Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01271/2026REG.PROV.COLL.
N. 06348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2025, proposto da TA GI IA CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Fontanazza, Anna IA Rivetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 183/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. ER EU e udito per le parti l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi all’esito della definitività della sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, n.264 del 2017 che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente “alla progressione economica con equiparazione ai dipendenti a tempo indeterminato, per l’intero periodo di lavoro (dal 1984 al collocamento in pensione), sia l’accertamento dell’obbligo del Ministero di corrispondere le differenze retributive risultanti da tale calcolo e maturati dopo il 23-1-2004 (precisato dalla Corte di Appello) fino all’ultimo dei rapporti.
Il primo giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla suddetta decisione, avvertendolo che, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe provveduto a nominare un Commissario ad acta prevedendo altresì che, per ogni ulteriore giorno di ritardo, oltre il 60.mo giorno l’amministrazione avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 10,00 all’allora ricorrente vittorioso.
Avverso quest’ultima determinazione la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello:
I - Violazione dell’art. 114 c.p.a. – Contraddittorietà ed illogicità della sentenza – violazione dell’obbligo di motivazione II - Violazione dell’art.21 c.p.a. anche in relazione all’art.114 c.p.a.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3. All’odierna udienza, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. il Collegio ha indicato una questione rilevata d’ufficio, relativa all’intempestività dell’odierno gravame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.87 del c.p.a.; all’esito, la causa è stata spedita in decisione.
4. In diritto si osserva che, vertendosi in tema del rito camerale dell’ottemperanza, trovano applicazione i commi 2 e 3 dell’art. 87 del c.p.a. che prevedono il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari, ivi compresi quelli previsti per la proposizione dell’appello dall’art. 92 c.p.a.
Nel caso di specie la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 23 gennaio del 2025, quindi andava impugnata, con notifica alla controparte, entro il 24 aprile del 2025, mentre viceversa risulta essere stata notificata a quest’ultima solo il 23 luglio successivo.
5. Tanto premesso l’appello va dichiarato irricevibile per intempestività.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RA, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
ER EU, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria IA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER EU | IO RA |
IL SEGRETARIO