Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Farmacia della Crociera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Selletti e Annalisa Cecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nichelino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati GI Michieletto e Cristian Davide Pederzoli, con domicilio eletto presso lo studio GI Michieletto in Nichelino, piazza di Vittorio, n. 1;
nei confronti
A.S.L. To5 - Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, Fate S.r.l., Farmacia Marco Polo S.n.c. dei Dottori Donatella Borio ed Elia Giampaolo, non costituiti in giudizio;
Soc. Farmacia Sangone di NZ GI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, SA Sciolla, Sergio Viale e Marco Ottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nichelino n. 26 del 4 marzo 2025, recante “ Pianta organica farmacie della città di Nichelino – Approvazione e conferma della deliberazione della G.C. di revisione della pianta organica n. 72 del 7.7.2020 ”, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Nichelino per quindici giorni consecutivi dal 10 al 25 marzo 2025;
- nonché, ove e in quanto occorrer possa, in quanto atto presupposto richiamato nel provvedimento impugnato;
- della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nichelino n. 72 del 7 luglio 2020;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Farmacia della Crociera S.r.l. il 5/12/2025:
- della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nichelino n. 26 del 4 marzo 2025, recante “ Pianta organica farmacie della città di Nichelino – Approvazione e conferma della deliberazione della G.C. di revisione della pianta organica n. 72 del 7.7.2020 ”, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Nichelino per quindici giorni consecutivi dal 10 marzo 2025;
- nonché, ove e in quanto occorrer possa, in quanto atto presupposto richiamato nel provvedimento impugnato;
- della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nichelino n. 72 del 7 luglio 2020;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto;
NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO
- della Deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. TO5 – Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, n. 743 del 22 ottobre 2025, avente ad oggetto: “ Legge regionale 21/91 art. 3 trasferimento della Farmacia Sangone sita nel Comune di Nichelino (TO) da Via Torino numero civico 20/C a via Torino numero civico 13 – Autorizzazione ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nichelino e della Soc. Farmacia Sangone di NZ GI & C. S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. SA AD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con D.G.C. n. 26 del 4 marzo 2025, il Comune di Nichelino approvava la nuova pianta organica delle farmacie di Nichelino, individuando quindici zone, rispetto alle precedenti undici di cui all’originaria pianta organica, risalente all’anno 1979.
Per effetto della nuova pianificazione farmaceutica, il Comune ha delimitato la zona n. 3 della Farmacia Sangone di NZ GI & C. S.a.s., odierna controinteressata, e la zona n. 4 della Farmacia della Crociera S.r.l., odierna ricorrente, lungo l’asse viario delle strade urbane via San GI, via Torino e via Manzoni.
Conseguentemente, come si evince dalla Relazione esplicativa della riperimetrazione delle sedi farmaceutiche già in impianto, alla zona n. 3 della controinteressata è stato attribuito “ un quadrilatero più adiacente all’attuale zona urbana della “Crociera e compensando tale sottrazione con un analogo quadrilatero adiacente alla zona limitrofa di via Cuneo. Il quadrilatero della zona n. 3 viene assorbito dalla zona n. 4 ”.
Secondo i dati sulla popolazione residente delle zone n. 3 e n. 4 indicati nella relazione tecnica asseverata di parte ricorrente, per effetto della succitata cessione e compensazione la zona n. 3 della controinteressata ha subito una leggera riduzione della popolazione residente rispetto alla pianta organica del 1979, come integrata nel 2013 con la creazione di quattro nuove zone (3.034 abitanti contro 3482), mentre la ricorrente ha ottenuto un incremento di popolazione rispetto al 2013 (3.698 contro 3.194).
2. – Stante l’avvenuta approvazione della nuova pianta organica, la controinteressata, volendo da tempo cambiare la propria sede ubicata in via Torino n. 20 e avendo ricevuto la disdetta al contratto di locazione in data 12 luglio 2021 a decorrere dal 31 ottobre 2022 e la successiva ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione del 26 giugno 2023, individuava un immobile idoneo al trasferimento dell’attività in via Torino n. 13, di fronte alla precedente sede ubicata al n. 20, in uno stabile ricompreso nel “ quadrilatero ” oggetto di cessione e compensazione.
Quindi, in data 11 aprile 2025, la controinteressata presentava alla competente ASL TO5 la richiesta di trasferimento nei nuovi locali.
3. – Con atto notificato in data 8 maggio 2025, la ricorrente, titolare della sede farmaceutica n. 4 ubicata nel Comune di Nichelino, via Martiri della Libertà n. 4, ha impugnato la delibera adottata dalla Giunta del Comune di Nichelino n. 26 del 4 marzo 2025, avente a oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie site nel Comune, in approvazione e conferma della precedente delibera di Giunta comunale n. 72 del 7 luglio 2020 che, conseguentemente per quanto occorrer possa, è stata impugnata in questa sede, quale atto presupposto al provvedimento gravato.
La ricorrente ha affidato le proprie difese ai seguenti motivi di ricorso, così testualmente rubricati: “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 e dell’art. 11 l. n. 27/2012. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità. Difetto di istruttoria e perplessità della motivazione. Sviamento ”.
4. – Verificata la documentazione allegata all’istanza, in data 9 settembre 2025, l’ASL TO5 ha effettuato il sopralluogo presso i locali della controinteressata, comunicando la circostanza alla ricorrente in ragione della pendenza del presente giudizio.
Il Comune di Nichelino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La ricorrente ha proposto quindi istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, lamentando un asserito pregiudizio derivante dal trasferimento della controinteressata nella nuova sede.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, deducendo, sotto il profilo del fumus boni iuris , l’inammissibilità e infondatezza del ricorso avversario, nonché l’insussistenza del requisito del periculum in mora ; in particolare, la controinteressata ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che la ricorrente, per un verso, non avrebbe un interesse giuridico qualificato all’impugnazione della nuova pianta organica nella parte in cui le modifiche non riguardano specificamente la propria zona di competenza, non patendo alcun pregiudizio dalla modifica delle altre zone, e, per altro verso, non avrebbe interesse neppure all’impugnazione della pianta organica nella parte in cui ha modificato la propria zona di competenza, in quanto la modifica della zona farmaceutica n. 4 di pertinenza della ricorrente, lungi dal causare un vulnus alla medesima, avrebbe comportato un miglioramento, come si evince dal dato demografico; infatti, per effetto della “permuta” delle due zone, la ricorrente ha visto aumentare la popolazione residente nella propria zona da 3194 abitanti secondo la perimetrazione del 2013 a 3698 abitanti secondo la nuova pianta organica, come riconosciuto dallo stesso consulente della ricorrente (cfr. pag. 4 del documento n. 14 di parte ricorrente).
Nelle more del giudizio cautelare, in data 20 ottobre 2025 alle ore 9:34, l’ASL TO5 ha effettuato l’ispezione preventiva della farmacia ai sensi degli artt. 111 del R.D. n. 1265/1934 (T.U.L.S.) e 7 della L.R. n. 21/1991, rilasciando parere favorevole all’apertura alle ore 10:54.
Quindi, con Deliberazione del Direttore Generale n. 743 del 22 ottobre 2025, l’ASL TO5 ha autorizzato il trasferimento della controinteressata nella nuova sede a far data dal 20 ottobre 2025.
Alla Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025, preso atto dell’intervenuta apertura della Farmacia Sangone, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5. – Quindi, con motivi aggiunti notificati in data 28 novembre 2025, la ricorrente ha impugnato anche l’autorizzazione al trasferimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1968 e dell’art. 13 d.P.R. n. 1275/1971. Difetto di istruttoria, sviamento e perplessità della motivazione. Violazione dei principi di buon andamento della p.a. Violazione dell’art. 97 Cost. Illegittimità derivata dall’illegittimità della deliberazione di giunta comunale del Comune di Nichelino n. 26 del 4 marzo 2025 impugnata con il ricorso introduttivo ”.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
6. – Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
7. – Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui la ricorrente lamenta l’illegittimità derivata dell’autorizzazione al trasferimento della Farmacia Sangone in ragione dei vizi che inficerebbero la delibera n. 26 del 4 marzo 2025 della Giunta comunale, avente a oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie site nel Comune di Nichelino.
L’eccezione è suscettibile di positiva valutazione limitatamente alle singole censure dirette avverso le modifiche di zone farmaceutiche diverse da quella di competenza della ricorrente, dal momento che quest’ultima in relazione alle stesse non patisce, neppure astrattamente, alcun pregiudizio, mentre non risulta condivisibile con riferimento alle censure volte a contestare la modifica alla zona farmaceutica n. 4 di propria pertinenza. Infatti, la ricomprensione di una o più strade nell’ambito di una zona farmaceutica non è priva di interesse per i titolari di farmacie ubicate in zone adiacenti, tanto più per chi, in esito alla revisione della pianta organica, si sia visto sottrarre un’area alla propria zona, area nella quale successivamente si sia trasferita una farmacia. È evidente che la nuova perimetrazione della zona, ancorché in presenza di uno scambio “permutativo” di aree, condiziona l’ubicazione concreta dell’esercizio, incidendo peraltro sulla possibilità di operare successivi trasferimenti all’interno del perimetro assegnato, salva in ogni caso la distanza minima obbligatoria di duecento metri.
8. – Tanto premesso in rito, occorre esaminare nel merito i gravami proposti, principiando dalle censure contenute nel ricorso introduttivo.
Il ricorso introduttivo è infondato per le ragioni appresso indicate.
8.1 - Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce che il provvedimento del Comune di Nichelino avrebbe violato i principi in materia di revisione della pianta organica in quanto non avrebbe considerato la posizione espressa dall’Ordine provinciale dei Farmacisti, non avrebbe asseritamente interloquito con l’ASL TO5 e non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente e da altri titolari di farmacie nel territorio di Nichelino.
La censura è priva di pregio.
Innanzitutto, giova evidenziare che, in materia di revisione della pianta organica delle farmacie, l’Amministrazione comunale gode di ampia discrezionalità. In particolare, con riferimento ai pareri dell’ASL territorialmente competente e dell’Ordine provinciale dei Farmacisti, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che detti pareri siano obbligatori ma non vincolanti e dunque che: “ il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Asp e dell’Ordine dei Farmacisti dev’essere richiesto dal Comune quale che sia la natura della modificazione della pianta organica che si intenda attuare, senza che però da ciò possa derivare la titolarità di un potere di concertazione o co-decisione, dovendo piuttosto ad essi ritenersi attribuita la facoltà di rappresentare esigenze e formulare eventualmente proposte ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 22; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 20 novembre 2025, n. 310; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 12 marzo 2025, n. 168; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 13 novembre 2024, n. 1242). Con la conseguenza che i predetti pareri: “ conferiscono un apporto conoscitivo e valutativo all’Amministrazione, ma non implicano che la stessa sia chiamata a confutarli se di contrario avviso sicché la motivazione del provvedimento potrà essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori e travisamento, eventualmente segnalati nel parere, ma non già per il solo fatto che il parere non è stato considerato o confutato ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2017, n. 4946; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 16 maggio 2023, n. 1134; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 20 novembre 2025, n. 310).
Nel caso in esame, risulta dalla D.G.C. impugnata che il Comune ha effettivamente richiesto con nota prot. n. 31414 del 23 luglio 2024 i prescritti pareri alla ASL TO5 e all’Ordine dei Farmacisti. In data 23 ottobre 2025 il Comune ha prodotto la richiesta di parere all’ASL TO5 e la ricevuta di consegna P.E.C., che attesta l’effettivo ricevimento della richiesta da parte dell’Ente. Peraltro, l’ASL TO5 non ha riscontrato la richiesta, mentre l’Ordine dei Farmacisti ha espresso parere negativo ritenendo la modifica “ non necessaria ”, senza altro aggiungere o precisare. Nel provvedimento impugnato, il Comune ha dato atto di tali circostanze, precisando che “ con nota prot. n. 31414 del 23.07.2024 detta relazione esplicativa è stata trasmessa all’ASL TO 5 ed all’Ordine dei Farmacisti con invito a trasmettere il proprio parere ai sensi dell’art. 16 della legge 241/1990; entro i termini rappresentati dalla richiesta, l’ASL TO 5 non ha espresso parere, mentre l’Ordine dei Farmacisti, con nota prot. 2024.00736 ha ritenuto “non necessaria” la variazione della pianta organica ”. Con riferimento alla posizione dell’Ordine, il parere negativo è risultato immotivato, non richiedendo pertanto da parte del Comune alcuna motivazione specifica a confutazione di argomentazioni inespresse.
Infine, con riferimento alle osservazioni presentate dalla ricorrente (e da altri titolari di farmacie), occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza, l’atto di approvazione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, sottratto in base all’art. 13 della l. n. 241/1990 alla disciplina di cui agli artt. 7 e segg. della legge sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che non occorre una specifica motivazione dell’Amministrazione in relazione al mancato accoglimento delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410; Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795; T.A.R. Toscana, Sez. II, 4 marzo 2026, n. 469; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 791; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 aprile 2023, n. 373; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 30 giugno 2016, n. 1598).
In ogni caso, la Relazione esplicativa della riperimetrazione delle sedi farmaceutiche già in impianto ha chiaramente indicato i criteri ispiratori adottati, ripercorrendo l’evoluzione storica – anche alla luce dei parametri costituiti dalla densità demografica, dallo sviluppo urbanistico delle singole zone e dalle caratteristiche sociali e urbane di quartiere – posta alla base della riperimetrazione.
8.2 - Sotto altro profilo, la ricorrente deduce che la D.G.C. n. 26/2025 sarebbe affetta da sviamento e violazione di legge “ nella misura in cui non si è limitata ad armonizzare le delimitazioni delle sedi preesistenti con le nuove sedi istituite nel 2012, avendo disposto la modifica dei confini di numerose sedi, tra cui anche sedi che non sono state minimamente interessate dalla previsione delle 4 nuove sedi ” (cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo).
La censura non coglie nel segno.
Innanzitutto, la censura è inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente censura la decisione del Comune di modificare la maggior parte delle zone farmaceutiche, senza peraltro evidenziare quale pregiudizio attuale e concreto le deriverebbe da tale decisione. La zona n. 4 di pertinenza della ricorrente era comunque interessata dall’armonizzazione delle quattro nuove sedi istituite nel 2013 (cfr. pagg. 2 e 3 della delibera del Consiglio comunale n. 21 del 12 marzo 2013 costituente il documento n. 6 di parte ricorrente) e per tale ragione è stata interessata dalla revisione della pianta organica. Ne consegue dunque che, rispetto alla decisione del Comune di procedere alla modifica anche di altre zone non interessate dalla presenza delle nuove farmacie, la ricorrente non ha un interesse concreto e attuale ad avversare le scelte dell’Amministrazione.
In ogni caso, per costante giurisprudenza, “ nell’organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione ” (Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1054; Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2025, n. 9068; Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872; Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2024, n. 4587; Cons. Stato, Sez. III, 23 febbraio 2024, n. 1779; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329; Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410). Nel caso in esame, la ricorrente non ha evidenziato alcun profilo di manifesta illogicità, con la conseguenza che la censura deve essere disattesa.
La D.G.C. impugnata, attraverso la Relazione esplicativa, ha specificamente indicato le motivazioni sottese alle scelte concrete: i) la pianta organica comunale risaliva al 1979 e comprendeva 11 zone in base alle esigenze allora attuali della Città, in considerazione in particolare di criteri demografici e di previsioni di sviluppo urbanistico e sociale; ii) nel 2013 erano state individuate quattro nuove sedi con conseguente “ frantumazione della zonizzazione del 1979 ” senza peraltro modificare la perimetrazione delle zone del 1979 e senza armonizzare le nuove zone con le precedenti; iii) era intenzione dell’Amministrazione confermare e dare nuovo impulso alla valorizzazione dei quartieri cittadini “ divenuti sempre più poli di aggregazione di forte impatto sociale e culturale ” (cfr. punto n. 8 della Relazione esplicativa allegata alla D.G.C. n. 26/2025). E dunque: “ Sulla scorta di queste premesse si è proceduto all’individuazione delle zone farmaceutiche nel contesto dei singoli quartieri di Nichelino, tenuto, altresì, conto dei seguenti parametri (Allegato n. 3): - densità demografica, impianto e sviluppo urbanistico delle singole zone, caratteristiche sociali ed urbane di quartiere; - il servizio farmaceutico si caratterizza, per natura, anche per la sua accessibilità e capillarità nella distribuzione sul territorio comunale ”. Nella medesima Relazione esplicativa (cfr. punto 12 lett. da a a f), l’Amministrazione ha analizzato le singole situazioni di dettaglio indicando le direttrici in base alle quali sono state definite le modifiche alla pianta organica.
La motivazione addotta dal Comune risulta idonea a ricostruire il percorso argomentativo seguito dall’Ente per la formazione della nuova pianta organica, insuscettibile quindi di essere ulteriormente sindacata, trattandosi di una valutazione pianificatoria, ampiamente discrezionale.
8.3 - Con ulteriori censure, la ricorrente, per un verso, lamenta che il Comune avrebbe erroneamente valorizzato i quartieri esistenti sul territorio comunale, nonostante non si tratti di criterio previsto dalla normativa, affidandosi poi quasi integralmente al criterio demografico, senza specificare i cambiamenti intervenuti nelle modalità di assistenza farmaceutica tali da giustificare una modifica dei confini delle sedi istituite nel 2013, e delle sedi preesistenti, e, per altro verso, deduce che il Comune avrebbe delimitato ex novo pressoché tutte le sedi, sia quelle preesistenti, sia quelle di nuova istituzione, “ senza essere ricorso a motivazioni in linea con la disciplina vigente e senza che sia stato registrato sul territorio comunale alcun mutamento delle esigenze di assistenza farmaceutica, né spostamenti di popolazione o altre diverse esigenze da soddisfare ”, limitandosi sostanzialmente a valorizzare il solo criterio demografico (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo).
Tali censure devono essere respinte per la loro genericità, atteso che non specificano quali effetti pregiudizievoli deriverebbero alla ricorrente, insediata nella zona farmaceutica n. 4, in ragione della scelta del Comune di utilizzare il criterio dei quartieri. Giova poi evidenziare che, nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto che sono presupposto della decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2024, n. 4587).
8.4 - Inoltre, la ricorrente sostiene in primo luogo che, accorpando la zona n. 11 della frazione di Stupinigi alla zona 2 del quartiere Boschetto, il Comune avrebbe di fatto soppresso una sede farmaceutica, riducendo così le sedi esistenti a 14, senza riportare il dato demografico aggiornato del Comune, e in secondo luogo che il criterio demografico asseritamente utilizzato dal Comune non risulterebbe “ aderente al dettato normativo in talune realtà ” ( id est , Farmacia Comunale 1 e Farmacia Comunale 2, che superano la soglia di 3.300 abitanti, mentre Farmacia San Quirico, Farmacia Marco LU e Farmacia Largo Giusti si attestano al di sotto di tale soglia).
Le censure in parola risultano inammissibili, in quanto si riferiscono a zone (la 11 e la 2) e a Farmacie (Comunale 1, Comunale 2, San Quirico, Marco LU e Largo Giusti) distinte rispetto a quella della ricorrente (Farmacia della Crociera titolare della zona n. 4): rispetto alle decisioni del Comune di accorpare le zone 11 e 2, nonché alla mancata aderenza del criterio demografico per le succitate sedi, la ricorrente non ha alcun interesse attuale e concreto, né patisce alcun pregiudizio. D’altra parte, il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è stabilito dalla legge ( ex art. 11 D.L. n. 1/2012) solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10284; Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2024, n. 4587; Cons. Stato, Sez. III, 20 settembre 2023, n. 8431).
8.5 - In via ulteriore, la ricorrente deduce un grave difetto di istruttoria sotto il profilo del criterio demografico e una evidente incertezza sull’effettivo stato dei luoghi e sull’effettiva esigenza di assistenza delle varie zone del territorio comunale, tanto che “ in taluni casi la differenza arriva incomprensibilmente anche a diverse migliaia di residenti (es. Farmacia Sangone che, pur con la stessa delimitazione prevista nell’ipotesi di progetto del 2024, è scesa da 5081 abitanti a 3034 abitanti; la farmacia XXV Aprile è salita da 2724 abitanti a 4410 abitanti; la Farmacia Comunale 2 è salita da 2922 abitanti a 5467 abitanti, ecc.; cfr. perizia arch. Vantusso, sub doc. 14 )” (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso introduttivo).
Anche questa censura, al pari delle precedenti, si appalesa inammissibile, atteso che l’asserito difetto istruttorio attiene a zone e farmacie diverse da quella della ricorrente, che dunque non ha alcun interesse all’impugnazione in parte qua della D.G.C. n. 26/2025.
8.6 - Con un’ulteriore censura, la ricorrente sostiene che, siccome la scelta di delimitare talune zone ricorrendo a specifiche vie o arterie non era stata considerata nel 2013, quando erano state istituite le quattro nuove sedi farmaceutiche, il Comune avrebbe dovuto rappresentare le ragioni di interesse pubblico sottese alla decisione di modificare i confini di quasi tutte le sedi farmaceutiche, anziché limitarsi ad armonizzare l’impianto originario del 1979 con l’innesto delle nuove zone farmaceutiche del 2013.
La censura non può essere favorevolmente apprezzata, in quanto la ricorrente non dimostra quale sia il pregiudizio che le deriverebbe dal denunciato (ma insussistente, alla luce di quanto precisato nella Relazione esplicativa) deficit motivazionale; peraltro, la censura appare preordinata a contestare la perimetrazione delle varie sedi farmaceutiche nel loro complesso, sicché la stessa si appalesa altresì inammissibile. Quanto alla motivazione dell’atto di revisione della pianta organica, di competenza del Comune, va ribadito che lo stesso, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, atteso che è sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 1144; Cons. Stato, Sez. III, 23 novembre 2023, n. 10073; Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795).
8.7 - La ricorrente censura, da ultimo, la modifica della propria zona ritenendola ingiustificata e non motivata, avendo “ subito una importante e del tutto ingiustificata, oltre che incomprensibile, decurtazione di una parte di territorio di sua pertinenza a esclusivo e illegittimo vantaggio della sede della Farmacia Sangone ” (cfr. pag. 14 del ricorso). Il provvedimento impugnato non chiarirebbe le ragioni che hanno portato il Comune allo “scambio” delle due porzioni di zona individuate nella planimetria allegata alla D.G.C. n. 26/2025 tra la Farmacia ricorrente e la controinteressata. Ad avviso della ricorrente, la scelta del Comune sarebbe ingiustificata e strumentale a consentire il trasferimento della Farmacia della controinteressata in un locale adiacente, sito nella porzione nord attribuita alla controinteressata a seguito della modifica della pianta organica.
La censura è priva di pregio.
Giova ribadire che il Comune ha attribuito alla controinteressata una porzione sita nella parte nord della zona della ricorrente e ha correlativamente compensato tale cessione attribuendo alla ricorrente una analoga porzione sita nella parte sud della zona della controinteressata.
Sotto il profilo territoriale le due porzioni sono pressoché identiche e dunque non sussiste alcuna diminuzione dell’area attribuita alla ricorrente.
Sotto il profilo demografico, per effetto della permuta delle due zone, la ricorrente ha visto aumentare la popolazione residente nella propria zona da 3194 abitanti secondo la perimetrazione del 2013 a 3698 abitanti secondo la nuova pianta organica, come riconosciuto dallo stesso consulente della ricorrente (cfr. pag. 4 del documento n. 14 di parte ricorrente).
D’altra parte, il trasferimento della controinteressata dall’attuale sede di via Torino n. 20 alla nuova sede di via Torino n. 13 non arreca alcun pregiudizio concreto alla ricorrente. La due sedi risultano infatti tra loro frontistanti: in altri termini, la Farmacia Sangone si è collocata nell’immobile sito dall’altro lato della via Torino di fronte alla precedente sede, a una distanza sostanzialmente invariata rispetto alla ricorrente, sicché, in assenza di ulteriori specificazioni, l’iniziativa della ricorrente pare unicamente orientata a frustrare l’iniziativa imprenditoriale della controinteressata.
In ogni caso, nella Relazione esplicativa allegata alla D.G.C. n. 26/2025, il Comune ha dato atto della modifica effettuata sulla base della necessità di ridefinire le zone “ a seguito dei ridimensionamenti di cui sopra e delle due nuove aree n. 14 e n. 12 – rispettivamente nei quartieri “Bengasi” e “Juvarra” ” e del criterio delimitativo utilizzato “ sulla base delle strade urbane di quartiere di via San GI, via Torino e via Manzoni ” (cfr. punto 12 lett. f). Tale motivazione risulta sufficiente e non manifestamente illogica, con conseguente infondatezza della censura articolata dalla ricorrente.
8.8 - Per quanto precede le censure attoree devono essere nel loro complesso disattese con conseguente infondatezza del ricorso introduttivo, che deve essere respinto.
8.9 - Ne consegue altresì la reiezione delle censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti finalizzate a denunciare l’illegittimità dell’autorizzazione al trasferimento in via derivata dall’illegittimità della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Nichelino n. 26 del 4 marzo 2025 impugnata con il ricorso introduttivo.
9. – Ciò posto, anche il ricorso per motivi aggiunti si appalesa infondato per le ragioni di seguito indicate.
La ricorrente deduce l’asserita illegittimità dell’autorizzazione al trasferimento, in quanto la stessa sarebbe intervenuta in data 22 ottobre 2025, successivamente all’effettivo trasferimento dei locali della Farmacia Sangone, sanando in tal modo “ un trasferimento avvenuto di fatto, a seguito dell’ispezione avvenuta il 20 ottobre 2025, ma in assenza di provvedimento ” (cfr. pag. 6). Inoltre, l’ASL avrebbe ignorato la pendenza del presente giudizio e dell’istanza cautelare, in asserita violazione dei doveri di buon andamento della pubblica amministrazione.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
9.1- La controinteressata ha aperto la nuova sede all’esito del procedimento previsto dalla legge e, in ultimo, a seguito della positiva ispezione preventiva da parte dell’ASL dei locali ex artt. 111 T.U.L.S. e 7 della L.R. n. 21/1991. Detta ispezione costituisce l’adempimento finale del procedimento di autorizzazione al trasferimento e si svolge allorquando la nuova farmacia è ormai pronta per l’apertura al pubblico.
L’art. 111 del R.D. n. 1265 del 1934 stabilisce che “ L’apertura e l’esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio ”.
Anche se pare corretto che il provvedimento autorizzativo debba precedere il trasferimento della farmacia, come si evincerebbe dall’art. 1, comma 6, della legge n. 475/1968, a mente del quale “ Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l’esercizio farmaceutico ”, è pur vero che il provvedimento gravato, nella parte in cui fa decorrere il trasferimento dal 20 ottobre 2025, anziché dal 22 ottobre 2025, non arreca un vulnus apprezzabile alla posizione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente, che dunque non ha interesse a contestare l’efficacia “retroattiva” del provvedimento nell’esiguo intervallo temporale compreso tra il 20 e il 21 ottobre 2025, stante peraltro la circostanza per cui l’ispezione preventiva ha correttamente preceduto l’apertura della farmacia.
9.2 - Infine, nel procedimento l’ASL non aveva alcun dovere di soprassedere sull’autorizzazione all’apertura in ragione della pendenza del presente giudizio di cui ha dato comunque atto: il provvedimento comunale di modifica della pianta organica era valido ed efficace e, nel caso, ricorrevano tutti i presupposti previsti dalla norma per consentire il trasferimento della controinteressata nella nuova sede (trasferimento all’interno della medesima zona, distanza minima di duecento metri e idoneità dei locali).
Per il principio di buon andamento ex art. 97 Cost., era dovere dell’ASL autorizzare l’apertura della nuova sede, senza poter attendere l’esito del presente giudizio. Qualora avesse indugiato, infatti, l’ASL avrebbe pregiudicato il servizio farmaceutico nella zona della controinteressata, in quanto quest’ultima aveva dismesso la precedente sede per poter conferire i farmaci nella nuova sede, con la conseguenza che la mancata autorizzazione avrebbe impedito alla cittadinanza di tale zona l’accesso al farmaco privandola sine die della farmacia di quartiere. Nel bilanciamento degli interessi, risultava indubbiamente prevalente quello pubblico alla distribuzione dei farmaci, rispetto a quello privato della ricorrente a conservare lo status quo in attesa dell’esito del presente giudizio.
10. – In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato.
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Nichelino e alla controinteressata Farmacia Sangone di NZ GI & C. S.a.s. le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
SA AD, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AD | OS NA |
IL SEGRETARIO