veicolo investitore e di condannare la SO convenuta e , CP_2
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice (danno biologico, morale, esistenziale), da quantificarsi in euro
70.214,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese mediche, interessi e svalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al procuratore antistatario.
2 Si costituiva la , in p.p.s., la quale, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
148 e 149 D.Lgs. 209/2005, per non aver specificato dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti al sinistro per il quale si agisce. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, per omissione della dichiarazione di cui all'art. 142 co.2 D.Lgs. 209/2005. Evidenziava, inoltre, come l'attore dovesse provare la legittimazione attiva e passiva delle parti, in quanto la produzione attorea non conteneva documentazione idonea a dimostrare la legittimazione delle parti. Nel merito, contestava la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio. Inoltre, in ordine al danno biologico, precisava come l'art. 139 c.d.a. escludesse la risarcibilità dello stesso nel caso di mancato accertamento clinico strumentale e, in ordine al danno morale, come lo stesso non potesse essere liquidato automaticamente, quale percentuale del danno biologico. Contestava, inoltre, il quantum oggetto della domanda attorea. Concludeva, chiedendo di:
1) dichiarare la domanda improponibile, improcedibile ed inammissibile ai sensi della
L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143,
145, 148, 149 D.Lgs 209/2005 o, in subordine, ai sensi dell'art. 142 co. 2
D.lgs.209/2005;
2) rigettare la stessa, con vittoria delle spese di lite e corresponsione di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, ex art. 281 sexies cpc, viene data lettura della presente sentenza. 3 In via preliminare, viene dichiarata la contumacia del convenuto , non CP_2
costituitosi, benché ritualmente evocato in giudizio.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva avanzata dalla . Controparte_1
Invero, si premette che il giudizio sulla legittimazione delle parti va fatto solo in base alla prospettazione attorea. Orbene, sussistono la legittimazione attiva e passiva, in quanto l'istante prospettava di aver subito danni in conseguenza del sinistro avvenuto in data 17.09.2017 e dovuto alla condotta colposa del conducente del veicolo tg.
CJ466NL, di proprietà di ed assicurato con la Compagnia convenuta. CP_2
Sempre in via preliminare, risulta provata la proponibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la richiesta di risarcimento mediante raccomandata a/r di messa in mora, inviata, nei confronti della SO , in data Controparte_1
25.09.2018, completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 di cui al D. Lgs.
209/2005.
Viene, inoltre, disattesa l'eccezione formulata per violazione dell'art. 142 II comma cpc, poiché il dovere del danneggiato di effettuare la dichiarazione prevista da tale norma nasce solo all'esito di una specifica richiesta da parte della Compagnia Assicurativa. Nel caso di specie, invece, la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver effettuato la suddetta richiesta.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
L'attrice, invero, ha pienamente provato il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione.
Tanto si desume, in primo luogo, alla luce della dichiarazione testimoniale resa, all'udienza dell'11.7.23, da , il quale confermava la circostanza che, Testimone_1
4 in data 17/09/17, alle ore 12.30 circa, in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia, mentre l'attrice attraversava sulle apposite strisce pedonali, veniva investita e riferiva: “la targa del veicolo investitore non la ricordo, ma ricordo che era una Punto di colore grigio chiaro. Di tanto ne sono a conoscenza in quanto ero nelle vicinanze innanzi alla chiesa a circa 15 metri dal luogo del sinistro. Dopo l'investimento ho soccorso la ragazza unitamente al conducente del veicolo investitore. Non so riferire se la stessa infortunata sia stata accompagnata in ospedale, io ero presente fino all'arrivo dei parenti della ragazza e poi sono andato via. Ho lasciato i miei recapiti alle ragazze ed i parenti della stessa rendendomi disponibile a testimoniare. La ragazza è stata colpita al lato sinistro ed era dolorante alla gamba e piede sinistro. La strada ove si è verificato il sinistro è a doppio senso di circolazione e vi erano auto parcheggiate a destra ed a sinistra della stessa. Preciso che la ragazza a seguito dell'investimento è caduta a terra. Il conducente dell'auto investitrice era uomo e non sono intervenute Autorità.”
Il predetto teste viene ritenuto pienamente attendibile, in considerazione della sua estraneità alle parti e del fatto che rendeva dichiarazioni logiche e congrue.
La ricostruzione del sinistro effettuata dall'attrice, inoltre, è compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di
Napoli, dalla quale emerge: 1) che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data 17.09.2017, alle ore 13:48, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 12:30 circa;
2) che la stessa attrice riferiva ai sanitari “di essere stata investista da un'auto”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la parte istante abbia pienamente provato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore di proprietà di (tg. CP_2
CJ466NL), essendo risultato che l'impatto avveniva in data 17.09.17, alle ore 12:30 circa, allorquando l'attrice, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, al
Corso Amedeo di Savoia, in Napoli, veniva investita dall'automobile, che non si
5 avvedeva della sua presenza. Si esclude, pertanto, alcun concorso di colpa della danneggiata.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu, con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da questo Giudice, stante la logicità dei criteri seguiti, abbia chiaramente evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate da e la dinamica del sinistro. Parte_1
Il ctu, in particolare, evidenziava che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “frattura composta base del 5° metatarso” e che quindi esiste
“nesso di causalità, tra evento traumatico e lesioni accertate al piede sinistro”.
Aggiungeva, inoltre, che: “…per quanto attiene al ginocchio sinistro, l'indagine peritale condotta, sia con il vaglio della documentazione sanitaria in atti sia con l'esame obiettivo sulla persona della perizianda, non consente di stabilire un rapporto diretto fra le lamentate lesioni (legamento crociato anteriore e menisco mediale), successivamente, prospettate alla 1a cura e il sinistro per cui è giudizio”.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
Il ctu ha, pertanto, constatato l'esistenza di un danno biologico permanente complessivo pari al 4%, con una l.T.T. di 25 giorni, una l.T.P. al 50% di 15 giorni e una
I.T.P. al 25% per ulteriori 20 giorni.
Trattandosi di lesioni micropermanenti, la quantificazione di tale danno viene effettuata in applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. lgs 209/2005, come aggiornata, da ultimo, con D.M. 18/17/2025, tenendo anche conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (23 anni).
6 Tale danno, in particolare, viene così quantificato: € 4.684,05 per danno biologico permanente, € 1.404,50 per ITT, € 421,35 per ITP al 50% ed € 280,90 per ITP al 25%, per un importo totale di euro 6.790,80.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale (cd. danno da sofferenza).
Ritiene, invero, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. Tale prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord. 7024/2020).
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta allegata la sofferenza interiore patita dall'attrice in conseguenza del sinistro, né la stessa risulta provata alla luce della dichiarazione testimoniale resa.
Per gli stessi motivi, non trova accoglimento la domanda di risarcimento di tutte le ulteriori voci del danno richieste, che non venivano allegate, né, tantomeno, provate dalla parte istante.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, alla luce delle risultanze peritali cui perveniva il CTU e della documentazione sanitaria in atti.
In particolare, il ctu, in merito all'unica spesa medica in atti, evidenziava che: “(…) Tale spesa è rappresentata da una fattura (“n. 116”) rilasciata in data 27/11/2017 da
“ an” sita in Marano di Napoli alla Via Marano S. Rocco 351 dell'importo di € Pt_2
2.125,00 (duemilacentoventicinque/00) con descrizione “massaggi di fisioterapia attiva
e passiva gamba sx”. Il vaglio di tale prestazione sanitaria fa emergere due incoerenti aspetti che ne pregiudicano una formale validità. Primo aspetto l'indicata (e non chiara) descrizione di pagamento fa riferimento a “massaggi…” i quali non risultano essere stati oggetto di effettiva prescrizione nell'iter clinico della perizianda. Secondo aspetto,
7 la “Info.San” che ha rilasciato la fattura non risulta essere riconducibile a un Centro che eroghi cure fisioterapiche”.
La SO , in p.p.s, e vengono, pertanto, Controparte_1 CP_2
condannate, in solido tra loro, per le causali di cui sopra, al pagamento, in favore di
, del complessivo importo di euro 6.790,80, oltre interessi, su detta Parte_1
somma dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 5.640,20, annualmente rivalutato, dall'17.9.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al d.m. 55/14, come aggiornati ex D.M. 147/22, applicati in ragione dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro, in considerazione dell'importo per cui la domanda ha trovato accoglimento), applicando una riduzione del 30%, per l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Capuano Vincenzo.
Parimenti, secondo il criterio della soccombenza, le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da contro e la Parte_1 CP_2
, in p.p.s., ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_1
• dichiara la contumacia di;
CP_2
• accerta che l'incidente oggetto del presente giudizio, verificatosi in data
17.09.2017 ai danni dell'attrice, è dipeso dall'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. CJ466NL, di proprietà di;
CP_2
• in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in Controparte_3
p.p.s., e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1
8 del complessivo importo di euro 6.790,80, oltre interessi, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 5.640,20, annualmente rivalutato, dal 17.9.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna , in p.p.s., e , in solido tra loro, al Controparte_3 CP_2
pagamento delle spese di lite subite dall'attrice, che liquida, in euro 759,00 per spese ed euro 3.553,90 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Capuano
Vincenzo;
• pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 19.10.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile- nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3862 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata in decisione in data 17.10.25, senza termini, stante la rinuncia
TRA
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Vincenzo Capuano, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Ben Hur
n. 84, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
P. IVA , in p.p.s., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio, sito in
Napoli, al Viale Augusto n. 16, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...]; CP_2
1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la SO , in p.p.s, CP_2 Controparte_1
allegando: 1) che, in data 17.09.2017, alle ore 12.30 circa, veniva investita dall'automobile tg. CJ466NL, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in
Napoli, al Corso Amedeo di Savoia;
2) che la predetta autovettura era di proprietà di ed assicurata, per la rca, con la polizza n. 512747060, con la Compagnia CP_2
convenuta; 3) che la predetta autovettura non si avvedeva della presenza dell'attrice, intenta ad attraversare regolarmente sulle strisce pedonali, e la urtava violentemente, facendola rovinare al suolo;
4) che, per l'effetto dell'impatto, riportava lesioni personali e veniva trasportata al P.S. Ospedale Pellegrini di Napoli, dove le veniva diagnosticata una “frattura del quinto metatarso piede sx”; 5) che, a seguito del sinistro, subiva un danno biologico nella misura del 15%, un'ITT per giorni 30, un'ITP al
75% per giorni 30 ed un'ITP al 20% per ulteriori giorni 20; 5) che l'istante, per le cure del caso, anticipava spese mediche per complessivi € 2.125,00, come da documentazione allegata. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, in relazione al predetto sinistro, l'esclusiva responsabilità di , quale proprietario e/o CP_2
conducente del veicolo investitore e di condannare la SO convenuta e , CP_2
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice (danno biologico, morale, esistenziale), da quantificarsi in euro
70.214,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese mediche, interessi e svalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al procuratore antistatario.
2 Si costituiva la , in p.p.s., la quale, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
148 e 149 D.Lgs. 209/2005, per non aver specificato dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti al sinistro per il quale si agisce. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, per omissione della dichiarazione di cui all'art. 142 co.2 D.Lgs. 209/2005. Evidenziava, inoltre, come l'attore dovesse provare la legittimazione attiva e passiva delle parti, in quanto la produzione attorea non conteneva documentazione idonea a dimostrare la legittimazione delle parti. Nel merito, contestava la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio. Inoltre, in ordine al danno biologico, precisava come l'art. 139 c.d.a. escludesse la risarcibilità dello stesso nel caso di mancato accertamento clinico strumentale e, in ordine al danno morale, come lo stesso non potesse essere liquidato automaticamente, quale percentuale del danno biologico. Contestava, inoltre, il quantum oggetto della domanda attorea. Concludeva, chiedendo di:
1) dichiarare la domanda improponibile, improcedibile ed inammissibile ai sensi della
L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143,
145, 148, 149 D.Lgs 209/2005 o, in subordine, ai sensi dell'art. 142 co. 2
D.lgs.209/2005;
2) rigettare la stessa, con vittoria delle spese di lite e corresponsione di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, ex art. 281 sexies cpc, viene data lettura della presente sentenza. 3 In via preliminare, viene dichiarata la contumacia del convenuto , non CP_2
costituitosi, benché ritualmente evocato in giudizio.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva avanzata dalla . Controparte_1
Invero, si premette che il giudizio sulla legittimazione delle parti va fatto solo in base alla prospettazione attorea. Orbene, sussistono la legittimazione attiva e passiva, in quanto l'istante prospettava di aver subito danni in conseguenza del sinistro avvenuto in data 17.09.2017 e dovuto alla condotta colposa del conducente del veicolo tg.
CJ466NL, di proprietà di ed assicurato con la Compagnia convenuta. CP_2
Sempre in via preliminare, risulta provata la proponibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la richiesta di risarcimento mediante raccomandata a/r di messa in mora, inviata, nei confronti della SO , in data Controparte_1
25.09.2018, completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 di cui al D. Lgs.
209/2005.
Viene, inoltre, disattesa l'eccezione formulata per violazione dell'art. 142 II comma cpc, poiché il dovere del danneggiato di effettuare la dichiarazione prevista da tale norma nasce solo all'esito di una specifica richiesta da parte della Compagnia Assicurativa. Nel caso di specie, invece, la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver effettuato la suddetta richiesta.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
L'attrice, invero, ha pienamente provato il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione.
Tanto si desume, in primo luogo, alla luce della dichiarazione testimoniale resa, all'udienza dell'11.7.23, da , il quale confermava la circostanza che, Testimone_1
4 in data 17/09/17, alle ore 12.30 circa, in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia, mentre l'attrice attraversava sulle apposite strisce pedonali, veniva investita e riferiva: “la targa del veicolo investitore non la ricordo, ma ricordo che era una Punto di colore grigio chiaro. Di tanto ne sono a conoscenza in quanto ero nelle vicinanze innanzi alla chiesa a circa 15 metri dal luogo del sinistro. Dopo l'investimento ho soccorso la ragazza unitamente al conducente del veicolo investitore. Non so riferire se la stessa infortunata sia stata accompagnata in ospedale, io ero presente fino all'arrivo dei parenti della ragazza e poi sono andato via. Ho lasciato i miei recapiti alle ragazze ed i parenti della stessa rendendomi disponibile a testimoniare. La ragazza è stata colpita al lato sinistro ed era dolorante alla gamba e piede sinistro. La strada ove si è verificato il sinistro è a doppio senso di circolazione e vi erano auto parcheggiate a destra ed a sinistra della stessa. Preciso che la ragazza a seguito dell'investimento è caduta a terra. Il conducente dell'auto investitrice era uomo e non sono intervenute Autorità.”
Il predetto teste viene ritenuto pienamente attendibile, in considerazione della sua estraneità alle parti e del fatto che rendeva dichiarazioni logiche e congrue.
La ricostruzione del sinistro effettuata dall'attrice, inoltre, è compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di
Napoli, dalla quale emerge: 1) che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data 17.09.2017, alle ore 13:48, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 12:30 circa;
2) che la stessa attrice riferiva ai sanitari “di essere stata investista da un'auto”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la parte istante abbia pienamente provato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore di proprietà di (tg. CP_2
CJ466NL), essendo risultato che l'impatto avveniva in data 17.09.17, alle ore 12:30 circa, allorquando l'attrice, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, al
Corso Amedeo di Savoia, in Napoli, veniva investita dall'automobile, che non si
5 avvedeva della sua presenza. Si esclude, pertanto, alcun concorso di colpa della danneggiata.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu, con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da questo Giudice, stante la logicità dei criteri seguiti, abbia chiaramente evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate da e la dinamica del sinistro. Parte_1
Il ctu, in particolare, evidenziava che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “frattura composta base del 5° metatarso” e che quindi esiste
“nesso di causalità, tra evento traumatico e lesioni accertate al piede sinistro”.
Aggiungeva, inoltre, che: “…per quanto attiene al ginocchio sinistro, l'indagine peritale condotta, sia con il vaglio della documentazione sanitaria in atti sia con l'esame obiettivo sulla persona della perizianda, non consente di stabilire un rapporto diretto fra le lamentate lesioni (legamento crociato anteriore e menisco mediale), successivamente, prospettate alla 1a cura e il sinistro per cui è giudizio”.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
Il ctu ha, pertanto, constatato l'esistenza di un danno biologico permanente complessivo pari al 4%, con una l.T.T. di 25 giorni, una l.T.P. al 50% di 15 giorni e una
I.T.P. al 25% per ulteriori 20 giorni.
Trattandosi di lesioni micropermanenti, la quantificazione di tale danno viene effettuata in applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. lgs 209/2005, come aggiornata, da ultimo, con D.M. 18/17/2025, tenendo anche conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (23 anni).
6 Tale danno, in particolare, viene così quantificato: € 4.684,05 per danno biologico permanente, € 1.404,50 per ITT, € 421,35 per ITP al 50% ed € 280,90 per ITP al 25%, per un importo totale di euro 6.790,80.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale (cd. danno da sofferenza).
Ritiene, invero, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. Tale prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord. 7024/2020).
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta allegata la sofferenza interiore patita dall'attrice in conseguenza del sinistro, né la stessa risulta provata alla luce della dichiarazione testimoniale resa.
Per gli stessi motivi, non trova accoglimento la domanda di risarcimento di tutte le ulteriori voci del danno richieste, che non venivano allegate, né, tantomeno, provate dalla parte istante.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, alla luce delle risultanze peritali cui perveniva il CTU e della documentazione sanitaria in atti.
In particolare, il ctu, in merito all'unica spesa medica in atti, evidenziava che: “(…) Tale spesa è rappresentata da una fattura (“n. 116”) rilasciata in data 27/11/2017 da
“ an” sita in Marano di Napoli alla Via Marano S. Rocco 351 dell'importo di € Pt_2
2.125,00 (duemilacentoventicinque/00) con descrizione “massaggi di fisioterapia attiva
e passiva gamba sx”. Il vaglio di tale prestazione sanitaria fa emergere due incoerenti aspetti che ne pregiudicano una formale validità. Primo aspetto l'indicata (e non chiara) descrizione di pagamento fa riferimento a “massaggi…” i quali non risultano essere stati oggetto di effettiva prescrizione nell'iter clinico della perizianda. Secondo aspetto,
7 la “Info.San” che ha rilasciato la fattura non risulta essere riconducibile a un Centro che eroghi cure fisioterapiche”.
La SO , in p.p.s, e vengono, pertanto, Controparte_1 CP_2
condannate, in solido tra loro, per le causali di cui sopra, al pagamento, in favore di
, del complessivo importo di euro 6.790,80, oltre interessi, su detta Parte_1
somma dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 5.640,20, annualmente rivalutato, dall'17.9.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al d.m. 55/14, come aggiornati ex D.M. 147/22, applicati in ragione dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro, in considerazione dell'importo per cui la domanda ha trovato accoglimento), applicando una riduzione del 30%, per l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Capuano Vincenzo.
Parimenti, secondo il criterio della soccombenza, le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da contro e la Parte_1 CP_2
, in p.p.s., ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_1
• dichiara la contumacia di;
CP_2
• accerta che l'incidente oggetto del presente giudizio, verificatosi in data
17.09.2017 ai danni dell'attrice, è dipeso dall'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. CJ466NL, di proprietà di;
CP_2
• in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in Controparte_3
p.p.s., e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1
8 del complessivo importo di euro 6.790,80, oltre interessi, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 5.640,20, annualmente rivalutato, dal 17.9.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna , in p.p.s., e , in solido tra loro, al Controparte_3 CP_2
pagamento delle spese di lite subite dall'attrice, che liquida, in euro 759,00 per spese ed euro 3.553,90 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Capuano
Vincenzo;
• pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 19.10.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
9