TAR Torino, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 740
TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 e dell’art. 11 l. n. 27/2012. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità. Difetto di istruttoria e perplessità della motivazione. Sviamento.

    Il Tribunale ha ritenuto che i pareri dell'ASL e dell'Ordine dei Farmacisti siano obbligatori ma non vincolanti. Ha constatato che il Comune ha richiesto i pareri, ma l'ASL non ha riscontrato e l'Ordine ha espresso parere negativo immotivato. Le osservazioni dei titolari di farmacie non richiedono specifica motivazione in quanto l'atto è di pianificazione generale. La discrezionalità del Comune nella revisione della pianta organica è ampia e la motivazione fornita è idonea a ricostruire il percorso argomentativo dell'Ente. La censura relativa alla modifica di zone non interessate da nuove farmacie è inammissibile per carenza di interesse. I criteri demografici e di valorizzazione dei quartieri sono stati ritenuti legittimi e la motivazione sufficiente.

  • Inammissibile
    Illegittimità per sviamento e violazione di legge nella modifica di numerose zone farmaceutiche.

    La censura è inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente non dimostra un pregiudizio concreto derivante dalla modifica di zone non di sua pertinenza. La zona della ricorrente era interessata dall'armonizzazione con le nuove sedi. Il Comune gode di ampia discrezionalità nella dislocazione territoriale del servizio farmaceutico e la motivazione fornita è idonea.

  • Rigettato
    Erronea valorizzazione dei quartieri e genericità del criterio demografico.

    Le censure sono respinte per genericità e inammissibilità, poiché non specificano gli effetti pregiudizievoli per la ricorrente e riguardano zone e farmacie diverse da quella di sua pertinenza. Il parametro demografico è per la determinazione del numero complessivo di farmacie, non per il dimensionamento delle singole aree.

  • Inammissibile
    Grave difetto di istruttoria sotto il profilo del criterio demografico.

    La censura è inammissibile poiché attiene a zone e farmacie diverse da quella della ricorrente, che non ha quindi interesse all'impugnazione in parte qua.

  • Rigettato
    Modifica ingiustificata e non motivata della propria zona farmaceutica.

    La censura è priva di pregio. Il Tribunale ha rilevato che la porzione ceduta è stata compensata con una analoga. La popolazione residente nella zona della ricorrente è aumentata. Il trasferimento della Farmacia Sangone non arreca pregiudizio alla ricorrente, essendo le sedi frontistanti. La motivazione del Comune, basata sulla necessità di ridefinire le zone e sull'utilizzo di criteri delimitativi specifici, è sufficiente e non manifestamente illogica.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'autorizzazione al trasferimento in quanto intervenuta successivamente all'effettivo trasferimento dei locali.

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene l'autorizzazione debba idealmente precedere il trasferimento, la decorrenza retroattiva del provvedimento autorizzativo (dal 20 ottobre 2025 anziché dal 22 ottobre 2025) non arreca un vulnus apprezzabile alla posizione giuridica della ricorrente, stante la corretta ispezione preventiva effettuata dall'ASL prima dell'apertura al pubblico. L'ASL non aveva dovere di soprassedere sull'autorizzazione, in quanto il provvedimento comunale di modifica della pianta organica era valido ed efficace e sussistevano i presupposti per il trasferimento. Indugiare avrebbe pregiudicato il servizio farmaceutico, bilanciando l'interesse pubblico alla distribuzione dei farmaci con l'interesse privato della ricorrente a conservare lo status quo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 740
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 740
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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